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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1671 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
sposata nata il [...] a [...], Brasil;
Parte_1 Per_1
nata il [...] a [...], Brasil, in proprio e unitamente ad Controparte_1 [...]
nato il [...] a [...], Brasil, nella qualità di esercente la responsabilità CP_2
genitoriale del minore nato il [...] a Persona_2
Ituverava, Brasil;
sposata , nata il [...] a [...], Brasil;
Parte_2 Per_3
nato il [...] a [...], Brasil;
Persona_4
, nata il [...] a [...],Brasil; Parte_3
nata il [...] a [...], Brasil, in proprio e unitamente a Parte_4 [...]
nato il [...] a [...], Brasil, nella qualità di esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale delle minori nata il [...] a Persona_5
Campinas, Brasil e nata il [...] a [...], Brasil;
Parte_5
nato il [...] a [...], Brasil;
Controparte_4
nato il [...] a [...], Brasil;
Parte_6
nato il [...] a [...], Brasil;
Parte_7
nato il [...] a [...], Brasil;
CP_5 Parte_8
nato il [...] a [...] - Brasil;
Controparte_6
nata il [...] a [...] – Brasil;
Parte_9 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Carosi del Foro di Roma che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_7 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_7
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...], provincia di Cosenza (doc. n. 17), sposato Per_6
con (doc. n. 18) e mai naturalizzatosi brasiliano (doc. n. 19), il quale aveva Controparte_8
potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare i ricorrenti rilevano che , capostipite italiano, era padre di Persona_6 [...]
, nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 20) e di , nata il Persona_7 Parte_10
25.10.1901 a Santa Rita do Paraiso, Brasile (doc. n. 29).
1.EN contraeva matrimonio con (doc. n. 21), il Persona_7 Persona_8
quale era padre di , nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 22) e sposata Persona_9
con (doc. n. 23). Dalla suddetta unione coniugale nasceva il 18.05.1951 Persona_10
(doc. n. 1) e il 24.08.1954 (doc n. 6) e il 25.05.1957 Parte_1 Parte_3
(doc. n. 11). Controparte_4
1.1. si sposava con (doc. n. 24). Parte_1 Persona_11
Dall'unione coniugale tra e (doc. n. 24) Parte_1 Persona_11
nasceva il 14.09.1975 a Taubate, Brasile (doc. n. 2), il 01.02.1980 Controparte_1 Pt_2
(doc. n. 4) e il 05.10.1981 (doc. n. 5). CP_1 Persona_4
1.1.1 aveva un figlio, , nato il Controparte_1 Persona_2
13.05.2013 a Ituverava, Brasile (doc. n. 3).
1.1.2 contraeva matrimonio con (doc. n. 25). Parte_2 Persona_12 1.1.3 contraeva matrimonio con (doc. n. Persona_4 Persona_13
26).
1.2 contraeva matrimonio con ON ND de TO (doc. n. 27). Parte_3
Dall'unione coniugale nasceva il 22.09.1984 (doc. n. 7), la quale aveva due Parte_4
figlie e . Persona_5 Parte_5
1.2.2 nasceva il 15.06.2013 a Campinas, Brasile (doc. n. 9); Persona_5
1.2.3 nasceva il 07.05.2016 a Campinas, Brasile (doc. n. 10). Parte_5
nasceva il 25.05.1957 a Uberlandia. Brasile (doc. n. 11), il quale contraeva Parte_11
matrimonio con (doc. n. 28). Dall'unione conniugale nascevano Persona_14 Parte_6
e
[...] Parte_12
1.3.3 nasceva il 23.06.1986 a Sertaozinho, Brasile (doc. n. 12). Parte_6
1.3.4 nasceva il 20.04.1988 a Sertaozinho, Brasile (doc. n. 13). Parte_12
2. , nasceva il 25.10.1901 a Santa Rita do Paraiso, Brasile (doc. n. 29), la Parte_10
quale contraeva matrimonio in data 06.04.1926 con (doc. n. 30), a sua volta madre CP_9
Per_ di , nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 31).
contrava matrimonio con (doc. n. 32). Dall'unione coniugale Pt_13 Persona_16
nascevano e . Persona_17 Controparte_6 Parte_9
2.1.1 nasceva il 11.09.1963 a Igarapava, Brasile (doc. n. 14) sposato con Persona_17
(doc. n. 33), padre di e di Controparte_10 Controparte_6 Parte_9
2.1.2 nnascev il 05.02.1996 a Curitiba, Brasile (doc. n. 15). Controparte_6
2.1.3 nasceva il 03.12.1998 a Curitiba, Brasile (doc. n. 16). Parte_9
I ricorrenti hanno allegato una visura del Consolato d'Italia di San Paolo (Brasile), dalla quale risulta che le richieste relative all'anno 2011 sono in evasione con la consegna della documentazione nel 2022 (cfr. doc n. 34).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_7
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione.
Il P.M. in sede ha preso visione e non formulato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Spezzano Albanese, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_6
odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_14
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_15
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
I ricorrenti hanno allegato una visura del Consolato d'Italia di San Paolo (Brasile), dalla quale risulta che le richieste relative all'anno 2011 sono in evasione con la consegna della documentazione nel 2022 (cfr. doc n. 34).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza ai figli , nato il Persona_7
09.09.1898 e , nata il [...] e da loro ai discendenti fino agli odierni Parte_10
ricorrenti.
Con riferimento alla posizione di , occorre mettere in evidenza che tale Parte_10 circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
L'azione, altresì, appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_7
costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro il 23.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro