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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7496 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40341 RG. 2024;
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Ferrari Morandi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Condanna l' ad erogare al ricorrente i ratei della pensione di CP_1 inabilità per l'anno 2023, con gli interessi legali;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha fruito della pensione di inabilità dal 2.21 sino al dicembre 2022, a gennaio 2023 è stata interrotta l'erogazione per supposto superamento dei limiti reddituali (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Ora, parte ricorrente ha dimostrato di aver posseduto il requisito reddituale anche per l'anno 2023 (v. doc. 8 fascicolo parte ricorrente); tuttavia, non ha dimostrato di averlo posseduto anche per l'anno 2024.
Conseguentemente, l' deve essere condannato ad erogare al CP_1 ricorrente i ratei della pensione di inabilità per l'anno 2023, con gli interessi legali;
non anche per l'anno 2024.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Ferrari Morandi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Condanna l' ad erogare al ricorrente i ratei della pensione di CP_1 inabilità per l'anno 2023, con gli interessi legali;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha fruito della pensione di inabilità dal 2.21 sino al dicembre 2022, a gennaio 2023 è stata interrotta l'erogazione per supposto superamento dei limiti reddituali (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Ora, parte ricorrente ha dimostrato di aver posseduto il requisito reddituale anche per l'anno 2023 (v. doc. 8 fascicolo parte ricorrente); tuttavia, non ha dimostrato di averlo posseduto anche per l'anno 2024.
Conseguentemente, l' deve essere condannato ad erogare al CP_1 ricorrente i ratei della pensione di inabilità per l'anno 2023, con gli interessi legali;
non anche per l'anno 2024.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro