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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1718/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 18.09.2025, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1718/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzata in atti, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Labriola
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t. e CP_2
, in Controparte_3 persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO E
OGGETTO: Impiego Pubblico Contrattualizzato. Inserimento a pettine nella graduatoria di merito. Collocazione utile sulla base dei posti disponibili. Diritto all'assunzione.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2023, odierna Parte_1
appellante, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, il e l' Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento del proprio Controparte_3
diritto all'immissione in ruolo quale dirigente scolastica nella Regione
Campania, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2018/2019, in virtù della propria posizione nella graduatoria di merito del concorso bandito con
DDG 13 luglio 2011, trasformata in graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 17, co.
1-bis, D.L. 104/2013, conv. in L. 128/2013.
Il G.L. adito, con sentenza n. 3550/2024, pubblicata in data 15.05.2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto atti di macro-organizzazione, riservati alla cognizione del giudice amministrativo.
La Difesa di parte appellante, ripercorso il tortuoso iter procedurale e giuridico di cui era stata involontaria protagonista l'originaria ricorrente, censura l'impugnata sentenza deducendo, in primo luogo, l'error in procedendo per violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001; in secondo luogo, l'error in iudicando per omessa pronuncia sul merito;
in terzo luogo, la violazione del principio di parità di trattamento;
in quarto luogo,
l'illegittimità della subordinazione dell'assunzione alla disponibilità di posti;
in quinto luogo, il diritto alla retrodatazione giuridica.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'Amministrazione appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, avendo la ricorrente già ottenuto l'immissione in ruolo nella Regione Veneto, e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione esperito, nel giudizio di primo grado, da parte dell'originaria ricorrente, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con D.D.G.
13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del
15 luglio 2011).
2. Prima di affrontare la preliminare questione di giurisdizione vanno tratteggiati, per una più compiuta intellegibilità, i fatti di causa.
2.1 Orbene, l'originaria ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento, su base regionale, di n. 2386 dirigenti scolastici, indetto con decreto del Dipartimento , Direzione generale per il CP_4 Controparte_5
personale della scuola, in data 13 luglio 2011 e non aveva superato le prove preselettive, non riportando un punteggio uguale o maggiore a
80/100;
2.1.1 la stessa aveva, quindi, proposto ricorso innanzi al Controparte_6
impugnando il giudizio di non idoneità e chiedendo l'adozione di misure cautelari monocratiche urgenti, stante l'imminente svolgimento delle predette prove scritte;
2.1.2 otteneva, quindi, unitamente ad altri ricorrenti, dal il CP_3
decreto che ammetteva con riserva i candidati alle successive prove e fasi della procedura selettiva;
2.1.3 all'esito della trattazione collegiale il con successiva Controparte_6
ordinanza si limitava a dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del
3 , dinanzi al quale il giudizio veniva riassunto, con nuova istanza CP_7
cautelare che, però, veniva respinta con ordinanza confermata in appello;
2.1.4 espletate le prove del concorso, l'amministrazione procedente, in ottemperanza al decreto cautelare del ammetteva la Controparte_6
ricorrente a parteciparvi e la stessa superava le prove concorsuali;
2.1.5 purtuttavia l'Amministrazione non includeva la ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso (cfr. provv. Prot n.AOODRCA
4277 del 16 giugno 2014), in quanto il giudizio alla stessa sfavorevole sulla ammissione al concorso non risultava sospeso dal T.A.R.;
2.1.6 quindi la ricorrente impugnava con motivi aggiunti il provvedimento di mancata immissione nella graduatoria del concorso.
2.2 Il TAR Lazio, con sentenza n.9125/2017, pubblicata il 31 luglio 2017, respingeva il ricorso introduttivo e accoglieva i motivi aggiunti ravvisando nella condotta dell'amministrazione - consistita nel consentire alla ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali scritte e orali pur a fronte dei provvedimenti cautelari negativi del Lazio, la volontà della stessa di CP_6
consentire, comunque, ai candidati, tra cui l'odierna ricorrente, la partecipazione all'iter concorsuale malgrado il mancato superamento delle prove preselettive;
2.2.1 la sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n.6183/2020, pubblicata il 13 ottobre 2020, nel decidere l'appello proposto dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e che a suo tempo avevano superato (anche) la prova preselettiva, osservava che la circostanza valorizzata dal primo
Giudice, della ammissione dei candidati interpretata quale frutto di una autonoma decisione dell'amministrazione, mal si coniugava con le espressioni utilizzate dalla stessa nel formulare le decisioni di ammissione di costoro alle ulteriori prove, posto che, in esse, i termini "con riserva" e "condizionato all'esito del giudizio in corso", non pare lasciassero adito a dubbi circa le reali
4 volontà dell'amministrazione procedente di ancorare la permanenza dei ricorrenti nel concorso e nelle graduatorie alla favorevole conclusione dei giudizi pendenti.
2.2 Tuttavia il Consiglio di Stato valorizzava la circostanza sopravvenuta all'avvio dei giudizi ivi definiti, ritenuta decisiva, ossia la previsione dell'art. 17, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella L. 8 novembre
2013, n. 128, a tenore del quale "le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del 13 luglio 2011, Controparte_8
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4§ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento".
2.2.1 In attuazione della soprariportata disposizione di fonte primaria l' Controparte_9
con il decreto Prot. N. AOODRCA.9248 del
[...]
18.12.2014 aveva invero approvato e pubblicato la graduatoria generale di merito del concorso.
2.3 Più nello specifico, nella ridetta determinazione l'ufficio periferico del dopo aver ricordato che il concorso prevedeva per la Regione CP_4
Campania 224 posti e che, per effetto di alcune ordinanze di accoglimento di istanze cautelari "alcuni docenti (erano) stati ammessi a partecipare con riserva al concorso in questione", di talché "i citati docenti (erano) inclusi con riserva nella predetta graduatoria di merito e che la loro posizione (era) congelata in attesa della definizione del relativo contenzioso", aveva disposto l'approvazione "della graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione", sebbene poi dichiarando "vincitori, con
5 esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso".
2.4 Il Consiglio di Stato, quindi, respingeva l'appello confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione, affermando che la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento aveva determinato anche la superfluità del test preselettivo, "con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal per la CP_6
avevano superato positivamente le prove scritte e orali previste nel bando di CP_3
concorso".
3. Soltanto a seguito di apposita diffida stragiudiziale del 25.1.2021, l
[...]
dava esecuzione alla predetta sentenza Controparte_3
e, con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile 2021, approvava la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante collocata al posto 321quater
(posizione graduatoria generale) con un punteggio complessivo di 69,55 utile al fine di ottenere la nomina nella Regione Campania;
3.1 con ulteriore diffida regolarmente trasmessa in data 18 maggio 2021, veniva sollecitato l' a provvedere all'immissione in ruolo già CP_10
con le operazioni di nomina per l'a.s. 2021/2022 sussistendo ampia disponibilità di posti in organico, alla luce dell'intervento dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021), che aveva modificato per l'a.s. 2021/2020 la soglia di autonomia delle istituzioni scolastiche statali.
4. L con la Nota Controparte_9
prot. 21159 del 9.6.2021, nel precisare di aver provveduto all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria e riconoscendo il diritto degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, riteneva che: “…allo stato attuale
l'organico della Regione Campania [fosse], tuttavia, saturo e che pertanto l'affidamento
6 dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato [fosse] subordinata alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione CP_3
Ebbene, i ricorrenti [sarebbero stati] inseriti nei ruoli della regione Campania non appena si [fosse realizzata] la condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria…”. L'Ufficio, inoltre, con il decreto Prot.n. N.
AOODRCA.21451 dell'11.6.2021 provvedeva a correggere gli errori materiali contenuti nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicata con decreto Prot. N. AOODRCA.12263 del
1.4.2021, lasciando inalterate le rispettive posizioni dei ricorrenti.
4.1 La stessa amministrazione scolastica ha, dunque, riconosciuto la professionalità dei candidati, tra cui l'odierna appellata, che avevano superato le prove concorsuali, sebbene inizialmente non ammessi per mancato superamento di quella preselettiva, con l'inserimento postumo degli stessi nella graduatoria finale a “pettine”.
5. Così sintetizzata la complessa vicenda in esame che si è stratificata in diverse iniziative giudiziarie e sulle quali ha inciso da ultimo la trasformazione della procedura da concorsuale ad idoneativa, è opportuno esaminare il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione.
5. Va ribadito che, per quanto riguarda il concorso in parola, la graduatoria si
è trasformata in graduatoria permanente e "ad esaurimento", secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, il quale stabilisce che le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Controparte_8
Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".
5.1 Come precisato dal Consiglio di Stato – CdS sez.VII n.7825 dell'9/9/2022 - in una vicenda analoga “La ridetta prospettazione - va precisato -
7 non è a sospetta incostituzionalità perché, nell'ambito del principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97, comma quarto), sono ammissibili, in base alla giurisprudenza costituzionale deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in
"peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009
n. 293), come quella appunto, (propria del caso di specie), di assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica, laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso, (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione)".
5.2 Come osservato dal Consiglio di Stato nella decisione n.6183 pubblicata in data 13.10.2020, con cui confermava con diversa motivazione la sentenza del TAR Lazio del pari sopra citata, “per effetto di tale intervento normativo, si è determinata una profonda trasformazione della "ratio concorsuale che aveva caratterizzato, in origine, la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi", con l'assimilazione della originaria procedura concorsuale ad una più semplicemente “idoneativa ", nella quale la risorsa, da "scarsa", è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte e orali”.
5.3 In attuazione della Decisione del Consiglio di Stato l CP_10
aveva operato un inserimento "a pettine" tra gli altri della ricorrente nella graduatoria generale di merito;
in particolare l'Amministrazione, dopo la pubblicazione della sentenza, ha espletato l'attività ulteriore, necessaria al definitivo inserimento dei ricorrenti in graduatoria, attività consistita, come ricorda la Difesa, nel riattivare l'iter concorsuale, riconvocando la
Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dai ricorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e
8 della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti, finendo con l'adottare il decreto direttoriale prot n. 12263 del 1° aprile 2021, integrato da decreto prot.
n. 21451 del 11 giugno 2021, di rettifica della graduatoria definitiva di merito con reinserimento tra gli altri dell'attuale appellata in ragione del punteggio complessivo attribuitole.
5.4 Tanto rimarcato, la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sosteneva che, stante il definitivo annullamento dei provvedimenti impugnati, avrebbe maturato il diritto all'immissione in ruolo nel profilo dirigenziale con la decorrenza spettante in relazione alla posizione assunta in graduatoria, stante il diritto all'inserimento "a pettine", accertato dal
Giudice Amministrativo e al contingente di nomine annualmente approvato e lamenta di non aver potuto beneficiare di tutte le utilità giuridiche conseguenti all'acquisita idoneità concorsuale, a causa dell'illegittima estromissione dalla graduatoria definitiva. Rimarcava che, in ragione della trasformazione in esaurimento della graduatoria concorsuale, essa, anche se idonea non vincitrice, avrebbe maturato il diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso.
5.5 In definitiva l'originaria ricorrente non adiva il primo Giudice per ottenere semplicemente la mera esecuzione della decisione del Consiglio di Stato
n.6183 pubblicata in data 13.10.2020, atteso che la stessa Amministrazione con prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 vi aveva già ottemperato approvando la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante.
5.6 Ciò che, invece, l'originaria ricorrente reclamava con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è l'assunzione in ruolo, che è cosa ben diversa dal contenuto della statuizione della decisione del Consiglio di
Stato sopra citata.
9 5.7 Invero una volta ottenuto l'inserimento in graduatoria e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento costitutivo del rapporto non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.
5.8 Si verte, in altri termini, in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti nella graduatoria idoneativa di merito, a scorrimento, strumentale alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
5.9 Il diritto all'assunzione in ruolo è un effetto che consegue all'inserimento in graduatoria, e che dunque trascende e travalica il giudicato del giudice amministrativo nell'eventuale giudizio di ottemperanza, involgendo questioni che si collocano fuori dell'ambito della procedura concorsuale e, quindi, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
in tema di scorrimento delle graduatorie come precisato da ultimo da Cass. S.U., 15 febbraio 2022, n.
4870 “La domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, verte sul diritto alla assunzione, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;
ove, invece, la pretesa al riconoscimento di tale diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito”
(decisione richiamata in motivazione Consiglio di Stato sez.VII, 03/05/2022
n.3461).
5.9 Può dirsi ius receptum (v. Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21607; Cass.
20 ottobre 2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460) che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico sono legittimati a ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, ad esempio derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria ancora efficace e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione di tale scorrimento.
10 5.10 Nel consegue l'accoglimento del primo motivo di appello, dovendosi ritenere la giurisdizione del giudice adito in ordine alle domande come proposte dalla originaria ricorrente.
6. Gli altri motivi di gravame per l'intima connessione possono essere trattati congiuntamente.
7. È principio ricorrente che l'inserimento dei candidati in graduatoria non determina ex se un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria.
8. Non è tuttavia dubbio che l'inserimento in graduatoria ingenera una legittima aspettativa a conseguire l'assunzione, e che l'amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all'inserimento in graduatoria.
8.1 Tuttavia, nel caso di specie, la stessa Amministrazione scolastica, con la più volte citata Nota prot. 21159 del 9.6.2021, provvedendo all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria, ha riconosciuto non solo il diritto degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, ma ha anche manifestato la volontà di avvalersi della loro attività lavorativa, sebbene subordinando illegittimamente la relativa sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'affidamento dell'incarico per cui erano risultati idonei alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania.
8.2 È incontestato, invero, che altri candidati con punteggi inferiori a quelli della ricorrente erano stati immessi in ruolo precedentemente all'ottemperanza della ridetta sentenza del Consiglio di Stato.
8.3 Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva dei candidati derivante dall'approvazione definitiva della graduatoria di merito, previa rettifica della
11 precedente graduatoria definitiva con reinserimento della ricorrente in ragione del punteggio complessivo ad essa attribuito a seguito della riattivazione dell'iter concorsuale, giusta riconvocazione della Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti e la disponibilità di posti vacanti messi a concorso, si configura quale diritto soggettivo perfetto alla stipulazione del relativo contratto.
9. Invero, a seguito della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., il destinatario della proposta di stipulazione del contratto di lavoro, all'esito di un procedimento che muove da un'offerta al pubblico, è titolare di un diritto quesito sin dal momento di inserimento nella graduatoria a pieno titolo, sì da potersi richiedere l'accertamento dell'esistenza di tale diritto con efficacia ex tunc;
l'inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato, con conseguente inefficacia dello stesso perché affetto da nullità.
10. Ne consegue la sussistenza del diritto della ricorrente all'immediata assunzione in servizio, quale Dirigente scolastica della Regione Campania sulla base del punteggio e della posizione effettivamente ricoperti nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011 - decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2017/2018, e conseguente condanna dell'amministrazione resistente all'immediata assunzione della ricorrente nei ruoli dei Dirigenti scolastici della Regione Campania sulla base del punteggio e della posizione ricoperta nella graduatoria di concorso indetto con D.D.G. del 13-7-2011.
11. A nulla rileva che l'originaria ricorrente, sulla base della graduatoria generale di merito, a seguito di istanza di immissione nei ruoli della dirigenza scolastica di altre Regioni di cui alla nota AOODGPER.47158 del 4 agosto
12 2023 (cfr.nota prot. AOODRCA.37649 dell'8 agosto 2023: “conferimento nuovi incarichi ai dirigenti scolastici, con decorrenza 1° settembre 2023, vincitori del concorso ordinario di cui al DDG 13.07.2011 – graduatoria rettificata ex DDG 01.04.2021 prot. AOODRCA.12263 – procedura ex decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito nella L. 21 giugno 2023, n. 74”), sia risultata vincitrice del relativo bando di concorso, e abbia stipulato i relativi contratti, avendo accettato con riserva la diversa sede di servizio in altra regione (cfr. pec. Del 12 agosto 2023), non rinunciando “a qualsivoglia azione e/o diritto per ottenere il riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo di dirigente scolastico nella regione (cfr. pec in atti “Pertanto, l'accettazione CP_3
della sede di titolarità in regione diversa dalla è intendersi, ad ogni effetto di CP_3
legge, con riserva e vincolata agli esiti dei giudizi pendenti.”)
12. Con riguardo al governo delle spese sussistono gravi ed eccezionali ragioni che considerata la natura interpretativa delle complesse questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, impongono la compensazione delle stese di lite del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la propria giurisdizione, dichiara il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo quale dirigente scolastico, per come inserita nella graduatoria del Concorso
2011 della (DDG 13 luglio 2011 – così come formatosi a seguito CP_3
delle pronunce del Consiglio di Stato) con effetti giuridici a decorrere dall' a.s.
2017/2018;
condanna le Amministrazioni resistenti a disporre l'assunzione della ricorrente sul contingente di nomine a ruolo della Regione Campania.
Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
13 Così deciso in Napoli in data 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 18.09.2025, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1718/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzata in atti, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Labriola
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t. e CP_2
, in Controparte_3 persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO E
OGGETTO: Impiego Pubblico Contrattualizzato. Inserimento a pettine nella graduatoria di merito. Collocazione utile sulla base dei posti disponibili. Diritto all'assunzione.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2023, odierna Parte_1
appellante, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, il e l' Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento del proprio Controparte_3
diritto all'immissione in ruolo quale dirigente scolastica nella Regione
Campania, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2018/2019, in virtù della propria posizione nella graduatoria di merito del concorso bandito con
DDG 13 luglio 2011, trasformata in graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 17, co.
1-bis, D.L. 104/2013, conv. in L. 128/2013.
Il G.L. adito, con sentenza n. 3550/2024, pubblicata in data 15.05.2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto atti di macro-organizzazione, riservati alla cognizione del giudice amministrativo.
La Difesa di parte appellante, ripercorso il tortuoso iter procedurale e giuridico di cui era stata involontaria protagonista l'originaria ricorrente, censura l'impugnata sentenza deducendo, in primo luogo, l'error in procedendo per violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001; in secondo luogo, l'error in iudicando per omessa pronuncia sul merito;
in terzo luogo, la violazione del principio di parità di trattamento;
in quarto luogo,
l'illegittimità della subordinazione dell'assunzione alla disponibilità di posti;
in quinto luogo, il diritto alla retrodatazione giuridica.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'Amministrazione appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, avendo la ricorrente già ottenuto l'immissione in ruolo nella Regione Veneto, e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
2 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione esperito, nel giudizio di primo grado, da parte dell'originaria ricorrente, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con D.D.G.
13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del
15 luglio 2011).
2. Prima di affrontare la preliminare questione di giurisdizione vanno tratteggiati, per una più compiuta intellegibilità, i fatti di causa.
2.1 Orbene, l'originaria ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento, su base regionale, di n. 2386 dirigenti scolastici, indetto con decreto del Dipartimento , Direzione generale per il CP_4 Controparte_5
personale della scuola, in data 13 luglio 2011 e non aveva superato le prove preselettive, non riportando un punteggio uguale o maggiore a
80/100;
2.1.1 la stessa aveva, quindi, proposto ricorso innanzi al Controparte_6
impugnando il giudizio di non idoneità e chiedendo l'adozione di misure cautelari monocratiche urgenti, stante l'imminente svolgimento delle predette prove scritte;
2.1.2 otteneva, quindi, unitamente ad altri ricorrenti, dal il CP_3
decreto che ammetteva con riserva i candidati alle successive prove e fasi della procedura selettiva;
2.1.3 all'esito della trattazione collegiale il con successiva Controparte_6
ordinanza si limitava a dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del
3 , dinanzi al quale il giudizio veniva riassunto, con nuova istanza CP_7
cautelare che, però, veniva respinta con ordinanza confermata in appello;
2.1.4 espletate le prove del concorso, l'amministrazione procedente, in ottemperanza al decreto cautelare del ammetteva la Controparte_6
ricorrente a parteciparvi e la stessa superava le prove concorsuali;
2.1.5 purtuttavia l'Amministrazione non includeva la ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso (cfr. provv. Prot n.AOODRCA
4277 del 16 giugno 2014), in quanto il giudizio alla stessa sfavorevole sulla ammissione al concorso non risultava sospeso dal T.A.R.;
2.1.6 quindi la ricorrente impugnava con motivi aggiunti il provvedimento di mancata immissione nella graduatoria del concorso.
2.2 Il TAR Lazio, con sentenza n.9125/2017, pubblicata il 31 luglio 2017, respingeva il ricorso introduttivo e accoglieva i motivi aggiunti ravvisando nella condotta dell'amministrazione - consistita nel consentire alla ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali scritte e orali pur a fronte dei provvedimenti cautelari negativi del Lazio, la volontà della stessa di CP_6
consentire, comunque, ai candidati, tra cui l'odierna ricorrente, la partecipazione all'iter concorsuale malgrado il mancato superamento delle prove preselettive;
2.2.1 la sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n.6183/2020, pubblicata il 13 ottobre 2020, nel decidere l'appello proposto dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e che a suo tempo avevano superato (anche) la prova preselettiva, osservava che la circostanza valorizzata dal primo
Giudice, della ammissione dei candidati interpretata quale frutto di una autonoma decisione dell'amministrazione, mal si coniugava con le espressioni utilizzate dalla stessa nel formulare le decisioni di ammissione di costoro alle ulteriori prove, posto che, in esse, i termini "con riserva" e "condizionato all'esito del giudizio in corso", non pare lasciassero adito a dubbi circa le reali
4 volontà dell'amministrazione procedente di ancorare la permanenza dei ricorrenti nel concorso e nelle graduatorie alla favorevole conclusione dei giudizi pendenti.
2.2 Tuttavia il Consiglio di Stato valorizzava la circostanza sopravvenuta all'avvio dei giudizi ivi definiti, ritenuta decisiva, ossia la previsione dell'art. 17, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella L. 8 novembre
2013, n. 128, a tenore del quale "le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del 13 luglio 2011, Controparte_8
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4§ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento".
2.2.1 In attuazione della soprariportata disposizione di fonte primaria l' Controparte_9
con il decreto Prot. N. AOODRCA.9248 del
[...]
18.12.2014 aveva invero approvato e pubblicato la graduatoria generale di merito del concorso.
2.3 Più nello specifico, nella ridetta determinazione l'ufficio periferico del dopo aver ricordato che il concorso prevedeva per la Regione CP_4
Campania 224 posti e che, per effetto di alcune ordinanze di accoglimento di istanze cautelari "alcuni docenti (erano) stati ammessi a partecipare con riserva al concorso in questione", di talché "i citati docenti (erano) inclusi con riserva nella predetta graduatoria di merito e che la loro posizione (era) congelata in attesa della definizione del relativo contenzioso", aveva disposto l'approvazione "della graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione", sebbene poi dichiarando "vincitori, con
5 esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso".
2.4 Il Consiglio di Stato, quindi, respingeva l'appello confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione, affermando che la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento aveva determinato anche la superfluità del test preselettivo, "con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal per la CP_6
avevano superato positivamente le prove scritte e orali previste nel bando di CP_3
concorso".
3. Soltanto a seguito di apposita diffida stragiudiziale del 25.1.2021, l
[...]
dava esecuzione alla predetta sentenza Controparte_3
e, con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile 2021, approvava la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante collocata al posto 321quater
(posizione graduatoria generale) con un punteggio complessivo di 69,55 utile al fine di ottenere la nomina nella Regione Campania;
3.1 con ulteriore diffida regolarmente trasmessa in data 18 maggio 2021, veniva sollecitato l' a provvedere all'immissione in ruolo già CP_10
con le operazioni di nomina per l'a.s. 2021/2022 sussistendo ampia disponibilità di posti in organico, alla luce dell'intervento dell'art. 1, co. 978 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Finanziaria 2021), che aveva modificato per l'a.s. 2021/2020 la soglia di autonomia delle istituzioni scolastiche statali.
4. L con la Nota Controparte_9
prot. 21159 del 9.6.2021, nel precisare di aver provveduto all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria e riconoscendo il diritto degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, riteneva che: “…allo stato attuale
l'organico della Regione Campania [fosse], tuttavia, saturo e che pertanto l'affidamento
6 dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato [fosse] subordinata alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione CP_3
Ebbene, i ricorrenti [sarebbero stati] inseriti nei ruoli della regione Campania non appena si [fosse realizzata] la condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria…”. L'Ufficio, inoltre, con il decreto Prot.n. N.
AOODRCA.21451 dell'11.6.2021 provvedeva a correggere gli errori materiali contenuti nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicata con decreto Prot. N. AOODRCA.12263 del
1.4.2021, lasciando inalterate le rispettive posizioni dei ricorrenti.
4.1 La stessa amministrazione scolastica ha, dunque, riconosciuto la professionalità dei candidati, tra cui l'odierna appellata, che avevano superato le prove concorsuali, sebbene inizialmente non ammessi per mancato superamento di quella preselettiva, con l'inserimento postumo degli stessi nella graduatoria finale a “pettine”.
5. Così sintetizzata la complessa vicenda in esame che si è stratificata in diverse iniziative giudiziarie e sulle quali ha inciso da ultimo la trasformazione della procedura da concorsuale ad idoneativa, è opportuno esaminare il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione.
5. Va ribadito che, per quanto riguarda il concorso in parola, la graduatoria si
è trasformata in graduatoria permanente e "ad esaurimento", secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, il quale stabilisce che le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Controparte_8
Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".
5.1 Come precisato dal Consiglio di Stato – CdS sez.VII n.7825 dell'9/9/2022 - in una vicenda analoga “La ridetta prospettazione - va precisato -
7 non è a sospetta incostituzionalità perché, nell'ambito del principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97, comma quarto), sono ammissibili, in base alla giurisprudenza costituzionale deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in
"peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009
n. 293), come quella appunto, (propria del caso di specie), di assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica, laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso, (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione)".
5.2 Come osservato dal Consiglio di Stato nella decisione n.6183 pubblicata in data 13.10.2020, con cui confermava con diversa motivazione la sentenza del TAR Lazio del pari sopra citata, “per effetto di tale intervento normativo, si è determinata una profonda trasformazione della "ratio concorsuale che aveva caratterizzato, in origine, la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi", con l'assimilazione della originaria procedura concorsuale ad una più semplicemente “idoneativa ", nella quale la risorsa, da "scarsa", è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte e orali”.
5.3 In attuazione della Decisione del Consiglio di Stato l CP_10
aveva operato un inserimento "a pettine" tra gli altri della ricorrente nella graduatoria generale di merito;
in particolare l'Amministrazione, dopo la pubblicazione della sentenza, ha espletato l'attività ulteriore, necessaria al definitivo inserimento dei ricorrenti in graduatoria, attività consistita, come ricorda la Difesa, nel riattivare l'iter concorsuale, riconvocando la
Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dai ricorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e
8 della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti, finendo con l'adottare il decreto direttoriale prot n. 12263 del 1° aprile 2021, integrato da decreto prot.
n. 21451 del 11 giugno 2021, di rettifica della graduatoria definitiva di merito con reinserimento tra gli altri dell'attuale appellata in ragione del punteggio complessivo attribuitole.
5.4 Tanto rimarcato, la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sosteneva che, stante il definitivo annullamento dei provvedimenti impugnati, avrebbe maturato il diritto all'immissione in ruolo nel profilo dirigenziale con la decorrenza spettante in relazione alla posizione assunta in graduatoria, stante il diritto all'inserimento "a pettine", accertato dal
Giudice Amministrativo e al contingente di nomine annualmente approvato e lamenta di non aver potuto beneficiare di tutte le utilità giuridiche conseguenti all'acquisita idoneità concorsuale, a causa dell'illegittima estromissione dalla graduatoria definitiva. Rimarcava che, in ragione della trasformazione in esaurimento della graduatoria concorsuale, essa, anche se idonea non vincitrice, avrebbe maturato il diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso.
5.5 In definitiva l'originaria ricorrente non adiva il primo Giudice per ottenere semplicemente la mera esecuzione della decisione del Consiglio di Stato
n.6183 pubblicata in data 13.10.2020, atteso che la stessa Amministrazione con prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 vi aveva già ottemperato approvando la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante.
5.6 Ciò che, invece, l'originaria ricorrente reclamava con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è l'assunzione in ruolo, che è cosa ben diversa dal contenuto della statuizione della decisione del Consiglio di
Stato sopra citata.
9 5.7 Invero una volta ottenuto l'inserimento in graduatoria e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento costitutivo del rapporto non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.
5.8 Si verte, in altri termini, in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti nella graduatoria idoneativa di merito, a scorrimento, strumentale alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
5.9 Il diritto all'assunzione in ruolo è un effetto che consegue all'inserimento in graduatoria, e che dunque trascende e travalica il giudicato del giudice amministrativo nell'eventuale giudizio di ottemperanza, involgendo questioni che si collocano fuori dell'ambito della procedura concorsuale e, quindi, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
in tema di scorrimento delle graduatorie come precisato da ultimo da Cass. S.U., 15 febbraio 2022, n.
4870 “La domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, verte sul diritto alla assunzione, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;
ove, invece, la pretesa al riconoscimento di tale diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito”
(decisione richiamata in motivazione Consiglio di Stato sez.VII, 03/05/2022
n.3461).
5.9 Può dirsi ius receptum (v. Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21607; Cass.
20 ottobre 2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460) che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico sono legittimati a ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, ad esempio derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria ancora efficace e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione di tale scorrimento.
10 5.10 Nel consegue l'accoglimento del primo motivo di appello, dovendosi ritenere la giurisdizione del giudice adito in ordine alle domande come proposte dalla originaria ricorrente.
6. Gli altri motivi di gravame per l'intima connessione possono essere trattati congiuntamente.
7. È principio ricorrente che l'inserimento dei candidati in graduatoria non determina ex se un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria.
8. Non è tuttavia dubbio che l'inserimento in graduatoria ingenera una legittima aspettativa a conseguire l'assunzione, e che l'amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all'inserimento in graduatoria.
8.1 Tuttavia, nel caso di specie, la stessa Amministrazione scolastica, con la più volte citata Nota prot. 21159 del 9.6.2021, provvedendo all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria, ha riconosciuto non solo il diritto degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, ma ha anche manifestato la volontà di avvalersi della loro attività lavorativa, sebbene subordinando illegittimamente la relativa sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'affidamento dell'incarico per cui erano risultati idonei alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania.
8.2 È incontestato, invero, che altri candidati con punteggi inferiori a quelli della ricorrente erano stati immessi in ruolo precedentemente all'ottemperanza della ridetta sentenza del Consiglio di Stato.
8.3 Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva dei candidati derivante dall'approvazione definitiva della graduatoria di merito, previa rettifica della
11 precedente graduatoria definitiva con reinserimento della ricorrente in ragione del punteggio complessivo ad essa attribuito a seguito della riattivazione dell'iter concorsuale, giusta riconvocazione della Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti e la disponibilità di posti vacanti messi a concorso, si configura quale diritto soggettivo perfetto alla stipulazione del relativo contratto.
9. Invero, a seguito della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., il destinatario della proposta di stipulazione del contratto di lavoro, all'esito di un procedimento che muove da un'offerta al pubblico, è titolare di un diritto quesito sin dal momento di inserimento nella graduatoria a pieno titolo, sì da potersi richiedere l'accertamento dell'esistenza di tale diritto con efficacia ex tunc;
l'inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato, con conseguente inefficacia dello stesso perché affetto da nullità.
10. Ne consegue la sussistenza del diritto della ricorrente all'immediata assunzione in servizio, quale Dirigente scolastica della Regione Campania sulla base del punteggio e della posizione effettivamente ricoperti nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011 - decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2017/2018, e conseguente condanna dell'amministrazione resistente all'immediata assunzione della ricorrente nei ruoli dei Dirigenti scolastici della Regione Campania sulla base del punteggio e della posizione ricoperta nella graduatoria di concorso indetto con D.D.G. del 13-7-2011.
11. A nulla rileva che l'originaria ricorrente, sulla base della graduatoria generale di merito, a seguito di istanza di immissione nei ruoli della dirigenza scolastica di altre Regioni di cui alla nota AOODGPER.47158 del 4 agosto
12 2023 (cfr.nota prot. AOODRCA.37649 dell'8 agosto 2023: “conferimento nuovi incarichi ai dirigenti scolastici, con decorrenza 1° settembre 2023, vincitori del concorso ordinario di cui al DDG 13.07.2011 – graduatoria rettificata ex DDG 01.04.2021 prot. AOODRCA.12263 – procedura ex decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito nella L. 21 giugno 2023, n. 74”), sia risultata vincitrice del relativo bando di concorso, e abbia stipulato i relativi contratti, avendo accettato con riserva la diversa sede di servizio in altra regione (cfr. pec. Del 12 agosto 2023), non rinunciando “a qualsivoglia azione e/o diritto per ottenere il riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo di dirigente scolastico nella regione (cfr. pec in atti “Pertanto, l'accettazione CP_3
della sede di titolarità in regione diversa dalla è intendersi, ad ogni effetto di CP_3
legge, con riserva e vincolata agli esiti dei giudizi pendenti.”)
12. Con riguardo al governo delle spese sussistono gravi ed eccezionali ragioni che considerata la natura interpretativa delle complesse questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, impongono la compensazione delle stese di lite del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la propria giurisdizione, dichiara il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo quale dirigente scolastico, per come inserita nella graduatoria del Concorso
2011 della (DDG 13 luglio 2011 – così come formatosi a seguito CP_3
delle pronunce del Consiglio di Stato) con effetti giuridici a decorrere dall' a.s.
2017/2018;
condanna le Amministrazioni resistenti a disporre l'assunzione della ricorrente sul contingente di nomine a ruolo della Regione Campania.
Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
13 Così deciso in Napoli in data 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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