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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3611/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 9.5.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3611/2023 R.G./F avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 (c.f. ), nata a [...] in data [...], cittadina rumena, residente in C.F._1 Verrua Savoia (TO), località Cascine n. 95, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Iuliana Cimpoesu (c.f. del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via C.F._2 Cer a al al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1751 del 28.11.2023
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 (c.f. ) nato a [...] il [...], cittadino rumeno, residente all'estero, in C.F._3 RO B.DUL G. ENESCU NR. 28, SC. E, AP. 1; CP_2 CP_2 PARTE RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 9.5.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 17.2.2025 del seguente tenore letterale:
“(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
- in applicazione dell'art. 8 lett. c) del Reg. UE n. 1259/2010, lo scioglimento del matrimonio/divorzio diretto tra la sig.ra
e il sig. , cittadini rumeni, contratto in Romania il 4.3.1989 con atto registrato presso l'Ufficio dello Parte_1 CP_1 stato civile di Vlasinesti, distretto Botosani, al n. 4 del 4.3.1989, certificato di matrimonio serie C.10 nr. 515302 (doc. 2);
- che i coniugi signori e sono autonomi dal punto di vista economico e che nulla hanno a pretendere Parte_1 CP_1 reciprocamente uno dall'altro- che, al momento dello scioglimento del matrimonio, la ricorrente non manterrà il cognome da coniugata Per
, ma tornerà a utilizzare il cognome da nubile ”. Con vittoria di spese e onorari di lite, determinati ai sensi del Pt_1 D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e successive spese occorrende.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 03/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ Le parti hanno contratto matrimonio (la ricorrente col cognome da nubile: – cfr certificato consolare in atti) il 4.3.1989 in Romania con atto registrato presso l'Ufficio dello stato civile di Vlasinesti, distretto di Botosani, al n. 4 del 4.3.1989, certificato matrimonio serie C.10 nr. 515302 - doc. 2 attoreo. Dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni ed autonomi. Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi recta via il divorzio sulla base della legge nazionale dei coniugi ex art. 373 Codice Civile rumeno e dell'art. 473 bis 47 cpc c. 1 (per via della residenza all'estero del convenuto e residenza in Italia della ricorrente), sulla base dello stato di separazione di fatto e di azioni violente nei confronti della moglie e da questa lamentati nel ricorso introduttivo. All'udienza del 27.9.2024 il GR ha proceduto all'audizione della ricorrente che ha dichiarato: “(…) mio marito è andato via dal 2011 e non l'ho più visto. Insisto nella domanda di divorzio.”
pagina 1 di 2 Tanto posto val bene rilevare che ai sensi dell'art. 373 c. 1 lett b e c del Codice Civile rumeno il divorzio può aver luogo quando i rapporti tra coniugi sono gravemente compromessi e la prosecuzione del matrimonio non è più possibile, e quando vi è la richiesta di un coniuge dopo una separazione di fatto di almeno due anni. In un con quanto precede va rilevato che al lume dell'art. 3 c. 1 let a – v REG UE 1111/2019 è competente il giudice del circondario ove ha la residenza l'attore. Parimenti l'art. 473 bis 47 cpc indica la competenza del giudice nazionale del ricorrente ove il convenuto risieda all'estero e non vi sia prole minore su cui provvedere. Le domande attoree possono dunque trovare accoglimento, tranne quella afferente l'indicazione dell'autonomia economica delle parti poiché non sorretta da attività istruttoria né probatoria, non accollandosi al convenuto le spese di lite in ragione della necessità della pronuncia in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e;
Parte_1 CP_1
- Dispone su richiesta della parte ricorrente questa non manterrà il cognome da coniugata “ , ma tornerà a Pt_1 Per_ utilizzare il cognome da nubile ”
- Non si accollano le spese alla parte convenuta.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 9.5.2025. IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba
IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 9.5.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3611/2023 R.G./F avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 (c.f. ), nata a [...] in data [...], cittadina rumena, residente in C.F._1 Verrua Savoia (TO), località Cascine n. 95, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Iuliana Cimpoesu (c.f. del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via C.F._2 Cer a al al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1751 del 28.11.2023
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 (c.f. ) nato a [...] il [...], cittadino rumeno, residente all'estero, in C.F._3 RO B.DUL G. ENESCU NR. 28, SC. E, AP. 1; CP_2 CP_2 PARTE RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 9.5.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 17.2.2025 del seguente tenore letterale:
“(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
- in applicazione dell'art. 8 lett. c) del Reg. UE n. 1259/2010, lo scioglimento del matrimonio/divorzio diretto tra la sig.ra
e il sig. , cittadini rumeni, contratto in Romania il 4.3.1989 con atto registrato presso l'Ufficio dello Parte_1 CP_1 stato civile di Vlasinesti, distretto Botosani, al n. 4 del 4.3.1989, certificato di matrimonio serie C.10 nr. 515302 (doc. 2);
- che i coniugi signori e sono autonomi dal punto di vista economico e che nulla hanno a pretendere Parte_1 CP_1 reciprocamente uno dall'altro- che, al momento dello scioglimento del matrimonio, la ricorrente non manterrà il cognome da coniugata Per
, ma tornerà a utilizzare il cognome da nubile ”. Con vittoria di spese e onorari di lite, determinati ai sensi del Pt_1 D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e successive spese occorrende.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 03/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_ Le parti hanno contratto matrimonio (la ricorrente col cognome da nubile: – cfr certificato consolare in atti) il 4.3.1989 in Romania con atto registrato presso l'Ufficio dello stato civile di Vlasinesti, distretto di Botosani, al n. 4 del 4.3.1989, certificato matrimonio serie C.10 nr. 515302 - doc. 2 attoreo. Dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni ed autonomi. Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi recta via il divorzio sulla base della legge nazionale dei coniugi ex art. 373 Codice Civile rumeno e dell'art. 473 bis 47 cpc c. 1 (per via della residenza all'estero del convenuto e residenza in Italia della ricorrente), sulla base dello stato di separazione di fatto e di azioni violente nei confronti della moglie e da questa lamentati nel ricorso introduttivo. All'udienza del 27.9.2024 il GR ha proceduto all'audizione della ricorrente che ha dichiarato: “(…) mio marito è andato via dal 2011 e non l'ho più visto. Insisto nella domanda di divorzio.”
pagina 1 di 2 Tanto posto val bene rilevare che ai sensi dell'art. 373 c. 1 lett b e c del Codice Civile rumeno il divorzio può aver luogo quando i rapporti tra coniugi sono gravemente compromessi e la prosecuzione del matrimonio non è più possibile, e quando vi è la richiesta di un coniuge dopo una separazione di fatto di almeno due anni. In un con quanto precede va rilevato che al lume dell'art. 3 c. 1 let a – v REG UE 1111/2019 è competente il giudice del circondario ove ha la residenza l'attore. Parimenti l'art. 473 bis 47 cpc indica la competenza del giudice nazionale del ricorrente ove il convenuto risieda all'estero e non vi sia prole minore su cui provvedere. Le domande attoree possono dunque trovare accoglimento, tranne quella afferente l'indicazione dell'autonomia economica delle parti poiché non sorretta da attività istruttoria né probatoria, non accollandosi al convenuto le spese di lite in ragione della necessità della pronuncia in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e;
Parte_1 CP_1
- Dispone su richiesta della parte ricorrente questa non manterrà il cognome da coniugata “ , ma tornerà a Pt_1 Per_ utilizzare il cognome da nubile ”
- Non si accollano le spese alla parte convenuta.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 9.5.2025. IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba
IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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