Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
>
Versione
9 giugno 2019
9 giugno 2019
>
Versione
15 giugno 2019
15 giugno 2019
Art. 57. (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 , e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
((46)) --------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente articolo riprende vigore dal 15 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019.
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
((46)) --------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente articolo riprende vigore dal 15 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019.
Commentari • 20
- 1. Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog · 1
19 marzo 2024 Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 si esprime sulla questione relativa all'usucapione del terreno o del bene espropriato. Se vi è stata espropriazione o l'esproprio è in corso è possibile far valere il possesso del bene e quindi usucapione. La sentenza Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 esamina le varie ipotesi e nella sostanza esclude che, in caso di esproprio, sia possibile far valere l'usucapione del terreno o del bene espropriato. Vediamo i principi di diritto espressi dalla sentenza e le principali argomentazioni. Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2023 n. 651 è scaricabile in pdf alla fine della pagina. Sezioni Unite 651 del 2023 su …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 33
- 1. Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17241Provvedimento: REPPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI OS CI, all'esito della camera di consiglio ex art. 281 sexies cpc dell'11.11.2024, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14863 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA Parte_1 nato a [...], il [...], ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato, in via Tiberina n. 128, presso lo studio dell'Avv. Cesare Galloni, che lo rappresenta e difende per procura in atti - attore - E Controparte_1 , in persona del ministro p.t., …Leggi di più...
- art. 57 Codice Privacy·
- art. 10 L.121/1981·
- autorità di cosa giudicata·
- accesso dati personali·
- contumacia·
- diritto alla protezione dei dati·
- risarcimento danni·
- cancellazione dati personali·
- DPR n.15/2018·
- CED Interforze