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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5949 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 20548/2022 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Querela di falso
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vittorio Giuseppe I trav 3, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Napoli, alla via Vicinale San Severino n. 9 – Villa Delizia, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Puorto, C.F. , dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa, come in atti. ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pt. Corrente in Arcore alla via CP_1
Felice Matteucci 25 P. IVA e C.F. (già con P.IVA_1 Controparte_2 medesimi P. IVA e C.F.) CONVENUTA CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni parte attrice: 1) Dichiarare le presunte firme della parte attrice sui documenti “NOTA DI CONSEGNA e SCHEDA DI SODDISFAZIONE MONTAGGIO” versati dalla parte convenuta nel giudizio rg 53908/2017 false, illegali, apocrife o non corrispondenti alla parte attorea, cosi che i relativi documenti risultino anch'essi falsi ed illegali;
2) Ogni provvedimento necessario al fine di accertare la falsità delle due firme e dei due documenti versati dalla controparte;
3) Condanna come per legge alle spese legali. Il tutto con ogni riserva di legge.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte attrice ha proposto querela di falso avverso le firme apposte sui documenti “NOTA DI CONSEGNA e SCHEDA DI SODDISFAZIONE MONTAGGIO” versati dalla parte convenuta nel giudizio RG 53908/2017 pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli, ritenendo le stesse false, illegali, apocrife o non corrispondenti alla parte attorea, così che i relativi documenti risulterebbero anch'essi falsi ed illegali. Il presente giudizio veniva instaurato proprio in seguito ad ordinanza di detto GDP, il quale sospendeva il predetto giudizio RG 53908/2017 innanzi a lui pendente sul presupposto che il disconoscimento dei documenti denominati “nota di consegna” e “scheda di soddisfazione montaggio”, depositati in copia nel fascicolo della parte convenuta come Controparte_1 documenti 5) e 6) allegati alla comparsa di costituzione e risposta, fosse stato tardivamente operato dalla parte attrice non già nel corso dell'udienza del 06/06/2018, in cui si era avuta la suddetta produzione documentale, bensì nel corso della successiva udienza del 07/06/2019. Adito quindi il Tribunale di Napoli, parte attrice concludeva come in epigrafe.
Regolarmente chiamato in causa, il PM restava contumace. Restava contumace anche la convenuto Controparte_3
[...]
la causa, effettuata CTU, all'udienza dell'11.03.2025 la causa era
[...] assegnata a sentenza ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, in merito alla proponibilità della querela di falso, il vaglio di ammissibilità della medesima è già stato operato dal giudice rimettente.
Sempre preliminarmente, in merito all'intervento del PM, rimasto contumace, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito il principio secondo cui: “al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, c.p.c., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, nè la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti” (come avvenuto nel caso in esame), “sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna;
ciò esclude la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per assenza del P.M. all'udienza di conferimento dell'incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela” (Cfr. Cass. civ. n. 25722/2008). Nel merito, la disposta consulenza tecnica può ritenersi valida indicazione delle prove della falsità nel caso, come quello di specie, in cui il querelante non sia in condizione di offrire prove precostituite, assumendo di essere stato estraneo alla formazione del documento impugnato per querela di falso (cfr Cass. civ., sent. n. 3131 del 12.05.1980). Or bene, con l'accertamento peritale disposto in corso di causa la C.T.U. dott.ssa , comparando le firme a Persona_1 nome ” presenti in calce alla NOTA DI CONSEGNA Parte_1 Parte_2 del 4/4/2016 ed in calce alla SCHEDA SODDISFAZIONE MONTAGGIO del 4/4/2016, ha - con conclusioni esaustive e correttamente motivate, nella presente sede integralmente recepite - accertato che le stesse sono APOCRIFE, e cioè incompatibili con la mano di . Parte_1
Ne consegue l'accoglimento della spiegata querela di falso.
Naturale portato di tale statuizione è il venir meno della valenza probatoria privilegiata, quanto alla provenienza della sottoscrizione dall'attore, in tutti i giudizi nei quali il documento impugnato per querela di falso sia stato prodotto, così come in quelli instaurabili in futuro, senza che occorra adottare alcuna espressa statuizione in tal senso nel dispositivo della sentenza.
Vanno, inoltre, adottati i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p. Deve perciò essere disposta la cancellazione - con annotazione del fatto che ne è stata accertata la falsità - della sottoscrizione apparentemente riferibile a Pt_1 apposta in calce alla NOTA DI CONSEGNA del 4/4/2016
[...] Parte_2 ed in calce alla SCHEDA SODDISFAZIONE MONTAGGIO del 4/4/2016.
L'esecuzione della sentenza, ex art. 227 c.p.c è subordinata al suo previo passaggio in giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Segnatamente: 1) non risultando agli atti alcuna ricevuta di spese vive sostenute, le stesse non saranno liquidate;
-2) in merito agli onorari, gli stessi si liquidano come da dispositivo facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. n. 147/22 e assumendo i compensi nella misura minima, considerato che la causa si è svolta in contumacia, rimarcandosi che per tanto non vi è stata istruttoria né attività difensiva di particolare complessità o acceso contraddittorio tra le parti;
3) le spese della consulenza d'ufficio, infine, ferma restando la solidarietà passiva fra le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in data odierna, si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo della convenuta.
Sempre con riferimento alle spese di causa, va infine rilevato che parte attrice, ammessa nelle more della procedura al beneficio del gratuito patrocinio, vi ha in seguito espressamente rinunciato con dichiarazione depositata addì 11.03.2025 e sottoscritta sia dall'attrice personalmente, sia dal difensore costituito;
quindi non si terrà conto della precedente ammissione al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VI sezione civile, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-1) Dichiara la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili alla signora sui documenti “NOTA DI CONSEGNA” datata 04.04 2016 e Parte_1
SCHEDA DI SODDISFAZIONE MONTAGGIO” datata anch'essa 04.04.2016, documenti entrambi versati dalla parte convenuta nel giudizio R.G. 53908/2017 pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli.
-2) Ordina la cancellazione delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a apposte sui predetti documenti “NOTA DI CONSEGNA” datata Parte_1
04.04 2016 e SCHEDA DI SODDISFAZIONE MONTAGGIO” datata anch'essa 04.04.2016, documenti entrambi versati dalla parte convenuta nel giudizio R.G. 53908/2017 pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli, con la specificazione che trattasi di firma falsa;
cancellazione da eseguirsi tramite annotazione ai documenti medesimi, a cui provvederanno su istanza e a cura della parte interessata, al passaggio in giudicato della presente sentenza, le cancellerie depositarie dei rispettivi atti.
-3) Condanna la convenuta in persona del legale rapp.te pt. CP_1
Corrente in Arcore alla via Felice Matteucci 25 P. IVA e C.F. (già P.IVA_1 con medesimi P. IVA e C.F.) al pagamento delle spese legali Controparte_2 in favore di parte attrice che vengono così quantificate (Valore Parte_1 della causa: fino a € 1.100,00 - dichiarato € 1.032,00): Fase di studio della controversia, valore minimo € 66,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 66,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 100,00; Fase decisionale, valore minimo € 100,00 e così in totale onorari € 332,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuto come per legge.
-4) Pone definitivamente a carico della convenuta in persona CP_1 del legale rapp.te pt. Corrente in Arcore alla via Felice Matteucci 25 P. IVA e C.F. (già con medesimi P. IVA e C.F.) le spese P.IVA_1 Controparte_2 di CTU, come da separato decreto emesso in data odierna.
Così deciso in Napoli, 13/06/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria