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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTANO AT
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CERRI Controparte_1 C.F._2
OL
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del
6.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. chiedendo che venisse prevista Per_ l'iscrizione alla scuola primaria dei figli nata nel 2014, e nato nel 2016, avuti dal Per_2 matrimonio con la resistente.
Domandava, inoltre, che venissero adottati i provvedimenti previsti dall'art. 473 bis.39 c.p.c.
A sostegno della propria domanda deduceva che, nonostante l'affido condiviso previsto in sede di separazione nel 2021 a seguito di ricorso congiunto (doc. 3 di parte ricorrente), la madre non facesse frequentare ai figli una scuola tradizionale ma ricorresse all'istruzione parentale nonostante il parere contrario del padre, il quale a partire dall'anno scolastico 2023/2024 si era opposto alla scelta di proseguire con detto metodo di istruzione.
La madre si costituiva e chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, domandava di ordinare al di porre termine alle reiterate condotte persecutorie nei confronti Parte_1 della resistente, consistenti in pedinamenti, molestie telefoniche e invio di comunicazioni ripetute e insistenti con il solo scopo di creare disagio e pressioni psicologiche, circoscrivendo per queste ragioni i suoi poteri genitoriali che non dovranno essere esercitati strumentalmente come oggi avviene per Per_ mettere a disagio la madre di e Per_2
La resistente deduceva che il regime educativo e formativo dei figli era stato concordato e applicato pacificamente e senza esitazione alcuna da entrambe le parti. Sosteneva, inoltre, che i minori avevano avuto e continuassero ad avere una serie di esperienze comunitarie e attività ludiche con altri bambini e che non vi erano ragioni che potessero giustificare il ricorso a scuole tradizionali.
Espletata la CTU, le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal
Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, con ordinanza del 19.6.2025 veniva così disposto:
“La causa risulta matura per la decisione e deve, quindi, essere fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.
In particolare, non si ritiene necessario chiamare a chiarimenti il CTU avendo questi preso posizione sulle osservazioni della CTP di parte resistente e considerato, quanto al tempo avuto a disposizione dai CTP e dal CTU per le risposte alle osservazioni, che i consulenti, avendo sin dall'inizio partecipato alle operazioni peritali, erano ben a conoscenza dei temi trattati e delle possibili pagina 2 di 9 alternative, pertanto né la bozza di CTU né le osservazioni giungevano a sorpresa e richiedevano uno studio ex novo.
Pur dovendo la causa essere rimessa in decisione, appare preliminarmente necessario pronunciarsi in via provvisoria sulla questione della scuola, in modo che i minori possano iniziare l'anno 2025/2026 tempestivamente. Per_ Salvo diversi accordi fra le parti, ritiene il Tribunale che possa finire la scuola elementare (anni Per_ 2025/2026 e 2026/2027) proseguendo con il progetto della scuola parentale e che debba sin dal
2025/2026 frequentare una scuola tradizionale, privata o pubblica. In caso di mancato accordo fra i genitori, frequenterà la scuola media statale di pertinenza in base alla residenza dei minori.
Le posizioni dei due minori, infatti, sono differenti. Per_ In relazione a , si osserva che lo stesso CTU riteneva ugualmente percorribili sia la conclusione del ciclo della scuola primaria con l'istruzione parentale per poi accedere a un percorso tradizionale, che l'immediato passaggio a un percorso scolastico tradizionale per non creare differenze rispetto alla sorella.
Dalla CTU non emergeva un possibile pregiudizio per il minore nella prosecuzione del suo percorso.
Pertanto, poiché la decisione di optare per la scuola parentale veniva assunta congiuntamente dai genitori e confermata anche a seguito della cessazione della pandemia (lo stesso ricorrente dichiarava al CTU di avere iniziato ad essere contrario alla scuola parentale solo da gennaio 2023, per l'anno scolastico 2023/2024), non vi sono elementi che giustifichino la modifica del progetto per unilaterale Per_ decisione del padre, considerato peraltro che dagli atti e dalla CTU è emerso che non è un bambino isolato, ha amici e fa regolarmente attività sportiva. Per_ Per_ A diversa conclusione deve giungersi per . Con riferimento a , infatti, non risulta dimostrato che i genitori avessero concordato di ricorrere all'istruzione parentale anche una volta conclusa la scuola elementare e finita la pandemia. Il Giudice, quindi, non è chiamato a verificare se vi siano controindicazioni a ricorrere all'istruzione parentale anche per il successivo ciclo di studi, bensì, nel contrasto fra genitori, a decidere quale percorso debba intraprendere la minore.
Pertanto, poiché non vi sono ragioni per preferire l'istruzione parentale, deve optarsi per un percorso tradizionale e statale. Peraltro, nel caso di specie, dalla CTU emergevano anche elementi tali da ritenere non consigliabile la prosecuzione dell'istruzione parentale.
Come evidenziato dal CTU, l'istruzione parentale non consente di strutturare e, progressivamente, implementare i processi di socializzazione che tanto sono importanti soprattutto nella fase adolescenziale.
pagina 3 di 9 Non si tratta di mera socializzazione, intesa come creazione di momenti in cui i bambini stanno con altri bambini. Si tratta di un processo complesso che parte dalla famiglia ma deve poi prescindere da essa: “Inizialmente, la famiglia è il primo contesto di socializzazione per i bambini. È all'interno del nucleo familiare che i piccoli apprendono le regole di base della convivenza sociale, come il rispetto, la condivisione e la comunicazione. I genitori e i caregiver offrono modelli di comportamento che i bambini tendono a imitare e interiorizzare. La qualità delle interazioni familiari ha un impatto significativo sulle loro prime capacità sociali e sulla sicurezza emotiva.
Con l'ingresso alla scuola dell'infanzia, il bambino estende il suo ambiente sociale oltre la famiglia, interagendo con i coetanei in maniera più strutturata. Qui, la scuola diventa un luogo di scambio e crescita, dove i bambini imparano a confrontarsi con la diversità e a sviluppare relazioni più complesse. Attraverso il gioco collaborativo e le attività di gruppo, imparano a risolvere conflitti, a negoziare e a rispettare le regole di convivenza.”
È la quotidianità di tali dinamiche che struttura e consolida il processo di socializzazione quale elemento indispensabile in ogni ambito delle relazioni umane.
L'istruzione parentale non può soddisfare detto aspetto, a maggior ragione se proiettata nella crescita adolescenziale.
Per_ Peraltro, come evidenziato anche dall'insegnante privata di Lara: sarebbe avvantaggiata, andando in prima media, perché entrerebbe in un gruppo che si sta formando in quel momento”.
Per_ Si osserva, poi, che non può essere rimessa a la decisione se frequentare o meno la scuola tradizionale, considerata non solo la sua età, ma soprattutto il fatto che non ha mai frequentato la scuola tradizionale e non è, pertanto, in grado di assumere una decisione consapevole.
Per_ Le problematiche pratiche per l'accompagnamento di risultano poi superate dall'impegno assunto dal ricorrente di provvedere ad accompagnare e a riportare a casa quotidianamente la minore.
Per_ Infine, si dispone l'avvio di un percorso psicologico per . Considerati i tempi del SSN, si autorizza
l'avvio di un percorso anche privato laddove, entro fine luglio 2025, non dovesse essere fissato l'inizio di tale percorso con il SSN”.
Avverso detta ordinanza proponeva reclamo la Il reclamo veniva respinto dalla Corte CP_1
d'Appello di Milano il 21.8.2025.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, risultando la CTU completa e non necessitando di integrazione.
Si premette che oggetto della controversia non sono né il calendario della frequentazione padre/figli né Per_ il collocamento di durante la settimana, domande che dovrebbero essere proposte o in un giudizio pagina 4 di 9 di modifica o di divorzio. D'altronde le stesse parti, pur facendo riferimento nei propri atti al calendario, non ne chiedevano una modifica.
Ritiene il Tribunale di confermare i provvedimenti adottati in data 19.6.2025 dal Giudice Delegato. Per_ Quanto a si osserva che le considerazioni svolte dalla nelle memorie ex art. 473bis.28 CP_1
c.p.c. non sono sufficienti a giustificare il ricorso all'istruzione parentale anche per il nuovo ciclo scolastico (scuole medie). In sintesi, la resistente, oltre a ribadire la bontà dell'istruzione parentale (sul punto, si rinvia a quanto già esposto nell'ordinanza di giugno 2025), lamentava:
1) “l'ordinanza emessa dal tribunale di Busto Arsizio a parere della scrivente difesa, assumere la valenza di una misura limitativa della potestà dei genitori che può essere adottata solo in esito all'accertamento di un possibile pregiudizio per il minore”;
2) qualificava la decisione di ricorrente ad una scuola tradizionale “come una scelta che ignora le Per_ vulnerabilità psicologiche della minore in primis”…ed evidenziava che l'inserimento di Per_ in “un ambiente piccolo e protetto sarebbe stato essenziale. La decisione del Giudice, pertanto, sembra aver disatteso o minimizzato la portata clinica di questa valutazione specialistica, che dovrebbe invece costituire il fulcro di ogni deliberazione in merito al Per_ percorso evolutivo di ”.
In relazione al primo aspetto, si osserva che la sembra considerare solo la propria potestà CP_1
(rectius responsabilità) genitoriale, omettendo completamente di tenere conto anche della posizione del padre, assolutamente contrario all'istruzione parentale. A fronte di posizioni contrastanti dei genitori, il
Giudice è tenuto ad assumere una decisione e non si comprende per quale ragione dovrebbe essere avallata a priori la scelta materna, posto che, con riferimento alle scuole medie, non risulta che vi fosse un pregresso accordo dei genitori per l'istruzione parentale e che il CTU ha ravvisato elementi che, al Per_ contrario, rendevano opportuno che frequentasse una scuola tradizionale.
In relazione al secondo aspetto, si osserva che a giugno 2025 il Giudice aveva disposto l'avvio di un Per_ percorso psicologico per anche al fine di accompagnarla all'imminente cambiamento e proprio in considerazione delle fragilità della minore. Appare assolutamente preoccupante che le parti non abbiano ancora dato avvio a detto percorso. Peraltro, la si limita a lamentarsi del fatto che la CP_1 scuola scelta non abbia previsto alcun supporto psicologico utile a garantire un adeguato inserimento e che il padre abbia proposto uno psicologo di sua esclusiva scelta. Non risulta però che la madre si sia attività per trovare uno specialista o, comunque, nulla veniva dedotto in proposito.
Ancora, si osserva che i genitori ben avrebbero potuto confrontarsi e scegliere congiuntamente una scuola privata, con classi di minori dimensioni, non potendo certo il Giudice imporre alle parti una scuola privata di propria scelta. pagina 5 di 9 Tale confronto non risulta mai avvenuto (a dire il vero, non risulta che nessuno dei due genitori si sia mai informato su una scuola privata). Peraltro, mentre il padre si dichiarava disponibile a svolgere il percorso Co.ge. (qualificato dal CTU addirittura come necessario per migliorare la comunicazione fra i genitori), la madre si opponeva.
Pertanto, pur essendo comprensibile la preferenza materna per la prosecuzione del percorso di istruzione parentale, si deve evidenziare che la resistente non risulta avere fatto quanto necessario per Per_ rendere meno difficile per l'ingresso in una scuola tradizionale e fare fronte alle difficoltà rappresentate dalla stessa CP_1
Sul punto appare peraltro necessario evidenziare le conclusioni del CTU relative ai due genitori:
“Il sig. presenta una struttura di personalità caratterizzata da coartazione emotiva, Parte_1 rigidità, scarsa empatia, una tendenza a leggere la realtà che lo circonda in maniera autocentrata. Pur provando affetto nei confronti dei figli fatica a sintonizzarsi affettivamente con loro e a cogliere i loro bisogni. Nonostante la poca abitudine alla frequentazione con i bambini, sa prendersi cura di loro nelle necessità della quotidianità e sa offrire occasioni di gioco e di socializzazione adatte alle loro esigenze e apprezzate dai figli.
Nei confronti della sig.ra si pone in prima battuta con una modalità rigida e oppositiva, per CP_1 lasciare poi spazio, in alcune occasioni, anche a possibilità di negoziazione e di accordo. In altre occasioni, invece, il livello di antagonismo con l'ex moglie supera il buon senso e la mancanza di accordo ha ricadute dirette anche sui bambini.
Da “bambino che ha sofferto” riesce a cogliere, quasi a pelle, le fragilità dei figli, pur facendo fatica a dare una chiave di lettura a queste fragilità e ad agire in maniera propositiva. In questo senso anche la competenza significativa risulta piuttosto immatura. Non emergono invece difficoltà sulla competenza normativa, facilitata dal fatto che i due bambini sono educati a un atteggiamento cooperativo e responsabile.
Emergono tratti depressivi e di inibizione, legati sicuramente alla storia familiare del sig. , Parte_1 che meriterebbero un lavoro terapeutico per essere superati.
La signora ha ricoperto il ruolo di genitore prevalente già in costanza di matrimonio. La CP_1 gestione dei bambini da tutti i punti di vista è stata in larga misura a carico suo. Per tutta la durata del matrimonio, ma anche per tempo dopo la separazione, questo ruolo le è stato riconosciuto dall'ex marito che l'ha delegata senza particolari contestazioni sul suo operato. La reale conflittualità è subentrata con l'opposizione del sig. alla scuola parentale ma, fino a quel punto la sig.ra Parte_1
è stata di fatto l'unico polo decisionale per i bambini. CP_1
pagina 6 di 9 La patologia alla vista che l'ha colpita in adolescenza l'ha resa sicuramente forte e determinata ad affrontare in autonomia ogni difficoltà, ma ha anche contribuito a sviluppare uno schema di riferimento di tipo narcisistico, organizzato sulla propria percezione della realtà che poco spazio lascia a punti di vista alternativi.
Il rischio che corre è che anche le scelte sui bambini siano contaminate dalla proiezione dei propri bisogni e non calibrate sulle necessità espresse o meno dei bambini.
Le funzioni di cura, di sintonizzazione affettiva e di significazione sono ben strutturate. La funzione normativa è esercitata su un principio di responsabilizzazione. L'accesso all'altro genitore è sempre stato garantito, seppur con una modalità di gestione personalizzata. Nel rapporto con il sig.
alterna atteggiamenti di apertura, laddove trova una maggiore disponibilità paterna, ad Parte_1 atteggiamenti di chiusura, laddove percepisce una posizione paterna troppo differente dalla sua.
Molta della sua energia genitoriale sembra focalizzata sull'istituto della scuola parentale scelto per i figli, ma anche per una propria comodità di gestione e sul reperimento, fuori dal contesto domestico, di attività di crescita e si socializzazione sempre nuove per i bambini.
Si suggerisce un percorso psicologico orientato alla genitorialità che possa aiutare la sig.ra a leggere in maniera meno soggettiva i bisogni e le richieste dei bambini”.
Il CTU, dunque, suggeriva per entrambi una presa in carico psicologica, orientata all'analisi personale per il , orientata alla genitorialità per la Parte_1 CP_1
Ad oggi, nessuno dei due genitori allegava di avere iniziato il proprio percorso. Per_ Infine, in relazione a si evidenzia che la scelta dell'istruzione non può essere demandata a quest'ultima (pur essendo pacifica la sua preferenza per l'istruzione parentale), sia per ragioni di età Per_ ( ha 11 anni e il CTU riteneva, per ragioni di età, non avesse la maturità per compiere tale scelta), Per_ sia perché sul punto non risulta avere una reale conoscenza delle possibili alternative, presupposto essenziale per una scelta consapevole.
Inoltre, si osserva che dalla CTU emergeva che su alcuni aspetti i minori siano condizionati dal punto di vista della madre.
Quanto a per le ragioni già esposte nell'ordinanza di giugno 2025 e sopra ritrascritte, si conferma Per_2 la prosecuzione, fino alla fine della quinta elementare, dell'istruzione parentale. Successivamente, salvi diversi accordi dei genitori, anche dovrà frequentare una scuola tradizionale. Per_2
Quanto alle spese della scuola parentale per fermo restando che non è questa la sede per accertare Per_2
i crediti delle parti, si ricorda che il preventivo dissenso di uno dei genitori non comporta in automatico l'esenzione dal pagamento della propria quota delle spese straordinarie (Cass. n. 14564/2023).
pagina 7 di 9 In relazione alle domande di ammonimento, si ammonisce la madre a garantire la regolare Per_ frequentazione di alla scuola media e a non farle saltare giornate di scuola, salvo, ovviamente, che per ragioni mediche.
Si ammonisce, altresì, il padre ad astenersi dal seguire la madre al mercato e dallo scattare fotografie di nascosto. L'episodio cui ci si riferisce è quello del 17.4.2024 (doc. 14 di parte resistente), non ad incontri casuali in centro (come quello del 6.8.2024) o avvenuti avvisando la o i minori. CP_1
Non può, invece, essere accolta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla resistente, in relazione alle molestie telefoniche e invio di comunicazioni ripetute e insistenti con il solo scopo di creare disagio e pressioni psicologiche. Non veniva, infatti, fornita prova di comunicazioni / telefonate ripetute e insistenti finalizzare a creare disagio alla resistente.
Non può, quindi, nemmeno essere accolta la domanda di circoscrivere “per queste ragioni i suoi poteri genitoriali che non dovranno essere esercitati strumentalmente come oggi avviene per mettere a Per_ Per_ disagio la madre di e ”.
Infine, viste l'attuale mancanza di comunicazione fra i coniugi, le reciproche accuse in relazione alla Per_ Per_ frequenza scolastica di (il padre sostiene che salti un giorno su cinque, che la madre non fornisca il materiale scolastico e faccia arrivare la minore in ritardo, mentre la madre afferma che sia il Per_ padre ad arrivare in ritardo e a non adempiere all'obbligo di accompagnare a scuola volontariamente assunto all'udienza del 18.6.2025, nega di non fornire il materiale scolastico e di ostacolare una regolare frequentazione), considerato il mancato avvio del co.ge. e del percorso per Per_
di dispone che i Servizi Sociali del Comune di Saronno, conosciuto il nucleo familiare, mantengano il monitoraggio sulla frequenza scolastica della minore (iscritta alla scuola Bascapè di Per_ Saronno), sul suo stato di benessere e sull'avvio del percorso psicologico per e provvedano a riferire al Procura della Repubblica presso il TM in caso di possibile pregiudizio per la minore.
*
Le spese di lite vengono compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) salvi diversi accordi fra le parti, dispone che frequenti dall'anno scolastico Parte_2
2025/2026 una scuola tradizionale, privata o pubblica. In caso di mancato accordo fra i genitori, frequenterà la scuola media statale di pertinenza in base alla residenza dei minori;
2) dispone che , salvi diversi accordi fra le parti, possa finire la scuola elementare Persona_3
(anni 2025/2026 e 2026/2027) proseguendo con il progetto della scuola parentale e, pagina 8 di 9 successivamente, venga iscritto ad una scuola tradizionale, pubblica o privata. In caso di mancato accordo fra i genitori, frequenterà la scuola media statale di pertinenza in base alla residenza dei minori;
3) ammonisce il ricorrente ad astenersi dal seguire la resistente al mercato e dallo scattare fotografie di nascosto;
Per_
4) ammonisce la resistente a garantire la regolare frequentazione di alla scuola media e a non farle saltare giornate di scuola, salvo che per ragioni mediche;
Per_
5) dispone l'avvio di un percorso psicologico per
6) invita i genitori ad avviare, a loro volta, un percorso psicologico e la coordinazione genitoriale;
7) rigetta le altre domande;
8) compensa le spese di lite;
9) dispone che i SS di Saronno, conosciuto il nucleo familiare, mantengano il monitoraggio sulla Per_ frequenza scolastica della minore (iscritta alla scuola Bascapè di Saronno), sul suo stato di Per_ benessere e sull'avvio del percorso psicologico per e provvedano a riferire al Procura della
Repubblica presso il TM in caso di possibile pregiudizio per la minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Saronno.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTANO AT
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CERRI Controparte_1 C.F._2
OL
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del
6.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. chiedendo che venisse prevista Per_ l'iscrizione alla scuola primaria dei figli nata nel 2014, e nato nel 2016, avuti dal Per_2 matrimonio con la resistente.
Domandava, inoltre, che venissero adottati i provvedimenti previsti dall'art. 473 bis.39 c.p.c.
A sostegno della propria domanda deduceva che, nonostante l'affido condiviso previsto in sede di separazione nel 2021 a seguito di ricorso congiunto (doc. 3 di parte ricorrente), la madre non facesse frequentare ai figli una scuola tradizionale ma ricorresse all'istruzione parentale nonostante il parere contrario del padre, il quale a partire dall'anno scolastico 2023/2024 si era opposto alla scelta di proseguire con detto metodo di istruzione.
La madre si costituiva e chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, domandava di ordinare al di porre termine alle reiterate condotte persecutorie nei confronti Parte_1 della resistente, consistenti in pedinamenti, molestie telefoniche e invio di comunicazioni ripetute e insistenti con il solo scopo di creare disagio e pressioni psicologiche, circoscrivendo per queste ragioni i suoi poteri genitoriali che non dovranno essere esercitati strumentalmente come oggi avviene per Per_ mettere a disagio la madre di e Per_2
La resistente deduceva che il regime educativo e formativo dei figli era stato concordato e applicato pacificamente e senza esitazione alcuna da entrambe le parti. Sosteneva, inoltre, che i minori avevano avuto e continuassero ad avere una serie di esperienze comunitarie e attività ludiche con altri bambini e che non vi erano ragioni che potessero giustificare il ricorso a scuole tradizionali.
Espletata la CTU, le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal
Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, con ordinanza del 19.6.2025 veniva così disposto:
“La causa risulta matura per la decisione e deve, quindi, essere fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.
In particolare, non si ritiene necessario chiamare a chiarimenti il CTU avendo questi preso posizione sulle osservazioni della CTP di parte resistente e considerato, quanto al tempo avuto a disposizione dai CTP e dal CTU per le risposte alle osservazioni, che i consulenti, avendo sin dall'inizio partecipato alle operazioni peritali, erano ben a conoscenza dei temi trattati e delle possibili pagina 2 di 9 alternative, pertanto né la bozza di CTU né le osservazioni giungevano a sorpresa e richiedevano uno studio ex novo.
Pur dovendo la causa essere rimessa in decisione, appare preliminarmente necessario pronunciarsi in via provvisoria sulla questione della scuola, in modo che i minori possano iniziare l'anno 2025/2026 tempestivamente. Per_ Salvo diversi accordi fra le parti, ritiene il Tribunale che possa finire la scuola elementare (anni Per_ 2025/2026 e 2026/2027) proseguendo con il progetto della scuola parentale e che debba sin dal
2025/2026 frequentare una scuola tradizionale, privata o pubblica. In caso di mancato accordo fra i genitori, frequenterà la scuola media statale di pertinenza in base alla residenza dei minori.
Le posizioni dei due minori, infatti, sono differenti. Per_ In relazione a , si osserva che lo stesso CTU riteneva ugualmente percorribili sia la conclusione del ciclo della scuola primaria con l'istruzione parentale per poi accedere a un percorso tradizionale, che l'immediato passaggio a un percorso scolastico tradizionale per non creare differenze rispetto alla sorella.
Dalla CTU non emergeva un possibile pregiudizio per il minore nella prosecuzione del suo percorso.
Pertanto, poiché la decisione di optare per la scuola parentale veniva assunta congiuntamente dai genitori e confermata anche a seguito della cessazione della pandemia (lo stesso ricorrente dichiarava al CTU di avere iniziato ad essere contrario alla scuola parentale solo da gennaio 2023, per l'anno scolastico 2023/2024), non vi sono elementi che giustifichino la modifica del progetto per unilaterale Per_ decisione del padre, considerato peraltro che dagli atti e dalla CTU è emerso che non è un bambino isolato, ha amici e fa regolarmente attività sportiva. Per_ Per_ A diversa conclusione deve giungersi per . Con riferimento a , infatti, non risulta dimostrato che i genitori avessero concordato di ricorrere all'istruzione parentale anche una volta conclusa la scuola elementare e finita la pandemia. Il Giudice, quindi, non è chiamato a verificare se vi siano controindicazioni a ricorrere all'istruzione parentale anche per il successivo ciclo di studi, bensì, nel contrasto fra genitori, a decidere quale percorso debba intraprendere la minore.
Pertanto, poiché non vi sono ragioni per preferire l'istruzione parentale, deve optarsi per un percorso tradizionale e statale. Peraltro, nel caso di specie, dalla CTU emergevano anche elementi tali da ritenere non consigliabile la prosecuzione dell'istruzione parentale.
Come evidenziato dal CTU, l'istruzione parentale non consente di strutturare e, progressivamente, implementare i processi di socializzazione che tanto sono importanti soprattutto nella fase adolescenziale.
pagina 3 di 9 Non si tratta di mera socializzazione, intesa come creazione di momenti in cui i bambini stanno con altri bambini. Si tratta di un processo complesso che parte dalla famiglia ma deve poi prescindere da essa: “Inizialmente, la famiglia è il primo contesto di socializzazione per i bambini. È all'interno del nucleo familiare che i piccoli apprendono le regole di base della convivenza sociale, come il rispetto, la condivisione e la comunicazione. I genitori e i caregiver offrono modelli di comportamento che i bambini tendono a imitare e interiorizzare. La qualità delle interazioni familiari ha un impatto significativo sulle loro prime capacità sociali e sulla sicurezza emotiva.
Con l'ingresso alla scuola dell'infanzia, il bambino estende il suo ambiente sociale oltre la famiglia, interagendo con i coetanei in maniera più strutturata. Qui, la scuola diventa un luogo di scambio e crescita, dove i bambini imparano a confrontarsi con la diversità e a sviluppare relazioni più complesse. Attraverso il gioco collaborativo e le attività di gruppo, imparano a risolvere conflitti, a negoziare e a rispettare le regole di convivenza.”
È la quotidianità di tali dinamiche che struttura e consolida il processo di socializzazione quale elemento indispensabile in ogni ambito delle relazioni umane.
L'istruzione parentale non può soddisfare detto aspetto, a maggior ragione se proiettata nella crescita adolescenziale.
Per_ Peraltro, come evidenziato anche dall'insegnante privata di Lara: sarebbe avvantaggiata, andando in prima media, perché entrerebbe in un gruppo che si sta formando in quel momento”.
Per_ Si osserva, poi, che non può essere rimessa a la decisione se frequentare o meno la scuola tradizionale, considerata non solo la sua età, ma soprattutto il fatto che non ha mai frequentato la scuola tradizionale e non è, pertanto, in grado di assumere una decisione consapevole.
Per_ Le problematiche pratiche per l'accompagnamento di risultano poi superate dall'impegno assunto dal ricorrente di provvedere ad accompagnare e a riportare a casa quotidianamente la minore.
Per_ Infine, si dispone l'avvio di un percorso psicologico per . Considerati i tempi del SSN, si autorizza
l'avvio di un percorso anche privato laddove, entro fine luglio 2025, non dovesse essere fissato l'inizio di tale percorso con il SSN”.
Avverso detta ordinanza proponeva reclamo la Il reclamo veniva respinto dalla Corte CP_1
d'Appello di Milano il 21.8.2025.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, risultando la CTU completa e non necessitando di integrazione.
Si premette che oggetto della controversia non sono né il calendario della frequentazione padre/figli né Per_ il collocamento di durante la settimana, domande che dovrebbero essere proposte o in un giudizio pagina 4 di 9 di modifica o di divorzio. D'altronde le stesse parti, pur facendo riferimento nei propri atti al calendario, non ne chiedevano una modifica.
Ritiene il Tribunale di confermare i provvedimenti adottati in data 19.6.2025 dal Giudice Delegato. Per_ Quanto a si osserva che le considerazioni svolte dalla nelle memorie ex art. 473bis.28 CP_1
c.p.c. non sono sufficienti a giustificare il ricorso all'istruzione parentale anche per il nuovo ciclo scolastico (scuole medie). In sintesi, la resistente, oltre a ribadire la bontà dell'istruzione parentale (sul punto, si rinvia a quanto già esposto nell'ordinanza di giugno 2025), lamentava:
1) “l'ordinanza emessa dal tribunale di Busto Arsizio a parere della scrivente difesa, assumere la valenza di una misura limitativa della potestà dei genitori che può essere adottata solo in esito all'accertamento di un possibile pregiudizio per il minore”;
2) qualificava la decisione di ricorrente ad una scuola tradizionale “come una scelta che ignora le Per_ vulnerabilità psicologiche della minore in primis”…ed evidenziava che l'inserimento di Per_ in “un ambiente piccolo e protetto sarebbe stato essenziale. La decisione del Giudice, pertanto, sembra aver disatteso o minimizzato la portata clinica di questa valutazione specialistica, che dovrebbe invece costituire il fulcro di ogni deliberazione in merito al Per_ percorso evolutivo di ”.
In relazione al primo aspetto, si osserva che la sembra considerare solo la propria potestà CP_1
(rectius responsabilità) genitoriale, omettendo completamente di tenere conto anche della posizione del padre, assolutamente contrario all'istruzione parentale. A fronte di posizioni contrastanti dei genitori, il
Giudice è tenuto ad assumere una decisione e non si comprende per quale ragione dovrebbe essere avallata a priori la scelta materna, posto che, con riferimento alle scuole medie, non risulta che vi fosse un pregresso accordo dei genitori per l'istruzione parentale e che il CTU ha ravvisato elementi che, al Per_ contrario, rendevano opportuno che frequentasse una scuola tradizionale.
In relazione al secondo aspetto, si osserva che a giugno 2025 il Giudice aveva disposto l'avvio di un Per_ percorso psicologico per anche al fine di accompagnarla all'imminente cambiamento e proprio in considerazione delle fragilità della minore. Appare assolutamente preoccupante che le parti non abbiano ancora dato avvio a detto percorso. Peraltro, la si limita a lamentarsi del fatto che la CP_1 scuola scelta non abbia previsto alcun supporto psicologico utile a garantire un adeguato inserimento e che il padre abbia proposto uno psicologo di sua esclusiva scelta. Non risulta però che la madre si sia attività per trovare uno specialista o, comunque, nulla veniva dedotto in proposito.
Ancora, si osserva che i genitori ben avrebbero potuto confrontarsi e scegliere congiuntamente una scuola privata, con classi di minori dimensioni, non potendo certo il Giudice imporre alle parti una scuola privata di propria scelta. pagina 5 di 9 Tale confronto non risulta mai avvenuto (a dire il vero, non risulta che nessuno dei due genitori si sia mai informato su una scuola privata). Peraltro, mentre il padre si dichiarava disponibile a svolgere il percorso Co.ge. (qualificato dal CTU addirittura come necessario per migliorare la comunicazione fra i genitori), la madre si opponeva.
Pertanto, pur essendo comprensibile la preferenza materna per la prosecuzione del percorso di istruzione parentale, si deve evidenziare che la resistente non risulta avere fatto quanto necessario per Per_ rendere meno difficile per l'ingresso in una scuola tradizionale e fare fronte alle difficoltà rappresentate dalla stessa CP_1
Sul punto appare peraltro necessario evidenziare le conclusioni del CTU relative ai due genitori:
“Il sig. presenta una struttura di personalità caratterizzata da coartazione emotiva, Parte_1 rigidità, scarsa empatia, una tendenza a leggere la realtà che lo circonda in maniera autocentrata. Pur provando affetto nei confronti dei figli fatica a sintonizzarsi affettivamente con loro e a cogliere i loro bisogni. Nonostante la poca abitudine alla frequentazione con i bambini, sa prendersi cura di loro nelle necessità della quotidianità e sa offrire occasioni di gioco e di socializzazione adatte alle loro esigenze e apprezzate dai figli.
Nei confronti della sig.ra si pone in prima battuta con una modalità rigida e oppositiva, per CP_1 lasciare poi spazio, in alcune occasioni, anche a possibilità di negoziazione e di accordo. In altre occasioni, invece, il livello di antagonismo con l'ex moglie supera il buon senso e la mancanza di accordo ha ricadute dirette anche sui bambini.
Da “bambino che ha sofferto” riesce a cogliere, quasi a pelle, le fragilità dei figli, pur facendo fatica a dare una chiave di lettura a queste fragilità e ad agire in maniera propositiva. In questo senso anche la competenza significativa risulta piuttosto immatura. Non emergono invece difficoltà sulla competenza normativa, facilitata dal fatto che i due bambini sono educati a un atteggiamento cooperativo e responsabile.
Emergono tratti depressivi e di inibizione, legati sicuramente alla storia familiare del sig. , Parte_1 che meriterebbero un lavoro terapeutico per essere superati.
La signora ha ricoperto il ruolo di genitore prevalente già in costanza di matrimonio. La CP_1 gestione dei bambini da tutti i punti di vista è stata in larga misura a carico suo. Per tutta la durata del matrimonio, ma anche per tempo dopo la separazione, questo ruolo le è stato riconosciuto dall'ex marito che l'ha delegata senza particolari contestazioni sul suo operato. La reale conflittualità è subentrata con l'opposizione del sig. alla scuola parentale ma, fino a quel punto la sig.ra Parte_1
è stata di fatto l'unico polo decisionale per i bambini. CP_1
pagina 6 di 9 La patologia alla vista che l'ha colpita in adolescenza l'ha resa sicuramente forte e determinata ad affrontare in autonomia ogni difficoltà, ma ha anche contribuito a sviluppare uno schema di riferimento di tipo narcisistico, organizzato sulla propria percezione della realtà che poco spazio lascia a punti di vista alternativi.
Il rischio che corre è che anche le scelte sui bambini siano contaminate dalla proiezione dei propri bisogni e non calibrate sulle necessità espresse o meno dei bambini.
Le funzioni di cura, di sintonizzazione affettiva e di significazione sono ben strutturate. La funzione normativa è esercitata su un principio di responsabilizzazione. L'accesso all'altro genitore è sempre stato garantito, seppur con una modalità di gestione personalizzata. Nel rapporto con il sig.
alterna atteggiamenti di apertura, laddove trova una maggiore disponibilità paterna, ad Parte_1 atteggiamenti di chiusura, laddove percepisce una posizione paterna troppo differente dalla sua.
Molta della sua energia genitoriale sembra focalizzata sull'istituto della scuola parentale scelto per i figli, ma anche per una propria comodità di gestione e sul reperimento, fuori dal contesto domestico, di attività di crescita e si socializzazione sempre nuove per i bambini.
Si suggerisce un percorso psicologico orientato alla genitorialità che possa aiutare la sig.ra a leggere in maniera meno soggettiva i bisogni e le richieste dei bambini”.
Il CTU, dunque, suggeriva per entrambi una presa in carico psicologica, orientata all'analisi personale per il , orientata alla genitorialità per la Parte_1 CP_1
Ad oggi, nessuno dei due genitori allegava di avere iniziato il proprio percorso. Per_ Infine, in relazione a si evidenzia che la scelta dell'istruzione non può essere demandata a quest'ultima (pur essendo pacifica la sua preferenza per l'istruzione parentale), sia per ragioni di età Per_ ( ha 11 anni e il CTU riteneva, per ragioni di età, non avesse la maturità per compiere tale scelta), Per_ sia perché sul punto non risulta avere una reale conoscenza delle possibili alternative, presupposto essenziale per una scelta consapevole.
Inoltre, si osserva che dalla CTU emergeva che su alcuni aspetti i minori siano condizionati dal punto di vista della madre.
Quanto a per le ragioni già esposte nell'ordinanza di giugno 2025 e sopra ritrascritte, si conferma Per_2 la prosecuzione, fino alla fine della quinta elementare, dell'istruzione parentale. Successivamente, salvi diversi accordi dei genitori, anche dovrà frequentare una scuola tradizionale. Per_2
Quanto alle spese della scuola parentale per fermo restando che non è questa la sede per accertare Per_2
i crediti delle parti, si ricorda che il preventivo dissenso di uno dei genitori non comporta in automatico l'esenzione dal pagamento della propria quota delle spese straordinarie (Cass. n. 14564/2023).
pagina 7 di 9 In relazione alle domande di ammonimento, si ammonisce la madre a garantire la regolare Per_ frequentazione di alla scuola media e a non farle saltare giornate di scuola, salvo, ovviamente, che per ragioni mediche.
Si ammonisce, altresì, il padre ad astenersi dal seguire la madre al mercato e dallo scattare fotografie di nascosto. L'episodio cui ci si riferisce è quello del 17.4.2024 (doc. 14 di parte resistente), non ad incontri casuali in centro (come quello del 6.8.2024) o avvenuti avvisando la o i minori. CP_1
Non può, invece, essere accolta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla resistente, in relazione alle molestie telefoniche e invio di comunicazioni ripetute e insistenti con il solo scopo di creare disagio e pressioni psicologiche. Non veniva, infatti, fornita prova di comunicazioni / telefonate ripetute e insistenti finalizzare a creare disagio alla resistente.
Non può, quindi, nemmeno essere accolta la domanda di circoscrivere “per queste ragioni i suoi poteri genitoriali che non dovranno essere esercitati strumentalmente come oggi avviene per mettere a Per_ Per_ disagio la madre di e ”.
Infine, viste l'attuale mancanza di comunicazione fra i coniugi, le reciproche accuse in relazione alla Per_ Per_ frequenza scolastica di (il padre sostiene che salti un giorno su cinque, che la madre non fornisca il materiale scolastico e faccia arrivare la minore in ritardo, mentre la madre afferma che sia il Per_ padre ad arrivare in ritardo e a non adempiere all'obbligo di accompagnare a scuola volontariamente assunto all'udienza del 18.6.2025, nega di non fornire il materiale scolastico e di ostacolare una regolare frequentazione), considerato il mancato avvio del co.ge. e del percorso per Per_
di dispone che i Servizi Sociali del Comune di Saronno, conosciuto il nucleo familiare, mantengano il monitoraggio sulla frequenza scolastica della minore (iscritta alla scuola Bascapè di Per_ Saronno), sul suo stato di benessere e sull'avvio del percorso psicologico per e provvedano a riferire al Procura della Repubblica presso il TM in caso di possibile pregiudizio per la minore.
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Le spese di lite vengono compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) salvi diversi accordi fra le parti, dispone che frequenti dall'anno scolastico Parte_2
2025/2026 una scuola tradizionale, privata o pubblica. In caso di mancato accordo fra i genitori, frequenterà la scuola media statale di pertinenza in base alla residenza dei minori;
2) dispone che , salvi diversi accordi fra le parti, possa finire la scuola elementare Persona_3
(anni 2025/2026 e 2026/2027) proseguendo con il progetto della scuola parentale e, pagina 8 di 9 successivamente, venga iscritto ad una scuola tradizionale, pubblica o privata. In caso di mancato accordo fra i genitori, frequenterà la scuola media statale di pertinenza in base alla residenza dei minori;
3) ammonisce il ricorrente ad astenersi dal seguire la resistente al mercato e dallo scattare fotografie di nascosto;
Per_
4) ammonisce la resistente a garantire la regolare frequentazione di alla scuola media e a non farle saltare giornate di scuola, salvo che per ragioni mediche;
Per_
5) dispone l'avvio di un percorso psicologico per
6) invita i genitori ad avviare, a loro volta, un percorso psicologico e la coordinazione genitoriale;
7) rigetta le altre domande;
8) compensa le spese di lite;
9) dispone che i SS di Saronno, conosciuto il nucleo familiare, mantengano il monitoraggio sulla Per_ frequenza scolastica della minore (iscritta alla scuola Bascapè di Saronno), sul suo stato di Per_ benessere e sull'avvio del percorso psicologico per e provvedano a riferire al Procura della
Repubblica presso il TM in caso di possibile pregiudizio per la minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Saronno.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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