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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2010/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2010 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Brasca
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Luigi Parenti
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 esponeva: Controparte_1
che aveva lavorato alle dipendenze della dall'8.01.2024 al 25.07.2024 in forza di Parte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
che era stato inquadrato nel livello 2 del C.C.N.L. Edilizia/Industria, con mansioni e qualifica di impiegato amministrativo;
che aveva osservato l'orario di lavoro 9-13/15-19 dal lunedì al venerdì;
che il rapporto di lavoro era cessato in forza di licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
che non aveva percepito la retribuzione contrattualmente dovuta nel corso del rapporto di lavoro;
che non aveva ricevuto il TFR.
2. Tanto esposto, il rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
<
presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal
08 gennaio al 25 luglio 2024 e condannare la alla corresponsione in favore del SIG. Parte_1
la somma di €.8.150,18 (ottomilacentocinquanta/18) o di quella maggiore o minore che Controparte_1
risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ex art.4 29 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate>>.
3. OS (tardivamente) il contraddittorio, la convenuta deduceva:
che non era dovuto il richiesto premio di produzione (pari a euro 216,35 mensili) non previsto né dal contratto individuale né dal CCNL;
che i conteggi erano errati in quanto indicavano come “percepito” somme inferiori rispetto a quelle corrisposte dalla società e risultanti dalle buste paga;
che le mensilità di luglio e le spettanze di fine rapporto erano state erogate mediante assegno bancario dell'importo di €.3.000,00, ricevuto in data 29.7.2024 ed incassato in data 30.9/1.10.2024. La convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 7334/2025 del 23 giugno 2025 il Tribunale di Roma condannava la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di differenze retributive “per un totale di €.6.924,35, inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo”.
5. Affermava il primo giudice:
<
dell'orario di lavoro osservato.
La questione controversa concerne invece il pagamento delle differenze retributive che il ricorrente assume dovute e corrisposte dalla società.
In particolare, dall'esame dei conteggi di parte ricorrente, emerge che il rivendica: la mensilità di CP_1
luglio 2024 quantificandola in €.2.113,50; i ratei di 13^ e 14^ quantificati in €.1.107,35 ciascuno;
l'indennità
per ferie non godute, quantificata in €.1.021,61; ROL per €.563,24; il TFR, quantificato in €.1.264,63 ed il premio di produzione quantificato in €.216,35 mensili.
Ebbene, la domanda avente ad oggetto l'indennità di ferie e permessi non goduti non può essere accolta, in assenza di prova del relativo fatto costitutivo…
È poi inammissibile la domanda avente ad oggetto il “premio di produzione”, in assenza di puntuali allegazioni in fatto ed in diritto. Nel ricorso, infatti, non risulta mai menzionato detto emolumento, salvo poi “ritrovarlo”
nei conteggi, quale unica voce non corrisposta in costanza di rapporto.
Peraltro, dalle buste paga depositate in atti dal ricorrente emerge che il “premio produzione” (pari all'importo di €.216,35) risulta conglobato nella retribuzione mensile pari all'importo mensile di €.1.898,32…
Quanto poi alla mensilità di luglio 2024, ratei 13^ e 14^ e TFR, si osserva che, a fronte dell'allegato inadempimento datoriale, parte convenuta non ha offerto adeguata prova dell'eccepito puntuale adempimento. A fronte di tale (tardiva) eccezione, il ricorrente ha prodotto con le note del 29.5.2025 (e cioè con la prima difesa utile) documentazione attestante il diverso titolo del pagamento dell'assegno bancario di €.3.000,00,
consegnato in data 29.7.2024 e post-datato al 30.9.2024, costituito non già dal pagamento della mensilità di luglio 2024 e spettanze di fine rapporto, bensì dall'“attività di procacciamento di affari con per il CP_2
periodo 2023/2024”.
Di nessun rilievo è poi l'eccezione di parte convenuta circa la mancata iscrizione del ricorrente all'albo agenti,
tenuto conto che, nel caso di specie, il documento sopra indicato fa riferimento alla diversa attività di procacciamento d'affari per la quale non è richiesto alcun particolare requisito professionale.
In tale contesto deve condannarsi la convenuta a corrispondere al ricorrente la mensilità di luglio 2024, i ratei
13^ e 14^ (premio annuo), nonché il TFR…
Ne segue il diritto del ricorrente a percepire la somma di: €.1.898,32 a titolo di retribuzione per la mensilità
di luglio 2024; €.1.107,35 a titolo di 13^; €.1.107,35 a titolo di 14^ (premio annuo), €.1.264,63 a titolo di TFR.
Va invece disattesa la domanda attorea avente ad oggetto l'indennità di mensa, l'indennità di trasporto e l'EVR per la mensilità di luglio 2024, tenuto conto che il ricorrente non ha allegato la sussistenza dei relativi elementi costitutivi e che tali elementi, come evincibile dalle buste paga in atti, non costituiscono elementi fissi della retribuzione>>.
6. Con ricorso del 30 luglio 2025 la interponeva appello. Parte_1
Il resisteva. CP_1
6.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta “erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze di fine rapporto, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova”.
Assume la parte:
che ha errato il Tribunale nel non considerare gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che deponevano inequivocabilmente per l'imputazione della somma di €.3.000,00 alle spettanze di fine rapporto;
che <
probatoria per sostenere una diversa e fantasiosa causale del pagamento>>;
che <
(29.07.2024) costituisce un indizio fortissimo>> dell'imputazione data dalla società;
che < basata su un documento prodotto solo in extremis e CP_1
relativo a una presunta attività di "procacciamento d'affari" mai menzionata prima, appare illogica e contraria ai principi di buona fede e correttezza che devono informare anche il processo>>;
che <
dinanzi al Giudice di prime cure, ed in particolare che: in merito alla contestazione effettuata da Controparte
che sostiene di aver ricevuto somme a titolo di intermediazione si rileva che il ricorrente non è soggetto che opera quale agente di commercio (per cui il cui esercizio la legge prevede obblighi normativi e amministrativi), né quale mediatore o procacciatore di affari>>.
6.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “vizio di ultrapetizione e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione delle somme dovute, violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Sostiene la società:
che <
"premio di produzione" per totale assenza di allegazioni nel ricorso introduttivo, ha poi inspiegabilmente e contraddittoriamente incluso tale emolumento (€ 216,35 mensili) nella base di calcolo per la determinazione della retribuzione di luglio, dei ratei di 13^ e 14^ e del TFR.
6.3 Con il terzo motivo, l'appellante invoca una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di gravame.
7. Il primo motivo è infondato. Come già rilevato dal Tribunale, l'esigenza per il ricorrente di esibire, con la prima difesa utile, la documentazione attestante il diverso titolo del pagamento dell'assegno bancario di €.3.000,00, è sorta solo a seguito della tardiva costituzione del società, di tale assegno.
Eccepisce l'appellante che è di “dubbia provenienza e valenza probatoria” il documento.
Sennonché si tratta di una lettera di consegna al dell'assegno n. 0029440680/09 di €.3.000,00, a CP_1
firma di , legale rappresentante della con la quale si attesta che la Testimone_1 Parte_1
somma viene erogata “quale compenso per di procacciamento di affari con per il periodo CP_2
2023/2024”.
Non avendo disconosciuto la firma, la provenienza è nient'affatto dubbia e comprova Persona_1
pienamente che la società ha versato la somma di €.3.000,00 a titolo di attività di procacciamento di affari.
Né l'appellante ha spiegato perché mai avrebbe rilasciato tale dichiarazione, asseritamente attestante una circostanza non veritiera.
E non ha neanche addotto di averla resa per errore.
La stretta contiguità temporale tra la cessazione del rapporto (25.07.2024) e la consegna dell'assegno
(29.07.2024) non ha particolare significato, perché non è irragionevole pensare che il compenso per l'attività
di procacciamento sia stato corrisposto al termine di un rapporto di collaborazione (di natura subordinata e non) ormai sciolto.
Dunque, non v'è motivo alcuno per non conferire alla lettera di consegna in esame il valore di riconoscimento del titolo del pagamento.
Va poi ricordato che per svolgere l'attività di procacciatore di affari non è necessario possedere alcun requisito professionale, a differenza dei mediatori e agenti e di commercio, di guisa che non essendo stati addotti elementi che escludano che il abbia potuto svolgere attività di procacciamento tra il 2023 CP_1
e il 2024, la dichiarazione contenuta nella lettera non trova alcuna smentita.
8. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha espressamente dato atto che il <<“premio produzione” (pari all'importo di €.216,35) risulta conglobato nella retribuzione mensile pari all'importo mensile di €.1.898,32>> e, laddove ha affermato che era inammissibile la domanda avente ad oggetto il “premio di produzione ha, implicitamente, ma chiaramente, fatto riferimento alla richiesta di ogni altra e diversa somma avanzata a tal titolo dal CP_1
rispetto a quanto risultante dalle buste paga, le cui risultanze la società non aveva disconosciuto ma, anzi,
aveva invocato per contrastare le avverse pretese.
Il Tribunale, coerentemente, non ha liquidato la somma di €.216,35 in aggiunta alla paga mensile di luglio
2024 ma l'ha ritenuta ricompresa (“conglobata”) nella retribuzione prevista dalla busta paga di tale mese.
9. Il terzo motivo traeva origine dalla supposta fondatezza delle doglianze addotte con i primi due motivi,
risultate, invece, prive di pregio.
Anch'esso va, conseguentemente, respinto.
10. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, dalla nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 23 giugno 2025. Controparte_1
Condanna la società appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario del del CP_1
compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2010 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Brasca
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Luigi Parenti
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 esponeva: Controparte_1
che aveva lavorato alle dipendenze della dall'8.01.2024 al 25.07.2024 in forza di Parte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
che era stato inquadrato nel livello 2 del C.C.N.L. Edilizia/Industria, con mansioni e qualifica di impiegato amministrativo;
che aveva osservato l'orario di lavoro 9-13/15-19 dal lunedì al venerdì;
che il rapporto di lavoro era cessato in forza di licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
che non aveva percepito la retribuzione contrattualmente dovuta nel corso del rapporto di lavoro;
che non aveva ricevuto il TFR.
2. Tanto esposto, il rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
<
presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal
08 gennaio al 25 luglio 2024 e condannare la alla corresponsione in favore del SIG. Parte_1
la somma di €.8.150,18 (ottomilacentocinquanta/18) o di quella maggiore o minore che Controparte_1
risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ex art.4 29 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate>>.
3. OS (tardivamente) il contraddittorio, la convenuta deduceva:
che non era dovuto il richiesto premio di produzione (pari a euro 216,35 mensili) non previsto né dal contratto individuale né dal CCNL;
che i conteggi erano errati in quanto indicavano come “percepito” somme inferiori rispetto a quelle corrisposte dalla società e risultanti dalle buste paga;
che le mensilità di luglio e le spettanze di fine rapporto erano state erogate mediante assegno bancario dell'importo di €.3.000,00, ricevuto in data 29.7.2024 ed incassato in data 30.9/1.10.2024. La convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 7334/2025 del 23 giugno 2025 il Tribunale di Roma condannava la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di differenze retributive “per un totale di €.6.924,35, inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo”.
5. Affermava il primo giudice:
<
dell'orario di lavoro osservato.
La questione controversa concerne invece il pagamento delle differenze retributive che il ricorrente assume dovute e corrisposte dalla società.
In particolare, dall'esame dei conteggi di parte ricorrente, emerge che il rivendica: la mensilità di CP_1
luglio 2024 quantificandola in €.2.113,50; i ratei di 13^ e 14^ quantificati in €.1.107,35 ciascuno;
l'indennità
per ferie non godute, quantificata in €.1.021,61; ROL per €.563,24; il TFR, quantificato in €.1.264,63 ed il premio di produzione quantificato in €.216,35 mensili.
Ebbene, la domanda avente ad oggetto l'indennità di ferie e permessi non goduti non può essere accolta, in assenza di prova del relativo fatto costitutivo…
È poi inammissibile la domanda avente ad oggetto il “premio di produzione”, in assenza di puntuali allegazioni in fatto ed in diritto. Nel ricorso, infatti, non risulta mai menzionato detto emolumento, salvo poi “ritrovarlo”
nei conteggi, quale unica voce non corrisposta in costanza di rapporto.
Peraltro, dalle buste paga depositate in atti dal ricorrente emerge che il “premio produzione” (pari all'importo di €.216,35) risulta conglobato nella retribuzione mensile pari all'importo mensile di €.1.898,32…
Quanto poi alla mensilità di luglio 2024, ratei 13^ e 14^ e TFR, si osserva che, a fronte dell'allegato inadempimento datoriale, parte convenuta non ha offerto adeguata prova dell'eccepito puntuale adempimento. A fronte di tale (tardiva) eccezione, il ricorrente ha prodotto con le note del 29.5.2025 (e cioè con la prima difesa utile) documentazione attestante il diverso titolo del pagamento dell'assegno bancario di €.3.000,00,
consegnato in data 29.7.2024 e post-datato al 30.9.2024, costituito non già dal pagamento della mensilità di luglio 2024 e spettanze di fine rapporto, bensì dall'“attività di procacciamento di affari con per il CP_2
periodo 2023/2024”.
Di nessun rilievo è poi l'eccezione di parte convenuta circa la mancata iscrizione del ricorrente all'albo agenti,
tenuto conto che, nel caso di specie, il documento sopra indicato fa riferimento alla diversa attività di procacciamento d'affari per la quale non è richiesto alcun particolare requisito professionale.
In tale contesto deve condannarsi la convenuta a corrispondere al ricorrente la mensilità di luglio 2024, i ratei
13^ e 14^ (premio annuo), nonché il TFR…
Ne segue il diritto del ricorrente a percepire la somma di: €.1.898,32 a titolo di retribuzione per la mensilità
di luglio 2024; €.1.107,35 a titolo di 13^; €.1.107,35 a titolo di 14^ (premio annuo), €.1.264,63 a titolo di TFR.
Va invece disattesa la domanda attorea avente ad oggetto l'indennità di mensa, l'indennità di trasporto e l'EVR per la mensilità di luglio 2024, tenuto conto che il ricorrente non ha allegato la sussistenza dei relativi elementi costitutivi e che tali elementi, come evincibile dalle buste paga in atti, non costituiscono elementi fissi della retribuzione>>.
6. Con ricorso del 30 luglio 2025 la interponeva appello. Parte_1
Il resisteva. CP_1
6.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta “erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze di fine rapporto, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova”.
Assume la parte:
che ha errato il Tribunale nel non considerare gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che deponevano inequivocabilmente per l'imputazione della somma di €.3.000,00 alle spettanze di fine rapporto;
che <
probatoria per sostenere una diversa e fantasiosa causale del pagamento>>;
che <
(29.07.2024) costituisce un indizio fortissimo>> dell'imputazione data dalla società;
che < basata su un documento prodotto solo in extremis e CP_1
relativo a una presunta attività di "procacciamento d'affari" mai menzionata prima, appare illogica e contraria ai principi di buona fede e correttezza che devono informare anche il processo>>;
che <
dinanzi al Giudice di prime cure, ed in particolare che: in merito alla contestazione effettuata da Controparte
che sostiene di aver ricevuto somme a titolo di intermediazione si rileva che il ricorrente non è soggetto che opera quale agente di commercio (per cui il cui esercizio la legge prevede obblighi normativi e amministrativi), né quale mediatore o procacciatore di affari>>.
6.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “vizio di ultrapetizione e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione delle somme dovute, violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Sostiene la società:
che <
"premio di produzione" per totale assenza di allegazioni nel ricorso introduttivo, ha poi inspiegabilmente e contraddittoriamente incluso tale emolumento (€ 216,35 mensili) nella base di calcolo per la determinazione della retribuzione di luglio, dei ratei di 13^ e 14^ e del TFR.
6.3 Con il terzo motivo, l'appellante invoca una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di gravame.
7. Il primo motivo è infondato. Come già rilevato dal Tribunale, l'esigenza per il ricorrente di esibire, con la prima difesa utile, la documentazione attestante il diverso titolo del pagamento dell'assegno bancario di €.3.000,00, è sorta solo a seguito della tardiva costituzione del società, di tale assegno.
Eccepisce l'appellante che è di “dubbia provenienza e valenza probatoria” il documento.
Sennonché si tratta di una lettera di consegna al dell'assegno n. 0029440680/09 di €.3.000,00, a CP_1
firma di , legale rappresentante della con la quale si attesta che la Testimone_1 Parte_1
somma viene erogata “quale compenso per di procacciamento di affari con per il periodo CP_2
2023/2024”.
Non avendo disconosciuto la firma, la provenienza è nient'affatto dubbia e comprova Persona_1
pienamente che la società ha versato la somma di €.3.000,00 a titolo di attività di procacciamento di affari.
Né l'appellante ha spiegato perché mai avrebbe rilasciato tale dichiarazione, asseritamente attestante una circostanza non veritiera.
E non ha neanche addotto di averla resa per errore.
La stretta contiguità temporale tra la cessazione del rapporto (25.07.2024) e la consegna dell'assegno
(29.07.2024) non ha particolare significato, perché non è irragionevole pensare che il compenso per l'attività
di procacciamento sia stato corrisposto al termine di un rapporto di collaborazione (di natura subordinata e non) ormai sciolto.
Dunque, non v'è motivo alcuno per non conferire alla lettera di consegna in esame il valore di riconoscimento del titolo del pagamento.
Va poi ricordato che per svolgere l'attività di procacciatore di affari non è necessario possedere alcun requisito professionale, a differenza dei mediatori e agenti e di commercio, di guisa che non essendo stati addotti elementi che escludano che il abbia potuto svolgere attività di procacciamento tra il 2023 CP_1
e il 2024, la dichiarazione contenuta nella lettera non trova alcuna smentita.
8. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha espressamente dato atto che il <<“premio produzione” (pari all'importo di €.216,35) risulta conglobato nella retribuzione mensile pari all'importo mensile di €.1.898,32>> e, laddove ha affermato che era inammissibile la domanda avente ad oggetto il “premio di produzione ha, implicitamente, ma chiaramente, fatto riferimento alla richiesta di ogni altra e diversa somma avanzata a tal titolo dal CP_1
rispetto a quanto risultante dalle buste paga, le cui risultanze la società non aveva disconosciuto ma, anzi,
aveva invocato per contrastare le avverse pretese.
Il Tribunale, coerentemente, non ha liquidato la somma di €.216,35 in aggiunta alla paga mensile di luglio
2024 ma l'ha ritenuta ricompresa (“conglobata”) nella retribuzione prevista dalla busta paga di tale mese.
9. Il terzo motivo traeva origine dalla supposta fondatezza delle doglianze addotte con i primi due motivi,
risultate, invece, prive di pregio.
Anch'esso va, conseguentemente, respinto.
10. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, dalla nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 23 giugno 2025. Controparte_1
Condanna la società appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario del del CP_1
compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis