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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1455 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “sfratto per finito comodato” pendente tra
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Martignetti (cod. fisc. C.F._1 [...]
), con studio in Roma, viale delle Milizie 138 e con domicilio telematico C.F._2
PEC Email_1
Attore contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
71 (cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Cittati del C.F._3
Foro di Roma C.F. , con studio in Roma -via Carlo Dossi 63-00137 C.F._4
Roma-Tel 06/45214918 -pec: giusta procura in atti Email_2
Convenuto Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con citazione ritualmente notificata in data 30.4.25 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il sig. per sentir convalidare lo sfratto per scadenza Controparte_1 del contratto di comodato “precario” stipulato in data 8 marzo 2016, registrato il 29 marzo 2016 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 6 – Torrino, serie 3 – n. 1397 e inerente l'appartamento di sua proprietà sito in Fiumicino, Via della Foce Micina n. 10 H, piano 1, sc. E, int. 5 , distinto nel catasto del predetto comune al Foglio 735 Particella 1621 Subalterno 15 completamente arredato, composto di due vani e servizi, oltre cantina int. 14 e posto auto n. 19. Premetteva l'attore che con r.a.r. del 29 gennaio 2025, ricevuta in data 6 febbraio 2025 aveva inutilmente chiesto al comodatario il rilascio dell'immobile. Si costituiva in giudizio il convenuto che si opponeva e, precisando che l'immobile era stato acquistato con denaro dello stesso convenuto, padre dell'attore, chiedeva dichiararsi l'obbligo dell'attore di restituire 52.000,00 euro quale quota di mutuo pagata dal sig.
[...]
, attraverso versamenti fatti sul conto del proprietario dell'immobile dal 2012 al CP_1
2022. Disposto il rilascio e il mutamento del rito, nella memoria integrativa parte attrice precisava che, nonostante la notifica del precetto e del preavviso di rilascio, l'immobile non era stato riconsegnato, così facendo sorgere un diritto risarcitorio che la parte si riservava di esercitare. 1 Eccepiva la inammissibilità della riconvenzionale ex adverso proposta attesa la mancanza di collegamento con la domanda principale e, nel merito, la infondatezza. Deduceva, infatti, che: era stato il nonno paterno dell'intimante, , a Controparte_2 fornire al nipote il denaro necessario all'acquisto dell'appartamento di Parte_1
Fiumicino; che dopo la stipula dell'atto di compravendita l'immobile era stato locato alla sig.ra , i cui canoni (€ 700,00 mensili) utilizzati per il pagamento delle rate del Parte_2 mutuo;
che il sig. aveva spontaneamente assunto a suo carico l'obbligo di Controparte_1 farsi carico del pagamento dei residui ratei del mutuo bancario dal marzo 2016 con la sottoscrizione del comodato in suo favore e sino alla scadenza del mutuo (fine 2022), senza che il sig. assumesse alcun obbligo restitutorio in suo favore;
in ogni caso Parte_1 non vi era prova del versamento dell'importo di euro 52.000,00 richiesto dalla controparte. In difetto di richieste istruttorie la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 21.10.25. La domanda attore è fondata e va accolta e confermato il provvedimento di rilascio. Sulla ammissibilità della procedura di sfratto in materia di comodato precario si ribadiscono le argomentazioni spese nell'ordinanza riservata . E' documentale, infatti, la stipula inter partes di un comodato precario che segue la disciplina di cui all'art. 1810 c.c., in base al quale : “Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. Nel caso che ci occupa la richiesta di restituzione è avvenuta, senza esito, con raccomandata del 6.2.2025: circostanza che segna la scadenza contrattuale e la conseguente possibilità di fare ricorso al novellato art. 657 c.p.c. La Suprema Corte ha statuito, infatti, che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene (Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 15986 del 07/07/2010). Sulla applicabilità della procedura di sfratto al comodato c.d. precario sembrano ormai orientate la maggior parte delle corti di merito (Trib. Imperia sent. n. 1438/2023; Trib. Bolzano sent. n. 2848/24; Trib. Brescia sent. n.1084/24; Corte Appello Brescia sent. n. 991/2024; Trib. Bologna sent. n. 4749/25; Trib. Ragusa sent. n.3286/2025; Trib. Cosenza sent. n. 158/2025; Trib. Bergamo sent. n.155/2025; Trib. Firenze sent n. 226/2025; Trib. Latina sent. n.252/2025; Trib. Fermo sent. n. 182/2025). Peraltro il legislatore della riforma Cartabia ha inserito nell'art.657 c.p.c la parola
“comodato” in modo generico, senza alcuna limitazione. Per quanto sopra va accolta la domanda relativa alla cessazione del contratto di comodato. La domanda riconvenzionale, fondata sulla prospettazione dell'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, va respinta in difetto di prova che l'attore abbia assunto un obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Come ribadito dalla giurisprudenza più recente – Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20964 del 23/07/2025 – “La datio di una somma di danaro non vale
- di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non
2 configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”. Pertanto, specie nei rapporti familiari, l'eventuale versamento di somme, in assenza di prova dell'obbligo di restituzione, non può fondare una pretesa restitutoria (art. 1813 c.c.). La mancanza di un atto scritto attestante l'obbligo di restituzione, unitamente al contesto familiare in cui è avvenuta l'operazione unitamente alla mancanza di prova di un contratto di mutuo, costituiscono elementi che depongono, al più, a favore della qualificazione dei versamenti come donazione indiretta, o come adempimento di un'obbligazione naturale. Negli estratti di conto corrente prodotti dal convenuto nei bonifici di euro 600,00 effettati a favore dell'attore nel 2022 vi è la mera indicazione di “mutuo casa” . Infatti l'art.8 del contratto di comodato del 1.3.2016 prevedeva espressamente “Saranno a carico esclusivo del comodatario le spese condominiali ordinarie e straordinarie, le spese di riscaldamento, le spese per le utenze di acqua, luce e gas, tutte le spese per imposte e tasse relative all'immobile concesso in comodato, le spese per tutti i ratei di mutuo che attualmente grava sull'immobile”. Null'altro che provi l'assunzione da parte dell'attore di un obbligo di restituzione. Peraltro la prova non necessitava della produzione del documento contrattuale come si legge in cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023 “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta”: nulla di ciò è stato allegato o provato. Le spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento di mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando la tabella di cui al DM n.147/2022 per le cause (contenziose) di valore indeterminato, complessità bassa (la tabella relativa ai procedimenti di sfratto si applica infatti solo ai di sfratto che si concludano nella fase sommaria).
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda attorea e dichiara la risoluzione del contratto di comodato precario inter partes dell'8.3.2016; conferma il provvedimento di rilascio;
rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in euro 389,59 per esborsi, euro 6500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 27.10.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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