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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9522/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLISI BRUNA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 in forza di procura
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
IN VIA ISTRUTTORIA
Previo espletamento dell'istruttoria ritenuta necessaria;
NEL MERITO
pagina 1 di 4 DICHIARARE la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
AFFIDARE in via esclusiva alla madre il minore ove si trova prevalentemente collocato in Torino,
Corso Siracusa n. 198/A;
DISPORRE che i Genitori provvedano autonomamente al mantenimento e alla cura del figlio nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPORRE che i Genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, purché concordate e/o necessitate e comunque documentate, attenendosi a quanto stabilito dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino siglato il 15/03/2016.
DISPORRE che siano quindi a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le medicine da banco prescritte dal medico pediatra, le spese relative all'attività sportiva svolta dal minore, le spese per l'acquisto dei libri, le tasse scolastiche nonché i costi relativi alle gite e alle uscite didattiche calendarizzate dalla scuola della durata di un giorno.
DISPORRE che il padre possa vedere il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità: 1) tutti i fine settimana, dal sabato sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore
20:00; 2) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra il 31 dicembre ed 6 gennaio;
3) durante le festività pasquali ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra lunedì di Pasquetta ed il mercoledì dell'Angelo; 4) durante le festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza; 5) il giorno del proprio compleanno;
DARE atto che l'assegno unico è già incassato per intero nella misura del 100% dalla signora e che l'odierno ricorrente nulla oppone;
Controparte_1
In parziale modifica delle sopra riportate conclusioni, parte attrice, all'udienza del 27.2.2025, richiedeva l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
FU (CUBA) il 18/02/2013, matrimonio registrato presso i registri degli atti di matrimonio del
Comune di Leinì, Anno 2013, Parte II, Atto n. 9.
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 28/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi. Chiedeva inoltre di disporre sul regime di affidamento del minore, diritto di visita, frequentazione tra la madre ed il minore e mantenimento dello stesso.
All'udienza del 27.2.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva personalmente senza difesa tecnica e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
pagina 2 di 4 Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, rinunciate le istanze istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore
Deve essere disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione di fatto, avvenuta circa sette anni fa.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Il diritto di vista del padre, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, avverrà secondo le seguenti modalità: 1) tutti i fine settimana, dal sabato sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00;
2) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra il 31 dicembre ed 6 gennaio;
3) durante le festività pasquali ad anni alterni, dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra lunedì di Pasquetta ed il mercoledì dell'Angelo; 4) durante le festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza; 5) il giorno del proprio compleanno.
Sul contributo al mantenimento del minore.
Il contributo al mantenimento del minore va determinato prevedendo che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo ha con sé, come già avviene da tempo, con la previsione che le spese straordinarie siamo divise al 50 % tra le parti;
Spese di lite
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
pagina 3 di 4 collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
1) tutti i fine settimana, dal sabato sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00; 2) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra il 31 dicembre ed 6 gennaio;
3) durante le festività pasquali ad anni alterni, dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra lunedì di Pasquetta ed il mercoledì dell'Angelo; 4) durante le festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza; 5) il giorno del proprio compleanno;
6) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio minore e che le parti suddividano al 50% tra loro le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico per il minore è percepito interamente dalla madre, sig.ra
[...]
. Controparte_1
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta contumace.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9522/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLISI BRUNA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 in forza di procura
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
IN VIA ISTRUTTORIA
Previo espletamento dell'istruttoria ritenuta necessaria;
NEL MERITO
pagina 1 di 4 DICHIARARE la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
AFFIDARE in via esclusiva alla madre il minore ove si trova prevalentemente collocato in Torino,
Corso Siracusa n. 198/A;
DISPORRE che i Genitori provvedano autonomamente al mantenimento e alla cura del figlio nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPORRE che i Genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, purché concordate e/o necessitate e comunque documentate, attenendosi a quanto stabilito dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino siglato il 15/03/2016.
DISPORRE che siano quindi a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le medicine da banco prescritte dal medico pediatra, le spese relative all'attività sportiva svolta dal minore, le spese per l'acquisto dei libri, le tasse scolastiche nonché i costi relativi alle gite e alle uscite didattiche calendarizzate dalla scuola della durata di un giorno.
DISPORRE che il padre possa vedere il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità: 1) tutti i fine settimana, dal sabato sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore
20:00; 2) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra il 31 dicembre ed 6 gennaio;
3) durante le festività pasquali ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra lunedì di Pasquetta ed il mercoledì dell'Angelo; 4) durante le festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza; 5) il giorno del proprio compleanno;
DARE atto che l'assegno unico è già incassato per intero nella misura del 100% dalla signora e che l'odierno ricorrente nulla oppone;
Controparte_1
In parziale modifica delle sopra riportate conclusioni, parte attrice, all'udienza del 27.2.2025, richiedeva l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
FU (CUBA) il 18/02/2013, matrimonio registrato presso i registri degli atti di matrimonio del
Comune di Leinì, Anno 2013, Parte II, Atto n. 9.
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 28/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi. Chiedeva inoltre di disporre sul regime di affidamento del minore, diritto di visita, frequentazione tra la madre ed il minore e mantenimento dello stesso.
All'udienza del 27.2.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva personalmente senza difesa tecnica e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
pagina 2 di 4 Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, rinunciate le istanze istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore
Deve essere disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della separazione di fatto, avvenuta circa sette anni fa.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Il diritto di vista del padre, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, avverrà secondo le seguenti modalità: 1) tutti i fine settimana, dal sabato sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00;
2) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra il 31 dicembre ed 6 gennaio;
3) durante le festività pasquali ad anni alterni, dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra lunedì di Pasquetta ed il mercoledì dell'Angelo; 4) durante le festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza; 5) il giorno del proprio compleanno.
Sul contributo al mantenimento del minore.
Il contributo al mantenimento del minore va determinato prevedendo che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo ha con sé, come già avviene da tempo, con la previsione che le spese straordinarie siamo divise al 50 % tra le parti;
Spese di lite
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
pagina 3 di 4 collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
1) tutti i fine settimana, dal sabato sera dalle ore 18:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00; 2) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra il 31 dicembre ed 6 gennaio;
3) durante le festività pasquali ad anni alterni, dal
Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, alternando con l'altro genitore il periodo compreso tra lunedì di Pasquetta ed il mercoledì dell'Angelo; 4) durante le festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza; 5) il giorno del proprio compleanno;
6) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio minore e che le parti suddividano al 50% tra loro le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico per il minore è percepito interamente dalla madre, sig.ra
[...]
. Controparte_1
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta contumace.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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