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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2256/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GAGLIARDI RITA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a [...] in data [...], _1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GERARDO BARBARA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
CONCLUSIONI
Per le parti:
“affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
salvi migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé Parte_1 Per_1
-a fine settimana alternati, dal venerdì dalle 17 alla domenica sera alle ore 21;
-nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16 alle ore 20:30, in caso di disaccordo da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì;
1 -nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16 alle ore 20:30, in caso di disaccordo da individuarsi nel giorno di martedì;
-per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
-la minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi. si impegna a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della IG, la somma di euro 165 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
l'assegno universale unico, relativo a ed erogato dall' verrà percepito per intero Per_2 CP_3
da ; _1
2 le parti concordano che, qualora sia impegnata a lavoro in orario serale, potrà _1 Per_1
restare a dormire con la zia;
Parte_2 spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.38 c.p.c., depositato in data 15.11.2023, ha allegato che Parte_1
dalla relazione more uxorio con è nata la IG , in data 17.9.2018. _1 Per_1
Il ricorrente ha precisato che, con decreto dell'11.10.2023, a definizione del procedimento pendente tra le parti ed inerente all'affidamento della IG minore, l'intestato Tribunale ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti nel corso dello stesso.
Secondo la ricostruzione dell'istante, la non ha mai dato concreta attuazione alle condizioni _1 indicate nel provvedimento, sostanzialmente impedendo allo stesso l'esercizio del diritto di visita.
Inoltre, nonostante la richiesta di indicazione degli estremi bancari per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, la resistente non avrebbe fornito risposta, in tal modo negando al padre di contribuire anche al sostegno economico in favore della IG minore.
Dunque, a fronte delle condotte ostacolanti poste in essere dalla il ricorrente ha richiesto _1
l'intervento dei Carabinieri e, ciò nonostante, la resistente ha persistito nel suo atteggiamento, preannunciando l'intenzione di allontanarsi con la IG dalla sua attuale residenza.
Il ricorrente ha inizialmente rassegnato le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito determini le modalità di attuazione del provvedimento, anche attraverso l'uso della forza pubblica, senza la preventiva convocazione delle parti stante l'urgenza ed il pericolo attuale e concreto di sottrazione della minore, che non ammette dilazione, stante la delicata situazione indicata in narrativa, e disponga la comparizione delle parti nei quindici giorni successivi”.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi per il rifiuto alla ricezione da parte di _1
, quest'ultima non si è costituita, né è comparsa alla prima udienza fissata per il giorno
[...]
19.12.2023.
Successivamente, sono stati incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti allo svolgimento di un'indagine conoscitiva del nucleo familiare avente ad oggetto:
- rapporto genitori-IG;
- condizioni di vita della minore nata a [...] il [...], residente in [...]Per_2
Polesine (RO) via Basse n. 186;
- audizione di persone vicine al nucleo al familiare (vicini di casa, parenti, insegnanti della minore) in relazione ad atteggiamenti delle parti nei confronti della minore negli ultimi anni;
- eventuali condotte delle parti pregiudizievoli per la minore;
3 - modalità di incontro del padre con la minore ed eventuali ostacoli frapposti dalla madre;
- ogni elemento utile ai fini della valutazione circa la capacità genitoriale delle parti.
Nelle more dell'espletamento dell'incarico, i Servizi Sociali dell' con nota Parte_3
acquisita in data 23.2.2024, hanno rappresentato che, presi contatti con per la fissazione _1 di un incontro in data 1.3.2024, la stessa ha “reagito in modo verbalmente aggressivo, riferendo che non intende presentarsi a nessun colloquio e che non riconosce alcun valore alle richieste del
Tribunale”.
Nella medesima nota, i Servizi hanno anche rappresentato che la ha riferito che, per quanto le _1 riguarda, “il padre (il ricorrente, nota del giudice) è morto quando le ha abbandonate” e ha
“dichiarato che porterà la IG in Albania”, interrompendo poi la conversazione.
Dunque, con decreto del 23.2.2024, il giudice designato, ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c., ha così provveduto: “DISPONE il divieto di espatrio della minore nata a [...] il Per_2
17.9.2018 ed ivi residente in [...], con divieto nei confronti della madre _1
(C.F. ), nata in [...] il [...], e di chiunque altro di portare la minore C.F._3
oltre i confini nazionali dello Stato italiano senza il consenso del padre Per_2 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Pt_1
DELEGA la Questura di Rovigo, con facoltà di sub-delega, per l'attuazione urgente del presente provvedimento con ritiro dei documenti validi per l'espatrio della minore, con espresso incarico di comunicazione del presente provvedimento alla Polizia di Frontiera per l'inserimento del divieto di espatrio nelle liste di frontiera;
DISPONE che i Carabinieri della Stazione di Fratta Polesine, con facoltà di sub-delega, provvedano alla comunicazione urgente del presente provvedimento a mani di (C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in [...]_1 C.F._3
Polesine (RO) via Basse n. 186”.
Alla successiva udienza del 12.3.2024, sebbene non formalmente costituita, è comparsa anche la resistente;
inoltre, sono state acquisite informazioni da , zia della minore e _1 Parte_2
sorella del ricorrente.
Con ordinanza del 14.3.2024, tenuto conto delle dichiarazioni della resistente, il giudice designato, in via provvisoria ex art. 473-bis.38 c.p.c., ha così disposto: “ORDINA a la _1
cessazione delle condotte pregiudizievoli nei confronti della IG minore e del ricorrente, Per_1
con particolare riferimento a quelle volte ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato
e continuativo tra la IG minore ed il padre;
DISPONE che il ricorrente possa vedere e tenere con sé la IG anche quando la minore si trova presso l'abitazione della zia , Per_1 Parte_2
anche in assenza del consenso della madre;
DISPONE che, nel caso in cui persista _1 nelle condotte di ostacolo all'esercizio del diritto di visita paterno, il ricorrente, anche per il
4 tramite del difensore, ne dia immediato avviso ai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali, a richiesta del ricorrente, provvederanno ad organizzare almeno due incontri settimanali tra padre e IG, della durata di almeno tre ore, presso uno spazio individuato dagli operatori dei
Servizi; AVVISA sin d'ora le parti e, in particolare, la resistente , che nell'ipotesi di _1 persistenza dell'inottemperanza ai provvedimenti del Tribunale, il giudice potrà autorizzare l'uso della forza pubblica e, se del caso, adottare ulteriori provvedimenti a tutela della minore anche in ordine al regime di affidamento e di collocazione prevalente”.
Successivamente, in data 22.3.2024, la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria autorizzata, nella quale ha formulato domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle articolate nel ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare il provvedimento adottato in via provvisoria in data 14/03/2024 e stante la gravità della situazione e la persistenza dell'inottemperanza della Sig.ra ai provvedimenti del Tribunale e gli atti pregiudizievoli posti _1
in essere dalla Sig.ra nei confronti della minore, modificare le condizioni contenute nel _1
provvedimento in vigore del 20/09/23 pubblicato il 11/10/2023 nrl procedimento rg n. 526/2023, e disporre - In via principale disponga l'affido super-esclusivo della minore al padre e la Per_2
collocazione e residenza della stessa presso di lui. - In via subordinata nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di applicare la forma dell'affido super-esclusivo disporsi l'affido esclusivo della minore al padre e la collocazione e residenza della stessa presso di lui. - In ogni caso Per_2
disporre che il diritto di visita della madre alla IG avvenga solo tramite i servizi sociali. - In ogni caso disporre che la Sig.ra corrisponda al Sig. la somma di € 300,00 mensili quale _1 Pt_1
mantenimento per la minore, rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al rimborso nella misura del
50% delle spese straordinarie. - Disporsi che l'assegno unico sia percepito dal padre al 100%.
Adottare ogni e più opportuno provvedimento risarcitorio e/o di ammonimento nei confronti della
Sig.ra In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge”. _1
Dunque, con provvedimento del 4.4.2024, vagliata la ammissibilità delle domande nuove svolte dal ricorrente, consistenti sostanzialmente in domande di modifica delle condizioni di affidamento della minore, sono stati adottati provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse della minore e date indicazioni relative all'attuazione ex art.473-bis.38 c.p.c., tenuto conto della situazione di grave pregiudizio per la minore, come riscontrata.
Al contempo, considerata la domanda nuova svolta dal ricorrente, è stata anche fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in relazione all'introdotto processo avente ad oggetto la domanda di modifica ex art. 473-bis.29 c.p.c. formulata dal ricorrente.
Si è costituita in giudizio la resistente . _1
5 Con ordinanza del 4.10.2024 sono stati assunti i provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.; in particolare, il giudice designato ha disposto:
- l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione prevalente presso lo stesso;
- la regolamentazione del diritto di visita materno;
- in capo alla resistente un assegno di mantenimento per la IG di euro 100,00;
- che l'assegno universale unico relativo ad venisse percepito per intero dal padre;
Per_1
- la revoca del divieto di espatrio disposto con decreto del 23.2.2024.
All'udienza del 22.10.2024, le parti hanno dato atto del sensibile miglioramento dei rapporti tra le stesse e della costante frequentazione tra la e la IG . _1 Per_1
Dunque, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, è stato disposto che la resistente potesse vedere e tenere con sé la IG : un giorno infrasettimanale, il martedì, dall'orario di uscita da Per_1
scuola, sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 9 alle ore 18.30, la domenica dalle ore 14.30 sino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
Alla successiva udienza dell'11.2.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori alla discussione della causa, i quali hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
2. L'affidamento della IG minore
Il Tribunale reputa non attualmente sussistenti i presupposti per derogare al regime dell'affidamento condiviso.
Infatti, vale evidenziare come, sebbene all'origine e nel corso del procedimento siano state riscontrate condotte della contrarie e finanche pregiudizievoli all'interesse della minore, tali _1 da determinare anche l'adozione di provvedimenti particolarmente stringenti da parte del Tribunale, non può trascurarsi la positiva evoluzione verificatasi.
In particolare, a fronte di una iniziale totale assenza di comunicazione tra le parti e della sussistenza di elevato grado di conflitto, costantemente alimentato dalla quest'ultima ha poi radicalmente _1
mutato il suo atteggiamento, recuperando serenità ed equilibrio anche nei confronti del ricorrente.
Infatti, anche grazie alla preziosa collaborazione della zia materna, la minore , dopo un Per_1
periodo in cui è stata collocata prevalentemente presso il padre e ha visto la madre in occasione di incontri protetti disposti dal Tribunale, ha gradualmente ripreso a frequentare la resistente con sempre maggiore continuità, sino alla totale liberalizzazione delle visite.
Tanto traspare con evidenza anche dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, acquisita in data
16.8.2024, nella quale si legge: “A parere della scrivente, è stato raggiunto pienamente l'obiettivo
6 della ripresa dei rapporti madre – IG e del loro consolidamento […] I genitori appaiono concordi sulle decisioni da prendere per la IG al punto tale da essersi accordati sul rientro della minore presso la madre. Non si ritiene, pertanto, vi siano le condizioni per proseguire con gli incontri protetti”.
Nondimeno, vale evidenziare come il grado della conflittualità tra le parti si sia sensibilmente ridotto, anche per la concreta attivazione della che ha radicalmente mutato il suo _1
atteggiamento tanto nei confronti del ricorrente quanto del suo nuovo nucleo familiare, come ricavabile dalla citata relazione e dalle inequivoche dichiarazioni rese dallo stesso (Cfr. Pt_1
verbale delle udienze del 18.6.2024, 22.10.2024 e 11.2.2025).
In questa prospettiva, giova porre in rilievo come le parti siano anche state in grado di gestire autonomamente le fasi immediatamente successive al ripristino dei rapporti tra le stesse, tanto che hanno concordemente deciso di iscrivere alla scuola elementare di Fratta Polesine. Per_1
In definitiva, il Tribunale reputa che la abbia dimostrato di avere recuperato le risorse _1
genitoriali per far fronte a quelle criticità, anche gravi, che avevano determinato una sua condotta ostacolante ed escludente rispetto alla figura paterna di . Per_1
Dunque, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso.
In questa prospettiva, preso atto della situazione di fatto e della concorde decisione delle parti sul punto, la collocazione prevalente di va individuata presso la residenza materna. Per_1
3. Sui provvedimenti accessori
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della IG minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Sulle spese di lite
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
Con riferimento ai compensi dell'interprete, liquidati come da separato decreto, le stesse vanno definitivamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del decreto cron. n. 6722/2023 dell'11.10.2023, fermo restando quanto non espressamente modificato
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
7 PONE i compensi dell'interprete, liquidati come da separato decreto del 14.2.2025, definitivamente a carico della resistente.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 14.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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