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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13174 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 22902/2023
Verbale udienza del 25 settembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv La Rosa Simona la quale conclude come da atti
Alle ore 1120 nessuno è presente per parte resistente costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
Concettina Midili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa Concettina Midili, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22902 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
in persona del legale rappresentate pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv Simona La Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via San Romano n 15 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Rocchi
Ilaria giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determinazione dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n
6278/2023/8/2/1 dell'8 marzo 2023 notificata il 23 marzo 2023 con la quale
[...]
ha ingiunto il pagamento di euro 6.028,50 . CP_1
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n
81160043052 del 2 luglio 2018 (allegato in atti) con cui veniva contestato al ricorrente in qualità di trasgressore la violazione dell' 133 comma 1 del D.lgs.
152/2006, perché veniva riscontrato che presso il “Camping River” veniva effettuato lo scarico di liquami domestici nel corso idrico del Tevere superando i valori minimi di emissione fissati nella tabella di cui allegato nr 5 parte 3 del Dlgs 152/06 rapporto di prova arpa Lazio del 19 giugno 2008 .
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva l'errata indicazione della data di formazione dell'atto prodromico indicato nella determina;
l'inesistenza della violazione come accertato in sede penale, in ogni caso l'errata indicazione del responsabile e chiedeva l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando il merito si osserva che è emerso in sede penale (cfr sentenza n6561/2021 del 21 maggio 2021 in atti) che al momento dell'accertamento “l'area ed il relativo impianto fossero gestiti dalla società cooperativa sociale Isolaverde
onlus - inizialmente chiamata ad assolvere tale compito dallo stesso Comune di
Roma , al fine di dare ospitalità ai cittadini di etnia rom , senza possibilità di ingerenza
alcuna da parte del proprietario che non ne aveva quindi la Parte_2
disponibilità nelle mani , del conduttore e del subconduttore.”
In conclusione in assenza di una partecipazione diretta nella gestione del compendio immobiliare Camping River sia di che di Parte_2 [...] non può essere imputata alla ricorrente alcuna responsabilità Parte_1
relativamente alla commissione dell'illecito
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla 6278/2023/8/2/1 dell'8 marzo 2023 notificata il 23 marzo 2023 con la quale ha ingiunto il CP_1
pagamento di euro 6.028,50 .
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in complessive euro 700,00 oltre accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Giudice
Concettina Midili
II sezione civile
Nrg 22902/2023
Verbale udienza del 25 settembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv La Rosa Simona la quale conclude come da atti
Alle ore 1120 nessuno è presente per parte resistente costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
Concettina Midili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa Concettina Midili, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22902 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
in persona del legale rappresentate pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv Simona La Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via San Romano n 15 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Rocchi
Ilaria giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determinazione dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n
6278/2023/8/2/1 dell'8 marzo 2023 notificata il 23 marzo 2023 con la quale
[...]
ha ingiunto il pagamento di euro 6.028,50 . CP_1
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n
81160043052 del 2 luglio 2018 (allegato in atti) con cui veniva contestato al ricorrente in qualità di trasgressore la violazione dell' 133 comma 1 del D.lgs.
152/2006, perché veniva riscontrato che presso il “Camping River” veniva effettuato lo scarico di liquami domestici nel corso idrico del Tevere superando i valori minimi di emissione fissati nella tabella di cui allegato nr 5 parte 3 del Dlgs 152/06 rapporto di prova arpa Lazio del 19 giugno 2008 .
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva l'errata indicazione della data di formazione dell'atto prodromico indicato nella determina;
l'inesistenza della violazione come accertato in sede penale, in ogni caso l'errata indicazione del responsabile e chiedeva l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando il merito si osserva che è emerso in sede penale (cfr sentenza n6561/2021 del 21 maggio 2021 in atti) che al momento dell'accertamento “l'area ed il relativo impianto fossero gestiti dalla società cooperativa sociale Isolaverde
onlus - inizialmente chiamata ad assolvere tale compito dallo stesso Comune di
Roma , al fine di dare ospitalità ai cittadini di etnia rom , senza possibilità di ingerenza
alcuna da parte del proprietario che non ne aveva quindi la Parte_2
disponibilità nelle mani , del conduttore e del subconduttore.”
In conclusione in assenza di una partecipazione diretta nella gestione del compendio immobiliare Camping River sia di che di Parte_2 [...] non può essere imputata alla ricorrente alcuna responsabilità Parte_1
relativamente alla commissione dell'illecito
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla 6278/2023/8/2/1 dell'8 marzo 2023 notificata il 23 marzo 2023 con la quale ha ingiunto il CP_1
pagamento di euro 6.028,50 .
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in complessive euro 700,00 oltre accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Giudice
Concettina Midili