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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7982/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TE AI (SA) il 27/06/1965 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTANO ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
E_
(in breve ), in persona
[...] Controparte_2 del legale rapp.te p.t., con sede legale sita in in Via Duomo n. 45, C.F. CP_1
P.IVA_1
Nonchè
in persona dell'Amm. Unico e l.r.p.t., SI , Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
Nonché
l' (C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_5 in via A. de Gasperi, n. 55 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia CP_1
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la E_
(in breve ), la
[...] Controparte_2 [...]
CP_ nonché l , chiedendo al Tribunale adito di: “1. in via preliminare, ritenere e CP_3 dichiarare nullo e/o inefficace ogni atto di transazione e/o rinunzia avente ad oggetto i diritti azionati col presente ricorso;
2. in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, senza un regolare contratto, dal mese di ottobre 2016 fino alla fine del mese di novembre 2020; 3. sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire quanto dovuto per Parte_1
l'attività prestata in favore delle resistenti per mancato stipendio dal mese di giugno 2018 al mese di novembre 2020, differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute,
ROL e permessi non goduti, 13^ e 14^ mensilità, T.F.R., e quant'altro spettante di diritto alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze delle stesse;
4. in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva;
5. in via principale, previo accertamento di tutto quanto dovuto alla sig.ra per le causali di cui sopra, condannare le resistenti al pagamento Parte_1 della somma complessiva di €. 84.145,00, di cui €. 78.239,32 a titolo di differenze retributive ed €. 5.905,68 a titolo di TFR, in favore della ricorrente, come risulta dai conteggi allegati, oppure della maggiore o minor somma, che sarà riconosciuta come dovuta in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile di cui si chiede sin d'ora la nomina, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese diritti, onorari, Iva,
c.p.a. e 15% di spese generali da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario”.
A sostegno della domanda, l'istante deduceva: che la SI.ra , nel mese Parte_1 di ottobre 2016, veniva assunta, senza un regolare contratto, dalla CP_1
E_
(in breve Caf – ); che la ricorrente veniva
[...] Controparte_2 assunta dalla resistente per svolgere mansioni di coordinatrice dell'Area Nord di CP_1 con particolare interessamento alla sede zonale di Giugliano in Campania (Na) sita alla
Via Aniello Palumbo n. 91, ove la stessa aveva contribuito in maniera decisiva all'avvio della predetta sede provvedendo, altresì, all'arredo ed a tutto quanto fosse necessario per la gestione e per l'esercizio delle mansioni a lei affidate;
che la posizione lavorativa della deducente non era mai stata formalizzata;
che la sig.ra aveva prestato in Parte_1
2 maniera continuativa e sistematica la propria attività lavorativa per il predetto CAF fino al mese di novembre 2020, allorquando la stessa veniva licenziata telefonicamente ed oralmente, con l'invito a non presentarsi più sui luoghi di lavoro;
il tutto avveniva improvvisamente ed inaspettatamente, senza giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, nonché in assenza dei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente;
che, per le mansioni svolte, la sig.ra aveva diritto, dall'assunzione alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, all'inquadramento nel 4^ livello del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle Associazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati (Patronati, CAF, Società di Servizio, Enti di formazione, ecc.); che la ricorrente aveva lavorato per 5 giorni a settimana, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso;
che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, sulla base di precise disposizioni datoriali, aveva sempre svolto le attività indicate nell'atto introduttivo del giudizio;
che, nel corso del rapporto di lavoro, la ricorrente era sottoposta al potere direttivo e gerarchico dei suoi diretti superiori, tale sig. , il quale le assegnava i compiti da svolgere e, Controparte_4 in particolare, le commissionava di giorno in giorno le incombenze cui attendere.
Lamentava, altresì, la ricorrente: che, durante il suo rapporto di lavoro, non aveva mai beneficiato di un periodo di ferie e nulla le era stato corrisposto per il lavoro straordinario prestato;
nulla a titolo di ROL e permessi maturati e non goduti, nonchè per le festività maturate e non godute;
che la ricorrente non aveva mai percepito un ulteriore importo che corrispondesse alla 13^ e 14^ mensilità; di aver percepito - dal novembre 2017 al maggio
2018 - una somma mensile pari ad € 600,00, a titolo di rimborso spese, senza percepire alcun compenso per il restante periodo e fino al termine del suo rapporto di lavoro, ovvero dal giugno 2018 al novembre 2020; che nulla aveva, infine, ricevuto a titolo di T.F.R. né le erano mai stati versati i dovuti contributi previdenziali (v. ricorso introduttivo del giudizio).
Tanto premesso, la ricorrente concludeva, rassegnando le conclusioni sopra esposte.
Disposto un rinvio per la discussione sulla questione preliminare di nullità del ricorso sollevata d'ufficio da questo giudicante, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, la causa è stata decisa, sulle note di trattazione scritta di parte ricorrente, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va, preliminarmente, osservato con riferimento all'asserito credito attoreo che il ricorso non può essere accolto perché l'atto introduttivo del giudizio è palesemente viziato da nullità.
3 Giova premettere che l'art. 414 c.p.c., descrive tra i requisiti che identificano la domanda, quale causa petendi “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” e quale petitum “l'oggetto della domanda” (sia mediato che immediato, rispettivamente bene preteso e contenuto del provvedimento richiesto).
Intorno al grado di determinatezza richiesto per considerare soddisfatti i requisiti di cui all'art.414 nn.3 e 4 c.p.c, secondo un consolidato orientamento della Cassazione la nullità per mancata determinazione del petitum e della causa petendi, sussiste solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice, sia impossibile l'individuazione di tali elementi. (Cass. 11/6/1988, n. 4018; 18/111/87, n. 8456;
5/6/86, n. 3777; 16/5/86, n. 3239; 5/3/86, n. 1446; 4/3/86, n. 1366; 21/2/86; 7/1/86, n.49;
30/5/86, n. 3683; 29/1/85, n.526; 29/11/84, n.6267).
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale il ricorrente deve adempiere in modo rigoroso all'onere di allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio per rendere operante il contrapposto onere di contestazione specifica del convenuto (e non può il giudice rimediare all'ingiustificato difetto di allegazione di fatti rilevanti ai fini della decisione).
Ritiene, inoltre, questo giudicante che elemento essenziale e determinante del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione che consiste per il lavoratore nell'assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro e per quest'ultimo nel potere di imporre direttive non solo generali ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Nella valutazione dei casi dubbi occorre partire dalla indagine sulla volontà delle parti, ma essa non riveste rilevanza decisiva rispetto alle caratteristiche assunte dal rapporto.
Occorre, in realtà, verificare l'eventuale insorgenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con riferimento al comportamento complessivo delle parti e dando prevalenza ai dati fattuali su quelli formali per il rilievo pubblicistico e costituzionale della tutela del lavoratore subordinato.
Orbene, nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso devono ritenersi assolutamente generiche e contraddittorie e del tutto incoerenti rispetto alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, del tutto carente risulta essere l'indicazione sia dell'oggetto della domanda che degli elementi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda.
4 Non si comprende, invero, dal ricorso chi sarebbe l'effettivo datore di lavoro posto che, da un lato, la ricorrente allega di essere stata assunta e di aver lavorato alle dipendenze della
, dall'altro di essere stata soggetta, per tutta la durata Controparte_2 del rapporto, al potere direttivo del sig. , legale rappresentante della Controparte_4 diversa società senza nemmeno indicare il tipo di collegamento Controparte_3 sussistente tra tale società e la e/o la posizione Controparte_2 rivestita dal sig. all'interno dell'organigramma della CP_4 Controparte_2
.
[...]
Peraltro, nelle conclusioni del ricorso, viene chiesta la condanna di entrambe le resistenti,
e cioè la E_
(in breve ) e la
[...] Controparte_2 al pagamento delle pretese spettanze retributive. Controparte_3
Nemmeno risulta formulata una specifica domanda nei confronti del. SI. , in CP_4 proprio, quale effettivo datore di lavoro diverso da quello formale.
In ogni caso, le gravi carenze assertive in merito alla soggezione al potere datoriale dell'effettivo datore di lavoro non consentirebbero nemmeno di dimostrare, mediante la richiesta della prova orale, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di entrambe le resistenti, quale necessario presupposto della condanna delle stesse al pagamento delle pretese spettanze retributive.
Del pari inammissibili risultano le istanze istruttorie aventi ad oggetto circostanze del tutto generiche oltre che contraddittorie: non risultano, invero, specificatamente indicati i periodi né le resistenti con le quali la ricorrente avrebbe effettivamente lavorato né i collegamenti tra le diverse parti.
Ne consegue la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente.
Risultano, poi, inammissibili le allegazioni formulate solo nella memoria del 19.6.2025, in quanto trattasi di allegazioni del tutto nuove e, quindi, tardive.
Nemmeno è consentita un'integrazione attraverso l'attività espletata dal giudice ai sensi dell'art.421 c.p.c. atteso che tale norma mira a riequilibrare i casi di mera irregolarità e non invece quelli di carenza assoluta nel senso suddetto (cfr. per tutte Cass. 2205/98).
Tale lacuna non consente al convenuto di difendersi con la completezza richiesta dall'art. 416 c.p.c. né, conseguentemente, pone il giudice in grado di conoscere pienamente la causa fin dalla prima udienza e di esercitare consapevolmente i propri poteri.
A causa di tale indeterminatezza della domanda, la stessa così come formulata e notificata alle parti resistenti non può che essere dichiarata inammissibile.
5 La nullità, derivante dalla carenza espositiva in fatto, che da vicino riguarda la fattispecie in esame, non si presta ad essere sanata, a parere del giudicante, similmente a quanto avviene per l'atto di citazione, attraverso una estensione analogica del meccanismo processuale delineato dall'art. 164 comma 5 c.p.c.
Appare infatti incompatibile con un processo “ a struttura chiusa” quale quello del lavoro, caratterizzato – almeno nell'originario disegno normativo- da concentrazione e speditezza e da un rigido sistema di preclusioni, volto alla immediata definizione del thema decidendi, qualsiasi successiva integrazione della domanda i cui fatti costitutivi non risultino compiutamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
Se, infatti, di fronte ad una domanda scarsamente allegata il convenuto non è in condizione di assumere una specifica difesa nella memoria tempestivamente depositata, con la ammissione della possibilità per il ricorrente, in sede di udienza di discussione, di integrare la domanda si dovrebbe consentire al convenuto, attraverso uno spostamento dei termini per la costituzione in giudizio, di apprestare una ulteriore difesa sulle circostanze integrate dalla controparte.
L'effetto processuale, assolutamente non voluto dal legislatore, sarebbe quello di differire nel tempo sia l'assunzione delle rispettive posizioni processuali sia la trattazione dell'udienza di discussone prevista dall'art. 421 c.p.c.
Deve conclusivamente ritenersi che i vizi di nullità e/o inammissibilità del ricorso siano insuscettibili di integrazione attraverso il meccanismo dell'art. 164, 5° comma c.p.c.
Per tali motivi la domanda è inammissibile perché nulla per indeterminatezza.
Nulla sulle spese stante la contumacia delle società resistenti;
le spese tra il ricorrente e CP_ l si compensano in mancanza di una domanda di condanna nei confronti dell
[...]
CP_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la nullità del ricorso;
b) Compensa le spese
Così deciso in Aversa, il 2.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Colameo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7982/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TE AI (SA) il 27/06/1965 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTANO ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
E_
(in breve ), in persona
[...] Controparte_2 del legale rapp.te p.t., con sede legale sita in in Via Duomo n. 45, C.F. CP_1
P.IVA_1
Nonchè
in persona dell'Amm. Unico e l.r.p.t., SI , Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
Nonché
l' (C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_5 in via A. de Gasperi, n. 55 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia CP_1
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la E_
(in breve ), la
[...] Controparte_2 [...]
CP_ nonché l , chiedendo al Tribunale adito di: “1. in via preliminare, ritenere e CP_3 dichiarare nullo e/o inefficace ogni atto di transazione e/o rinunzia avente ad oggetto i diritti azionati col presente ricorso;
2. in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, senza un regolare contratto, dal mese di ottobre 2016 fino alla fine del mese di novembre 2020; 3. sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire quanto dovuto per Parte_1
l'attività prestata in favore delle resistenti per mancato stipendio dal mese di giugno 2018 al mese di novembre 2020, differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute,
ROL e permessi non goduti, 13^ e 14^ mensilità, T.F.R., e quant'altro spettante di diritto alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze delle stesse;
4. in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva;
5. in via principale, previo accertamento di tutto quanto dovuto alla sig.ra per le causali di cui sopra, condannare le resistenti al pagamento Parte_1 della somma complessiva di €. 84.145,00, di cui €. 78.239,32 a titolo di differenze retributive ed €. 5.905,68 a titolo di TFR, in favore della ricorrente, come risulta dai conteggi allegati, oppure della maggiore o minor somma, che sarà riconosciuta come dovuta in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile di cui si chiede sin d'ora la nomina, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese diritti, onorari, Iva,
c.p.a. e 15% di spese generali da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario”.
A sostegno della domanda, l'istante deduceva: che la SI.ra , nel mese Parte_1 di ottobre 2016, veniva assunta, senza un regolare contratto, dalla CP_1
E_
(in breve Caf – ); che la ricorrente veniva
[...] Controparte_2 assunta dalla resistente per svolgere mansioni di coordinatrice dell'Area Nord di CP_1 con particolare interessamento alla sede zonale di Giugliano in Campania (Na) sita alla
Via Aniello Palumbo n. 91, ove la stessa aveva contribuito in maniera decisiva all'avvio della predetta sede provvedendo, altresì, all'arredo ed a tutto quanto fosse necessario per la gestione e per l'esercizio delle mansioni a lei affidate;
che la posizione lavorativa della deducente non era mai stata formalizzata;
che la sig.ra aveva prestato in Parte_1
2 maniera continuativa e sistematica la propria attività lavorativa per il predetto CAF fino al mese di novembre 2020, allorquando la stessa veniva licenziata telefonicamente ed oralmente, con l'invito a non presentarsi più sui luoghi di lavoro;
il tutto avveniva improvvisamente ed inaspettatamente, senza giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, nonché in assenza dei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente;
che, per le mansioni svolte, la sig.ra aveva diritto, dall'assunzione alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, all'inquadramento nel 4^ livello del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle Associazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati (Patronati, CAF, Società di Servizio, Enti di formazione, ecc.); che la ricorrente aveva lavorato per 5 giorni a settimana, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso;
che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, sulla base di precise disposizioni datoriali, aveva sempre svolto le attività indicate nell'atto introduttivo del giudizio;
che, nel corso del rapporto di lavoro, la ricorrente era sottoposta al potere direttivo e gerarchico dei suoi diretti superiori, tale sig. , il quale le assegnava i compiti da svolgere e, Controparte_4 in particolare, le commissionava di giorno in giorno le incombenze cui attendere.
Lamentava, altresì, la ricorrente: che, durante il suo rapporto di lavoro, non aveva mai beneficiato di un periodo di ferie e nulla le era stato corrisposto per il lavoro straordinario prestato;
nulla a titolo di ROL e permessi maturati e non goduti, nonchè per le festività maturate e non godute;
che la ricorrente non aveva mai percepito un ulteriore importo che corrispondesse alla 13^ e 14^ mensilità; di aver percepito - dal novembre 2017 al maggio
2018 - una somma mensile pari ad € 600,00, a titolo di rimborso spese, senza percepire alcun compenso per il restante periodo e fino al termine del suo rapporto di lavoro, ovvero dal giugno 2018 al novembre 2020; che nulla aveva, infine, ricevuto a titolo di T.F.R. né le erano mai stati versati i dovuti contributi previdenziali (v. ricorso introduttivo del giudizio).
Tanto premesso, la ricorrente concludeva, rassegnando le conclusioni sopra esposte.
Disposto un rinvio per la discussione sulla questione preliminare di nullità del ricorso sollevata d'ufficio da questo giudicante, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, la causa è stata decisa, sulle note di trattazione scritta di parte ricorrente, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va, preliminarmente, osservato con riferimento all'asserito credito attoreo che il ricorso non può essere accolto perché l'atto introduttivo del giudizio è palesemente viziato da nullità.
3 Giova premettere che l'art. 414 c.p.c., descrive tra i requisiti che identificano la domanda, quale causa petendi “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” e quale petitum “l'oggetto della domanda” (sia mediato che immediato, rispettivamente bene preteso e contenuto del provvedimento richiesto).
Intorno al grado di determinatezza richiesto per considerare soddisfatti i requisiti di cui all'art.414 nn.3 e 4 c.p.c, secondo un consolidato orientamento della Cassazione la nullità per mancata determinazione del petitum e della causa petendi, sussiste solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice, sia impossibile l'individuazione di tali elementi. (Cass. 11/6/1988, n. 4018; 18/111/87, n. 8456;
5/6/86, n. 3777; 16/5/86, n. 3239; 5/3/86, n. 1446; 4/3/86, n. 1366; 21/2/86; 7/1/86, n.49;
30/5/86, n. 3683; 29/1/85, n.526; 29/11/84, n.6267).
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale il ricorrente deve adempiere in modo rigoroso all'onere di allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio per rendere operante il contrapposto onere di contestazione specifica del convenuto (e non può il giudice rimediare all'ingiustificato difetto di allegazione di fatti rilevanti ai fini della decisione).
Ritiene, inoltre, questo giudicante che elemento essenziale e determinante del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione che consiste per il lavoratore nell'assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro e per quest'ultimo nel potere di imporre direttive non solo generali ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Nella valutazione dei casi dubbi occorre partire dalla indagine sulla volontà delle parti, ma essa non riveste rilevanza decisiva rispetto alle caratteristiche assunte dal rapporto.
Occorre, in realtà, verificare l'eventuale insorgenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con riferimento al comportamento complessivo delle parti e dando prevalenza ai dati fattuali su quelli formali per il rilievo pubblicistico e costituzionale della tutela del lavoratore subordinato.
Orbene, nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso devono ritenersi assolutamente generiche e contraddittorie e del tutto incoerenti rispetto alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, del tutto carente risulta essere l'indicazione sia dell'oggetto della domanda che degli elementi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda.
4 Non si comprende, invero, dal ricorso chi sarebbe l'effettivo datore di lavoro posto che, da un lato, la ricorrente allega di essere stata assunta e di aver lavorato alle dipendenze della
, dall'altro di essere stata soggetta, per tutta la durata Controparte_2 del rapporto, al potere direttivo del sig. , legale rappresentante della Controparte_4 diversa società senza nemmeno indicare il tipo di collegamento Controparte_3 sussistente tra tale società e la e/o la posizione Controparte_2 rivestita dal sig. all'interno dell'organigramma della CP_4 Controparte_2
.
[...]
Peraltro, nelle conclusioni del ricorso, viene chiesta la condanna di entrambe le resistenti,
e cioè la E_
(in breve ) e la
[...] Controparte_2 al pagamento delle pretese spettanze retributive. Controparte_3
Nemmeno risulta formulata una specifica domanda nei confronti del. SI. , in CP_4 proprio, quale effettivo datore di lavoro diverso da quello formale.
In ogni caso, le gravi carenze assertive in merito alla soggezione al potere datoriale dell'effettivo datore di lavoro non consentirebbero nemmeno di dimostrare, mediante la richiesta della prova orale, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di entrambe le resistenti, quale necessario presupposto della condanna delle stesse al pagamento delle pretese spettanze retributive.
Del pari inammissibili risultano le istanze istruttorie aventi ad oggetto circostanze del tutto generiche oltre che contraddittorie: non risultano, invero, specificatamente indicati i periodi né le resistenti con le quali la ricorrente avrebbe effettivamente lavorato né i collegamenti tra le diverse parti.
Ne consegue la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente.
Risultano, poi, inammissibili le allegazioni formulate solo nella memoria del 19.6.2025, in quanto trattasi di allegazioni del tutto nuove e, quindi, tardive.
Nemmeno è consentita un'integrazione attraverso l'attività espletata dal giudice ai sensi dell'art.421 c.p.c. atteso che tale norma mira a riequilibrare i casi di mera irregolarità e non invece quelli di carenza assoluta nel senso suddetto (cfr. per tutte Cass. 2205/98).
Tale lacuna non consente al convenuto di difendersi con la completezza richiesta dall'art. 416 c.p.c. né, conseguentemente, pone il giudice in grado di conoscere pienamente la causa fin dalla prima udienza e di esercitare consapevolmente i propri poteri.
A causa di tale indeterminatezza della domanda, la stessa così come formulata e notificata alle parti resistenti non può che essere dichiarata inammissibile.
5 La nullità, derivante dalla carenza espositiva in fatto, che da vicino riguarda la fattispecie in esame, non si presta ad essere sanata, a parere del giudicante, similmente a quanto avviene per l'atto di citazione, attraverso una estensione analogica del meccanismo processuale delineato dall'art. 164 comma 5 c.p.c.
Appare infatti incompatibile con un processo “ a struttura chiusa” quale quello del lavoro, caratterizzato – almeno nell'originario disegno normativo- da concentrazione e speditezza e da un rigido sistema di preclusioni, volto alla immediata definizione del thema decidendi, qualsiasi successiva integrazione della domanda i cui fatti costitutivi non risultino compiutamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
Se, infatti, di fronte ad una domanda scarsamente allegata il convenuto non è in condizione di assumere una specifica difesa nella memoria tempestivamente depositata, con la ammissione della possibilità per il ricorrente, in sede di udienza di discussione, di integrare la domanda si dovrebbe consentire al convenuto, attraverso uno spostamento dei termini per la costituzione in giudizio, di apprestare una ulteriore difesa sulle circostanze integrate dalla controparte.
L'effetto processuale, assolutamente non voluto dal legislatore, sarebbe quello di differire nel tempo sia l'assunzione delle rispettive posizioni processuali sia la trattazione dell'udienza di discussone prevista dall'art. 421 c.p.c.
Deve conclusivamente ritenersi che i vizi di nullità e/o inammissibilità del ricorso siano insuscettibili di integrazione attraverso il meccanismo dell'art. 164, 5° comma c.p.c.
Per tali motivi la domanda è inammissibile perché nulla per indeterminatezza.
Nulla sulle spese stante la contumacia delle società resistenti;
le spese tra il ricorrente e CP_ l si compensano in mancanza di una domanda di condanna nei confronti dell
[...]
CP_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la nullità del ricorso;
b) Compensa le spese
Così deciso in Aversa, il 2.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Colameo
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