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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1187/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 4 luglio 2025 ed iscritto a ruolo il 2 agosto 2025 al numero 904/2025 di R.G., ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259001750346/000 notificata da Agenzia Entrate
Riscossione di Avellino il 6 maggio 2025 limitatamente a cartelle di pagamento emesse per tributi quali IVA, studi di settore adeguamento IVA, IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, ritenute IRPEF, imposta sostitutiva;
interessi e sanzioni) relativi agli anni di imposta 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 nonché per tassa automobilistica, sanzioni e interessi, relativa all'anno 2018, per un totale di € 36.023,11.
2. A motivi ha dedotto: l'omessa notifica dell'avviso bonario e la mancata o errata notifica degli atti presupposti con necessità di prova, a cura della resistente, di copia conforme delle cartelle e della relata di notifica in originale o conforme;
la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria, incluse le sanzioni e gli interessi;
la violazione dell'obbligo di motivazione;
la mancata indicazione della modalità di calcolo di sanzioni e interessi;
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
3. In data 9 dicembre 2025 ha depositato memorie e documenti.
4. Si è costituita in data 20 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo in via preliminare la tardività dell'opposizione nonché il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario essendo avvenuta la regolare notifica delle impugnate cartelle e perché la contestazione della ricorrente riguarda il diritto dell'ente a procedere a riscossione coattiva;
nel merito la regolare notifica delle cartelle poste a base dell'intimazione impugnata con pagamento delle spese e competenze di lite.
5. Si è costituita in data 30 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, deducendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e per violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/92 perché l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri;
l'infondatezza nel merito;
la rituale notifica degli atti presupposti con vittoria delle spese di giudizio.
6. Si è costituita in data 4 novembre 2025 la Regione Campania deducendo l'inammissibilità dei motivi del ricorso;
la rituale notifica degli avvisi di accertamento, il difetto di legittimazione passiva in merito all'attività di riscossione.
7. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del 15 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In ordine al difetto di giurisdizione, si osserva che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n.
602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora è impugnabile autonomamente innanzi al Giudice
Tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992 e art. 65 Testo Unico Giustizia Tributaria
(da ultimo Cassazione civile sez. trib. 11/03/2025, n.6436).
Nel merito, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Nel caso in esame, la notifica delle cartelle di pagamento sarebbe avvenuta a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: Email_5 e Email_6. Sul punto si osserva che la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata deve essere fornita con il file nativo della notifica e non mediante stampa dello stesso in formato cartaceo o in pdf mediante scansione in quanto solo il file in formato .eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni;
non si comprende, pertanto, se il messaggio contiene effettivamente l'atto e pertanto non vi sono elementi per ritenere avvenuta regolarmente la notifica: o, per meglio dire, non provano che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo pec, ma non prova che a quel messaggio vi sia allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml". La
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 16189, pubblicata l'8 giugno 2023, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che, ai sensi degli art.
3-bis, commi 1, 1 bis e 3 della L. n. 53 del 1994 nonché secondo le specifiche tecniche del Provv. 16 aprile 2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto. xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute. Sul punto l'art. 23 del CAD prevede che:
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Nel caso de quo, l'Agente della riscossione ha prodotto in formato pdf le ricevute di consegna e accettazione, a mezzo pec, delle cartelle di pagamento e neppure è stata attestata la conformità come per legge;
dunque non può dirsi raggiunta la prova della notifica degli atti presupposti e l'atto impugnato deve essere annullato. Ogni altra questione risulta assorbita. La novità della questione trattata suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90017503 46 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1187/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 4 luglio 2025 ed iscritto a ruolo il 2 agosto 2025 al numero 904/2025 di R.G., ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259001750346/000 notificata da Agenzia Entrate
Riscossione di Avellino il 6 maggio 2025 limitatamente a cartelle di pagamento emesse per tributi quali IVA, studi di settore adeguamento IVA, IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, ritenute IRPEF, imposta sostitutiva;
interessi e sanzioni) relativi agli anni di imposta 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 nonché per tassa automobilistica, sanzioni e interessi, relativa all'anno 2018, per un totale di € 36.023,11.
2. A motivi ha dedotto: l'omessa notifica dell'avviso bonario e la mancata o errata notifica degli atti presupposti con necessità di prova, a cura della resistente, di copia conforme delle cartelle e della relata di notifica in originale o conforme;
la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria, incluse le sanzioni e gli interessi;
la violazione dell'obbligo di motivazione;
la mancata indicazione della modalità di calcolo di sanzioni e interessi;
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
3. In data 9 dicembre 2025 ha depositato memorie e documenti.
4. Si è costituita in data 20 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo in via preliminare la tardività dell'opposizione nonché il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario essendo avvenuta la regolare notifica delle impugnate cartelle e perché la contestazione della ricorrente riguarda il diritto dell'ente a procedere a riscossione coattiva;
nel merito la regolare notifica delle cartelle poste a base dell'intimazione impugnata con pagamento delle spese e competenze di lite.
5. Si è costituita in data 30 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, deducendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e per violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/92 perché l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri;
l'infondatezza nel merito;
la rituale notifica degli atti presupposti con vittoria delle spese di giudizio.
6. Si è costituita in data 4 novembre 2025 la Regione Campania deducendo l'inammissibilità dei motivi del ricorso;
la rituale notifica degli avvisi di accertamento, il difetto di legittimazione passiva in merito all'attività di riscossione.
7. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del 15 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In ordine al difetto di giurisdizione, si osserva che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n.
602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora è impugnabile autonomamente innanzi al Giudice
Tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992 e art. 65 Testo Unico Giustizia Tributaria
(da ultimo Cassazione civile sez. trib. 11/03/2025, n.6436).
Nel merito, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Nel caso in esame, la notifica delle cartelle di pagamento sarebbe avvenuta a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: Email_5 e Email_6. Sul punto si osserva che la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata deve essere fornita con il file nativo della notifica e non mediante stampa dello stesso in formato cartaceo o in pdf mediante scansione in quanto solo il file in formato .eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni;
non si comprende, pertanto, se il messaggio contiene effettivamente l'atto e pertanto non vi sono elementi per ritenere avvenuta regolarmente la notifica: o, per meglio dire, non provano che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo pec, ma non prova che a quel messaggio vi sia allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml". La
Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 16189, pubblicata l'8 giugno 2023, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che, ai sensi degli art.
3-bis, commi 1, 1 bis e 3 della L. n. 53 del 1994 nonché secondo le specifiche tecniche del Provv. 16 aprile 2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto. xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute. Sul punto l'art. 23 del CAD prevede che:
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Nel caso de quo, l'Agente della riscossione ha prodotto in formato pdf le ricevute di consegna e accettazione, a mezzo pec, delle cartelle di pagamento e neppure è stata attestata la conformità come per legge;
dunque non può dirsi raggiunta la prova della notifica degli atti presupposti e l'atto impugnato deve essere annullato. Ogni altra questione risulta assorbita. La novità della questione trattata suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.