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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1218 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 22.6.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dall'8.9.2021 al 31.12.2021 come operaio di 1° livello a tempo pieno, con mansioni di manovale di officina, alle dipendenze di Controparte_1 azienda operante all'interno di , stabilimento di Porto Marghera. Ha chiesto la Controparte_2
condanna in solido di e di al pagamento delle retribuzioni non Controparte_1 Controparte_2
corrisposte nei mesi di Novembre e Dicembre 2021, i ratei di 13° mensilità, il TFR, l'indennità
sostitutiva di ROL e ferie non goduti, l'elemento perequativo, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, chiedendo la Controparte_1
reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto Marghera (v. doc. 2 ricorso), risulta dalla stessa difesa di e dalle CP_2 CP_2
dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del CP_1
TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2021, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. costituendosi, ha prodotto le buste paga CP_1
dei mesi lavorati, compreso novembre e dicembre 2021, e degli estratti conto bancari, da cui risulta che la mensilità di novembre è stata saldata.
In virtù delle buste paga prodotte parte ricorrente ha precisato il credito nei seguenti termini:
quanto al mese di dicembre 2021, euro 1256,57 (= 1741,78 – 485,21 totale trattenute);
TFR, euro 75,57 (= totale ratei busta paga euro 325,57 – anticipazioni €250,00);
13°mensilità, euro 426 (totale retribuzioni buste paga :12).
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti
Contr l'anno, comprensivi di ex festività. Non risultano goduti e/o corrisposti nelle buste paga.
L'indennità sostitutiva è di euro 279,84.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL il lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno.
Con Espunte le ferie già godute e retribuite come risultanti dalle buste paga prodotte da il credito del lavoratore è pari ad euro 279,20 ed ha natura risarcitoria.
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo: l'importo dovuto è di € 161,67. E' indubbia la natura retributiva.
Flexible benefit: il credito è di euro 150,00 ed ha natura risarcitoria.
Assenze ingiustificate: La difesa del ricorrente contesta le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, CP_1
nell'ambito del sistema conosciuto come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario,
che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. Il credito del ricorrente ammonta pertanto ad euro 938,95. Il credito ha natura retributiva, costituendo la controprestazione per l'attività lavorativa effettivamente prestata.
Il credito complessivo è di euro 3.585,80, di cui euro 3.435,80 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019 e viceversa escluso quello per ferie non godute, flexible benefit).
Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere, per i titoli di cui in causa, Controparte_1
al ricorrente l'importo di euro euro 3.585,80, di cui euro 3.435,80 in solido con Controparte_2
oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €3.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 26.2.2025.
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1218 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 22.6.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dall'8.9.2021 al 31.12.2021 come operaio di 1° livello a tempo pieno, con mansioni di manovale di officina, alle dipendenze di Controparte_1 azienda operante all'interno di , stabilimento di Porto Marghera. Ha chiesto la Controparte_2
condanna in solido di e di al pagamento delle retribuzioni non Controparte_1 Controparte_2
corrisposte nei mesi di Novembre e Dicembre 2021, i ratei di 13° mensilità, il TFR, l'indennità
sostitutiva di ROL e ferie non goduti, l'elemento perequativo, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, chiedendo la Controparte_1
reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto Marghera (v. doc. 2 ricorso), risulta dalla stessa difesa di e dalle CP_2 CP_2
dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del CP_1
TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2021, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. costituendosi, ha prodotto le buste paga CP_1
dei mesi lavorati, compreso novembre e dicembre 2021, e degli estratti conto bancari, da cui risulta che la mensilità di novembre è stata saldata.
In virtù delle buste paga prodotte parte ricorrente ha precisato il credito nei seguenti termini:
quanto al mese di dicembre 2021, euro 1256,57 (= 1741,78 – 485,21 totale trattenute);
TFR, euro 75,57 (= totale ratei busta paga euro 325,57 – anticipazioni €250,00);
13°mensilità, euro 426 (totale retribuzioni buste paga :12).
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti
Contr l'anno, comprensivi di ex festività. Non risultano goduti e/o corrisposti nelle buste paga.
L'indennità sostitutiva è di euro 279,84.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL il lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno.
Con Espunte le ferie già godute e retribuite come risultanti dalle buste paga prodotte da il credito del lavoratore è pari ad euro 279,20 ed ha natura risarcitoria.
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo: l'importo dovuto è di € 161,67. E' indubbia la natura retributiva.
Flexible benefit: il credito è di euro 150,00 ed ha natura risarcitoria.
Assenze ingiustificate: La difesa del ricorrente contesta le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, CP_1
nell'ambito del sistema conosciuto come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario,
che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. Il credito del ricorrente ammonta pertanto ad euro 938,95. Il credito ha natura retributiva, costituendo la controprestazione per l'attività lavorativa effettivamente prestata.
Il credito complessivo è di euro 3.585,80, di cui euro 3.435,80 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019 e viceversa escluso quello per ferie non godute, flexible benefit).
Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere, per i titoli di cui in causa, Controparte_1
al ricorrente l'importo di euro euro 3.585,80, di cui euro 3.435,80 in solido con Controparte_2
oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €3.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 26.2.2025.
Il GL