Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 16/01/1980, residente in [...]47/13 16158 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ZAPPIA SERENA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
il 05/05/1983, residente in [...]17/4 16036 RECCO ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ZAPPIA
SERENA (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Camogli il 27/08/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 09/10/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Camogli il
27/08/2011 dai SInori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, mostrandosi reciproco rispetto;
2 2) i coniugi confermano la loro volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Camogli (GE) il 27.08.2011;
3) i coniugi dichiarano di non volersi più riconciliare e che l'affectio coniugalis è venuta definitivamente meno, pertanto, richiedono a Codesto Ill.mo Tribunale
l'emanazione di sentenza di divorzio;
4) entrambi i coniugi confermano di rinunciare all'obbligo di mantenimento reciproco;
5) entrambi i coniugi dichiarano di aver definitivo reciprocamente le proprie questioni economiche e patrimoniali, precisando di non aver nulla a pretendere l'un dall'altro;
5) disporre l'affidamento congiunto ai coniugi dei figli minori , Persona_1 nato a [...], il [...], e nato a [...] il Persona_2
12.11.2018, con collocazione abitativa presso la madre SI.ra in Recco Pt_2
(GE), Via Vastato n. 17/4;
5) disporre l'obbligo di mantenimento dei figli minori in capo al SI. Pt_1 con versamento alla SI.ra dell'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun Pt_2 minore), rivalutati annualmente secondo gli indici Istat;
6) le parti concordano che contribuiranno poi nella misura del 50% delle spese straordinarie, documentate e/o previamente concordate, rimborsandole entro il
31 del mese successivo, a fronte di esibizione delle necessarie pezze giustificative, al genitore che le ha anticipate;
7) le parti concordano altresì che, in caso di spese straordinarie da previamente concordare, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta di assenso equivale ad accettazione;
8) le decisioni in riferimento ad aspetti fondamentali della vita dei minori verranno prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dei desiderata, aspirazioni, capacità ed inclinazioni dei figli;
9) disporre che il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì al sabato (a weekend alternati con pernottamento) ovvero in altri giorni, sempre con l'intesa della madre;
10) disporre che il padre potrà stare in compagnia dei figli due pomeriggi a settimana e, più precisamente, il mercoledì e il venerdì, ovvero in altri giorni, previo accordo con la madre e preventiva comunicazione telefonica;
3 11) le vacanze estive saranno trascorse dai minori in via alternata con ciascun genitore e, in particolare, il SI. potrà trascorrere con i figli due Pt_1 settimane delle ferie estive (anche non consecutive);
12) le vacanze natalizie verranno trascorse anch'esse alternativamente (il 25 dicembre e il 31 dicembre con la madre ed il 26 dicembre e il 01 gennaio con il padre, salvo diverse pattuizioni tra i genitori);
13) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del passaporto anche per i figli minori”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 56, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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