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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/07/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. ssa Federica Girfatti Giudice
dott. ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4448 /2022
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Febbraio Marco ricorrente
E
.f , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 19.05.2025, parte ricorrente si riportava ai propri scritti
MOTIVI in FATTO e IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2022 la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.09.1995 in Napoli con il sig. CP_1
[...] [...]
dalla cui unione nascevano le figlie in data 15.07.1996, in data
[...] Per_1 Per_2
09.10.2000 ed in data 05/05/2011. A sostegno della domanda adduceva che con sentenza n. Per_3
1121/2020 del 24.07.2020, il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione giudiziale con addebito al condannato per reati di maltrattamenti e abusi sulle minori ragione per Controparte_1 la quale veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale delle figlie;
chiedeva pertanto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido esclusivo della minore alla madre, con sospensione del diritto di visita del padre, determinazione di un assegno di Per_3 mantenimento in favore della prole nella misura di € 300,00, assegnazione della casa coniugale deducendo che perdurava tuttora lo stato di separazione.
Fissata l'udienza presidenziale al 20.01.2023, la stessa veniva rinviata per difetto di notifica alle udienze del 26.5.2023 e 8.11.2023. In detta data, stante la regolarità delle notifiche a controparte, compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso confermando la volontà di voler divorziare.
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, rilevato che nulla appariva mutato rispetto al tempo della separazione, confermava le condizioni di cui alla sentenza separazione e nominava il Giudice
Istruttore per il prosieguo.
In fase istruttoria, si costituiva la ricorrente che ribadiva le proprie difese, senza articolare mezzi istruttori.
Il Presidente istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 19.05.2025 per precisazione delle conclusioni. Sulle conclusioni in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio concessi i termini di cui all'art 190 cpc..
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè Sentenza n. 1121/2020 emessa dal Tribunale di Nola in data 24.07.2020, previa comparizione della parte dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale in data 25.03.2019, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie e alle certificazioni anagrafiche trasfuse in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b)
l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze, stante la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultima e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Quanto ai provvedimenti accessori in relazione alla prole di età minore, il Collegio osserva quanto segue.
E' noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato al minore da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro. Ne consegue che la monogenitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Nel caso di specie il resistente è stato destinatario di un provvedimento di Controparte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i Minorenni di Napoli, in considerazione dei fatti denunciati dall'allora figlia minore con divieto di rapporti di ogni Per_2 genere con la minore e divieto di avvicinamento sino alla maggiore età della figlia.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ritiene opportuno statuire l' affido esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, con tutte le conseguenziali incombenze autorizzative , anche per consentire una gestione regolare delle vicende di vita sociale, scolastica, sanitaria e medica della stessa.
La misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (cit Trib.Milano).
A parere di questo Giudice, l'atteggiamento di totale disinteresse del resistente, inadempiente ai doveri scaturenti dalla responsabilità genitoriale sia di ordine affettivo che di cura materiale nei confronti della prole, è sintomatico di grave carenza nella capacità genitoriale, costituendo altresì una situazione pregiudizievole per la prole, tenuto conto della indole violenta e perversa dello stesso e dei gravi reati commessi, contrari ai doveri genitoriali, in ragione dei quali si trova in stato detentivo.
Tenuto conto del provvedimento ablativo del Tribunale dei Minorenni di Napoli del 11.12.2018, il diritto di visita paterno rimane sospeso, ferme le ulteriori prescrizioni di cui alla precitata statuizione.
Quanto al contributo al mantenimento della prole il Collegio ritiene di confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione con riferimento alla figlia minore nella misura già determinata Per_3 in considerazione del regime detentivo del;
quanto alle figlie maggiorenni lo stesso va CP_1 revocato in considerazione che ha abbandonato la casa familiare e costituito nuovo nucleo ed Per_2
laureata con contratto a tempo indeterminato, ha raggiunto l'autosufficienza economica Per_1
( vedi relazione SS di Volla del 21.03.2025).
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il giorno 09.09.1995 dai signori , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f , nato a [...] il [...] ( atto Controparte_1 C.F._2
n. 185 P. II , s. A,sez. U, anno 1995 );
2) Dispone affido super esclusivo della minore alla madre con sospensione del diritto di visita Per_3 paterno;
3) Assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con la figlia minore;
Parte_1
4) Determina in € 100,00 il contributo al mantenimento della minore a carico del padre CP_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra con rivalutazione Istat e
[...] Pt_1 spese straordinarie al 50%;
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022; 6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 21/07/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca