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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2147/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1718/2024 pubblicata il
13/06/2024; materia: Azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 1718/2024 pubblicata il 13 giugno 2024 e notificata in pari data resa all'esito del procedimento RG n. 4544/2023 avanti il
Tribunale di Monza e in accoglimento dei motivi di gravame proposti, così pronunciare: pagina 1 di 15 Nel merito:
- in via principale e in accoglimento del primo motivo di appello, respingere tutte le domande formulate dalla in quanto inammissibili e improcedibili Controparte_1 per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- sempre in via principale e in accoglimento del secondo motivo di appello respingere la domanda revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge e relativa condanna a restituire le spese legali liquidate nella sentenza di primo grado e pagate dalla alla Procedura. Pt_1
In subordine
- in accoglimento del quarto motivo di appello disporre la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado o in subordine di disporre la compensazione parziale, rideterminando l'importo a carico della e relativa condanna a restituire le spese legali liquidate nella sentenza Pt_1 di primo grado e pagate dalla alla Procedura;
Pt_1
- con vittoria di spese del presente grado di giudizio e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: Cont in ordine all'appello principale proposto dalla per tutti i motivi esposti in atti, previa l'assunzione di tutte le opportune e necessarie declaratorie di rito e non del caso concreto rigettare Cont tutti i motivi di appello proposti dalla in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto;
il tutto con l'assunzione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in via di appello incidentale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le opportune e necessarie declaratorie di rito e non del caso concreto, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n°1718/2024 pubblicata in data 13/06/2024, laddove, al capo n°2, la stessa ha rigettato la domanda principale svolta in prime cure dalla Giudiziale della si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello CP_1 Controparte_1 adita, in accoglimento di tutti i motivi di censura proposti in via incidentale, accolga le seguenti conclusioni:
“in via principale 1) accertato e dichiarato che il mutuo chirografario n°045/317674/96 ed il contestuale addendum sottoscritti in data 7/10/2020 prevedevano che:
· il mutuo fosse assistito dalla garanzia del Medio a valere sul “Fondo di Controparte_3 garanzia per le piccole e medie imprese” costituito ex art.2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996 e successive modifiche e relative disposizioni attuative;
· il finanziamento concesso sarebbe rientrato tra le misure di sostegno di cui al Decreto Legge
8/4/2020 n°23, garantite dal Fondo di Garanzia o di Ismea, a favore delle piccole e medie imprese ex legge 662/96;
· il mutuatario si obbligava a utilizzare i proventi del finanziamento esclusivamente in conformità ai seguenti scopi: a) costi del personale;
b) pagamenti fornitori;
Cont 2) accertato e dichiarato che la accreditava la somma di € 758.450,00 (al netto delle spese e delle tasse rispetto agli originari € 770.000,00), di cui al mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto pagina 2 di 15 in data 7/10/2020, sul conto corrente n°045/221828/86 il quale al 30/09/2020 presentava un saldo a zero;
3) accertato e dichiarato che sempre in data 7/10/2020 la somma di € 600.000,00 (facente parte della somma di € 758.450,00) veniva “bonificata” sul conto corrente n°045/201071/87 sempre in essere tra Cont la società e la , il quale ultimo conto, alla data del 30/09/2020 ossia prima del predetto bonifico, presentava un saldo passivo di € 477.394,25; Cont
4) accertato e dichiarato che, per effetto dell'operazione di cui sopra, la , non solo azzerava il saldo debitorio del conto corrente n°045/201071/87 ma rientrava immediatamente anche di tutti gli insoluti, rimborsi, anticipi e commissioni bancarie per giungere ad un saldo positivo, alla data del 31/10/2020, di € 11.844,66. 5) per l'effetto accertare e dichiarare, in via gradata l'una all'altra: a) la nullità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1325, 1344 e 1418 secondo comma c.c. del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum in quanto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (contratto in frode alla legge) e/o; b) la nullità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1325,1343 e 1418 secondo comma c.c. per assenza della causa concreta e/o per illiceità della medesima, del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum e/o: c) la nullità, ai sensi per gli effetti, degli articoli 1343 e 1418 c.c. per contrarietà all''ordine pubblico o al buon costume, del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum, con conseguente applicazione della soluti retentio ai sensi e per gli effetti dell'art.2035 c.c.”; il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. in via subordinata per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale come in atti Cont proposto, sempre previo rigetto del gravame principale proposto dalla , confermare il capo n°1 della sentenza del Tribunale di Monza n°1718/2024 pubblicata in data 13/06/2024 laddove è stata accolta la domanda di inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. in combinato disposto con l'art.165 CC.II. del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum, quantomeno nel limite di cui alla somma di € 600.000,00 e della altrettanto contestuale operazione di azzeramento del saldo passivo del conto corrente n°045/201071/87, per tutti i motivi esposti negli atti depositati in giudizio, il Cont tutto con conseguente conferma anche del capo numero 3 riguardante la condanna della al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio. in ogni caso condannare la al pagamento delle spese e dei compensi della fase di gravame, oltre CP_4 rimborso forfettario del 15% nonché IVA, CPA ed accessori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1718/2024 pubblicata il 13 giugno 2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Curatela della (di Controparte_1 Controparte_1 qui in poi anche “Procedura” o “Società”) contro Controparte_5
pagina 3 di 15 Contr (di qui in poi anche ” o ) ha respinto la domanda principale di accertamento della nullità Pt_1 del contratto di mutuo chirografario di € 758.450,00 stipulato il 7.10.2020 e, previa riqualificazione della domanda subordinata, ha accolto la domanda di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII, dichiarando inefficace nei confronti della Liquidazione giudiziale di l'operazione di Controparte_1
Contr compensazione attuata da a seguito della stipulazione del contratto di mutuo, mediante il trasferimento della somma di € 600.000,00 dal conto corrente di n°045/221828/86 al CP_1
conto corrente di n°045/201071/87, operazione con la quale era stato azzerato il saldo CP_1
Contr debitorio di tale ultimo conto pari ad € 471.157,59; ha inoltre condannato a rifondere le spese di lite in favore della Liquidazione giudiziale attrice.
2. Il giudizio di primo grado
Contr La Liquidazione giudiziale di ha convenuto in giudizio proponendo in via Controparte_1
principale domanda volta all'accertamento della nullità del contratto di mutuo chirografario stipulato con la Banca il 7 ottobre 2020 e, in subordine, domanda volta alla dichiarazione della sua inefficacia nei confronti della massa dei creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c. in combinato disposto con l'art. 165
CCII.
L'attrice ha evidenziato che il mutuo era garantito dal ed erogato per Controparte_6
finalità specifiche (costi del personale, pagamenti fornitori) e che, ciò nonostante, la somma erogata era stata in gran parte utilizzata per estinguere un pregresso debito chirografario di nei CP_1 confronti della stessa Banca. In particolare, € 600.000,00 erano stati trasferiti da un conto a saldo zero a un conto con saldo negativo della Società, estinguendo così l'esposizione pregressa e producendo addirittura un saldo attivo.
Sulla base di tale ricostruzione, la Procedura ha chiesto accertarsi la nullità del mutuo perché stipulato in frode alla legge, perché privo di causa e per contrarietà all'ordine pubblico, ovvero – in via subordinata – di dichiararne l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
La si è costituita chiedendo il rigetto integrale delle domande ed eccependo in via preliminare la Pt_1 carenza di interesse ad agire della Procedura, in quanto l'interesse sottostante alle proposte azioni di nullità e di inefficacia del contratto di mutuo era quello di escludere il credito della da quelli Pt_1
ammessi al passivo, e detto credito non era in effetti stato ammesso, tanto che essa era stata Pt_1
costretta a proporre opposizione allo stato passivo.
pagina 4 di 15 All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1718/2024 del 13 giugno 2024, ha respinto l'eccezione di carenza di interesse ad agire (affermando che la decisione endo-concorsuale che sarebbe stata resa all'esito dell'opposizione allo stato passivo non spiega nessuna efficacia all'esterno e non può dunque essere fatta valere come giudicato, mentre la Procedura aveva interesse ad ottenere un accertamento suscettibile di passare in giudicato), ha respinto del domande di nullità del mutuo (avendo ritenuto il contratto di mutuo chirografario, con il suo addendum, sostanzialmente rispettoso del d.l.
23/2020, essendo residuato, dopo il trasferimento di € 600.000 sul conto con saldo negativo, il 25% della somma erogata per scopi diversi dalla rinegoziazione del pregresso debito), ed ha invece accolto – dopo aver precisato che era “evidente dal tenore letterale dell'atto di citazione che l'attrice considera oggetto di revocatoria non tanto il mutuo, quale atto di erogazione della somma di denaro in favore della società in bonis, quanto il successivo trasferimento di parte di questa somma in favore della
Cont stessa mutuataria attraverso l'accredito sul diverso conto n°045/201071/87 a ripianamento del debito pregresso e a copertura delle linee di affidamento concesse, in ciò concretandosi l'effetto lesivo della garanzia patrimoniale per i creditori della massa” - la domanda subordinata di revocatoria ordinaria, dichiarando l'inefficacia dell'operazione di compensazione attuata dalla mediante Pt_1 giroconto di € 600.000,00 da un conto a saldo zero a un conto a saldo negativo, con cui era stato azzerato il saldo passivo.
3. L'appello della Pt_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, dando preliminarmente atto che il Tribunale di
[...]
Monza, con ordinanza n. 737/2024 del 4 luglio 2024, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promossa dalla aveva accolto integralmente l'opposizione, ammettendo il credito della Pt_1 al passivo della procedura per l'intero importo richiesto. In tale sede, il Giudice ha rigettato sia Pt_1 la domanda di nullità sia quella di revocatoria, rilevando, tra l'altro, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo alla Banca.
Contr In particolare, ha formulato i seguenti motivi di impugnazione.
3.1. Primo motivo di impugnazione: riproposizione dell'eccezione di carenza di interesse ad agire. Contr Con il primo motivo, afferma che erroneamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della Procedura, ribadendo come il presente giudizio rappresenterebbe una mera duplicazione delle eccezioni che il Con Curatore aveva sollevato nell'ambito della verifica dei crediti e che erano state accolte dal salvo poi essere state definitivamente respinte dal Tribunale all'esito del giudizio di opposizione, ed pagina 5 di 15 evidenziando che l'unico scopo utile che la Procedura poteva proporsi con il presente giudizio era il medesimo già coltivato in sede endo-concorsuale, atteso che la funzione tipica della revocatoria è quella di reintegrare la garanzia patrimoniale generica dei creditori e non semplicemente ottenere un accertamento privo di effetti concreti, con la conseguenza che il presente processo non potrebbe apportare alcun risultato utile per la Procedura.
A sostegno dell'affermata inammissibilità delle domande della Curatela, l'appellante richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, sebbene la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, è comunque necessario che l'attore dimostri la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire (Cass. 5420/2002). In mancanza di un'utilità effettiva e attuale derivante dall'accoglimento della domanda, la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile.
Del resto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'ammissione del credito al passivo – intervenuta a seguito dell'opposizione – renderebbe inammissibile qualsiasi domanda volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità o inefficacia del titolo contrattuale alla base di tale credito, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 16508/2010 in merito alla portata preclusiva in ordine alla valutazione del titolo in caso di ammissione parziale del credito per effetto della compensazione.
Né potrebbe sostenersi, come invece erroneamente fa il Giudice di primo grado, che la domanda della
Procedura avesse ad oggetto non già il mutuo in sé, bensì “l'operazione di compensazione attuata dalla Cont
mediante la traslazione/giroconto della somma di € 600.000,00 dal conto corrente
n°045/221828/86 al conto corrente n°045/201071/87 con la quale è stato azzerato il saldo debitorio di tale ultimo conto pari ad € 471.157,59”: secondo l'appellante, infatti, da una lato la Procedura non vanterebbe un effettivo interesse ad agire in relazione a tale domanda, dall'altro detta domanda avente ad oggetto l'“operazione di compensazione” sarebbe inammissibile in quanto tardivamente proposta.
3.2. Secondo motivo di impugnazione: inammissibilità della modifica della domanda subordinata
Contr Con il secondo motivo di appello, ribadisce l'inammissibilità per tardività della modifica della domanda operata dalla Procedura nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio la Procedura aveva formulato, in via subordinata rispetto alla domanda di nullità del contratto di mutuo, una domanda di revocatoria avente ad oggetto l'intera operazione di finanziamento, cioè al mutuo chirografario sottoscritto il 7 ottobre 2020 e al relativo addendum, mentre soltanto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. la Procedura avrebbe pagina 6 di 15 modificato – inammissibilmente- la propria domanda, affermando che l'atto pregiudizievole di cui alla domanda subordinata di revocatoria doveva “essere individuato, non nella sottoscrizione del mutuo di per sé, ma nella contestuale e collegata operazione “traslativa” della somma di € 600.000,00 sul conto corrente avente saldo debitorio”.
L'appellante, dunque, chiede che, in accoglimento del secondo motivo di appello, venga dichiarata inammissibile la domanda revocatoria avente ad oggetto l'“operazione di compensazione”, con conseguente rigetto della domanda revocatoria relativa al mutuo ed all'addendum per le ragioni esposte nel primo motivo di appello o, in ogni caso, nel seguente terzo motivo.
3.3. Terzo motivo di impugnazione: errata valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la revocatoria ordinaria ex artt. 165 CCII e 2901 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla
Contr sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In particolare, afferma che non sarebbero stati allegati né tantomeno provati i presupposti soggettivi richiesti dalla legge ai fini della revocatoria ordinaria, ossia la scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis del terzo, nel caso di specie la mentre il Tribunale non ha dato conto di alcun elemento indiziario concreto da Pt_1
cui inferire tale consapevolezza in capo alla né ha motivato sul punto. Pt_1
Peraltro, il Tribunale, cadendo così in aperta contraddizione, aveva invece motivato in ordine all'assenza del requisito dell'elemento soggettivo in capo alla nel rigettare la domanda Pt_1
principale di nullità svolta dalla Liquidazione giudiziale.
A conferma dell'assenza del requisiti soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., a definizione della causa parallela di opposizione allo stato passivo, il medesimo Tribunale di Monza ha riconosciuto l'infondatezza della revocatoria, rigettandola per assenza dei presupposti soggettivi, evidenziando che tutti i documenti richiamati a sostegno delle presunte condizioni di insolvenza della società erano successivi alla data di erogazione del finanziamento, e in ogni caso non erano nella disponibilità della al momento della stipula del mutuo. Pt_1
L'appellante ha infine contestato anche la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, sottolineando, tra l'altro, che il finanziamento aveva comportato un'iniezione di liquidità, che avrebbe permesso, tra l'altro, il pagamento dei dipendenti.
3.4. Quarto motivo di impugnazione: errata valutazione in merito alla condanna alle spese
Con l'ultimo motivo, l'appellante – in via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello - contesta la condanna integrale alle spese legali pronunciata a carico pagina 7 di 15 della osservando come la sentenza impugnata abbia accolto solo parzialmente le domande della Pt_1
controparte, avendo rigettato la domanda principale di nullità e accolto esclusivamente quella subordinata relativa all'inefficacia del solo giroconto.
Secondo l'appellante, ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale a pronunciare una compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese, in considerazione della reciproca soccombenza, e tenuto conto anche della peculiarità e novità delle questioni giuridiche trattate, soprattutto alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di
Garanzia.
4. La difesa e l'appello incidentale della Liquidazione giudiziale
La Liquidazione giudiziale di si è costituita, eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di CP_1
appello e formulando, a sua volta, appello incidentale.
Contr Quanto al primo motivo di appello di , relativo alla ritenuta carenza di interesse ad agire della
Curatela, l'appellata richiama gli orientamenti giurisprudenziali consolidati secondo cui tra giudizi ordinari e quelli endo-concorsuali non si determina alcun contrasto di giudicati, trattandosi di atti con diversa efficacia: il giudicato concorsuale produce effetti limitati “ai fini del concorso”, e non preclude l'esercizio di azioni revocatorie in sede ordinaria, che possono convivere con la verificazione del Contr credito. Aggiunge che risulterebbe erroneo il richiamo di alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
16508/2010, in quanto da un lato la sentenza, quando parla di “preclusione endofallimentare”, si riferisce alle sole opposizioni e/o impugnazioni che possano derivare dall'ammissione e/o dall'esclusione del credito oggetto di insinuazione, e dall'altro nella parte motiva esprime un concetto Contr opposto a quello che vorrebbe ricavare dalla massima.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'asserita inammissibile modifica della domanda di revocatoria, la Liquidazione giudiziale afferma che, come correttamente rilevato dal Tribunale, già nell'atto introduttivo vi fosse l'indicazione dell'intera operazione -comprendente sia l'erogazione sia il trasferimento dei fondi- la quale doveva essere considerata nella sua unitarietà. Il Tribunale ha altrettanto correttamente ritenuto la precisazione ammissibile, trattandosi della stessa vicenda sostanziale.
Quanto al terzo motivo di appello, relativo all'asserita insussistenza dei presupposti soggettivi della revocatoria ordinaria, la Liquidazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'azione revocatoria ordinaria proposta in ambito concorsuale il Curatore non è tenuto a provare lo stato di insolvenza del debitore, né la consapevolezza di tale stato da parte del terzo, essendo pagina 8 di 15 sufficiente dimostrare il pregiudizio per la massa. La Curatela ha evidenziato che la Banca, al momento del finanziamento, era in ogni caso consapevole o comunque avrebbe potuto agevolmente conoscere la condizione economica della Società, avendo utilizzato € 600.000,00 per azzerare passività preesistenti e risultando, inoltre, notificati pignoramenti da parte dei lavoratori già due giorni dopo l'operazione.
In merito all'asserita insussistenza dell'eventus damni, l'appellata evidenzia che la liquidità residuata dopo il giroconto era minima (€ 11.844,66), mentre i crediti lavorativi ammontavano ad almeno €
406.130,00: anche considerando solo i crediti anteriori all'operazione oggetto della presente vertenza, il valore dei crediti era comunque superiore alla liquidità disponibile.
Quanto, infine, al quarto motivo di appello, relativo alle spese, l'appellata eccepisce che non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione, neppure parziale.
La Curatela ha quindi chiesto il rigetto dell'appello principale della ritenendo infondati tutti i Pt_1
motivi di censura e ribadendo la legittimità della decisione di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda revocatoria.
La Liquidazione giudiziale ha inoltre proposto appello incidentale, dolendosi del rigetto, da parte del
Tribunale di Monza, della domanda principale avanzata nel giudizio di primo grado, con cui era stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 7 ottobre 2020 e del relativo addendum sotto tre profili, presentati in via gradata: i) nullità per frode alla legge:
l'operazione complessivamente considerata – articolata in concessione del mutuo, apertura di un conto dedicato e immediato trasferimento delle somme su altro conto per azzerare un pregresso saldo passivo
– rappresenterebbe uno schema negoziale utilizzato dalla Banca per eludere norme imperative, posto che la finalità del mutuo, come dichiarata nell'addendum contrattuale, doveva consistere prioritariamente nel pagamento dei costi del personale e dei fornitori, e solo in via residuale nel consolidamento delle passività pregresse, mentre l'effettivo impiego delle somme, in particolare l'immediato utilizzo di € 600.000,00 per estinguere il saldo passivo del conto corrente n. 201071, rivelerebbe un uso strumentale del contratto in frode alla legge, e dunque la sua nullità; ii) nullità per assenza o illiceità della causa concreta: la causa del mutuo, qualificabile come mutuo di scopo, nella specie sarebbe venuta meno o si sarebbe trasformata in una funzione illecita;
il mutuo, infatti, non avrebbe effettivamente incrementato la disponibilità finanziaria della Società ai fini esplicitati nell'addendum, bensì sarebbe servito unicamente a ripianare l'esposizione debitoria verso la medesima iii) nullità per contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume: il mutuo sarebbe stato erogato Pt_1 in violazione dell'ordine pubblico economico, posto che si sarebbe concretizzato nel finanziamento pagina 9 di 15 consapevole di un'impresa insolvente con aggravamento del suo dissesto, in danno della massa dei creditori;
tale condotta, contraria all'ordine pubblico, comporterebbe l'applicazione del principio della soluti retentio, con impossibilità per la di ripetere quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 2035 c.c. Pt_1
In particolare, l'appellante incidentale ha censurato la pronuncia impugnata sotto i due seguenti profili.
I) Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie sia stato rispettato il limite previsto dal d.l. 23/2020 e dal contratto, posto che oltre il 25% dell'importo erogato è stato finalizzato a costituire credito aggiuntivo per il mutuatario stesso;
secondo il Tribunale, a seguito dell'accredito della somma mutuata, vi sarebbe stata invero una effettiva iniezione di liquidità a favore della Società di € 287.292,41, per cui il credito aggiuntivo messo a disposizione del soggetto beneficiario rispettava e addirittura superava la percentuale del 25%, corrispondente all'importo di € 189.612,50.
L'appellante incidentale lamenta la natura fallace della predetta ricostruzione contabile.
Essa, infatti, non terrebbe conto del fatto che sul conto corrente sul quale era stato eseguito il giroconto del 7/10/2020 di € 600.000,00, con conseguente saldo positivo di € 128.842,41 (+ 600.000,00 –
471.157,59), venivano poi eseguite, nella medesima giornata del 7.10.2020, ulteriori operazioni contabili per effetto delle quali veniva addebitata alla Società in bonis la ulteriore e complessiva somma di € 92.629,80, e che alla data del 30.10.2020, per effetto di ulteriori poste contabili, tra cui numerosi addebiti per “pignoramenti presso terzi” notificati dai lavoratori dipendenti, la Società poteva fare affidamento solo sulla trascurabile somma di € 11.844,66.
Tale ricostruzione non terrebbe neppure conto dell'ulteriore fatto che sull'altro conto corrente, appositamente aperto per l'accredito della somma concessa a mutuo -sul quale all'esito del bonifico di
€ 600.000,00 sull'altro conto si “veniva a creare” un saldo attivo di € 158.450,00 – vennero effettuati, nel corso del mese di ottobre 2020, ulteriori addebiti all'esito dei quali residuava un saldo positivo di soli € 68.018,00.
II) L'appellante incidentale contesta, inoltre, l'interpretazione offerta dal Tribunale dell'addendum e della normativa da questo richiamata. Nella sentenza impugnata, il giudice sostiene che nella enunciazione degli “scopi” indicati nell'addendum non può ravvisarsi l'“ordine gerarchico” sostenuto dalla Procedura, secondo cui il mutuo sarebbe finalizzato, in primis, al pagamento dei “costi del personale”, poi al pagamento dei fornitori e soltanto in via residuale al consolidamento delle passività pregresse. L'interpretazione del Tribunale non sarebbe, invero, coerente, né con il dato letterale, né con lo scopo della normativa di riferimento.
pagina 10 di 15 In conclusione, dovendosi ritenere che l'operazione di finanziamento -unitariamente considerata- abbia violato l'addendum e il d.l. 23/2020 dallo stesso richiamato, non essendo stato rispettato né l'ordine gerarchico degli “scopi” per i quali il finanziamento era stato concesso, né la percentuale minima residuale da destinare ad “acquisto scorte, fornitori e stipendi”, la Liquidazione giudiziale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accertamento, in via principale, della nullità del contratto di mutuo e del relativo addendum; in subordine, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
5. Decisione
Va preliminarmente valutato il secondo motivo d'appello principale, in quanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della domanda di revocatoria proposta dalla Liquidazione giudiziale in via subordinata dipende la fondatezza o meno del primo motivo di appello principale, relativo all'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla Curatela, carenza di interesse Contr che ha eccepito sia in relazione alla domanda principale di nullità del contratto di mutuo, sia alla domanda subordinata di revocatoria ordinaria.
Il secondo motivo di appello principale è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Monza nella sentenza impugnata, la domanda di revocatoria proposta dalla Liquidazione giudiziale in via subordinata rispetto alla domanda di nullità
NON ha ad oggetto il solo trasferimento di parte della somma mutuata (€ 600.000) dal conto corrente avente saldo attivo a quello avente, alla data del 7.10.2020, saldo negativo, bensì l' “intera operazione”: ovvero il perfezionamento del contratto di mutuo con il relativo addendum (e dunque l'erogazione della somma lorda di € 770.000 con il corrispettivo obbligo restitutorio della Società), nonché la successiva operazione di “giroconto” di parte (€ 600.000) della somma erogata.
Infatti, a prescindere dalla tempestività o tardività con cui la Liquidazione giudiziale ebbe a specificare di intendere ottenere anche l'inefficacia dell'operazione di compensazione operata dalla con il Pt_1
predetto giroconto, come si evince dalle stesse conclusioni così come precisate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, la Liquidazione NON ha domandato l'inefficacia del solo pagamento
Contr della somma di € 600.000 – che ebbe come effetto l'estinzione del credito vantato da in relazione al conto corrente scoperto- bensì ha domandato in primis la declaratoria di inefficacia del mutuo e del pagina 11 di 15 contestuale addendum, e, soltanto in aggiunta, l'inefficacia della successiva operazione di compensazione. Si riportano di seguito, per un'immediata evidenza, le conclusioni (relative alla domanda subordinata di revocatoria) come precisate in primo grado dalla Liquidazione giudiziale con le note scritte depositate il 3.1.2024: “…dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. in combinato disposto con l'art.165 CC.II. del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum, quantomeno nel limite di cui alla somma di € 600.000,00 utilizzata dalla banca convenuta al fine di azzerare il saldo passivo del conto corrente n°045/201071/87 per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando altresì
l'inefficacia della contestuale e collegata operazione di compensazione attuata dalla Banca mediante la traslazione/giroconto della somma di € 600.000,00 dal conto corrente n°045/221828/86 al conto corrente n°045/201071/87 con la quale è stato azzerato il saldo debitorio di tale ultimo conto pari ad €
471.157,59, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto” (cfr. note scritte sostitutive dell'udienza, pag. 3).
Ora, stante il chiaro tenore testuale delle conclusioni precisate dalla Liquidazione giudiziale – identico, del resto, a quello delle conclusioni come precisate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.- che evidenzia come l'attrice avesse chiesto, non solo nell'atto introduttivo e nella prima memoria, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni, la declaratoria di inefficacia “del mutuo chirografario
n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum” e, solo come conseguenza di detta declaratoria, “altresì l'inefficacia della contestuale e collegata operazione di compensazione”
(enfasi della redattrice), non era legittimamente possibile interpretare la domanda subordinata di revocatoria come riferita al solo trasferimento di parte della somma mutuata (€ 600.000) sul conto corrente preesistente e portante un saldo negativo, eseguito al fine e con l'effetto di estinguere il credito pregresso della la declaratoria di inefficacia del contratto di mutuo e la declaratoria di Pt_1 inefficacia del pagamento di € 600.000 comportano invero, all'evidenza, effetti completamente diversi: mentre dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, di un contratto di mutuo significa dichiarare che, nei confronti della massa, la somma mutuata di € 770.000 non è stata mai erogata e che, conseguentemente, non spetta alla Banca alcun credito restitutorio di tale somma;
dichiarare, invece, l'inefficacia, nei confronti della massa, del solo “pagamento” del debito pregresso, effettuato dalla Società in bonis in favore della Banca con parte della somma mutuata (€ 600.000), significa dichiarare che – ferma restando l'efficacia del mutuo con i suoi elementi costitutivi: erogazione della somma di € 770.000 al lordo delle spese e sorgere del correlativo credito restitutorio pagina 12 di 15 della banca maggiorato degli interessi- nei confronti della massa quella parte di somma erogata, utilizzata per estinguere il debito presso della Banca, è ancora nella disponibilità della Curatela per essere redistribuita secondo il principio della par condicio creditorum.
Del resto, anche a voler prescindere dal chiaro tenore letterale delle parole usate dall'attrice, non è possibile giungere all'interpretazione della domanda subordinata fornita dal Tribunale neppure valorizzando il contenuto delle difese complessivamente svolte dalla : anzi, Controparte_1
proprio dal complesso delle domande svolte dalla Liquidazione giudiziale – domande che, peraltro, con il proposto appello incidentale il Curatore ripropone e mostra di voler tuttora vedere accolte in via principale- si evince che l'intento della Liquidazione era – ed è- quello di ottenere in primis la nullità e, subordinatamente, l'inefficacia, dell'intero contratto e dei suoi connaturati effetti: dazione della somma di € 770.000 (al lordo delle spese) da parte della e conseguente obbligo di restituzione della Pt_1
somma erogata (maggiorata degli interessi) in capo ad . CP_1
Del resto, altrettanto chiaramente, anche nella comparsa di costituzione nel presente giudizio d'appello,
a confutazione del secondo motivo di appello principale, la Liquidazione giudiziale ribadisce che “È, quindi, di tutta evidenza che i fatti costitutivi della domanda sono rimasti i medesimi in quanto l'atto pregiudizievole è sempre il mutuo chirografario che si è, tuttavia, immediatamente sviluppato, nella
“pratica”, in una operazione di giroconto finalizzato al ripianamento di una passività pregressa in essere con il medesimo istituto bancario” (cfr. comparsa costituzione in appello, pag. 9), così evidenziando, ancora una volta, che l'intenzione era quella di chiedere l'inefficacia del contratto di
“mutuo chirografario”.
In altri termini, l'intero impianto della vertenza giudiziale incardinata dalla , confermata in CP_1 sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e ribadita in questa sede d'appello, induce (ed ha naturalmente indotto la controparte, che ha calibrato le sue difese sulla scorta del chiaro tenore letterale delle domande proposte) a ritenere che il “bene della vita” che la Liquidazione giudiziale voleva e vuole ottenere è l'eliminazione, nei confronti della massa dei creditori, del credito vantato dalla Pt_1
Contr a titolo di restituzione della somma mutuata, credito per il quale si era insinuata al passivo e che è stato oggetto di specifica eccezione di revocatoria “per le vie brevi” in sede endo-concorsuale.
Va aggiunto che, qualora dovesse per ipotesi accedersi all'interpretazione del giudice di primo grado, e ritenere dunque che la Liquidazione giudiziale avesse modificato, in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la propria domanda subordinata, chiedendo che non venisse più dichiarato inefficace il pagina 13 di 15 contratto di mutuo e il relativo addendum, ma che venisse dichiarato inefficace il “pagamento” di €
600.000, tale modifica avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, posto che la modifica delle domande è ammessa dal codice di rito soltanto sino alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e che la domanda di inefficacia del pagamento rappresentava certamente una domanda nuova nei termini sopra evidenziati, comportando la stessa effetti del tutto distinti da quelli della domanda originariamente proposta.
In accoglimento del secondo motivo di appello principale, deve dunque accertarsi che anche la domanda subordinata di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII proposta dalla Curatela ha ad oggetto il contratto di mutuo e il suo addendum.
Così interpretata la domanda subordinata di revocatoria, ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello principale: sia in relazione alle domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo, sia in relazione alla domanda di revocatoria del medesimo contratto, la Liquidazione risulta priva di interesse ad agire. Se, come emerge chiaramente dall'oggetto delle domande proposte, l'obiettivo della
Liquidazione era quello di “eliminare” dallo stato passivo il credito restitutorio vantato dalla e Pt_1
Contr per il quale si era appunto insinuata, non è ravvisabile alcuna utilità concreta conseguibile con l'instaurazione del presente giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella che poteva essere conseguita
(e che infatti è stata in quella sede perseguita e coltivata) in ambito endo-concorsuale. Né tale eventuale
Contr diversa utilità è stata mai indicata dalla Liquidazione giudiziale, nonostante abbia eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
In accoglimento del primo motivo di appello principale, deve dunque dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte dalla Liquidazione giudiziale.
Stante l'accoglimento dei primi due motivi di appello principale, gli altri motivi di appello principale, così come l'appello incidentale, che presuppone l'ammissibilità delle domande di nullità, rimangono assorbiti.
Contr In conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto da , le spese di lite del primo grado di giudizio, così come quelle del presente giudizio di appello, devono essere poste a carico della
, e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del valore della causa e tenuto Controparte_1
conto che nel presente giudizio di appello non si è svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1718/2024 pubblicata il 13.6.2024 e in totale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- dichiara inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. le domande tutte proposte dalla per l'effetto: Controparte_1
- condanna la Liquidazione giudiziale di a restituire a Controparte_1 [...]
Contr le spese di lite di primo grado versate da in esecuzione della Controparte_5
sentenza impugnata;
- condanna la Liquidazione giudiziale di a rimborsare a Controparte_1 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_5
22.426,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- condanna la Liquidazione giudiziale di a rimborsare a Controparte_1 [...] le spese di lite del presente grado di appello, che si liquidano in € Controparte_5
18.511,00 per compensi ed € 2.556,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al
15%;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 16 aprile 2025.
La cons. rel. La presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2147/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ZIMBALDI ANDREA AUGUSTO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1718/2024 pubblicata il
13/06/2024; materia: Azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 1718/2024 pubblicata il 13 giugno 2024 e notificata in pari data resa all'esito del procedimento RG n. 4544/2023 avanti il
Tribunale di Monza e in accoglimento dei motivi di gravame proposti, così pronunciare: pagina 1 di 15 Nel merito:
- in via principale e in accoglimento del primo motivo di appello, respingere tutte le domande formulate dalla in quanto inammissibili e improcedibili Controparte_1 per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- sempre in via principale e in accoglimento del secondo motivo di appello respingere la domanda revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge e relativa condanna a restituire le spese legali liquidate nella sentenza di primo grado e pagate dalla alla Procedura. Pt_1
In subordine
- in accoglimento del quarto motivo di appello disporre la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado o in subordine di disporre la compensazione parziale, rideterminando l'importo a carico della e relativa condanna a restituire le spese legali liquidate nella sentenza Pt_1 di primo grado e pagate dalla alla Procedura;
Pt_1
- con vittoria di spese del presente grado di giudizio e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: Cont in ordine all'appello principale proposto dalla per tutti i motivi esposti in atti, previa l'assunzione di tutte le opportune e necessarie declaratorie di rito e non del caso concreto rigettare Cont tutti i motivi di appello proposti dalla in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto;
il tutto con l'assunzione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in via di appello incidentale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le opportune e necessarie declaratorie di rito e non del caso concreto, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n°1718/2024 pubblicata in data 13/06/2024, laddove, al capo n°2, la stessa ha rigettato la domanda principale svolta in prime cure dalla Giudiziale della si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello CP_1 Controparte_1 adita, in accoglimento di tutti i motivi di censura proposti in via incidentale, accolga le seguenti conclusioni:
“in via principale 1) accertato e dichiarato che il mutuo chirografario n°045/317674/96 ed il contestuale addendum sottoscritti in data 7/10/2020 prevedevano che:
· il mutuo fosse assistito dalla garanzia del Medio a valere sul “Fondo di Controparte_3 garanzia per le piccole e medie imprese” costituito ex art.2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996 e successive modifiche e relative disposizioni attuative;
· il finanziamento concesso sarebbe rientrato tra le misure di sostegno di cui al Decreto Legge
8/4/2020 n°23, garantite dal Fondo di Garanzia o di Ismea, a favore delle piccole e medie imprese ex legge 662/96;
· il mutuatario si obbligava a utilizzare i proventi del finanziamento esclusivamente in conformità ai seguenti scopi: a) costi del personale;
b) pagamenti fornitori;
Cont 2) accertato e dichiarato che la accreditava la somma di € 758.450,00 (al netto delle spese e delle tasse rispetto agli originari € 770.000,00), di cui al mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto pagina 2 di 15 in data 7/10/2020, sul conto corrente n°045/221828/86 il quale al 30/09/2020 presentava un saldo a zero;
3) accertato e dichiarato che sempre in data 7/10/2020 la somma di € 600.000,00 (facente parte della somma di € 758.450,00) veniva “bonificata” sul conto corrente n°045/201071/87 sempre in essere tra Cont la società e la , il quale ultimo conto, alla data del 30/09/2020 ossia prima del predetto bonifico, presentava un saldo passivo di € 477.394,25; Cont
4) accertato e dichiarato che, per effetto dell'operazione di cui sopra, la , non solo azzerava il saldo debitorio del conto corrente n°045/201071/87 ma rientrava immediatamente anche di tutti gli insoluti, rimborsi, anticipi e commissioni bancarie per giungere ad un saldo positivo, alla data del 31/10/2020, di € 11.844,66. 5) per l'effetto accertare e dichiarare, in via gradata l'una all'altra: a) la nullità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1325, 1344 e 1418 secondo comma c.c. del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum in quanto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative (contratto in frode alla legge) e/o; b) la nullità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1325,1343 e 1418 secondo comma c.c. per assenza della causa concreta e/o per illiceità della medesima, del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum e/o: c) la nullità, ai sensi per gli effetti, degli articoli 1343 e 1418 c.c. per contrarietà all''ordine pubblico o al buon costume, del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum, con conseguente applicazione della soluti retentio ai sensi e per gli effetti dell'art.2035 c.c.”; il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. in via subordinata per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale come in atti Cont proposto, sempre previo rigetto del gravame principale proposto dalla , confermare il capo n°1 della sentenza del Tribunale di Monza n°1718/2024 pubblicata in data 13/06/2024 laddove è stata accolta la domanda di inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. in combinato disposto con l'art.165 CC.II. del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum, quantomeno nel limite di cui alla somma di € 600.000,00 e della altrettanto contestuale operazione di azzeramento del saldo passivo del conto corrente n°045/201071/87, per tutti i motivi esposti negli atti depositati in giudizio, il Cont tutto con conseguente conferma anche del capo numero 3 riguardante la condanna della al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio. in ogni caso condannare la al pagamento delle spese e dei compensi della fase di gravame, oltre CP_4 rimborso forfettario del 15% nonché IVA, CPA ed accessori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1718/2024 pubblicata il 13 giugno 2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Curatela della (di Controparte_1 Controparte_1 qui in poi anche “Procedura” o “Società”) contro Controparte_5
pagina 3 di 15 Contr (di qui in poi anche ” o ) ha respinto la domanda principale di accertamento della nullità Pt_1 del contratto di mutuo chirografario di € 758.450,00 stipulato il 7.10.2020 e, previa riqualificazione della domanda subordinata, ha accolto la domanda di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII, dichiarando inefficace nei confronti della Liquidazione giudiziale di l'operazione di Controparte_1
Contr compensazione attuata da a seguito della stipulazione del contratto di mutuo, mediante il trasferimento della somma di € 600.000,00 dal conto corrente di n°045/221828/86 al CP_1
conto corrente di n°045/201071/87, operazione con la quale era stato azzerato il saldo CP_1
Contr debitorio di tale ultimo conto pari ad € 471.157,59; ha inoltre condannato a rifondere le spese di lite in favore della Liquidazione giudiziale attrice.
2. Il giudizio di primo grado
Contr La Liquidazione giudiziale di ha convenuto in giudizio proponendo in via Controparte_1
principale domanda volta all'accertamento della nullità del contratto di mutuo chirografario stipulato con la Banca il 7 ottobre 2020 e, in subordine, domanda volta alla dichiarazione della sua inefficacia nei confronti della massa dei creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c. in combinato disposto con l'art. 165
CCII.
L'attrice ha evidenziato che il mutuo era garantito dal ed erogato per Controparte_6
finalità specifiche (costi del personale, pagamenti fornitori) e che, ciò nonostante, la somma erogata era stata in gran parte utilizzata per estinguere un pregresso debito chirografario di nei CP_1 confronti della stessa Banca. In particolare, € 600.000,00 erano stati trasferiti da un conto a saldo zero a un conto con saldo negativo della Società, estinguendo così l'esposizione pregressa e producendo addirittura un saldo attivo.
Sulla base di tale ricostruzione, la Procedura ha chiesto accertarsi la nullità del mutuo perché stipulato in frode alla legge, perché privo di causa e per contrarietà all'ordine pubblico, ovvero – in via subordinata – di dichiararne l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
La si è costituita chiedendo il rigetto integrale delle domande ed eccependo in via preliminare la Pt_1 carenza di interesse ad agire della Procedura, in quanto l'interesse sottostante alle proposte azioni di nullità e di inefficacia del contratto di mutuo era quello di escludere il credito della da quelli Pt_1
ammessi al passivo, e detto credito non era in effetti stato ammesso, tanto che essa era stata Pt_1
costretta a proporre opposizione allo stato passivo.
pagina 4 di 15 All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1718/2024 del 13 giugno 2024, ha respinto l'eccezione di carenza di interesse ad agire (affermando che la decisione endo-concorsuale che sarebbe stata resa all'esito dell'opposizione allo stato passivo non spiega nessuna efficacia all'esterno e non può dunque essere fatta valere come giudicato, mentre la Procedura aveva interesse ad ottenere un accertamento suscettibile di passare in giudicato), ha respinto del domande di nullità del mutuo (avendo ritenuto il contratto di mutuo chirografario, con il suo addendum, sostanzialmente rispettoso del d.l.
23/2020, essendo residuato, dopo il trasferimento di € 600.000 sul conto con saldo negativo, il 25% della somma erogata per scopi diversi dalla rinegoziazione del pregresso debito), ed ha invece accolto – dopo aver precisato che era “evidente dal tenore letterale dell'atto di citazione che l'attrice considera oggetto di revocatoria non tanto il mutuo, quale atto di erogazione della somma di denaro in favore della società in bonis, quanto il successivo trasferimento di parte di questa somma in favore della
Cont stessa mutuataria attraverso l'accredito sul diverso conto n°045/201071/87 a ripianamento del debito pregresso e a copertura delle linee di affidamento concesse, in ciò concretandosi l'effetto lesivo della garanzia patrimoniale per i creditori della massa” - la domanda subordinata di revocatoria ordinaria, dichiarando l'inefficacia dell'operazione di compensazione attuata dalla mediante Pt_1 giroconto di € 600.000,00 da un conto a saldo zero a un conto a saldo negativo, con cui era stato azzerato il saldo passivo.
3. L'appello della Pt_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, dando preliminarmente atto che il Tribunale di
[...]
Monza, con ordinanza n. 737/2024 del 4 luglio 2024, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promossa dalla aveva accolto integralmente l'opposizione, ammettendo il credito della Pt_1 al passivo della procedura per l'intero importo richiesto. In tale sede, il Giudice ha rigettato sia Pt_1 la domanda di nullità sia quella di revocatoria, rilevando, tra l'altro, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo alla Banca.
Contr In particolare, ha formulato i seguenti motivi di impugnazione.
3.1. Primo motivo di impugnazione: riproposizione dell'eccezione di carenza di interesse ad agire. Contr Con il primo motivo, afferma che erroneamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della Procedura, ribadendo come il presente giudizio rappresenterebbe una mera duplicazione delle eccezioni che il Con Curatore aveva sollevato nell'ambito della verifica dei crediti e che erano state accolte dal salvo poi essere state definitivamente respinte dal Tribunale all'esito del giudizio di opposizione, ed pagina 5 di 15 evidenziando che l'unico scopo utile che la Procedura poteva proporsi con il presente giudizio era il medesimo già coltivato in sede endo-concorsuale, atteso che la funzione tipica della revocatoria è quella di reintegrare la garanzia patrimoniale generica dei creditori e non semplicemente ottenere un accertamento privo di effetti concreti, con la conseguenza che il presente processo non potrebbe apportare alcun risultato utile per la Procedura.
A sostegno dell'affermata inammissibilità delle domande della Curatela, l'appellante richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, sebbene la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, è comunque necessario che l'attore dimostri la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire (Cass. 5420/2002). In mancanza di un'utilità effettiva e attuale derivante dall'accoglimento della domanda, la stessa dovrebbe ritenersi inammissibile.
Del resto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'ammissione del credito al passivo – intervenuta a seguito dell'opposizione – renderebbe inammissibile qualsiasi domanda volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità o inefficacia del titolo contrattuale alla base di tale credito, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 16508/2010 in merito alla portata preclusiva in ordine alla valutazione del titolo in caso di ammissione parziale del credito per effetto della compensazione.
Né potrebbe sostenersi, come invece erroneamente fa il Giudice di primo grado, che la domanda della
Procedura avesse ad oggetto non già il mutuo in sé, bensì “l'operazione di compensazione attuata dalla Cont
mediante la traslazione/giroconto della somma di € 600.000,00 dal conto corrente
n°045/221828/86 al conto corrente n°045/201071/87 con la quale è stato azzerato il saldo debitorio di tale ultimo conto pari ad € 471.157,59”: secondo l'appellante, infatti, da una lato la Procedura non vanterebbe un effettivo interesse ad agire in relazione a tale domanda, dall'altro detta domanda avente ad oggetto l'“operazione di compensazione” sarebbe inammissibile in quanto tardivamente proposta.
3.2. Secondo motivo di impugnazione: inammissibilità della modifica della domanda subordinata
Contr Con il secondo motivo di appello, ribadisce l'inammissibilità per tardività della modifica della domanda operata dalla Procedura nel corso del giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio la Procedura aveva formulato, in via subordinata rispetto alla domanda di nullità del contratto di mutuo, una domanda di revocatoria avente ad oggetto l'intera operazione di finanziamento, cioè al mutuo chirografario sottoscritto il 7 ottobre 2020 e al relativo addendum, mentre soltanto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. la Procedura avrebbe pagina 6 di 15 modificato – inammissibilmente- la propria domanda, affermando che l'atto pregiudizievole di cui alla domanda subordinata di revocatoria doveva “essere individuato, non nella sottoscrizione del mutuo di per sé, ma nella contestuale e collegata operazione “traslativa” della somma di € 600.000,00 sul conto corrente avente saldo debitorio”.
L'appellante, dunque, chiede che, in accoglimento del secondo motivo di appello, venga dichiarata inammissibile la domanda revocatoria avente ad oggetto l'“operazione di compensazione”, con conseguente rigetto della domanda revocatoria relativa al mutuo ed all'addendum per le ragioni esposte nel primo motivo di appello o, in ogni caso, nel seguente terzo motivo.
3.3. Terzo motivo di impugnazione: errata valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la revocatoria ordinaria ex artt. 165 CCII e 2901 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla
Contr sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In particolare, afferma che non sarebbero stati allegati né tantomeno provati i presupposti soggettivi richiesti dalla legge ai fini della revocatoria ordinaria, ossia la scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis del terzo, nel caso di specie la mentre il Tribunale non ha dato conto di alcun elemento indiziario concreto da Pt_1
cui inferire tale consapevolezza in capo alla né ha motivato sul punto. Pt_1
Peraltro, il Tribunale, cadendo così in aperta contraddizione, aveva invece motivato in ordine all'assenza del requisito dell'elemento soggettivo in capo alla nel rigettare la domanda Pt_1
principale di nullità svolta dalla Liquidazione giudiziale.
A conferma dell'assenza del requisiti soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., a definizione della causa parallela di opposizione allo stato passivo, il medesimo Tribunale di Monza ha riconosciuto l'infondatezza della revocatoria, rigettandola per assenza dei presupposti soggettivi, evidenziando che tutti i documenti richiamati a sostegno delle presunte condizioni di insolvenza della società erano successivi alla data di erogazione del finanziamento, e in ogni caso non erano nella disponibilità della al momento della stipula del mutuo. Pt_1
L'appellante ha infine contestato anche la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, sottolineando, tra l'altro, che il finanziamento aveva comportato un'iniezione di liquidità, che avrebbe permesso, tra l'altro, il pagamento dei dipendenti.
3.4. Quarto motivo di impugnazione: errata valutazione in merito alla condanna alle spese
Con l'ultimo motivo, l'appellante – in via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello - contesta la condanna integrale alle spese legali pronunciata a carico pagina 7 di 15 della osservando come la sentenza impugnata abbia accolto solo parzialmente le domande della Pt_1
controparte, avendo rigettato la domanda principale di nullità e accolto esclusivamente quella subordinata relativa all'inefficacia del solo giroconto.
Secondo l'appellante, ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale a pronunciare una compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese, in considerazione della reciproca soccombenza, e tenuto conto anche della peculiarità e novità delle questioni giuridiche trattate, soprattutto alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di
Garanzia.
4. La difesa e l'appello incidentale della Liquidazione giudiziale
La Liquidazione giudiziale di si è costituita, eccependo l'infondatezza di tutti i motivi di CP_1
appello e formulando, a sua volta, appello incidentale.
Contr Quanto al primo motivo di appello di , relativo alla ritenuta carenza di interesse ad agire della
Curatela, l'appellata richiama gli orientamenti giurisprudenziali consolidati secondo cui tra giudizi ordinari e quelli endo-concorsuali non si determina alcun contrasto di giudicati, trattandosi di atti con diversa efficacia: il giudicato concorsuale produce effetti limitati “ai fini del concorso”, e non preclude l'esercizio di azioni revocatorie in sede ordinaria, che possono convivere con la verificazione del Contr credito. Aggiunge che risulterebbe erroneo il richiamo di alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
16508/2010, in quanto da un lato la sentenza, quando parla di “preclusione endofallimentare”, si riferisce alle sole opposizioni e/o impugnazioni che possano derivare dall'ammissione e/o dall'esclusione del credito oggetto di insinuazione, e dall'altro nella parte motiva esprime un concetto Contr opposto a quello che vorrebbe ricavare dalla massima.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'asserita inammissibile modifica della domanda di revocatoria, la Liquidazione giudiziale afferma che, come correttamente rilevato dal Tribunale, già nell'atto introduttivo vi fosse l'indicazione dell'intera operazione -comprendente sia l'erogazione sia il trasferimento dei fondi- la quale doveva essere considerata nella sua unitarietà. Il Tribunale ha altrettanto correttamente ritenuto la precisazione ammissibile, trattandosi della stessa vicenda sostanziale.
Quanto al terzo motivo di appello, relativo all'asserita insussistenza dei presupposti soggettivi della revocatoria ordinaria, la Liquidazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'azione revocatoria ordinaria proposta in ambito concorsuale il Curatore non è tenuto a provare lo stato di insolvenza del debitore, né la consapevolezza di tale stato da parte del terzo, essendo pagina 8 di 15 sufficiente dimostrare il pregiudizio per la massa. La Curatela ha evidenziato che la Banca, al momento del finanziamento, era in ogni caso consapevole o comunque avrebbe potuto agevolmente conoscere la condizione economica della Società, avendo utilizzato € 600.000,00 per azzerare passività preesistenti e risultando, inoltre, notificati pignoramenti da parte dei lavoratori già due giorni dopo l'operazione.
In merito all'asserita insussistenza dell'eventus damni, l'appellata evidenzia che la liquidità residuata dopo il giroconto era minima (€ 11.844,66), mentre i crediti lavorativi ammontavano ad almeno €
406.130,00: anche considerando solo i crediti anteriori all'operazione oggetto della presente vertenza, il valore dei crediti era comunque superiore alla liquidità disponibile.
Quanto, infine, al quarto motivo di appello, relativo alle spese, l'appellata eccepisce che non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione, neppure parziale.
La Curatela ha quindi chiesto il rigetto dell'appello principale della ritenendo infondati tutti i Pt_1
motivi di censura e ribadendo la legittimità della decisione di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda revocatoria.
La Liquidazione giudiziale ha inoltre proposto appello incidentale, dolendosi del rigetto, da parte del
Tribunale di Monza, della domanda principale avanzata nel giudizio di primo grado, con cui era stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 7 ottobre 2020 e del relativo addendum sotto tre profili, presentati in via gradata: i) nullità per frode alla legge:
l'operazione complessivamente considerata – articolata in concessione del mutuo, apertura di un conto dedicato e immediato trasferimento delle somme su altro conto per azzerare un pregresso saldo passivo
– rappresenterebbe uno schema negoziale utilizzato dalla Banca per eludere norme imperative, posto che la finalità del mutuo, come dichiarata nell'addendum contrattuale, doveva consistere prioritariamente nel pagamento dei costi del personale e dei fornitori, e solo in via residuale nel consolidamento delle passività pregresse, mentre l'effettivo impiego delle somme, in particolare l'immediato utilizzo di € 600.000,00 per estinguere il saldo passivo del conto corrente n. 201071, rivelerebbe un uso strumentale del contratto in frode alla legge, e dunque la sua nullità; ii) nullità per assenza o illiceità della causa concreta: la causa del mutuo, qualificabile come mutuo di scopo, nella specie sarebbe venuta meno o si sarebbe trasformata in una funzione illecita;
il mutuo, infatti, non avrebbe effettivamente incrementato la disponibilità finanziaria della Società ai fini esplicitati nell'addendum, bensì sarebbe servito unicamente a ripianare l'esposizione debitoria verso la medesima iii) nullità per contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume: il mutuo sarebbe stato erogato Pt_1 in violazione dell'ordine pubblico economico, posto che si sarebbe concretizzato nel finanziamento pagina 9 di 15 consapevole di un'impresa insolvente con aggravamento del suo dissesto, in danno della massa dei creditori;
tale condotta, contraria all'ordine pubblico, comporterebbe l'applicazione del principio della soluti retentio, con impossibilità per la di ripetere quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 2035 c.c. Pt_1
In particolare, l'appellante incidentale ha censurato la pronuncia impugnata sotto i due seguenti profili.
I) Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie sia stato rispettato il limite previsto dal d.l. 23/2020 e dal contratto, posto che oltre il 25% dell'importo erogato è stato finalizzato a costituire credito aggiuntivo per il mutuatario stesso;
secondo il Tribunale, a seguito dell'accredito della somma mutuata, vi sarebbe stata invero una effettiva iniezione di liquidità a favore della Società di € 287.292,41, per cui il credito aggiuntivo messo a disposizione del soggetto beneficiario rispettava e addirittura superava la percentuale del 25%, corrispondente all'importo di € 189.612,50.
L'appellante incidentale lamenta la natura fallace della predetta ricostruzione contabile.
Essa, infatti, non terrebbe conto del fatto che sul conto corrente sul quale era stato eseguito il giroconto del 7/10/2020 di € 600.000,00, con conseguente saldo positivo di € 128.842,41 (+ 600.000,00 –
471.157,59), venivano poi eseguite, nella medesima giornata del 7.10.2020, ulteriori operazioni contabili per effetto delle quali veniva addebitata alla Società in bonis la ulteriore e complessiva somma di € 92.629,80, e che alla data del 30.10.2020, per effetto di ulteriori poste contabili, tra cui numerosi addebiti per “pignoramenti presso terzi” notificati dai lavoratori dipendenti, la Società poteva fare affidamento solo sulla trascurabile somma di € 11.844,66.
Tale ricostruzione non terrebbe neppure conto dell'ulteriore fatto che sull'altro conto corrente, appositamente aperto per l'accredito della somma concessa a mutuo -sul quale all'esito del bonifico di
€ 600.000,00 sull'altro conto si “veniva a creare” un saldo attivo di € 158.450,00 – vennero effettuati, nel corso del mese di ottobre 2020, ulteriori addebiti all'esito dei quali residuava un saldo positivo di soli € 68.018,00.
II) L'appellante incidentale contesta, inoltre, l'interpretazione offerta dal Tribunale dell'addendum e della normativa da questo richiamata. Nella sentenza impugnata, il giudice sostiene che nella enunciazione degli “scopi” indicati nell'addendum non può ravvisarsi l'“ordine gerarchico” sostenuto dalla Procedura, secondo cui il mutuo sarebbe finalizzato, in primis, al pagamento dei “costi del personale”, poi al pagamento dei fornitori e soltanto in via residuale al consolidamento delle passività pregresse. L'interpretazione del Tribunale non sarebbe, invero, coerente, né con il dato letterale, né con lo scopo della normativa di riferimento.
pagina 10 di 15 In conclusione, dovendosi ritenere che l'operazione di finanziamento -unitariamente considerata- abbia violato l'addendum e il d.l. 23/2020 dallo stesso richiamato, non essendo stato rispettato né l'ordine gerarchico degli “scopi” per i quali il finanziamento era stato concesso, né la percentuale minima residuale da destinare ad “acquisto scorte, fornitori e stipendi”, la Liquidazione giudiziale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accertamento, in via principale, della nullità del contratto di mutuo e del relativo addendum; in subordine, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
5. Decisione
Va preliminarmente valutato il secondo motivo d'appello principale, in quanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della domanda di revocatoria proposta dalla Liquidazione giudiziale in via subordinata dipende la fondatezza o meno del primo motivo di appello principale, relativo all'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla Curatela, carenza di interesse Contr che ha eccepito sia in relazione alla domanda principale di nullità del contratto di mutuo, sia alla domanda subordinata di revocatoria ordinaria.
Il secondo motivo di appello principale è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Monza nella sentenza impugnata, la domanda di revocatoria proposta dalla Liquidazione giudiziale in via subordinata rispetto alla domanda di nullità
NON ha ad oggetto il solo trasferimento di parte della somma mutuata (€ 600.000) dal conto corrente avente saldo attivo a quello avente, alla data del 7.10.2020, saldo negativo, bensì l' “intera operazione”: ovvero il perfezionamento del contratto di mutuo con il relativo addendum (e dunque l'erogazione della somma lorda di € 770.000 con il corrispettivo obbligo restitutorio della Società), nonché la successiva operazione di “giroconto” di parte (€ 600.000) della somma erogata.
Infatti, a prescindere dalla tempestività o tardività con cui la Liquidazione giudiziale ebbe a specificare di intendere ottenere anche l'inefficacia dell'operazione di compensazione operata dalla con il Pt_1
predetto giroconto, come si evince dalle stesse conclusioni così come precisate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, la Liquidazione NON ha domandato l'inefficacia del solo pagamento
Contr della somma di € 600.000 – che ebbe come effetto l'estinzione del credito vantato da in relazione al conto corrente scoperto- bensì ha domandato in primis la declaratoria di inefficacia del mutuo e del pagina 11 di 15 contestuale addendum, e, soltanto in aggiunta, l'inefficacia della successiva operazione di compensazione. Si riportano di seguito, per un'immediata evidenza, le conclusioni (relative alla domanda subordinata di revocatoria) come precisate in primo grado dalla Liquidazione giudiziale con le note scritte depositate il 3.1.2024: “…dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. in combinato disposto con l'art.165 CC.II. del mutuo chirografario n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum, quantomeno nel limite di cui alla somma di € 600.000,00 utilizzata dalla banca convenuta al fine di azzerare il saldo passivo del conto corrente n°045/201071/87 per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando altresì
l'inefficacia della contestuale e collegata operazione di compensazione attuata dalla Banca mediante la traslazione/giroconto della somma di € 600.000,00 dal conto corrente n°045/221828/86 al conto corrente n°045/201071/87 con la quale è stato azzerato il saldo debitorio di tale ultimo conto pari ad €
471.157,59, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto” (cfr. note scritte sostitutive dell'udienza, pag. 3).
Ora, stante il chiaro tenore testuale delle conclusioni precisate dalla Liquidazione giudiziale – identico, del resto, a quello delle conclusioni come precisate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.- che evidenzia come l'attrice avesse chiesto, non solo nell'atto introduttivo e nella prima memoria, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni, la declaratoria di inefficacia “del mutuo chirografario
n°045/317674/96 sottoscritto in data 7/10/2020 e del contestuale addendum” e, solo come conseguenza di detta declaratoria, “altresì l'inefficacia della contestuale e collegata operazione di compensazione”
(enfasi della redattrice), non era legittimamente possibile interpretare la domanda subordinata di revocatoria come riferita al solo trasferimento di parte della somma mutuata (€ 600.000) sul conto corrente preesistente e portante un saldo negativo, eseguito al fine e con l'effetto di estinguere il credito pregresso della la declaratoria di inefficacia del contratto di mutuo e la declaratoria di Pt_1 inefficacia del pagamento di € 600.000 comportano invero, all'evidenza, effetti completamente diversi: mentre dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, di un contratto di mutuo significa dichiarare che, nei confronti della massa, la somma mutuata di € 770.000 non è stata mai erogata e che, conseguentemente, non spetta alla Banca alcun credito restitutorio di tale somma;
dichiarare, invece, l'inefficacia, nei confronti della massa, del solo “pagamento” del debito pregresso, effettuato dalla Società in bonis in favore della Banca con parte della somma mutuata (€ 600.000), significa dichiarare che – ferma restando l'efficacia del mutuo con i suoi elementi costitutivi: erogazione della somma di € 770.000 al lordo delle spese e sorgere del correlativo credito restitutorio pagina 12 di 15 della banca maggiorato degli interessi- nei confronti della massa quella parte di somma erogata, utilizzata per estinguere il debito presso della Banca, è ancora nella disponibilità della Curatela per essere redistribuita secondo il principio della par condicio creditorum.
Del resto, anche a voler prescindere dal chiaro tenore letterale delle parole usate dall'attrice, non è possibile giungere all'interpretazione della domanda subordinata fornita dal Tribunale neppure valorizzando il contenuto delle difese complessivamente svolte dalla : anzi, Controparte_1
proprio dal complesso delle domande svolte dalla Liquidazione giudiziale – domande che, peraltro, con il proposto appello incidentale il Curatore ripropone e mostra di voler tuttora vedere accolte in via principale- si evince che l'intento della Liquidazione era – ed è- quello di ottenere in primis la nullità e, subordinatamente, l'inefficacia, dell'intero contratto e dei suoi connaturati effetti: dazione della somma di € 770.000 (al lordo delle spese) da parte della e conseguente obbligo di restituzione della Pt_1
somma erogata (maggiorata degli interessi) in capo ad . CP_1
Del resto, altrettanto chiaramente, anche nella comparsa di costituzione nel presente giudizio d'appello,
a confutazione del secondo motivo di appello principale, la Liquidazione giudiziale ribadisce che “È, quindi, di tutta evidenza che i fatti costitutivi della domanda sono rimasti i medesimi in quanto l'atto pregiudizievole è sempre il mutuo chirografario che si è, tuttavia, immediatamente sviluppato, nella
“pratica”, in una operazione di giroconto finalizzato al ripianamento di una passività pregressa in essere con il medesimo istituto bancario” (cfr. comparsa costituzione in appello, pag. 9), così evidenziando, ancora una volta, che l'intenzione era quella di chiedere l'inefficacia del contratto di
“mutuo chirografario”.
In altri termini, l'intero impianto della vertenza giudiziale incardinata dalla , confermata in CP_1 sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e ribadita in questa sede d'appello, induce (ed ha naturalmente indotto la controparte, che ha calibrato le sue difese sulla scorta del chiaro tenore letterale delle domande proposte) a ritenere che il “bene della vita” che la Liquidazione giudiziale voleva e vuole ottenere è l'eliminazione, nei confronti della massa dei creditori, del credito vantato dalla Pt_1
Contr a titolo di restituzione della somma mutuata, credito per il quale si era insinuata al passivo e che è stato oggetto di specifica eccezione di revocatoria “per le vie brevi” in sede endo-concorsuale.
Va aggiunto che, qualora dovesse per ipotesi accedersi all'interpretazione del giudice di primo grado, e ritenere dunque che la Liquidazione giudiziale avesse modificato, in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la propria domanda subordinata, chiedendo che non venisse più dichiarato inefficace il pagina 13 di 15 contratto di mutuo e il relativo addendum, ma che venisse dichiarato inefficace il “pagamento” di €
600.000, tale modifica avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, posto che la modifica delle domande è ammessa dal codice di rito soltanto sino alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e che la domanda di inefficacia del pagamento rappresentava certamente una domanda nuova nei termini sopra evidenziati, comportando la stessa effetti del tutto distinti da quelli della domanda originariamente proposta.
In accoglimento del secondo motivo di appello principale, deve dunque accertarsi che anche la domanda subordinata di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII proposta dalla Curatela ha ad oggetto il contratto di mutuo e il suo addendum.
Così interpretata la domanda subordinata di revocatoria, ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello principale: sia in relazione alle domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo, sia in relazione alla domanda di revocatoria del medesimo contratto, la Liquidazione risulta priva di interesse ad agire. Se, come emerge chiaramente dall'oggetto delle domande proposte, l'obiettivo della
Liquidazione era quello di “eliminare” dallo stato passivo il credito restitutorio vantato dalla e Pt_1
Contr per il quale si era appunto insinuata, non è ravvisabile alcuna utilità concreta conseguibile con l'instaurazione del presente giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella che poteva essere conseguita
(e che infatti è stata in quella sede perseguita e coltivata) in ambito endo-concorsuale. Né tale eventuale
Contr diversa utilità è stata mai indicata dalla Liquidazione giudiziale, nonostante abbia eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
In accoglimento del primo motivo di appello principale, deve dunque dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte dalla Liquidazione giudiziale.
Stante l'accoglimento dei primi due motivi di appello principale, gli altri motivi di appello principale, così come l'appello incidentale, che presuppone l'ammissibilità delle domande di nullità, rimangono assorbiti.
Contr In conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto da , le spese di lite del primo grado di giudizio, così come quelle del presente giudizio di appello, devono essere poste a carico della
, e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del valore della causa e tenuto Controparte_1
conto che nel presente giudizio di appello non si è svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1718/2024 pubblicata il 13.6.2024 e in totale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- dichiara inammissibili per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. le domande tutte proposte dalla per l'effetto: Controparte_1
- condanna la Liquidazione giudiziale di a restituire a Controparte_1 [...]
Contr le spese di lite di primo grado versate da in esecuzione della Controparte_5
sentenza impugnata;
- condanna la Liquidazione giudiziale di a rimborsare a Controparte_1 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_5
22.426,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- condanna la Liquidazione giudiziale di a rimborsare a Controparte_1 [...] le spese di lite del presente grado di appello, che si liquidano in € Controparte_5
18.511,00 per compensi ed € 2.556,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al
15%;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 16 aprile 2025.
La cons. rel. La presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
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