Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/05/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12143/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. LUPO GIOVANNI, per mandato in atti;
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. RUNFOLA FLAVIO , per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 6.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.10.2024 ha Parte_1
formulato le seguenti domande:
“autorizzare i coniugi a vivere separati, stabilendo ove vogliano la propria residenza;
1
affidare alla moglie le figlie minori e , con Persona_1 Persona_2
facoltà, per il genitore, di poterli incontrare liberamente e tenere con sé nei fine settimana, secondo accordi da intraprendere di volta in volta, e con lo stesso criterio autorizzare il genitore a tenere con sé nel periodo estivo i figli, secondo un calendario non scritto ma concordemente deliberato dalla coppia;
disporre a carico del signor il versamento di un assegno Controparte_1
mensile a titolo di alimenti per la moglie, e di contributo al mantenimento dei figli privi di reddito, nella misura rimessa al prudente apprezzamento del
Giudice”.
2. Con memoria depositata in data 17.04.2025 si è costituito
[...]
e ha chiesto: CP_1
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
3. In ordine alle domande inerenti all'affidamento ed al mantenimento della moglie e delle figlie minori, e : - Rigettare la Persona_1 Persona_2
domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie, per i motivi sopra esposti.
- Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e Persona_1 Per_2
, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e con relativo
[...]
diritto di visita paterno infrasettimanale da concordare di volta in volta, tenuto conto delle reciproche esigenze, anche lavorative, di entrambi i genitori e delle esigenze scolastiche delle minori;
diritto di tenere con sé le minori durante il fine settimana nonché durante i periodi di vacanze scolastiche pasquali, natalizie ed estive, anche con eventuale pernottamento, secondo accordi opportunamente modulati tra le parti.
- Disporre, già in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti,
2 che il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma Per_1 Pt_1
complessiva di euro 300,00 (trecento/00), periodicamente rivalutata secondo indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori,
[...]
e , oltre un contributo pari al 50% delle spese Persona_1 Persona_2
straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie, secondo le indicazioni contenute nel vigente Protocollo del Tribunale di Palermo sulle spese extraassegno.
- Disporre, già in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che l'assegno unico venga ripartito in misura pari al 50% ad entrambi i genitori, trattandosi di affidamento condiviso”.
3. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di comparizione dei coniugi.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 6.05.2025, il Giudice Delegato, alla stregua delle dichiarazioni delle parti e delle risultanze della documentazione versata in atti, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“ritenuto che nel caso di specie, in difetto di ragioni ostative, va disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori: La , Persona_1
nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Persona_2
17/12/2020, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna, in conformità alla situazione di fatto;
ritenuto che
va prevista la facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé le minori, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente conclusi dalle parti, con le seguenti modalità: - per due giorni alla settimana, per 3 ore continuative (dalle ore 16.00 alle ore 19.30) che in caso di disaccordo si individuano nei giorni pari
3 (martedì e giovedì), con facoltà di prelevarle dal domicilio domestico e di recarla con sé; - a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 19.00, con facoltà di pernottamento nella notte intermedie;
per 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 7 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
evidenziato che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori;
considerata la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta e ritenuto che va imposto a di versare a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 mensili;
ritenuto che
[...]
dev'essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019; osservato che l'assegno unico universale per i figli a carico può essere erogato dall'Inps per intero alla madre con la quale vivono le Parte_1
bambine”.
4 All'esito di un confronto tra i procuratori e le parti il sig. La CP_1
ha formulato una proposta conciliativa parzialmente differente nei seguenti termini:
“chiedo di poter versare per il mantenimento delle bambine fino al mese di dicembre 2025 un importo mensile pari ad € 250,000, in quanto sino a quella data dovrò versare le rate dei finanziamenti che ho già assunto e che termineranno, appunto, a dicembre. A far data da gennaio 2026 mi dichiaro disponibile a versare € 300,00 per le bambine ed accetto per il resto la proposta conciliativa formulata dal Giudice”.
ha, quindi, accettato la proposta conciliativa Parte_1
formulata dal Tribunale, così come parzialmente modificata da
[...]
e, conseguentemente, i procuratori hanno chiesto che il Tribunale CP_1
recepisse l'accordo concluso dalle parti.
5. Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi alle condizioni sopra riportate che, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie nè all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, appaiono conformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
6. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, ricorrono fondati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...], l'[...], i quali hanno contratto CP_1
5 matrimonio in Palermo in data 15.06.2019, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 2019, Atto n. 61– parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
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