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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4683/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto assicurazione con- tro i danni e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to William Parte_1
Trerotola, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Dario Rusticale, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
, Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 19/2020 del
Giudice di Pace di Mercato San Severino depositata in data
15/01/2020.
1 CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appel- lante , conveniva in giudizio, Parte_1 CP_3
e al fine di ottenere il risarci-
[...] Controparte_1
mento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale avvenu- to il 4 settembre 2018 in Fisciano (SA), alla Via Dell'Irpinia.
L'attore deduceva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava in qualità di conducente sul motociclo
Honda SH 300, con passeggero a bordo, tale , Persona_1
quando improvvisamente, veniva urtato nella parte posteriore laterale destra, dal veicolo Fiat Punto, di proprietà e condotto dal sig. , il quale, nell'uscire da una tra- Controparte_2
versa laterale senza fermarsi al segnale di stop, finiva per ur-
2 tare con la propria parte anteriore contro la parte posteriore destra del motociclo attoreo. A seguito ed in conseguenza dell'urto, l'attore finiva rovinosamente a terra subendo lesioni personali.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_4
impugnava la proposta domanda e ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e rinviata per le conclusioni e all'esito riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda at- torea e condannava parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, proponeva gravame avverso tale sentenza, deducen- Pt_1
do in sintesi errori di valutazione delle prove e chiedendo la riforma della decisione.
Si costituiva, nel giudizio di appello, solo Controparte_5
, la quale, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto
[...]
infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 18 luglio 2024 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Preliminarmente va evidenziato che l'appellata ha sollevato eccezioni di tardività, improcedibilità e inammissibilità dell'appello. Tali eccezioni, pur formalmente articolate, pos- sono essere dichiarate assorbite, atteso che, come si dirà, il gravame deve comunque essere rigettato per infondatezza nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
Il punto centrale del presente giudizio di appello risiede nell'accertamento della dinamica del sinistro e nella conse- guente individuazione delle rispettive responsabilità tra i con- ducenti coinvolti.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno è tenuto a provare non solo l'evento dannoso e l'entità del pregiudizio, ma anche la ri- conducibilità causale dell'evento alla condotta dolosa o col- posa della controparte.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. civ., Sez. III,
n. 23927/2017) ha più volte ribadito che, nei giudizi di re- sponsabilità da circolazione stradale, l'accertamento della re- sponsabilità si fonda su una valutazione complessiva e non frammentaria delle risultanze probatorie, attribuendo a cia- scun elemento un peso proporzionato alla sua attendibilità e coerenza logica con il quadro complessivo.
4 È principio consolidato (Cass. civ., Sez. III, n. 10304/2009) che il CAI, quando sottoscritto da entrambi, costituisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichia- razioni e della verità dei fatti in esso attestati, ma limitatamen- te alle circostanze in esso indicate in modo chiaro ed univoco.
Nel caso in esame, tuttavia, il Giudice di prime cure ha corret- tamente rilevato che il CAI prodotto fosse incompleto (assen- za di grafico, mancata indicazione del punto d'urto, mancanza di testimoni), con conseguente attenuazione della sua effica- cia presuntiva. Tale incompletezza impedisce di attribuirgli quel valore dirimente che l'appellante vorrebbe riconoscergli.
Tali mancanze, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n.
12886/2018, ne riducono sensibilmente il valore probatorio, degradandolo a mero indizio da valutarsi unitamente ad altri elementi, e rendono legittimo per il giudice ricorrere ad altri mezzi istruttori per accertare la verità materiale.
Altro elemento decisivo è rappresentato dalla dichiarazione scritta di proprio pugno dal sig. mai impugnata o di- CP_2
sconosciuta nei modi di legge, in cui lo stesso descrive moda- lità dell'incidente divergenti da quelle dedotte in citazione
(diversa età e numero di persone a bordo della moto, diverso punto d'urto).
Tale dichiarazione, valutata unitamente alle altre prove, inte- gra una prova contraria idonea a superare la presunzione deri-
5 vante dal CAI, come previsto dalla giurisprudenza di legitti- mità (Cass. civ., Sez. III, n. 18773/2016).
Inoltre, come anticipato, la causa in primo grado veniva istrui- ta con l'escussione dei testi. In particolare, l'unico teste escusso, ha dichiarato di trovarsi a circa trenta metri Tes_1
dal luogo dell'incidente e di aver osservato la collisione men- tre era alla guida del proprio ciclomotore.
Tali contraddizioni, già evidenziate in primo grado, non tro- vano adeguata smentita nelle doglianze di appello.
Tale distanza, la posizione in movimento, la mancanza del suo nominativo nel CAI e alcune discrasie sulla posizione del punto d'urto (indicato come lato destro della moto) determi- nano un significativo affievolimento dell'attendibilità com- plessiva della deposizione.
Come ricordato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, n.
20808/2018), il giudice di merito, nel valutare la prova testi- moniale, deve tener conto della precisione, della coerenza in- terna ed esterna della narrazione e della sua conformità ad al- tri elementi acquisiti.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha congruamente moti- vato la propria valutazione di inattendibilità del teste Tes_1
distanza di circa 30 metri dal luogo dell'urto, contrasto tra la sua deposizione (punto d'urto posteriore destro della moto) e il CAI (lato sinistro), nonché assenza del suo nominativo nel
6 modulo CAI pur dichiarando di essersi fermato a prestare soccorso.
Il complesso delle risultanze istruttorie, valutato secondo il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116
c.p.c., conduce a ritenere che l'appellante non abbia assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. in ordine alla verifica- zione del sinistro nelle modalità dedotte e alla responsabilità esclusiva del convenuto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e contrariamente a quan- to sostenuto dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e coerente.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Spese nulle nei confronti della parte appellata rimasta contumace.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussi- stenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata delle spese Controparte_4
del presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge;
d) Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
e) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bob- bio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4683/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto assicurazione con- tro i danni e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to William Parte_1
Trerotola, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Dario Rusticale, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
, Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 19/2020 del
Giudice di Pace di Mercato San Severino depositata in data
15/01/2020.
1 CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appel- lante , conveniva in giudizio, Parte_1 CP_3
e al fine di ottenere il risarci-
[...] Controparte_1
mento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale avvenu- to il 4 settembre 2018 in Fisciano (SA), alla Via Dell'Irpinia.
L'attore deduceva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava in qualità di conducente sul motociclo
Honda SH 300, con passeggero a bordo, tale , Persona_1
quando improvvisamente, veniva urtato nella parte posteriore laterale destra, dal veicolo Fiat Punto, di proprietà e condotto dal sig. , il quale, nell'uscire da una tra- Controparte_2
versa laterale senza fermarsi al segnale di stop, finiva per ur-
2 tare con la propria parte anteriore contro la parte posteriore destra del motociclo attoreo. A seguito ed in conseguenza dell'urto, l'attore finiva rovinosamente a terra subendo lesioni personali.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_4
impugnava la proposta domanda e ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e rinviata per le conclusioni e all'esito riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda at- torea e condannava parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, proponeva gravame avverso tale sentenza, deducen- Pt_1
do in sintesi errori di valutazione delle prove e chiedendo la riforma della decisione.
Si costituiva, nel giudizio di appello, solo Controparte_5
, la quale, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto
[...]
infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 18 luglio 2024 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Preliminarmente va evidenziato che l'appellata ha sollevato eccezioni di tardività, improcedibilità e inammissibilità dell'appello. Tali eccezioni, pur formalmente articolate, pos- sono essere dichiarate assorbite, atteso che, come si dirà, il gravame deve comunque essere rigettato per infondatezza nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
Il punto centrale del presente giudizio di appello risiede nell'accertamento della dinamica del sinistro e nella conse- guente individuazione delle rispettive responsabilità tra i con- ducenti coinvolti.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno è tenuto a provare non solo l'evento dannoso e l'entità del pregiudizio, ma anche la ri- conducibilità causale dell'evento alla condotta dolosa o col- posa della controparte.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. civ., Sez. III,
n. 23927/2017) ha più volte ribadito che, nei giudizi di re- sponsabilità da circolazione stradale, l'accertamento della re- sponsabilità si fonda su una valutazione complessiva e non frammentaria delle risultanze probatorie, attribuendo a cia- scun elemento un peso proporzionato alla sua attendibilità e coerenza logica con il quadro complessivo.
4 È principio consolidato (Cass. civ., Sez. III, n. 10304/2009) che il CAI, quando sottoscritto da entrambi, costituisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichia- razioni e della verità dei fatti in esso attestati, ma limitatamen- te alle circostanze in esso indicate in modo chiaro ed univoco.
Nel caso in esame, tuttavia, il Giudice di prime cure ha corret- tamente rilevato che il CAI prodotto fosse incompleto (assen- za di grafico, mancata indicazione del punto d'urto, mancanza di testimoni), con conseguente attenuazione della sua effica- cia presuntiva. Tale incompletezza impedisce di attribuirgli quel valore dirimente che l'appellante vorrebbe riconoscergli.
Tali mancanze, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n.
12886/2018, ne riducono sensibilmente il valore probatorio, degradandolo a mero indizio da valutarsi unitamente ad altri elementi, e rendono legittimo per il giudice ricorrere ad altri mezzi istruttori per accertare la verità materiale.
Altro elemento decisivo è rappresentato dalla dichiarazione scritta di proprio pugno dal sig. mai impugnata o di- CP_2
sconosciuta nei modi di legge, in cui lo stesso descrive moda- lità dell'incidente divergenti da quelle dedotte in citazione
(diversa età e numero di persone a bordo della moto, diverso punto d'urto).
Tale dichiarazione, valutata unitamente alle altre prove, inte- gra una prova contraria idonea a superare la presunzione deri-
5 vante dal CAI, come previsto dalla giurisprudenza di legitti- mità (Cass. civ., Sez. III, n. 18773/2016).
Inoltre, come anticipato, la causa in primo grado veniva istrui- ta con l'escussione dei testi. In particolare, l'unico teste escusso, ha dichiarato di trovarsi a circa trenta metri Tes_1
dal luogo dell'incidente e di aver osservato la collisione men- tre era alla guida del proprio ciclomotore.
Tali contraddizioni, già evidenziate in primo grado, non tro- vano adeguata smentita nelle doglianze di appello.
Tale distanza, la posizione in movimento, la mancanza del suo nominativo nel CAI e alcune discrasie sulla posizione del punto d'urto (indicato come lato destro della moto) determi- nano un significativo affievolimento dell'attendibilità com- plessiva della deposizione.
Come ricordato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, n.
20808/2018), il giudice di merito, nel valutare la prova testi- moniale, deve tener conto della precisione, della coerenza in- terna ed esterna della narrazione e della sua conformità ad al- tri elementi acquisiti.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha congruamente moti- vato la propria valutazione di inattendibilità del teste Tes_1
distanza di circa 30 metri dal luogo dell'urto, contrasto tra la sua deposizione (punto d'urto posteriore destro della moto) e il CAI (lato sinistro), nonché assenza del suo nominativo nel
6 modulo CAI pur dichiarando di essersi fermato a prestare soccorso.
Il complesso delle risultanze istruttorie, valutato secondo il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116
c.p.c., conduce a ritenere che l'appellante non abbia assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. in ordine alla verifica- zione del sinistro nelle modalità dedotte e alla responsabilità esclusiva del convenuto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e contrariamente a quan- to sostenuto dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e coerente.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Spese nulle nei confronti della parte appellata rimasta contumace.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussi- stenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata delle spese Controparte_4
del presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge;
d) Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
e) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bob- bio
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