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Sentenza 16 giugno 2021
Sentenza 16 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2021, n. 23748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23748 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/2/2020 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RG Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Renato D'Erasmo che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 17 febbraio 2020, confermava la condanna alla pena di giustizia pronunciata nei confronti di OL VI dal Tribunale di Bari, in data 25 giugno 2019, per il delitto di cui agli artt. 48 e 642, comma 2, cod. pen. per aver indotto la convivente a presentare la richiesta di indennizzo per il furto di un'autovettura a lei intestata, furto falsamente denunciato dal OL. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento all'art. 124 cod. pen., in quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 23748 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/12/2020 dagli atti risultava la presentazione della querela oltre il termine indicato dall'art. 124 cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 195 cod. proc. pen., in riferimento all'utilizzazione a fini di prova di un documento illegittimamente acquisito nel giudizio di primo grado, censura che la sentenza impugnata aveva travisato affermando che il documento non aveva formato oggetto di utilizzazione a fini di prova. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, inesistente o meramente apparente, relativamente al profilo della consapevolezza della persona, che si assume essere stata ingannata dal ricorrente, nella presentazione della falsa denuncia del sinistro, circostanza contraddetta da plurimi elementi di prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le considerazioni di seguito esposte. Quanto al primo motivo, esso concerne questione che non era stata devoluta al giudici di appello;
il che rende non consentito il motivo come proposto ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in quanto la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio: Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847); e pur volendo considerare la questione della procedibilità del reato come rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, il ricorrente non ha assolto all'onere di indicare gli elementi fattuali, immediatamente desumibili dagli atti, attraverso i quali era possibile individuare la data in cui la persona offesa avesse avuto contezza della consumazione del reato: è, infatti, insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081), ossia «dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato» (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732, in tema di appropriazione indebita e acquisizione della consapevolezza circa la mancata restituzione delle cose affidate al responsabile del reato;
nello stesso senso Sez. 2 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). 1.1. Il secondo motivo è generico e di difficile comprensione. Con alterne argomentazioni, la difesa d'un lato lamenta l'acquisizione del documento (nota di organismo di polizia internazionale, che dava conto degli accertamenti sulla falsità del furto denunciato alla compagnia assicuratrice) avvenuta nel corso del dibattimento, perché operata illegittimamente in violazione dei diritti di difesa;
si duole dell'utilizzazione di tale documento e, quindi, censura la sentenza impugnata che ha escluso tale circostanza, affermando che del documento non era stata fatta alcuna diretta utilizzazione, essendo stata accertata la falsità della denuncia del furto del veicolo mediante l'escussione di uno degli investigatori che ha riferito del contenuto delle indagini di polizia svolte all'estero e riassunte nel documento illegittimamente acquisito. In primo luogo, va rilevato che la denuncia del vizio di inutilizzabilità della prova indicata è sostanzialmente reiterativa del contenuto del motivo di appello, che la sentenza ha esaminato e superato dando atto - come del resto emerge dall'esposizione in fatto e dalle valutazioni condotte dal Tribunale in primo grado - della mancata utilizzazione diretta a fini di prova di quel documento;
in ogni caso, il ricorrente non si è fatto carico comunque, com'era suo onere processuale, di procedere alla c.d. prova di resistenza, dimostrando che il venir meno dell'elemento di prova indicato avrebbe compromesso in modo decisivo la tenuta dell'apparato motivazionale su cui si fondava la pronuncia di condanna (non foss'altro per l'ammissione di responsabilità da parte del ricorrente, indicata nella sentenza impugnata - pag. 3 -: Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). Né può ipotizzarsi alcuna violazione dei diritti di difesa, in ragione dell'utilizzazione della testimonianza dell'ufficiale di p.g. che ha riferito sugli esiti delle investigazioni condotte dall'organismo di polizia internazionale, essendo stato più volte ribadito che il divieto (così come le limitazioni alla sua utilizzazione) della testimonianza indiretta previsti dall'art. 195, connma 4, cod. proc. pen. «non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati» (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046; Sez. F, n. 34180 del 18/08/2009, Er, Rv. 245375; Sez. 6, n. 14239 del 15/12/2003, dep. 2005, Farina, Rv. 231457). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è reiterativo dell'analoga censura formulata con l'atto di appello, oltre che manifestamente infondato;
infatti il ricorrente 3 Il Presid nte Geppin iR go Il Consigl re Estensore RG JA insiste nel lamentare la mancata valutazione della consapevolezza della convivente dell'imputato, quanto alla presentazione della richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice, trascurando di considerare l'elemento dirimente, puntualmente indicato dalla sentenza impugnata, della sicura presentazione della denuncia di furto, risultata falsa, da parte del solo ricorrente, elemento presupposto e indispensabile per dare corso all'iniziativa delittuosa diretta a percepire indebitamente l'indennizzo dalla compagnia assicuratrice. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere RG Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Renato D'Erasmo che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 17 febbraio 2020, confermava la condanna alla pena di giustizia pronunciata nei confronti di OL VI dal Tribunale di Bari, in data 25 giugno 2019, per il delitto di cui agli artt. 48 e 642, comma 2, cod. pen. per aver indotto la convivente a presentare la richiesta di indennizzo per il furto di un'autovettura a lei intestata, furto falsamente denunciato dal OL. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento all'art. 124 cod. pen., in quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 23748 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 22/12/2020 dagli atti risultava la presentazione della querela oltre il termine indicato dall'art. 124 cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 195 cod. proc. pen., in riferimento all'utilizzazione a fini di prova di un documento illegittimamente acquisito nel giudizio di primo grado, censura che la sentenza impugnata aveva travisato affermando che il documento non aveva formato oggetto di utilizzazione a fini di prova. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, inesistente o meramente apparente, relativamente al profilo della consapevolezza della persona, che si assume essere stata ingannata dal ricorrente, nella presentazione della falsa denuncia del sinistro, circostanza contraddetta da plurimi elementi di prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le considerazioni di seguito esposte. Quanto al primo motivo, esso concerne questione che non era stata devoluta al giudici di appello;
il che rende non consentito il motivo come proposto ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in quanto la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio: Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847); e pur volendo considerare la questione della procedibilità del reato come rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, il ricorrente non ha assolto all'onere di indicare gli elementi fattuali, immediatamente desumibili dagli atti, attraverso i quali era possibile individuare la data in cui la persona offesa avesse avuto contezza della consumazione del reato: è, infatti, insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081), ossia «dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato» (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732, in tema di appropriazione indebita e acquisizione della consapevolezza circa la mancata restituzione delle cose affidate al responsabile del reato;
nello stesso senso Sez. 2 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). 1.1. Il secondo motivo è generico e di difficile comprensione. Con alterne argomentazioni, la difesa d'un lato lamenta l'acquisizione del documento (nota di organismo di polizia internazionale, che dava conto degli accertamenti sulla falsità del furto denunciato alla compagnia assicuratrice) avvenuta nel corso del dibattimento, perché operata illegittimamente in violazione dei diritti di difesa;
si duole dell'utilizzazione di tale documento e, quindi, censura la sentenza impugnata che ha escluso tale circostanza, affermando che del documento non era stata fatta alcuna diretta utilizzazione, essendo stata accertata la falsità della denuncia del furto del veicolo mediante l'escussione di uno degli investigatori che ha riferito del contenuto delle indagini di polizia svolte all'estero e riassunte nel documento illegittimamente acquisito. In primo luogo, va rilevato che la denuncia del vizio di inutilizzabilità della prova indicata è sostanzialmente reiterativa del contenuto del motivo di appello, che la sentenza ha esaminato e superato dando atto - come del resto emerge dall'esposizione in fatto e dalle valutazioni condotte dal Tribunale in primo grado - della mancata utilizzazione diretta a fini di prova di quel documento;
in ogni caso, il ricorrente non si è fatto carico comunque, com'era suo onere processuale, di procedere alla c.d. prova di resistenza, dimostrando che il venir meno dell'elemento di prova indicato avrebbe compromesso in modo decisivo la tenuta dell'apparato motivazionale su cui si fondava la pronuncia di condanna (non foss'altro per l'ammissione di responsabilità da parte del ricorrente, indicata nella sentenza impugnata - pag. 3 -: Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). Né può ipotizzarsi alcuna violazione dei diritti di difesa, in ragione dell'utilizzazione della testimonianza dell'ufficiale di p.g. che ha riferito sugli esiti delle investigazioni condotte dall'organismo di polizia internazionale, essendo stato più volte ribadito che il divieto (così come le limitazioni alla sua utilizzazione) della testimonianza indiretta previsti dall'art. 195, connma 4, cod. proc. pen. «non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati» (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046; Sez. F, n. 34180 del 18/08/2009, Er, Rv. 245375; Sez. 6, n. 14239 del 15/12/2003, dep. 2005, Farina, Rv. 231457). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è reiterativo dell'analoga censura formulata con l'atto di appello, oltre che manifestamente infondato;
infatti il ricorrente 3 Il Presid nte Geppin iR go Il Consigl re Estensore RG JA insiste nel lamentare la mancata valutazione della consapevolezza della convivente dell'imputato, quanto alla presentazione della richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice, trascurando di considerare l'elemento dirimente, puntualmente indicato dalla sentenza impugnata, della sicura presentazione della denuncia di furto, risultata falsa, da parte del solo ricorrente, elemento presupposto e indispensabile per dare corso all'iniziativa delittuosa diretta a percepire indebitamente l'indennizzo dalla compagnia assicuratrice. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2020