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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2161/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2161/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Concilio Giovanni, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Bello Rosanna, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2025 i coniugi [nato a [...]_1
(SA) in data 25.12.1985 (C.F. )] e [nata C.F._1 Controparte_1
a BA (SA) in data 26.06.1984 (C.F. ], premesso di C.F._2 aver contratto matrimonio in data 10.09.2017 in BA (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di BA dell'anno
2017, al n. 85 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, Per_1
(24.11.2012) e (24.3.2019), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha Per_2 dichiarato la separazione personale con sentenza n. 290/2024 del 05.06.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
10.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“b) i figli minori e resteranno affidati in modalità condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con residenza in via Monsignor Aniello Vicinanza n.13 di BA (SA).
c) Per l'effetto, i coniugi eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui figli minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, poi, eserciterà la propria responsabilità sui figli in maniera disgiunta dall'altro per ogni altro aspetto di ordinaria amministrazione nei momenti di permanenza dei minori presso di sé;
d) Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori con il padre,
i coniugi concordano che il padre avrà il più ampio diritto di visita e frequentazione dei figli minori e, comunque, secondo il seguente calendario: il sig. Pt_1 potrà vedere e tenere con sé i figli e
[...] Per_1 Per_2
• per almeno due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì e il giovedì, dalle ore
17,00 alle ore 20,00, durante il periodo invernale e dalle ore 17,00 alle ore 23,00, durante il periodo estivo.
• Inoltre, a week end alterni, dal venerdì dalle ore 18:00, alla domenica alle ore
21:00 nel periodo invernale e dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 23:00 della domenica durante il periodo estivo, con pernottamento presso la residenza paterna.
• Per quanto concerne le festività: e trascorreranno, con ciascun Per_1 Per_2 genitore, i giorni del 24-25 e 26 dicembre con l'uno e del 30-31 dicembre e 1° gennaio con l'altro, ad anni alterni, iniziando dalla genitrice già a decorrere dalla Vigilia di Natale p.v., Pasqua, lunedì in Albis, nonché le restanti festività per come indicate da calendario nazionale, saranno trascorse dai minori con la madre ed il padre, sempre in modalità alternata, ad iniziare dalla genitrice. I compleanni dei minori saranno parimenti gestiti secondo il principio dell'alternanza (sempre Iniziando
3 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
dalla madre) a meno che non sia volontà comune dei genitori festeggiarli congiuntamente. Ed ancora: nel giorno del compleanno della mamma, i piccoli resteranno con ella a prescindere dalla calendarizzazione ivi concordata;
allo stesso modo resteranno con il padre nel giorno del compleanno di questi. Egualmente saranno disciplinate le feste della mamma e del papà, ovvero le altre ricorrenze e festività delle reciproche famiglie di origine.
• Per quanto concerne il periodo estivo, e trascorreranno con il Per_1 Per_2 padre un periodo di 15 giorni, compreso tra il mese di luglio ed agosto, ininterrottamente o anche in maniera non consecutiva. I coniugi concordano che il periodo prescelto, in uno alla località di villeggiatura, sarà comunicato all'altro genitore con un preavviso di almeno un mese. Resta sin d'ora inteso tra i genitori che gli orari, i giorni e le festività per come innanzi calendarizzati, si considerano flessibili, dacché potranno subire delle variazioni, previa concertazione tra gli stessi e un preavviso di almeno 24 ore, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e gli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi i genitori. Infine, sempre nel rispetto dei diritti dell'altro coniuge, ambo i genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli durante i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
• Sono comunque fatti salvi ulteriori accordi che, nell'esclusivo interesse della prole,
i genitori potranno concordare tra di loro e) I coniugi s'impegnano, fin d'ora, a mantenere buoni rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine;
f) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori - entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Postepay Evolution, IBAN: П47М0358901600010570928647 in titolarità della consorte, la somma di €500,00 mensili (€250,00 cadauno, da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat). Inoltre, lo stesso si obbliga a partecipare al 50% a tutte le spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, sportive medico-specialistiche, universitarie e ludiche). Il tutto da concordarsi o decidersi preventivamente tra gli ex coniugi e purché dette spese siano validamente documentate, ad esclusione delle spese straordinarie necessarie ed
4 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
urgenti che saranno rimborsate dall'altro coniuge, previa esibizione del documento di spesa. Quanto alla categoria di appartenenza di ogni singola spesa, le parti qui intendono espressamente richiamato il protocollo d'intesa formulato dal CNF.
g) Le parti si obbligano a versare l'importo mensile di € 180,00 cadauno sul conto corrente cointestato presso il Monte dei Paschi di Siena, al fine di consentire alla predetta di effettuare la trattenuta mensile di € 359,93 per il mutuo della CP_2 durata di anni trenta acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale di cui innanzi, sino all'estinzione dello stesso.
h) Il sig. si obbliga al rimborso integrale del prestito personale richiesto Pt_1 per la ristrutturazione della casa coniugale e per il quale sino all'estinzione dello stesso continuerà a corrispondere € 188,75;
i) La sig.ra si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo di € CP_1
200,00 mensili per la polizza vita sottoscritta dalle parti in favore dei figli minori e sino alla sua scadenza. Per_1 Per_2
j) Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento in proprio favore.
k) Al fine di agevolare il marito, il garage di pertinenza dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, identificato al foglio 25 mappale 1855 sub. 152 piano S1 int. 30 Cat.
C6 Cl.8 Mq.18 Mq 15 Rend. Euro 28,66, viene lasciato nella libera disponibilità del
Sig. che potrà utilizzarlo per fini lavorativi connessi alla sua attività. Pt_1
l) Il sig. presta il consenso affinché l'Assegno Unico venga percepito per Pt_1 intero dalla sig.ra ; Controparte_1
m) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, per eventuali viaggi con o senza la compagnia dei minori d'età.
n) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi preventivamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, fino a quando i figli saranno minori d'età”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
5 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a BA (SA) in [...]F._1 Controparte_1 data 26.06.1984 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di BA (SA) dell'anno 2017, al n. 85 Parte II Serie
A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di BA (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2161/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Concilio Giovanni, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Bello Rosanna, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2025 i coniugi [nato a [...]_1
(SA) in data 25.12.1985 (C.F. )] e [nata C.F._1 Controparte_1
a BA (SA) in data 26.06.1984 (C.F. ], premesso di C.F._2 aver contratto matrimonio in data 10.09.2017 in BA (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di BA dell'anno
2017, al n. 85 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, Per_1
(24.11.2012) e (24.3.2019), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha Per_2 dichiarato la separazione personale con sentenza n. 290/2024 del 05.06.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
10.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“b) i figli minori e resteranno affidati in modalità condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con residenza in via Monsignor Aniello Vicinanza n.13 di BA (SA).
c) Per l'effetto, i coniugi eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui figli minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, poi, eserciterà la propria responsabilità sui figli in maniera disgiunta dall'altro per ogni altro aspetto di ordinaria amministrazione nei momenti di permanenza dei minori presso di sé;
d) Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori con il padre,
i coniugi concordano che il padre avrà il più ampio diritto di visita e frequentazione dei figli minori e, comunque, secondo il seguente calendario: il sig. Pt_1 potrà vedere e tenere con sé i figli e
[...] Per_1 Per_2
• per almeno due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì e il giovedì, dalle ore
17,00 alle ore 20,00, durante il periodo invernale e dalle ore 17,00 alle ore 23,00, durante il periodo estivo.
• Inoltre, a week end alterni, dal venerdì dalle ore 18:00, alla domenica alle ore
21:00 nel periodo invernale e dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 23:00 della domenica durante il periodo estivo, con pernottamento presso la residenza paterna.
• Per quanto concerne le festività: e trascorreranno, con ciascun Per_1 Per_2 genitore, i giorni del 24-25 e 26 dicembre con l'uno e del 30-31 dicembre e 1° gennaio con l'altro, ad anni alterni, iniziando dalla genitrice già a decorrere dalla Vigilia di Natale p.v., Pasqua, lunedì in Albis, nonché le restanti festività per come indicate da calendario nazionale, saranno trascorse dai minori con la madre ed il padre, sempre in modalità alternata, ad iniziare dalla genitrice. I compleanni dei minori saranno parimenti gestiti secondo il principio dell'alternanza (sempre Iniziando
3 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
dalla madre) a meno che non sia volontà comune dei genitori festeggiarli congiuntamente. Ed ancora: nel giorno del compleanno della mamma, i piccoli resteranno con ella a prescindere dalla calendarizzazione ivi concordata;
allo stesso modo resteranno con il padre nel giorno del compleanno di questi. Egualmente saranno disciplinate le feste della mamma e del papà, ovvero le altre ricorrenze e festività delle reciproche famiglie di origine.
• Per quanto concerne il periodo estivo, e trascorreranno con il Per_1 Per_2 padre un periodo di 15 giorni, compreso tra il mese di luglio ed agosto, ininterrottamente o anche in maniera non consecutiva. I coniugi concordano che il periodo prescelto, in uno alla località di villeggiatura, sarà comunicato all'altro genitore con un preavviso di almeno un mese. Resta sin d'ora inteso tra i genitori che gli orari, i giorni e le festività per come innanzi calendarizzati, si considerano flessibili, dacché potranno subire delle variazioni, previa concertazione tra gli stessi e un preavviso di almeno 24 ore, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e gli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi i genitori. Infine, sempre nel rispetto dei diritti dell'altro coniuge, ambo i genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli durante i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
• Sono comunque fatti salvi ulteriori accordi che, nell'esclusivo interesse della prole,
i genitori potranno concordare tra di loro e) I coniugi s'impegnano, fin d'ora, a mantenere buoni rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine;
f) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori - entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Postepay Evolution, IBAN: П47М0358901600010570928647 in titolarità della consorte, la somma di €500,00 mensili (€250,00 cadauno, da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat). Inoltre, lo stesso si obbliga a partecipare al 50% a tutte le spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, sportive medico-specialistiche, universitarie e ludiche). Il tutto da concordarsi o decidersi preventivamente tra gli ex coniugi e purché dette spese siano validamente documentate, ad esclusione delle spese straordinarie necessarie ed
4 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
urgenti che saranno rimborsate dall'altro coniuge, previa esibizione del documento di spesa. Quanto alla categoria di appartenenza di ogni singola spesa, le parti qui intendono espressamente richiamato il protocollo d'intesa formulato dal CNF.
g) Le parti si obbligano a versare l'importo mensile di € 180,00 cadauno sul conto corrente cointestato presso il Monte dei Paschi di Siena, al fine di consentire alla predetta di effettuare la trattenuta mensile di € 359,93 per il mutuo della CP_2 durata di anni trenta acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale di cui innanzi, sino all'estinzione dello stesso.
h) Il sig. si obbliga al rimborso integrale del prestito personale richiesto Pt_1 per la ristrutturazione della casa coniugale e per il quale sino all'estinzione dello stesso continuerà a corrispondere € 188,75;
i) La sig.ra si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo di € CP_1
200,00 mensili per la polizza vita sottoscritta dalle parti in favore dei figli minori e sino alla sua scadenza. Per_1 Per_2
j) Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento in proprio favore.
k) Al fine di agevolare il marito, il garage di pertinenza dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, identificato al foglio 25 mappale 1855 sub. 152 piano S1 int. 30 Cat.
C6 Cl.8 Mq.18 Mq 15 Rend. Euro 28,66, viene lasciato nella libera disponibilità del
Sig. che potrà utilizzarlo per fini lavorativi connessi alla sua attività. Pt_1
l) Il sig. presta il consenso affinché l'Assegno Unico venga percepito per Pt_1 intero dalla sig.ra ; Controparte_1
m) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, per eventuali viaggi con o senza la compagnia dei minori d'età.
n) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi preventivamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, fino a quando i figli saranno minori d'età”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
5 Proc. R.V.G. n. 2161/2025
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a BA (SA) in [...]F._1 Controparte_1 data 26.06.1984 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di BA (SA) dell'anno 2017, al n. 85 Parte II Serie
A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di BA (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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