TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 373
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
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TAR
Sentenza 21 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per automatismo del provvedimento

    La Corte ha ritenuto che il DASPO sia una misura di prevenzione atipica la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale e consegue a fatti specifici indicati dalla legge, con funzione preventiva e non sanzionatoria. La motivazione si fonda su una logica di pericolo e non richiede la certezza della responsabilità, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. La giurisprudenza è concorde nel ritenere il 'saluto romano' una condotta provocatoria e idonea a mettere a rischio la sicurezza pubblica, costituendo un legittimo presupposto per l'adozione del DASPO.

  • Rigettato
    Gesto episodico e non provocatorio

    La Corte ha affermato che il 'saluto romano' denota una condotta 'provocatoria' poiché estranea alla normale passione sportiva e idonea a mettere a rischio il bene della sicurezza pubblica, configurando il reato di cui all'art. 2 d.l. n. 122 del 1993. Tale condotta costituisce, pertanto, legittimo presupposto di adozione del DASPO.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 373
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 373
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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