Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Boero e Davide De Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Questura di Alessandria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- con cui è stato vietato al ricorrente di accedere, per i successivi cinque anni, agli stadi in occasione delle partite di calcio nazionali e internazionali, ivi comprese quella della squadra "Juventus U23" e i tempi di afflusso e deflusso dagli impianti sportivi, con particolare riguardo ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. LU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS-, si è svolto, presso lo Stadio Comunale “-OMISSIS-” di Alessandria, l’incontro di calcio tra le squadre “-OMISSIS-” (campionato di Serie C Girone A) nel corso del quale due soggetti, posizionati nel Settore “-OMISSIS-”, facevano il saluto romano in direzione del campo da gioco.
2. Il 26 aprile 2022 è stato notificato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e, il successivo -OMISSIS-, la Questura ha vietato al ricorrente di accedere, per i successivi cinque anni, agli stadi in occasione di partite di calcio nazionali e internazionali, ivi comprese le partite della squadra “Juventus U23” e i tempi di afflusso e deflusso dagli impianti sportivi.
3. Con ricorso, notificato il 23 luglio 2022 e depositato il successivo 25 luglio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
4. All’esito dell’udienza cautelare del 7 settembre 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché il provvedimento deriverebbe in modo automatico dalla denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 6 della legge 401/1989.
A ciò si aggiungerebbe che il gesto sarebbe stato del tutto episodico nonché il fatto che i membri dell’opposta tifoseria non sarebbero neppure politicamente orientati a sinistra e, pertanto, il gesto non avrebbe avuto alcuna finalità provocatoria.
6. Il ricorso è infondato.
Come noto, il DASPO costituisce una misura di prevenzione atipica applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, che può essere imposto non solo in caso di accertata lesione ma anche in caso di semplice pericolo per l'ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313).
Il provvedimento de quo ha, dunque, una « funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).
Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano, quindi. per un’ampia « discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi » (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n.157). Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora « nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente » (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149).
Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente ha pacificamente ammesso di aver effettuato il saluto romano, pur tentando di riminizzare l’accaduto.
Ebbene, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il "saluto romano” denota una condotta "provocatoria" (poiché estranea alla normale passione sportiva) e idonea a mettere a rischio il bene della sicurezza pubblica e configura, anche sulla base della consolidata giurisprudenza penale ( ex multis Cassazione penale, sez. I, 27 marzo 2019, n. 21409), il reato di cui all'art. 2 d.l. n. 122 del 1993, per il quale il ricorrente è stato addirittura denunciato, e « costituisce pertanto, legittimo presupposto di adozione del daspo, normativamente previsto dall'art. 6, comma 1° lett c) della legge n. 401/1989. Ne consegue l'autosufficienza dell'episodio sopra descritto a fondare l'impugnato divieto, con la conseguenza che anche in assenza (in tesi) degli ulteriori episodi richiamati, il provvedimento sarebbe comunque adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 6, comma 1° lett c) della legge n. 401/1989 » (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 ottobre 2022, n. 2716).
7. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
LA LA, Presidente
LU IA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IA | LA LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.