Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1850 del 2024, proposto da
VA BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 326/2024 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 22.3.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 13.11.2024 e depositato in data 14.11.2024) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza il giudice ordinario ha statuito come segue in favore dell’odierna parte ricorrente:
“ 1) Accoglie la domanda, e per l’effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di BR VA all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) Per l’effetto, condanna il Ministero, previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di €#1.000# (mille);
3) Compensa tra le parti le spese di lite ”.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
Con specifico riferimento alle modalità della richiesta ottemperanza parte ricorrente ha chiesto l’emissione della carta del docente.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata, la quale ha dedotto:
- il carattere seriale del contenzioso relativo alla carta del docente in cui si inserisce la sentenza oggetto di ottemperanza;
- la circostanza che lo stesso si fonderebbe sulla disapplicazione di una norma primaria soggetta, in origine, a ben determinati limiti di spesa;
- la mancata individuazione da parte del Legislatore delle necessarie coperture finanziarie per far fronte a tali sentenze dei giudici del lavoro;
- l’impossibilità per l’amministrazione di disapplicare la norma che viene in rilievo in ragione dell’assenza della copertura finanziaria;
- la strategia processuale dei ricorrenti fondata sulla scelta di ricorsi individuali, con conseguente crescita dei costi del contenzioso per l’amministrazione sia quanto al giudizio di cognizione, sia rispetto a quello di ottemperanza;
- la necessità di raggiungere un punto di bilanciamento tra il diritto di difesa individuale e l’interesse della parte pubblica a non vedersi imporre oneri aggiuntivi sproporzionati;
- l’importanza della previsione di cui all’art. 151 disp. att. c.p.c. in relazione alla necessità da parte del giudice del lavoro di riunire i procedimenti connessi;
- la ritrosia dei giudici del lavoro a fare applicazione di tale previsione;
- l’impatto della strategia processuale seguita dai ricorrenti nel senso di contribuire a generare ulteriori ritardi in fase di ottemperanza;
- che i ritardi nell’ottemperanza dell’amministrazione sarebbero bilanciati dalla celerità del contenzioso dinanzi al giudice del lavoro;
- in definitiva, la necessità di compensare le spese di lite.
3. Alla camera di consiglio del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 23.10.2024 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 29.4.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore di parte ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con attivazione dell’importo di € 1.000,00.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’attivazione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo di € 1.000,00 in relazione agli anni scolastici suddetti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero intimato e vengono liquidate come in dispositivo.
In effetti, questo Collegio non ritiene suscettibile di accoglimento la richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dall’amministrazione in ragione:
- del carattere legittimo della scelta da parte di ciascun ricorrente di agire individualmente, non trovandosi di fronte ad autentiche ipotesi di abuso del processo e/o di indebito frazionamento del credito;
- della non imputabilità al ricorrente della scelta da parte del singolo giudice del lavoro di riunire o meno i vari ricorsi che si inseriscono nel predetto contenzioso;
- del fatto che il Ministero è pienamente parte dello Stato ed è organo dello stesso, per cui non può sottrarsi all’onere di pagare le spese processuali sostenendo di essere una sorta di amministrazione diversa rispetto allo Stato che non predispone la relativa copertura finanziaria per l’ottemperanza;
- della mancanza di specifiche deduzioni da parte del Ministero in ordine alle concrete iniziative prese per predisporre, a fronte della dedotta mole di contenzioso, meccanismi rapidi per provvedere al pagamento di quanto dovuto;
- del fatto che nel caso di specie il giudice del lavoro ha già compensato le spese relative al giudizio di cognizione, per cui un’ulteriore compensazione delle spese di lite anche in fase di ottemperanza e nonostante l’inottemperanza si protragga da un periodo di tempo significativo si tradurrebbe in un aggravio ingiustificato delle spese a carico del ricorrente (pure tenuto conto degli importi concreti che il Ministero è stato condannato a pagare), il quale è comunque tenuto a retribuire il proprio legale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 150,00 per spese vive (contributo unificato) ed € 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell’avvocato Michela Sauro per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva (a quest’ultimo all’indirizzo p.e.c. dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO