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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4293/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 10/11/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato CAUSARANO
MICHELA
e
DA IA TI, C.F. , nata a [...] C.F._2
Grappa (VI) il 25/03/1968, rappresentata e difesa dall'avvocato PICERNI
ANTONIO
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1) Obbligo per il padre di versare alla SI.ra DA AN entro il 15 del mese a
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni e Per_1
non ancora economicamente autosufficienti l'importo mensile di Euro Per_2
550,00 (275,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat a partire da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie
secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale e al contributo annuale della
somma di Euro 150,00 per l'affitto della piazzola per la roulotte durante le
vacanze.
2) Obbligo del SI. di corrispondere alla SI.ra DA AN entro il 15 Pt_1
del mese un importo fisso mensile pari a Euro 500,00, quale contributo per il
pagamento di una nuova abitazione in cui si trasferiranno la SI DA
AN e le figlie, con obbligo della SI DA AN di liberazione e
restituzione agli usufruttuari dell'appartamento precedentemente assegnatole
sito in Via Torre n°6 di Solagna e di cancellazione della trascrizione del relativo
provvedimento di assegnazione. Il suddetto obbligo di contribuzione del SI.
si estinguerà nel momento in cui verrà meno il diritto di mantenimento Pt_1
in capo alle figlie e, in ogni caso, cesserà nelle ipotesi in cui la SI DA
AN dovesse o coniugarsi o convivere con altra persona.
3) Ordinarsi la cancellazione del provvedimento di assegnazione in godimento
della casa familiare (art.337- sexies c.c.) disposto con sentenza n. cron.
5089/2015 del 27 agosto 2015 (R.G. n. 1142/2015), e trascritta presso la
conservatoria di Bassano del Grappa il 27 ottobre 2015 ai nn. 7857/5716.
2 4) Si confermano nel resto i precedenti provvedimenti.
5) Spese compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/11/2024
e DA AN CA hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni economiche del decreto del Tribunale di Vicenza n. 5089/2015 del
27/08/2015.
In particolare, le parti chiedono di porre in capo al padre l'obbligo di versare alla sig.ra DA AN entro il 15 del mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti l'importo mensile di Euro 550,00 (275,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
dell'intestato Tribunale e al contributo annuale della somma di Euro 150,00 per l'affitto della piazzola per la roulotte durante le vacanze.
Le parti chiedono, inoltre, di porre in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra DA AN entro il 15 del mese un importo fisso mensile pari a Euro
500,00, quale contributo per il pagamento di una nuova abitazione in cui si trasferiranno la SI DA AN e le figlie, con obbligo della SI DA
AN di liberazione e restituzione agli usufruttuari dell'appartamento
3 precedentemente assegnatole sito in Via Torre n°6 di Solagna.
Infine, le parti chiedono di disporsi la revoca del provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n.
5089/2025 del 27/08/2015 vengano modificate nei termini seguenti:
- pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla SI.ra DA AN entro Pt_1
il 15 del mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti l'importo Per_1 Per_2
mensile di Euro 550,00 (275,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale ed oltre al contributo annuale di Euro 150,00 per l'affitto della piazzola per la roulotte durante le vacanze;
- pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra DA AN Pt_1
entro il 15 del mese un importo fisso mensile pari a Euro 500,00, quale contributo per il pagamento di una nuova abitazione in cui si trasferiranno la
4 SI DA AN e le figlie, con obbligo della SI DA AN di liberazione e restituzione agli usufruttuari dell'appartamento precedentemente assegnatole sito in Via Torre n°6 di Solagna e di cancellazione della trascrizione del relativo provvedimento di assegnazione. Il suddetto obbligo di contribuzione del SI. si estinguerà nel momento in cui verrà meno il Pt_1
diritto di mantenimento in capo alle figlie e, in ogni caso, cesserà nelle ipotesi in cui la SI DA AN dovesse o coniugarsi o convivere con altra persona;
- dispone la revoca del provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare disposto con sentenza n. cron. 5089/2015 del 27 agosto 2015
(R.G. n. 1142/2015), e trascritta presso la conservatoria di Bassano del
Grappa il 27 ottobre 2015 ai nn. 7857/5716;
-si confermano nel resto i precedenti provvedimenti.
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza l'11.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4293/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 10/11/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato CAUSARANO
MICHELA
e
DA IA TI, C.F. , nata a [...] C.F._2
Grappa (VI) il 25/03/1968, rappresentata e difesa dall'avvocato PICERNI
ANTONIO
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1) Obbligo per il padre di versare alla SI.ra DA AN entro il 15 del mese a
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni e Per_1
non ancora economicamente autosufficienti l'importo mensile di Euro Per_2
550,00 (275,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat a partire da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie
secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale e al contributo annuale della
somma di Euro 150,00 per l'affitto della piazzola per la roulotte durante le
vacanze.
2) Obbligo del SI. di corrispondere alla SI.ra DA AN entro il 15 Pt_1
del mese un importo fisso mensile pari a Euro 500,00, quale contributo per il
pagamento di una nuova abitazione in cui si trasferiranno la SI DA
AN e le figlie, con obbligo della SI DA AN di liberazione e
restituzione agli usufruttuari dell'appartamento precedentemente assegnatole
sito in Via Torre n°6 di Solagna e di cancellazione della trascrizione del relativo
provvedimento di assegnazione. Il suddetto obbligo di contribuzione del SI.
si estinguerà nel momento in cui verrà meno il diritto di mantenimento Pt_1
in capo alle figlie e, in ogni caso, cesserà nelle ipotesi in cui la SI DA
AN dovesse o coniugarsi o convivere con altra persona.
3) Ordinarsi la cancellazione del provvedimento di assegnazione in godimento
della casa familiare (art.337- sexies c.c.) disposto con sentenza n. cron.
5089/2015 del 27 agosto 2015 (R.G. n. 1142/2015), e trascritta presso la
conservatoria di Bassano del Grappa il 27 ottobre 2015 ai nn. 7857/5716.
2 4) Si confermano nel resto i precedenti provvedimenti.
5) Spese compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/11/2024
e DA AN CA hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni economiche del decreto del Tribunale di Vicenza n. 5089/2015 del
27/08/2015.
In particolare, le parti chiedono di porre in capo al padre l'obbligo di versare alla sig.ra DA AN entro il 15 del mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti l'importo mensile di Euro 550,00 (275,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
dell'intestato Tribunale e al contributo annuale della somma di Euro 150,00 per l'affitto della piazzola per la roulotte durante le vacanze.
Le parti chiedono, inoltre, di porre in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra DA AN entro il 15 del mese un importo fisso mensile pari a Euro
500,00, quale contributo per il pagamento di una nuova abitazione in cui si trasferiranno la SI DA AN e le figlie, con obbligo della SI DA
AN di liberazione e restituzione agli usufruttuari dell'appartamento
3 precedentemente assegnatole sito in Via Torre n°6 di Solagna.
Infine, le parti chiedono di disporsi la revoca del provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n.
5089/2025 del 27/08/2015 vengano modificate nei termini seguenti:
- pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla SI.ra DA AN entro Pt_1
il 15 del mese a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti l'importo Per_1 Per_2
mensile di Euro 550,00 (275,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale ed oltre al contributo annuale di Euro 150,00 per l'affitto della piazzola per la roulotte durante le vacanze;
- pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra DA AN Pt_1
entro il 15 del mese un importo fisso mensile pari a Euro 500,00, quale contributo per il pagamento di una nuova abitazione in cui si trasferiranno la
4 SI DA AN e le figlie, con obbligo della SI DA AN di liberazione e restituzione agli usufruttuari dell'appartamento precedentemente assegnatole sito in Via Torre n°6 di Solagna e di cancellazione della trascrizione del relativo provvedimento di assegnazione. Il suddetto obbligo di contribuzione del SI. si estinguerà nel momento in cui verrà meno il Pt_1
diritto di mantenimento in capo alle figlie e, in ogni caso, cesserà nelle ipotesi in cui la SI DA AN dovesse o coniugarsi o convivere con altra persona;
- dispone la revoca del provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare disposto con sentenza n. cron. 5089/2015 del 27 agosto 2015
(R.G. n. 1142/2015), e trascritta presso la conservatoria di Bassano del
Grappa il 27 ottobre 2015 ai nn. 7857/5716;
-si confermano nel resto i precedenti provvedimenti.
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza l'11.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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