Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00776/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1205 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d'Italia -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 3683 del 13 agosto 2024, resa tra le parti, concernente un diniego del visto per motivi di lavoro.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per l’appellante l’avvocato Rosellina Ricci, per delega dell’avvocato Kanu Sisiki, e l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Premesso che:
- parte appellante impugna l’ordinanza con la quale il Tar del Lazio ha declinato - per ragioni concernenti l’asserita non erogabilità di rimedi cautelari idonei - la concessione della tutela interinale nei confronti del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- il provvedimento è stato adottato dall’Ambasciata d’Italia -OMISSIS- nell’enunciato che il nulla osta rilasciato dal SUI era nel frattempo scaduto;
- l’appello cautelare, oltre a contestare le ragioni processuali addotte dal Tar in ordine all’asserita insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione della cautela richiesta, con riguardo all’atto oggetto di impugnativa eccepisce che l’Ambasciata d’Italia -OMISSIS-, nonostante le sollecitazioni di parte ricorrente, ha fissato l’appuntamento con l’interessato dopo la scadenza del nulla osta;
Ritenuto che l’appello cautelare è anzitutto suscettibile di valutazione sotto il profilo del fumus boni iuris in relazione ad entrambi i profili dedotti e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione (configurandosi questa misura come ammissibile sul piano processuale e satisfattiva dell’interesse azionato), con contestuale sospensione della esecutorietà dell’ordinanza appellata, in considerazione del pregiudizio grave ed irreparabile che, in difetto, potrebbe sortirne in danno della parte;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1205/2025) nei sensi indicati in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese del doppio grado cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO