Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 21 gennaio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7184/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Carmela Di Mattea e Parte_1
Antonella Mobilia, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
[...]
Controparte_1
in persona del Dirigente Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
[...]
Margherita Sanfratello dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza , giusta Controparte_2
procura in atti;
-resistente-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall' avv. Carmelo Butera dell'Ufficio Legislativo e Legale della CP_4
, giusta procura in atti;
[...] Controparte_2
-resistente-
Avente ad oggetto: rapporti a tempo determinato – stabilizzazione - RIA .
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente e il
[...]
concludevano come da note depositate nel termine assegnato. CP_3
1
1. Con ricorso depositato in data 20 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stata assunta in data 25.5.2001 dalla Regione Siciliana, Dipartimento di Protezione Civile, con un contratto a tempo determinato di durata triennale, e di aver preso servizio in data 2.11.2001; che la durata del suddetto contratto era stata più volte prorogata;
di aver partecipato, prima della scadenza dell'ultima proroga
(31.12.2020), alla procedura concorsuale avviata dalla con il D.D.G. n. 7850 del Controparte_2
21.11.2019, all'esito della quale, risultando vincitrice, aveva stipulato col suddetto Ente un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella posizione economica D1 e con effetti giuridici ed economici a far data dall'1.1.2021; che successivamente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, ovvero dal mese di gennaio 2021, non le era stata più corrisposta, come evincibile dalla busta paga, la
“Retribuzione Individuale di Anzianità” (R.I.A.), invece versata, in virtù dei precedenti contratti a tempo determinato, sotto la voce diversamente nominata “Reddito Differenziale di Anzianità” (R.D.A.), nella misura di euro 152,37 lordi mensili.
Rimarcato il proprio diritto al pagamento della R.I.A ai sensi dell'articolo 3 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'art 68 comma 7, C.C.R.L. 2016-2018 e dei recenti arresti giurisprudenziali richiamati, concludeva chiedendo: “- accertare e dichiarare che la , Dipartimento della Funzione Controparte_2
Pubblica e del Personale riconosca il diritto del ricorrente alla voce di retribuzione RIA ed alla conseguente corresponsione delle somme dovute a titolo di RIA;
- accertare e dichiarare che la , Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale Controparte_2 non ha corrisposto a parte ricorrente la voce di retribuzione RIA a decorrere dal 01.01.2021 sino alla data del deposito del ricorso;
- ed in conseguenza condannare la su citata ad inserire la voce di retribuzione RIA in busta paga CP_2 ed a corrispondergli l'ulteriore somma allo stesso spettante a titolo di retribuzione individuale di anzianità di carriera, a decorrere dal 01.01.2021 , pari a € 7.214,78 quale differenza tra l'importo totale spettante al lavoratore e le somme già corrisposte a quest'ultimo a titolo di arretrati pari ad ovvero alla diversa ed ulteriore somma ritenuta di giustizia;
- condannare le resistenti alla regolarizzazione contributiva alla luce della ridefinizione delle connesse differenze retributive;
- condannare le resistenti a riconoscere al ricorrente l'importo dovuto a titolo di TFS alla luce delle connesse differenze retributive, al netto della somma già calcolata a tale titolo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente grado di giudizio.”.
1.2 Con memoria di costituzione del 5.9.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_3 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la propria estraneità al rapporto di lavoro controverso atteso che la ricorrente risultava ancora essere in servizio presso l'Amministrazione regionale e, pertanto, non rientrava nella gestione dei soggetti assicurati dallo stesso,
2 il quale, invece, si occupa, dei soggetti ex dipendenti della , posti in quiescenza a seguito Controparte_2
della cancellazione dai ruoli regionali di appartenenza.
In particolare, il evidenziava che la questione riguardante la spettanza o meno della CP_3 somma lorda mensile di € 152,37 a titolo di R.I.A ovvero di R.D.A coinvolgeva direttamente solo ed esclusivamente la e l' e della Funzione Pubblica, Pt_1 Controparte_1
in quanto parti sostanziali del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto in data
15.12.2020 a seguito della procedura di stabilizzazione ex art. 20 D.LGS. 75/2007 (c.d. Legge Madia) e, solo indirettamente lo stesso (allorquando la ricorrente sarà cancellata dai ruoli dei dipendenti regionali e la provvederà a trasmettere e a versare la retribuzione alla stessa riferibile.) CP_2
Nel merito deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso affermando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente a seguito della procedura di stabilizzazione ex art. 20 D.LGS. 75/2017 (contratto del 15.12.2020) non costituiva la mera prosecuzione dei precedenti contratti a tempo determinato, con conservazione delle vecchie condizioni contrattuali (economiche e giuridiche), bensì un nuovo e autonomo rapporto di lavoro che “impedisce di attribuire al lavoratore - sic et simpliciter - tutte le voci stipendiali precedentemente erogate al lavoratore.”
Evidenziava che il R.D.A. (Reddito Differenziale di Anzianità) e la R.I.A. (Retribuzione Individuale di
Anzianità) costituivano due voci stipendiali differenti, legati a presupposti diversi.
Contestava, infine, la sussistenza di un trattamento discriminatorio a danno della ricorrente.
Concludeva chiedendo: “In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso avversario per tutti i motivi, in fatto e in diritto, sopra esposti;
dunque rigettare tutte le domande svolte nei confronti del , tenuto anche conto del suo difetto di legittimazione passiva Controparte_5
e della sua sostanziale estraneità al rapporto controverso;
In ogni caso: disporre nei modi e con la formula maggiormente favorevole alle ragioni del .” Controparte_5
1.3 In data 16.9.2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che, con argomentazioni analoghe a quelle del ,
[...] Controparte_3 chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, nonché di dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso.
1.4 Sulle precisate difese, disposta la trattazione della udienza di discussione secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente e da parte del
[...]
la causa è stata trattenuta per la decisione e viene decisa nei termini che seguono. CP_3
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto di parte ricorrente alla corresponsione delle somme dovute a titolo di RIA a decorrere dall'1.1.2021 e all'inserimento della relativa voce di retribuzione in seno alle buste paga, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e riconoscimento dell'importo dovuto a titolo di TFR alla luce delle connesse differenze retributive, al netto della somma già calcolata a tale titolo.
3 2.1 Ciò posto, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'
[...]
, tenuto conto della domanda volta alla Controparte_1 corresponsione delle somme spettanti a titolo di R.I.A. a decorrere dall'1.1.2021 e della notifica del ricorso in data 24.7.2024, interruttiva del decorso del termine di prescrizione.
2.2 Sempre in via preliminare, va, invece, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di estraneità del al rapporto di lavoro controverso, non risultando, pertanto, Controparte_6
ascrivibile al suddetto alcuna competenza in merito alla domanda di corresponsione della somma CP_3
chiesta dalla ricorrente a titolo di RIA.
2.3 Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 1090/2022, resa il 22.03.2022 nella causa iscritta al n. 3515/2021 in fattispecie analoga, che vengono ribadite in questa sede ai sensi dell'articolo
118 delle disp. di att. al c.p.c.
Prevede infatti l'art. 3 del “…contratto a tempo indeterminato …….che “In relazione alla categoria già posseduta con la precedente obbligazione contrattuale, a far data dalla effettiva presa di servizio relativa alla presente obbligazione, al dipendente viene attribuita la categoria “D” con posizione economica “1” con le mansioni indicate nella declaratoria di cui all'Allegato “A” del C.C.R.L. 2002-2005, confermato dal comma “1” dell'art. 17 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della e Controparte_6 degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000 n. 10 (di seguito vigente C.C.R.L.). ai sensi dell'art. 81 del vigente C.C.R.L. la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare corrispondente alla categoria di inquadramento e alla posizione economica rivestita;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.); c) retribuzione individuale di anzianità; d) indennità di amministrazione;
e) compensi per lavoro straordinario;
f) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa individuale;
g) altri compensi e indennità previsti in base al vigente contratto;
h) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge. La voce di cui alla lettera c) è corrisposta “ove acquisita” e le voci dalla lettera e) alla lettera h) sono corrisposte “ove spettanti””, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente contemplando il contratto di lavoro a tempo indeterminato tra le voci retributive la R.I.A. in applicazione dell'art. 81 del C.C.R.L. 2016-2018”.
Dispone quindi il “C.C.R.L. 2016-2018… … … all'art. 68, co. 7, che “In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali”. E' lo stesso C.C.R.L., dunque, a prevedere il computo del periodo di lavoro prestato presso la medesima Amministrazione con contratto a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa utile, anche, al riconoscimento della R.I.A., richiamandosi in proposito quanto
4 statuito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3934/20181) e dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 4195/20202), ove si rimarca e si ribadisce l'importanza del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, atteso che il mancato riconoscimento del calcolo degli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato comporterebbe una discriminazione degli assunti a tempo determinato rispetto agli altri dipendenti della medesima amministrazione a tempo indeterminato”.
Nel caso a mano, così come nella fattispecie cui in premessa si è fatto riferimento, sono state poi prodotte le “buste paga a riprova della precedente corresponsione dell'emolumento in discussione, seppure diversamente denominato, e della cessazione del pagamento a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, e ciò anche a dimostrazione del quantum della pretesa… … … Deve dunque concludersi nel senso che, certo il diritto al pagamento dell'emolumento in discussione già ai sensi dell'art. 3 del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, dell'art. 68, co. 7, C.C.R.L. 2016-2018 e in conformità dei più recenti arresti giurisprudenziali richiamati, la stessa posizione dell'Amministrazione
- sì come documentalmente comprovata e nemmeno adeguatamente contraddetta in questa sede – dimostri la fondatezza della pretesa azionata”.
Né è impeditiva del vantato diritto la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a seguito di procedura concorsuale, sì come dalle resistenti dedotto.
“ A voler poi esaminare l'ulteriore deduzione dell'Avvocatura per la quale con la stipula del contratto a tempo indeterminato è nel caso a mano stato costituito un nuovo rapporto di lavoro - atteso che il rapporto non è sorto per effetto della conversione del precedente contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non si è verificata la mera prosecuzione del precedente rapporto di lavoro alle previgenti condizioni, piuttosto dovendo considerarsi trattarsi di un rapporto lavorativo ex novo - sia sufficiente considerare che se ciò è indiscusso, non è tuttavia dirimente al fine del decidere. Trova l'Ufficio del tutto condivisibile quanto in fattispecie analoghe statuito da ultimo dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1029/2021), a mente della quale “la circostanza che la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta all'esito di un pubblico concorso non preclude di per sé sola il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, non potendo assumere la detta circostanza il ruolo di “ragione oggettiva”, per il disconoscimento delle mansioni svolte sulla base di un contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 4, commi 1 e 4, del menzionato accordo quadro. Ciò che conta, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, è, soltanto, che le mansioni esercitate dal lavoratore prima dell'assunzione a tempo indeterminato corrispondano a quelle svolte da un dipendente di ruolo rientrante nella pertinente categoria retributiva dell'amministrazione datrice di lavoro (Corte Giustizia UE
7/3/2013, in C-393/11). La Corte di Giustizia ha affermato che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13/9/2007, in C-307/05; Grande Sezione, 15/4/2008, in C-
268/06; Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/2015, n. 1636)”. Non è dunque la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sufficiente ad integrare un eventuale requisito volto ad escludere il riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata con contratto a tempo determinato, piuttosto essendo onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di presupposti oggettivi che ostacolino il permanente riconoscimento di quanto maturato nel periodo del rapporto disciplinato da contratti a tempo determinato, al fine appunto da non determinare una discriminazione3.
Segnatamente “Come si ricava dalla costante giurisprudenza del giudice dell'Unione Europea dalla menzionata clausola 4 discende che: "... i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" e che
"I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (cfr. Corte
Giust. UE, Sez. II, 13/9/2007, in C-307/05; Grande Sezione, 15/4/2008, in C-268/06; nello stesso senso
Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/2015, n. 1636 e 4/2/2021, n. 1029). La medesima Corte ha anche ritenuto che spetta al legislatore nazionale determinare, nell'ambito del margine di discrezionalità di cui esso dispone per l'organizzazione delle proprie amministrazioni pubbliche, con quali modalità i periodi di servizio svolti in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato debbano essere presi in considerazione (Corte
Giust. UE, Sez. VIII, 7/3/2013, n. 393) e che deve ritenersi compatibile col diritto dell'Unione una normativa nazionale che valorizzi solo parzialmente i detti periodi di anzianità (Corte Giust. UE 3 Cfr. CdS 2021 n. 5706 “I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 6 20/9/2018, in C466/17), ma la disparità di trattamento tra i lavoratori precari e quelli di ruolo deve essere
"giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (citata sent. C-466/17 del 2018 si veda anche
Corte Giustizia UE 5/6/2018 in C677/16)”.
In applicazione dei suddetti principi e in mancanza di elementi di tal fatta, va accertato il diritto della parte ricorrente alla voce RIA, con la conseguente condanna dell' Controparte_1
ad inserirla in busta paga e a corrispondere le somme a tal titolo dovute
[...]
a decorrere dall'1.1.2021, per l'importo complessivo di € 7.214,78, quale risultante dai conteggi allegati dalla parte ricorrente, contestati dall' resistente solo genericamente4. CP_1
Sul dovuto andrà altresì versata la relativa contribuzione, allo stato non incidente sul trattamento di competenza del che correttamente, costituendosi in giudizio, ha Controparte_3 rilevato di rimanere “ in attesa di conoscere dall'Amministrazione regionale (datore di lavoro), una volta disposta la cancellazione dai ruoli della Ricorrente, l'ammontare esatto della contribuzione complessiva a lei riferibile (così come eventualmente rideterminata all'esito del presente giudizio) per procedere agli adempimenti conseguenti di propria competenza, previo versamento all'apposita gestione previdenziale dei relativi contributi da parte del datore di lavoro.”
Nessun diritto allo stato al TFR può essere affermato per essere il relativo credito non ancora esigibile,
essendo la ricorrente in servizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, vanno poste a carico dell'
[...]
. Controparte_1 4 Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009). “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008). 7 In ragione della peculiare posizione del vanno invece integralmente compensate tra CP_3
le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
accerta il diritto di alla voce di retribuzione RIA e per l'effetto condanna Parte_1
l' a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente l'importo a tal titolo dovuto e maturato dal 1.1.2021, nella misura € 7.214,78, oltre accessori come per legge, ed al versamento dei relativi contributi al Fondo pure convenuto;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite tra il e le parti in causa;
Controparte_7 condanna l' alla rifusione Controparte_1
in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.108,00 per Parte_1
compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 2 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “4.4) Osserva il collegio che, mentre ai fini del riconoscimento della maggiorazione della r.i.a., e della sua entità, non rileva il passaggio da uno ad altro comparto, venendo in rilievo il servizio prestato in modo continuativo presso qualsiasi amministrazione pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1405), nondimeno l'emolumento rinviene la sua ratio nell'esperienza professionale maturata in uno specifico settore (cfr. Cass. Sez. lav. 19 gennaio 2012 n. 756 e 21 maggio 2009 n. 11836; vedi anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 3^, 15 maggio 2013, n. 4860)”. 2 “questa Corte si è già pronunciata sulla questione, che qui viene in rilievo, del riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi Pt_2 della legge n. 296/2006, ed ha affermato che in tal caso al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica)”.
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