Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 16967/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 29.1.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16967 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Amarilda Parte_1
Lici, presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Napoli, corso Novara n. 5, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'A on sede a Napo . Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 60 del 10.2.2023 notificato il 4.7.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 17.11.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 7.2.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 2.8.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia nel 2011 dopo avere raggiunto i 18 anni di età, lasciando in patria i genitori ed avendo altri due fratelli che vivono stabilmente in Germania;
di avere deciso di venire in Italia, completato il percorso scolastico degli studi, per risollevare le sorti economiche proprie e dei genitori, avendo la preoccupazione, in particolare, di garantire le cure mediche di cui la madre ha bisogno, in quanto affetta da sindrome dolorosa lombo-sacrale; di essersi integrato nella comunità di connazionali, presente nella zona tra Succivo e Orta d'Atella, in cui ha vissuto, ed anche in quella italiana, frequentando assiduamente l'associazione “Spaccio Culturale”, sita a Succivo, dove ha avuto modo di frequentare corsi di italiano e di partecipare alle ulteriori attività pagina 1 di 7
di avere tentato invano di affiorare dall'irregolarità, formulando richiesta di emersione ai sensi del d-l 34\2020, non andata a buon fine in quanto era risultato che sia la datrice di lavoro, sia lui stesso non avevano ricevuto le lettere di convocazione, dando luogo, in tal modo, all'archiviazione del procedimento;
di essere stato assunto nel settore edilizio dalla per un periodo di lavoro dall'8.5.2023 al 13.8.2023, con Controparte_3 possibilità di;
di essersi recato saltuariamente in Albania solo per salutare i suoi genitori;
di avere svolto lavori irregolari sia nel settore agricolo, sia in quello edilizio;
di patire la violazione del diritto al rispetto della vita familiare in caso di rimpatrio, subendo uno sradicamento illegittimo. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di non refoulement e dunque il diritto alla protezione ex art. 19 c. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 e il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32 c. 3 del d.lgs. 25/2008; in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della Costituzione, con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi. Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
C le del 9.10.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il 14.1.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 14.1.2025. Parte ricorrente si richiamava alle sue conclusioni. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., per il 29.1.2025, con concessione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle note difensive finali. Il ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa con note del 27.1.2025. All'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua pagina 2 di 7 vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione pagina 3 di 7 internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., già evidenziata nella suddetta ordinanza, alla quale non ha fatto seguito alcuna sua iniziativa probatoria. È corretta la valutazione operata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il cui parere è stato depositato dal convenuto. Essa ha sottolineato l'assenza di prove di indici rivelatori di un'effettiva integrazione sul territorio nazionale, oltre che di motivi specifici di vulnerabilità e di insicurezza del paese di origine. Si reputa opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e c. Regno Unito, CP_4 CP_5 CP_6
§ 67; c. Francia, § 42). Inoltre, la e dell'uomo non Per_1 garan iritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi pagina 4 di 7 nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
[...]
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU 2006-I; Darre Parte_2 Pt_3
65/07, § 64, 31 luglio 2008). Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto di essere entrato in Italia nel 2011 e di esservi rimasto da allora, continuativamente, in condizione di consapevole irregolarità. Ebbene, la continuità di tale presenza non è stata dimostrata, né vi sono state al proposito richieste di prova. In atti vi è solo prova del tentativo di aderire alla procedura di emersione prevista dal d-l 34\2020 con istanza del 2020. Né il ricorrente ha provato o chiesto di provare il dichiarato suo stabile insediamento, negli anni, nell'area del Casertano, tra i comuni di Succivo e , o la menzionata Parte_4 coltivazione dei rapporti con i connazionali e gli altri a go o la riferita frequentazione dell'associazione “Spaccio Culturale” e delle relative attività. Escluso che il ricorrente abbia dimostrato un'integrazione sociale o culturale, il medesimo ha sostenuto e dimostrato di avere iniziato a svolgere attività lavorativa regolare solo a decorrere dall'8.5.2023 e fino al 13.8.2023, che il suo datore ha inteso prorogare fino al 16.2.2024 con comunicazione inviata all'INPS l'11.8.2023 (cfr. doc. nel fascicolo dell'attore) ma che, a dire dell'attore nella nota del 14.1.2025, si sarebbe interrotto proprio a cagione del diniego di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La brevità estrema del percoso lavorativo intrapreso non permette di intravedervi l'espressione di un radicamento effettivo sul territorio nazionale che, in caso di rimpatrio, costringerebbe il richiedente a subire un significativo scadimento delle proprie condizioni di vita. Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi effettivamente integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo. Si aggiunga che il medesimo non ha mai neppure sostenuto di essere affetto da problemi di salute e, quanto a quelli riguardanti la madre, sofferente in Albania, si ribadisce ciò che è stato già osservato nell'ordinanza collegiale del 9.10.2023, essendo rimasto immutato l'incarto processuale, vale a dire la mancanza di prova del fatto che il soggetto al quale si riferisce il certificato medico depositato sia la congiunta dell'istante e senza volere considerare che la patologia diagnosticata al paziente nel suddetto documento medico, l'unica prova prodotta al proposito, comunque, non appare neppure essere grave e bisognosa di costanti cure straordinarie. Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Albania, dove non risulta abbia patito, in base a quanto allegato, episodi del genere, se si considera che ha disposto di una casa ed ha svolto, completandolo, il suo percorso scolastico. D'altra parte, occorre rammentare che lo scopo dichiarato per cui egli avrebbe fatto ingresso in Italia nel 2011 è stato quello di risollevare le sorti economiche sue e della famiglia. È da escludere, quindi, che un rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della pagina 5 di 7 vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Albania non vi sono peculiari rischi d'insicurezza o di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre che possano toccare il ricorrente (cfr. stando alle notizie raccolte ex officio (Rule of Law in Armed Conflicts, Countries, https://www.rulac.org/browse/countries;
, Albania, trionfo dei socialisti alle amministrative, 16 Controparte_7 maggio 2023, https://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Albania-trionfo-dei-socialisti- alle-amministrative-225192; & Central CP_8 Controparte_9
Asia 2023,
pagina 6 di 7 https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F- 4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_ALB.pdf). Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della difesa del convenuto vittorioso, estesamente non pertinente con l'oggetto della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa le spese di lite Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 30.1.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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