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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 489 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe
Virga presso il cui studio, sito ad Altavilla Milicia, via Loreto n. 70, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(cf: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.12.1979, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni
Iuppa presso il cui studio, sito a Cefalù via Prestisimone n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n.
439/2019, depositata il 3.7.2019, con la quale il Giudice di pace di Termini Imerese, accogliendo l'opposizione proposta da , ha revocato il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 632/2017 con cui la controparte era stata condannata al pagamento dell'importo di € 2.434,57, a titolo di saldo della fattura n. 21 del 23.1.2017, dell'importo complessivo di € 6.642,64, relativa alla fornitura di materiale edile.
Contestava, innanzitutto, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato l'inefficacia del decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 644 cpc, sul presupposto che il provvedimento monitorio fosse stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 23.2.2018, ossia oltre il termine di 60 gg decorrenti dal deposito in cancellaria, avvenuto il 6.9.2017, senza considerare che tale notifica, seppur tardivamente effettuata, era successiva ad un'altra non andata a buon fine, ma eseguita nei termini di legge.
Lamentava, inoltre, l'erroneità della conclusione cui era pervenuto il Giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'odierna appellante, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla scorta della mancata dimostrazione della consegna della merce di cui alla fattura 21/2017, espressamente contestata dalla controparte che aveva tuttavia ammesso di aver intrattenuto, insieme al marito, rapporti commerciali con relativi Parte_1 alla fornitura di materiale edile per un importo complessivo di € 5.798,07, allegando di aver provveduto al pagamento in parte mediante assegni bancari (per € 4.208,07) ed in parte in contanti (per € 1.590,00), consegnati dal marito.
Si doleva, nello specifico, che il Giudice di pace aveva posto a fondamento della decisione la testimonianza di , marito dell'odierna appellata, del quale era stata eccepita TE
l'incapacità a testimoniare ex art 246 cpc, in quanto portatore di un evidente interesse nella causa, oltre che, a monte, l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2726
e 2721 cc..
Affermava, d'altra parte, che le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado avevano comprovato i rapporti commerciali oggetto del giudizio, relativi alla fornitura di materiale edile effettuata in favore della famiglia per lavori di Parte_2 ristrutturazione della casa coniugale sita a Porticello. Fornitura in relazione alla quale, come dedotto dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era stato effettuato il pagamento di € 4.208,07 mediante assegni circolari, residuando ancora da pagare € 2.434,57.
A tale riguardo, negava che fosse stata fornita prova processualmente apprezzabile del pagamento di tale ulteriore importo, con particolare riguardo alla somma di € 1.590,00 – che secondo la controparte sarebbe stata corrisposta in contanti dal marito –, nonché all'ulteriore importo di € 844,57, quale saldo delle forniture compendiate nella suindicata fattura.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 632/2017 e, in subordine, la condanna di CP_1
al pagamento dell'importo di € 2.434,57, a saldo della fattura n. 21/17,
[...] nonché, in ulteriore subordine, al pagamento dell'importo di € 1.590,00, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.4.2020, CP_1
contestava le deduzioni avversarie rilevando, preliminarmente,
[...] l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, del quale domandava, in ogni caso, il rigetto col favore delle spese di lite.
Affermava, invero, la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la mancata notifica nel termine di cui all'art. 644 cpc, atteso che il provvedimento monitorio, depositato presso la cancelleria del
Giudice di pace il 6.9.2017, era stato tardivamente passato per la notifica il 23.2.2018 e notificatole l'1.3.2018 precisando, peraltro, che la prima notifica posta in essere da controparte non risultava né nulla né irregolare ma inesistente e, in quanto tale, soggetta al regime di cui all'art. 644 cpc.
Nel merito, evidenziava che, con prove documentali (gli assegni) e orali (testimonianza di
) aveva in modo inequivocabile provato che la fornitura di cui alla fattura n. 21 del TE
23.1.2017, mai ricevuta, risultava estranea e nuova rispetto ai pregressi rapporti commerciali intrattenuti con tra il 2015 e il 2016, per i quali aveva Parte_1 provveduto ai pagamenti dovuti.
Deduceva, a tal riguardo, la correttezza dell'operato del Giudice di prime nell'ammettere e valutare la prova testimoniale resa da – in relazione al quale non si profilava TE alcuna incapacità a testimoniare –, la cui deposizione aveva riguardato forniture di materiale edile diverse da quelle azionate dalla controparte in sede monitoria.
Affermava, per altro verso, che il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la società opposta non avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato che la fornitura della merce indicata nella fattura n. 21/2017, posta a base del decreto ingiuntivo n. 632/2017, riguardasse rapporti pregressi tra le parti e che, pertanto, nulla fosse da lei dovuto alla controparte.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, è utile osservare, che se la notifica del decreto ingiuntivo non viene eseguita nel termine di cui all'art. 644 cpc, lo stesso diventa “inefficace
e la legge attribuisce al debitore ingiunto la facoltà di rivolgersi con ricorso allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, per chiedere la declaratoria della sua inefficacia, attraverso lo speciale procedimento delineato dall'art. 188 dd. aa. cpc;
dopo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e la notifica al creditore ricorrente, la questione viene decisa con ordinanza non impugnabile.
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650
c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile […]” (Cass., n. 36496/2021).
Nel caso di notifica tardiva, dunque, l'opposizione medesima, proposta nel rispetto del termine di cui all'art. 641, co. 1, cpc, decorrente dalla data di effettiva notifica, una volta accertata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, avrà ad oggetto la fondatezza dell'azione di condanna fatta valere dal ricorrente in sede monitoria, senza limitarsi ad esaminare il profilo dell'inefficacia.
Nel caso di specie, il decreto monitorio è stato depositato in cancelleria dal Giudice di pace in data 6.9.2017 e notificato a mani a in data 1.3.2018 Controparte_1
(notifica passata il 23.2.2018), dunque oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 644 cpc.
Dalla documentazione offerta, non si evince l'esito della precedente notifica passata il
13.10.2017, essendo la relativa relata “sbarrata a penna” e non compilata in nessuna parte.
Anche ove tale notifica volesse considerarsi inesistente, tale aspetto è senza dubbio superato dalla successiva notifica tardivamente perfezionatasi, che assorbe, in qualche misura, quella precedente, con la conseguenza che la proposizione tempestiva dell'opposizione fa perdere rilevanza alla sorte della prima notifica.
Da quanto sin qui affermato discende la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la inefficacia del decreto ingiuntivo.
Ora, dovendo compiere un accertamento della pretesa fatta valere in sede monitoria, in considerazione della accertata inefficacia del decreto ingiuntivo, va detto che
[...] ha suffragato il credito mediante il deposito della fattura commerciale – di Parte_1 cui non vi è traccia agli atti del fascicolo telematico né cartaceo –, ma la cui esistenza non è contestata dalle parti.
Ebbene, si tratta di elemento insufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione commerciale.
Quest'ultima, in assenza della prova dell'effettiva consegna della merce – generalmente affidata a documenti sottoscritti dal ricevente in simili ipotesi, quali i ddt o bolle di consegna –, non può considerarsi avvenuta.
Tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla sentenza n. 9542/2018: “basti qui richiamare i numerosi precedenti di questa corte (per tutti v. Cass. 12.1.2016, n. 299) secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le altre Cass. 16.11.2001, n. 14363)”.
Invero, le allegazioni di sull'avvenuto pagamento di parte della Parte_1 somma indicata nella fattura, non supportate da alcun elemento documentale, sono prive di rilevanza e inidonee a superare le contestazioni della controparte, mancando a monte, come si è detto, la dimostrazione dell'esecuzione della prestazione posta a fondamento del procedimento monitorio e dunque la spettanza delle somme azionate.
L'onere probatorio gravante sulla società creditrice, odierna appellante, non può considerarsi dunque soddisfatto, dovendosi condividere la decisione di prime cure anche rispetto a tale profilo.
A differenti conclusioni, invero, non può pervenirsi avuto riguardo alla testimonianza resa nel giudizio di primo grado da , marito dell'appellata (cfr. verbale di udienza del TE
29.3.2019) – rispetto al quale non può apoditticamente affermarsi un interesse ex art. 146 cpc solo in forza del legame di coniugio con l'appellata –, che ha riferito su pregressi rapporti commerciali intercorsi tra le parti nel 2015 e nel 2016 (cfr. bolle di consegna prodotte del 13.7.2016, per € 1.440,00, e del 12.9.2016, per € 150,00, entrambe indirizzate a
), non potendosi le matrici degli assegni prodotti dall'appellata (nn. Persona_1
0111164485-03 e 0111164486-04), in considerazione della notevole discrasia temporale, riferire alla fattura azionata in sede monitoria, emessa peraltro in data successiva agli assegni predetti, riferiti dunque a distinti rapporti.
In forza delle argomentazioni che precedono, l'appello è privo di fondamento e va, dunque, rigettato avendo il Giudice di primo grado correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite e le liquida in € 1.280,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Termini Imerese, 3 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec-niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 489 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe
Virga presso il cui studio, sito ad Altavilla Milicia, via Loreto n. 70, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(cf: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.12.1979, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni
Iuppa presso il cui studio, sito a Cefalù via Prestisimone n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n.
439/2019, depositata il 3.7.2019, con la quale il Giudice di pace di Termini Imerese, accogliendo l'opposizione proposta da , ha revocato il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 632/2017 con cui la controparte era stata condannata al pagamento dell'importo di € 2.434,57, a titolo di saldo della fattura n. 21 del 23.1.2017, dell'importo complessivo di € 6.642,64, relativa alla fornitura di materiale edile.
Contestava, innanzitutto, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato l'inefficacia del decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 644 cpc, sul presupposto che il provvedimento monitorio fosse stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 23.2.2018, ossia oltre il termine di 60 gg decorrenti dal deposito in cancellaria, avvenuto il 6.9.2017, senza considerare che tale notifica, seppur tardivamente effettuata, era successiva ad un'altra non andata a buon fine, ma eseguita nei termini di legge.
Lamentava, inoltre, l'erroneità della conclusione cui era pervenuto il Giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'odierna appellante, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla scorta della mancata dimostrazione della consegna della merce di cui alla fattura 21/2017, espressamente contestata dalla controparte che aveva tuttavia ammesso di aver intrattenuto, insieme al marito, rapporti commerciali con relativi Parte_1 alla fornitura di materiale edile per un importo complessivo di € 5.798,07, allegando di aver provveduto al pagamento in parte mediante assegni bancari (per € 4.208,07) ed in parte in contanti (per € 1.590,00), consegnati dal marito.
Si doleva, nello specifico, che il Giudice di pace aveva posto a fondamento della decisione la testimonianza di , marito dell'odierna appellata, del quale era stata eccepita TE
l'incapacità a testimoniare ex art 246 cpc, in quanto portatore di un evidente interesse nella causa, oltre che, a monte, l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2726
e 2721 cc..
Affermava, d'altra parte, che le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado avevano comprovato i rapporti commerciali oggetto del giudizio, relativi alla fornitura di materiale edile effettuata in favore della famiglia per lavori di Parte_2 ristrutturazione della casa coniugale sita a Porticello. Fornitura in relazione alla quale, come dedotto dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era stato effettuato il pagamento di € 4.208,07 mediante assegni circolari, residuando ancora da pagare € 2.434,57.
A tale riguardo, negava che fosse stata fornita prova processualmente apprezzabile del pagamento di tale ulteriore importo, con particolare riguardo alla somma di € 1.590,00 – che secondo la controparte sarebbe stata corrisposta in contanti dal marito –, nonché all'ulteriore importo di € 844,57, quale saldo delle forniture compendiate nella suindicata fattura.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 632/2017 e, in subordine, la condanna di CP_1
al pagamento dell'importo di € 2.434,57, a saldo della fattura n. 21/17,
[...] nonché, in ulteriore subordine, al pagamento dell'importo di € 1.590,00, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.4.2020, CP_1
contestava le deduzioni avversarie rilevando, preliminarmente,
[...] l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, del quale domandava, in ogni caso, il rigetto col favore delle spese di lite.
Affermava, invero, la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la mancata notifica nel termine di cui all'art. 644 cpc, atteso che il provvedimento monitorio, depositato presso la cancelleria del
Giudice di pace il 6.9.2017, era stato tardivamente passato per la notifica il 23.2.2018 e notificatole l'1.3.2018 precisando, peraltro, che la prima notifica posta in essere da controparte non risultava né nulla né irregolare ma inesistente e, in quanto tale, soggetta al regime di cui all'art. 644 cpc.
Nel merito, evidenziava che, con prove documentali (gli assegni) e orali (testimonianza di
) aveva in modo inequivocabile provato che la fornitura di cui alla fattura n. 21 del TE
23.1.2017, mai ricevuta, risultava estranea e nuova rispetto ai pregressi rapporti commerciali intrattenuti con tra il 2015 e il 2016, per i quali aveva Parte_1 provveduto ai pagamenti dovuti.
Deduceva, a tal riguardo, la correttezza dell'operato del Giudice di prime nell'ammettere e valutare la prova testimoniale resa da – in relazione al quale non si profilava TE alcuna incapacità a testimoniare –, la cui deposizione aveva riguardato forniture di materiale edile diverse da quelle azionate dalla controparte in sede monitoria.
Affermava, per altro verso, che il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la società opposta non avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato che la fornitura della merce indicata nella fattura n. 21/2017, posta a base del decreto ingiuntivo n. 632/2017, riguardasse rapporti pregressi tra le parti e che, pertanto, nulla fosse da lei dovuto alla controparte.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, è utile osservare, che se la notifica del decreto ingiuntivo non viene eseguita nel termine di cui all'art. 644 cpc, lo stesso diventa “inefficace
e la legge attribuisce al debitore ingiunto la facoltà di rivolgersi con ricorso allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, per chiedere la declaratoria della sua inefficacia, attraverso lo speciale procedimento delineato dall'art. 188 dd. aa. cpc;
dopo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e la notifica al creditore ricorrente, la questione viene decisa con ordinanza non impugnabile.
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650
c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile […]” (Cass., n. 36496/2021).
Nel caso di notifica tardiva, dunque, l'opposizione medesima, proposta nel rispetto del termine di cui all'art. 641, co. 1, cpc, decorrente dalla data di effettiva notifica, una volta accertata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, avrà ad oggetto la fondatezza dell'azione di condanna fatta valere dal ricorrente in sede monitoria, senza limitarsi ad esaminare il profilo dell'inefficacia.
Nel caso di specie, il decreto monitorio è stato depositato in cancelleria dal Giudice di pace in data 6.9.2017 e notificato a mani a in data 1.3.2018 Controparte_1
(notifica passata il 23.2.2018), dunque oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 644 cpc.
Dalla documentazione offerta, non si evince l'esito della precedente notifica passata il
13.10.2017, essendo la relativa relata “sbarrata a penna” e non compilata in nessuna parte.
Anche ove tale notifica volesse considerarsi inesistente, tale aspetto è senza dubbio superato dalla successiva notifica tardivamente perfezionatasi, che assorbe, in qualche misura, quella precedente, con la conseguenza che la proposizione tempestiva dell'opposizione fa perdere rilevanza alla sorte della prima notifica.
Da quanto sin qui affermato discende la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la inefficacia del decreto ingiuntivo.
Ora, dovendo compiere un accertamento della pretesa fatta valere in sede monitoria, in considerazione della accertata inefficacia del decreto ingiuntivo, va detto che
[...] ha suffragato il credito mediante il deposito della fattura commerciale – di Parte_1 cui non vi è traccia agli atti del fascicolo telematico né cartaceo –, ma la cui esistenza non è contestata dalle parti.
Ebbene, si tratta di elemento insufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione commerciale.
Quest'ultima, in assenza della prova dell'effettiva consegna della merce – generalmente affidata a documenti sottoscritti dal ricevente in simili ipotesi, quali i ddt o bolle di consegna –, non può considerarsi avvenuta.
Tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla sentenza n. 9542/2018: “basti qui richiamare i numerosi precedenti di questa corte (per tutti v. Cass. 12.1.2016, n. 299) secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le altre Cass. 16.11.2001, n. 14363)”.
Invero, le allegazioni di sull'avvenuto pagamento di parte della Parte_1 somma indicata nella fattura, non supportate da alcun elemento documentale, sono prive di rilevanza e inidonee a superare le contestazioni della controparte, mancando a monte, come si è detto, la dimostrazione dell'esecuzione della prestazione posta a fondamento del procedimento monitorio e dunque la spettanza delle somme azionate.
L'onere probatorio gravante sulla società creditrice, odierna appellante, non può considerarsi dunque soddisfatto, dovendosi condividere la decisione di prime cure anche rispetto a tale profilo.
A differenti conclusioni, invero, non può pervenirsi avuto riguardo alla testimonianza resa nel giudizio di primo grado da , marito dell'appellata (cfr. verbale di udienza del TE
29.3.2019) – rispetto al quale non può apoditticamente affermarsi un interesse ex art. 146 cpc solo in forza del legame di coniugio con l'appellata –, che ha riferito su pregressi rapporti commerciali intercorsi tra le parti nel 2015 e nel 2016 (cfr. bolle di consegna prodotte del 13.7.2016, per € 1.440,00, e del 12.9.2016, per € 150,00, entrambe indirizzate a
), non potendosi le matrici degli assegni prodotti dall'appellata (nn. Persona_1
0111164485-03 e 0111164486-04), in considerazione della notevole discrasia temporale, riferire alla fattura azionata in sede monitoria, emessa peraltro in data successiva agli assegni predetti, riferiti dunque a distinti rapporti.
In forza delle argomentazioni che precedono, l'appello è privo di fondamento e va, dunque, rigettato avendo il Giudice di primo grado correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite e le liquida in € 1.280,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Termini Imerese, 3 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec-niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.