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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. NL SI Presidente
Dr. LO PU Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data in data
15 aprile 2022,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 mandato posto a margine del ricorso in appello dall'avv. Emanuele Spata (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,, CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr.
Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello (pec: Persona_1
), Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza comunicata in data 17.03.2022.-
1 In punto: azione antidiscriminatoria;
diniego domanda di autorizzazione per l'inclusione nel nucleo familiare dei familiari non conviventi residenti in [...]extra UE ai fini della percezione dell'ANF; cessazione della materia del contendere.-
CONCLUSIONI
RE Inoussa:
“Voglia la Corte dichiarare la cessazione della materia del contendere con favore di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario”.
: CP_1
“Voglia la Corte dichiarare la cessazione della cessata la materia del contendere e disporre che proceda al pagamento degli ANF dovuti a seguito dell'accoglimento CP_1 delle domande di ANF presentate dall'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702bis s.s. c.p.c. e art. 44 del Dlgs. n. 286/1998 RE
Inoussa conveniva innanzi il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza l' CP_1 domandando di accertare il carattere discriminatorio del provvedimento di diniego all'inclusione nel proprio nucleo familiare dei propri congiunti aventi diritto all'ANF residenti all'estero e di condannare l' ad autorizzare CP_2
l'inclusione dei medesimi nel proprio nucleo familiare al fine della percezione dell'ANF.
Esponeva di avere presentato il 22.11.2019 domanda di autorizzazione all'ANF per la moglie e 4 figli residenti all'estero, rigettata dall' perché cittadino CP_1 extracomunitario con familiari residenti in paese extracomunitario.
Deduceva, pertanto, di avere diritto all'autorizzazione all'ANF richiesto per effetto della sentenza CGUE del 25.11.2020 nella causa C-302/19. Lamentava la natura discriminatoria del diniego dell' motivato solo dalla sua origine e CP_1 dal suo Stato di appartenenza, non essendogli imputabile l'assenza di apposita convenzione tra Burkina Faso e Italia ed essendo evidente la disparità di trattamento tra italiano e straniero.
Radicatosi il contradditorio l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_1 difetto dei presupposti di cui all'art. 44 del Dlgs. n. 286/1998 e concludeva nel merito per l'infondatezza del ricorso per carenza dei presupposti costitutivi della
2 prestazione domandata.
Con ordinanza del 17.3.2022 (comunicata il 18.03.2021) il giudice del lavoro berico - ritenuto corretto il rito prescelto - dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese di lite.
In parte motiva evidenziava che la domanda era diretta al riconoscimento di un mero fatto – ossia l'inclusione dei familiari residenti all'estero nel nucleo familiare – ed era pertanto priva di un concreto interesse ad agire, anche in relazione alla sentenza CGUE n. 303/2019 ed alla sopravvenuta sentenza della
Corte Costituzionale n. 67/2022, non avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento del diritto agli ANF per i familiari residenti all'estero e la condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 15.04.2022 impugna l'ordinanza svolgendo un unico articolato motivo di gravame. CP_3
Evidenzia che il ricorrente non ha chiesto nei fatti di accertare che i suoi familiari vengano “inclusi nel suo nucleo familiare”, laddove la contestazione riguardava la natura discriminatoria del provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione a percepire gli assegni familiari, di guisa tale da precludere la possibilità di beneficiare degli ANF, contrariamente a quanto accade agli altri lavoratori dipendenti provvisti di cittadinanza italiana, pur essendo il lavoratore in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, ed avendo regolarmente presentato domanda di autorizzazione al fine di veder incluso il proprio nucleo familiare.
Argomenta che in tal modo il lavoratore si vede escluso dalla prestazione pretesa, solamente in ragione della propria origine e dello Stato di appartenenza, laddove l'art. 44 del d. lgs. n. 286/1998 comma 1° dispone che “quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”.
Conclude nel senso che il diritto di credito agli ANF è stato negato in applicazione ad una norma, l'art. 6 bis della l. n. 153/1998, considerata discriminatoria dalla
CGUE, i cui effetti andavano rimossi siccome prevede che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
3 straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”
3. Radicatosi il contradditorio, l' conclude per il rigetto dell'appello avversario, CP_1 riproponendo preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso col rito speciale e perciò formulando appello incidentale avverso l'ordinanza appellata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto corretto il rito ex adverso prescelto.
4. La causa è stata decisa all'udienza del 29 ottobre 2025 nelle forme ex art. 127ter
c.p.c., all'esito di numerosi rinvii richiesti dalle parti per definire la controversia in via amministrativa, residuando solo controversia sulle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Rileva la Corte – dando atto, altresì, come ricorrono i presupposti per provvedere al pagamento degli ANF a favore del ricorrente che - come concluso dalle parti con le note autorizzate ex art. 127ter c.p.c. - la materia del contendere è cessata essendo stata la pratica medio tempore definita in via amministrativa.
6. Residua controversia solo in merito alle spese di lite, che devono essere integralmente compensate fra le parti ricorrendo le seguenti circostanze:
a) la specificità e complessità delle questioni controverse decise infine dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2022, cui è seguita la circolare n. 95/2022 che ha fornito le indicazioni amministrative in merito alla CP_1 documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell'ANF;
b) la disponibilità dell' al riesame della pratica laddove la CP_2 documentazione prodotta venisse legalizzata ed integrata con quella mancante come poi è pacificamente avvenuto nel corso del procedimento giudiziale;
c) l'assenza di fatto di discriminazione fondata sulla nazionalità laddove, non essendo stati addossati al ricorrente oneri di documentazione della situazione familiare e reddituale più gravosi di quelli che competono ai cittadini italiani, essedo pacifico in causa che solo in data 6.10.2025 ha completato la produzione della documentazione occorrente.
4
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda - in riforma della sentenza impugnata - così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere dando atto che ricorrono i presupposti per provvedere al pagamento degli ANF a favore del ricorrente;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU LO SI NL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. NL SI Presidente
Dr. LO PU Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data in data
15 aprile 2022,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 mandato posto a margine del ricorso in appello dall'avv. Emanuele Spata (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,, CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr.
Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello (pec: Persona_1
), Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza comunicata in data 17.03.2022.-
1 In punto: azione antidiscriminatoria;
diniego domanda di autorizzazione per l'inclusione nel nucleo familiare dei familiari non conviventi residenti in [...]extra UE ai fini della percezione dell'ANF; cessazione della materia del contendere.-
CONCLUSIONI
RE Inoussa:
“Voglia la Corte dichiarare la cessazione della materia del contendere con favore di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario”.
: CP_1
“Voglia la Corte dichiarare la cessazione della cessata la materia del contendere e disporre che proceda al pagamento degli ANF dovuti a seguito dell'accoglimento CP_1 delle domande di ANF presentate dall'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702bis s.s. c.p.c. e art. 44 del Dlgs. n. 286/1998 RE
Inoussa conveniva innanzi il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza l' CP_1 domandando di accertare il carattere discriminatorio del provvedimento di diniego all'inclusione nel proprio nucleo familiare dei propri congiunti aventi diritto all'ANF residenti all'estero e di condannare l' ad autorizzare CP_2
l'inclusione dei medesimi nel proprio nucleo familiare al fine della percezione dell'ANF.
Esponeva di avere presentato il 22.11.2019 domanda di autorizzazione all'ANF per la moglie e 4 figli residenti all'estero, rigettata dall' perché cittadino CP_1 extracomunitario con familiari residenti in paese extracomunitario.
Deduceva, pertanto, di avere diritto all'autorizzazione all'ANF richiesto per effetto della sentenza CGUE del 25.11.2020 nella causa C-302/19. Lamentava la natura discriminatoria del diniego dell' motivato solo dalla sua origine e CP_1 dal suo Stato di appartenenza, non essendogli imputabile l'assenza di apposita convenzione tra Burkina Faso e Italia ed essendo evidente la disparità di trattamento tra italiano e straniero.
Radicatosi il contradditorio l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_1 difetto dei presupposti di cui all'art. 44 del Dlgs. n. 286/1998 e concludeva nel merito per l'infondatezza del ricorso per carenza dei presupposti costitutivi della
2 prestazione domandata.
Con ordinanza del 17.3.2022 (comunicata il 18.03.2021) il giudice del lavoro berico - ritenuto corretto il rito prescelto - dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese di lite.
In parte motiva evidenziava che la domanda era diretta al riconoscimento di un mero fatto – ossia l'inclusione dei familiari residenti all'estero nel nucleo familiare – ed era pertanto priva di un concreto interesse ad agire, anche in relazione alla sentenza CGUE n. 303/2019 ed alla sopravvenuta sentenza della
Corte Costituzionale n. 67/2022, non avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento del diritto agli ANF per i familiari residenti all'estero e la condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 15.04.2022 impugna l'ordinanza svolgendo un unico articolato motivo di gravame. CP_3
Evidenzia che il ricorrente non ha chiesto nei fatti di accertare che i suoi familiari vengano “inclusi nel suo nucleo familiare”, laddove la contestazione riguardava la natura discriminatoria del provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione a percepire gli assegni familiari, di guisa tale da precludere la possibilità di beneficiare degli ANF, contrariamente a quanto accade agli altri lavoratori dipendenti provvisti di cittadinanza italiana, pur essendo il lavoratore in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, ed avendo regolarmente presentato domanda di autorizzazione al fine di veder incluso il proprio nucleo familiare.
Argomenta che in tal modo il lavoratore si vede escluso dalla prestazione pretesa, solamente in ragione della propria origine e dello Stato di appartenenza, laddove l'art. 44 del d. lgs. n. 286/1998 comma 1° dispone che “quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”.
Conclude nel senso che il diritto di credito agli ANF è stato negato in applicazione ad una norma, l'art. 6 bis della l. n. 153/1998, considerata discriminatoria dalla
CGUE, i cui effetti andavano rimossi siccome prevede che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
3 straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”
3. Radicatosi il contradditorio, l' conclude per il rigetto dell'appello avversario, CP_1 riproponendo preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso col rito speciale e perciò formulando appello incidentale avverso l'ordinanza appellata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto corretto il rito ex adverso prescelto.
4. La causa è stata decisa all'udienza del 29 ottobre 2025 nelle forme ex art. 127ter
c.p.c., all'esito di numerosi rinvii richiesti dalle parti per definire la controversia in via amministrativa, residuando solo controversia sulle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Rileva la Corte – dando atto, altresì, come ricorrono i presupposti per provvedere al pagamento degli ANF a favore del ricorrente che - come concluso dalle parti con le note autorizzate ex art. 127ter c.p.c. - la materia del contendere è cessata essendo stata la pratica medio tempore definita in via amministrativa.
6. Residua controversia solo in merito alle spese di lite, che devono essere integralmente compensate fra le parti ricorrendo le seguenti circostanze:
a) la specificità e complessità delle questioni controverse decise infine dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2022, cui è seguita la circolare n. 95/2022 che ha fornito le indicazioni amministrative in merito alla CP_1 documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell'ANF;
b) la disponibilità dell' al riesame della pratica laddove la CP_2 documentazione prodotta venisse legalizzata ed integrata con quella mancante come poi è pacificamente avvenuto nel corso del procedimento giudiziale;
c) l'assenza di fatto di discriminazione fondata sulla nazionalità laddove, non essendo stati addossati al ricorrente oneri di documentazione della situazione familiare e reddituale più gravosi di quelli che competono ai cittadini italiani, essedo pacifico in causa che solo in data 6.10.2025 ha completato la produzione della documentazione occorrente.
4
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda - in riforma della sentenza impugnata - così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere dando atto che ricorrono i presupposti per provvedere al pagamento degli ANF a favore del ricorrente;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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