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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/10/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16511/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16511/2015 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Alessandro Tedesco e Parte_1
RI RO NG;
ATTORE contro in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Laura Testa;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.03.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito al fine di ottenere, previo Parte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna della Compagnia assicurativa convenuta alla corresponsione dell'importo di €8.048,77 a titolo di indennizzo per il furto del proprio veicolo Fiat
Croma Tg. DX398WZ, assicurato con polizza n. 2014500381965, nonché l'ulteriore condanna al risarcimento del danno per il ritardato pagamento. Ha riferito di aver appreso dell'avvenuto furto in data 13.09.2013, alle ore 8.00 circa, e di aver prontamente denunciato l'accaduto presso la Stazione dei
Carabinieri di Toritto;
nonostante la tempestiva comunicazione alla Compagnia assicurativa, quest'ultima non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo. Eccependo, dunque, l'inadempimento di controparte rispetto alle obbligazioni assunte in forza della polizza sottoscritta, ha insistito per la liquidazione dell'indennizzo e per il risarcimento dei danni causati dalla tardiva erogazione di quanto dovuto.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 17.02.2016, la ha Controparte_2 eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, poiché non provata nei suoi elementi costitutivi. Ha contestato, in particolare, la ricostruzione dell'evento delittuoso denunciato da parte attrice, poiché sconfessato dalle risultanze del sistema Octo Telematic, attestanti interventi di crash e taglio dei cavi di alimentazione in data 12.09.2013, dunque quando l'autovettura era – secondo la ricostruzione di parte - ancora nella piena disponibilità del denunciante. Contestato, in ogni caso, il quantum richiesto, ha concluso per il rigetto della domanda proposta e, in via meramente subordinata, per l'applicazione, in sede di liquidazione, dello scoperto del 10%.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 26.03.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda è infondata per i motivi che si espongono.
2. Parte attrice, in qualità di assicurata con la giusta polizza n. 2014500381965, Controparte_3 ha agito al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Compagnia assicurativa convenuta, ossia la mancata liquidazione dell'indennizzo dovuto a seguito del furto della propria autovettura, asseritamente avvenuto tra il 12 e il 13 settembre 2013.
A sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia della denuncia sporta davanti ai Carabinieri di
Toritto, in cui ha riferito che il veicolo, parcheggiato in data 12.09.2013 alle ore 17.00 in Barletta alla via Fraganzano, non veniva rinvenuto il mattino seguente per essere stato presumibilmente asportato da ignoti. Ha depositato, altresì, missiva di messa in mora del 10.12.2013, a firma del proprio procuratore, mediante la quale si insisteva per il pagamento del premio assicurativo.
La al contrario, ha contestato la dinamica del sinistro denunciato, evidenziando Controparte_3
l'incongruenza tra le circostanze dichiarate – l'arresto dell'autovettura alle ore 17.00 del 12.09.2013 -
e le risultanze dei sistemi di rilevamento del sistema Octo Telematic, che hanno evidenziato manomissioni a quadro off e taglio cavi, con distacco dell'alimentazione del terminale già a partire dalle ore 11.05-11.10 della stessa data.
3. Tanto premesso, va osservato che il , al fine di ottenere la condanna di controparte alla Pt_1 liquidazione dell'indennizzo, era tenuta a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia il furto del veicolo, conformemente all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”. (ex multis, Cass. N. 30656/2017)
La prova costitutiva del diritto all'indennizzo non può essere fornita, esclusivamente, mediante la allegazione della denuncia del furto – specie in ipotesi in cui, come nella fattispecie de quo, la veridicità dell'accadimento è specificamente contestato dalla Compagnia assicurativa - poiché trattasi di dichiarazione della stessa parte, avente valore di semplice elemento indiziario (si veda, sul punto, Cass.
n. 32637/2022: “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati", che conferma l'orientamento granitico sul punto, già espresso, ex multis, da Cass 1935/2003, secondo cui “La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ”).
Ne consegue che la produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dall'offrire altri elementi probatori idonei a comprovare l'effettiva verificazione dell'evento delittuoso e delle circostanze in cui questo è avvenuto, con particolare riguardo – come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità - alla dimostrazione della preesistenza del bene assicurato nelle condizioni e nei luoghi indicati e del proprio comportamento diligente volto a scongiurare che si verificasse il sinistro.
Elementi, questi, neppure allegati dalla difesa di parte attrice, che si è limitata a depositare copia della denuncia presentata alle autorità nell'immediatezza del fatto;
ne consegue, dunque, il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al soggetto assicurato.
Oltretutto, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di denuncia appaiono sconfessate dalla documentazione depositata dalla Compagnia convenuta- invero non puntualmente contestata - , la quale ha prodotto (all. 2) copia dei dati di registrazione del dispositivo satellitare installato sul veicolo e relativi alle 48 ore antecedenti il furto. Dalla predetta documentazione, rilasciata dalla Direzione
Operativa OCTO Telematics Italia, risulta che dopo lo spegnimento dell'autovettura, registrato in data
12.09.2013 alle ore 11:03:09 in Barletta, alla via Fracanzaro 1-45, il sistema rilevava “eventi crash a quadro off non riconducibili ad incidenti stradali e, nella stessa data alle ore 11:10 è stato rilevato un taglio cavi con distacco dell'alimentazione del terminale. Da questa data il terminale ha smesso di comunicare”. La stessa Direzione ha successivamente confermato, con missiva del 08.09.2015, che il terminale installato sul veicolo di proprietà del risultava regolarmente attivo e funzionante alla Pt_1 data dell'asserito furto e “per questo intervallo temporale non è stato riscontrato alcun malfunzionamento o guasto dal sistema di autodiagnosi del terminale o dal nostro centro servizi e pertanto i sistemi preposti alla rilevazione di eventi crash e delle percorrente del veicolo risultavano correttamente operanti”.
La difesa di parte attrice non ha prontamente contestato la predetta documentazione, peraltro depositata già in sede di costituzione in giudizio;
solo nella propria comparsa conclusionale ha evidenziato una discrasia tra le circostanze dichiarate dalla società Octo ed ha contestato il corretto funzionamento dei dispositivi.
In disparte, dunque, la tardività della contestazione, va in ogni caso osservato che non si ravvisano incongruenze nelle dichiarazioni fornite dalla Direzione Operativa della Octo. Difatti, il riferimento alla regolare funzionalità e operatività dei sistemi di rilevamento al momento del sinistro – dichiarate dalla società con la seconda missiva prot. 2596 gs del 08.09.2015 – non contraddice l'evento crash e taglio cavi rilevato nella mattinata del 12.09.2013, ma conferma, piuttosto, che prima di tale evento il sistema satellitare fosse perfettamente funzionante, non interessato da malfunzionamenti o guasti del sistema in grado di giustificare l'interruzione del terminale successivamente registrata.
Tale interpretazione del contenuto delle due dichiarazioni è suggerita dal tenore della richiesta avanzata della Compagnia Assicurativa, la quale ha domandato riscontro sia del regolare funzionamento del sistema OctoTelematics alla data del 12.09.2013, sia del prospetto degli spostamenti dell'autovettura nelle ore precedenti il denunciato furto.
4. Nessuna rilevanza può essere attribuita, invece, alla circostanza – pur riferita dalla difesa dell'assicurato – che la contestazione storica dell'evento sia avvenuta per la prima volta all'atto della costituzione nel presente giudizio;
riferisce parte attrice, infatti, che la Compagnia, in fase stragiudiziale, ha giustificato il rigetto della richiesta di liquidazione dell'indennizzo esclusivamente in ragione dell'asserita mancata denuncia del furto alla centrale operativa di senza CP_4 nulla dedurre in merito alla autenticità dell'accaduto.
Ebbene, il rifiuto stragiudiziale di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per ragioni diverse rispetto alla contestazione dell'avvenuto furto non può essere apprezzato quale confessione stragiudiziale idonea ad esonerare l'assicurato dalla prova del fatto costitutivo del proprio diritto;
non può essere valutato neppure alla stregua di circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., trovando applicazione il principio di non contestazione solo all'interno dei fatti dedotti all'interno del processo
(cfr Cass. n. 32151/2024).
5. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la domanda di condanna al pagamento del premio assicurativo dovuto in ragione del furto asseritamente verificatosi in data 12-13.09.2013 deve essere rigettata, poiché non provata nei suoi elementi costitutivi. 6. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
€5.201 a €26.000)
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 5.077,00 oltre rimborso Controparte_1 spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 11.10.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16511/2015 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Alessandro Tedesco e Parte_1
RI RO NG;
ATTORE contro in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Laura Testa;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.03.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito al fine di ottenere, previo Parte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna della Compagnia assicurativa convenuta alla corresponsione dell'importo di €8.048,77 a titolo di indennizzo per il furto del proprio veicolo Fiat
Croma Tg. DX398WZ, assicurato con polizza n. 2014500381965, nonché l'ulteriore condanna al risarcimento del danno per il ritardato pagamento. Ha riferito di aver appreso dell'avvenuto furto in data 13.09.2013, alle ore 8.00 circa, e di aver prontamente denunciato l'accaduto presso la Stazione dei
Carabinieri di Toritto;
nonostante la tempestiva comunicazione alla Compagnia assicurativa, quest'ultima non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo. Eccependo, dunque, l'inadempimento di controparte rispetto alle obbligazioni assunte in forza della polizza sottoscritta, ha insistito per la liquidazione dell'indennizzo e per il risarcimento dei danni causati dalla tardiva erogazione di quanto dovuto.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 17.02.2016, la ha Controparte_2 eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, poiché non provata nei suoi elementi costitutivi. Ha contestato, in particolare, la ricostruzione dell'evento delittuoso denunciato da parte attrice, poiché sconfessato dalle risultanze del sistema Octo Telematic, attestanti interventi di crash e taglio dei cavi di alimentazione in data 12.09.2013, dunque quando l'autovettura era – secondo la ricostruzione di parte - ancora nella piena disponibilità del denunciante. Contestato, in ogni caso, il quantum richiesto, ha concluso per il rigetto della domanda proposta e, in via meramente subordinata, per l'applicazione, in sede di liquidazione, dello scoperto del 10%.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 26.03.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda è infondata per i motivi che si espongono.
2. Parte attrice, in qualità di assicurata con la giusta polizza n. 2014500381965, Controparte_3 ha agito al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Compagnia assicurativa convenuta, ossia la mancata liquidazione dell'indennizzo dovuto a seguito del furto della propria autovettura, asseritamente avvenuto tra il 12 e il 13 settembre 2013.
A sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia della denuncia sporta davanti ai Carabinieri di
Toritto, in cui ha riferito che il veicolo, parcheggiato in data 12.09.2013 alle ore 17.00 in Barletta alla via Fraganzano, non veniva rinvenuto il mattino seguente per essere stato presumibilmente asportato da ignoti. Ha depositato, altresì, missiva di messa in mora del 10.12.2013, a firma del proprio procuratore, mediante la quale si insisteva per il pagamento del premio assicurativo.
La al contrario, ha contestato la dinamica del sinistro denunciato, evidenziando Controparte_3
l'incongruenza tra le circostanze dichiarate – l'arresto dell'autovettura alle ore 17.00 del 12.09.2013 -
e le risultanze dei sistemi di rilevamento del sistema Octo Telematic, che hanno evidenziato manomissioni a quadro off e taglio cavi, con distacco dell'alimentazione del terminale già a partire dalle ore 11.05-11.10 della stessa data.
3. Tanto premesso, va osservato che il , al fine di ottenere la condanna di controparte alla Pt_1 liquidazione dell'indennizzo, era tenuta a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia il furto del veicolo, conformemente all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”. (ex multis, Cass. N. 30656/2017)
La prova costitutiva del diritto all'indennizzo non può essere fornita, esclusivamente, mediante la allegazione della denuncia del furto – specie in ipotesi in cui, come nella fattispecie de quo, la veridicità dell'accadimento è specificamente contestato dalla Compagnia assicurativa - poiché trattasi di dichiarazione della stessa parte, avente valore di semplice elemento indiziario (si veda, sul punto, Cass.
n. 32637/2022: “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati", che conferma l'orientamento granitico sul punto, già espresso, ex multis, da Cass 1935/2003, secondo cui “La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ”).
Ne consegue che la produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dall'offrire altri elementi probatori idonei a comprovare l'effettiva verificazione dell'evento delittuoso e delle circostanze in cui questo è avvenuto, con particolare riguardo – come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità - alla dimostrazione della preesistenza del bene assicurato nelle condizioni e nei luoghi indicati e del proprio comportamento diligente volto a scongiurare che si verificasse il sinistro.
Elementi, questi, neppure allegati dalla difesa di parte attrice, che si è limitata a depositare copia della denuncia presentata alle autorità nell'immediatezza del fatto;
ne consegue, dunque, il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al soggetto assicurato.
Oltretutto, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di denuncia appaiono sconfessate dalla documentazione depositata dalla Compagnia convenuta- invero non puntualmente contestata - , la quale ha prodotto (all. 2) copia dei dati di registrazione del dispositivo satellitare installato sul veicolo e relativi alle 48 ore antecedenti il furto. Dalla predetta documentazione, rilasciata dalla Direzione
Operativa OCTO Telematics Italia, risulta che dopo lo spegnimento dell'autovettura, registrato in data
12.09.2013 alle ore 11:03:09 in Barletta, alla via Fracanzaro 1-45, il sistema rilevava “eventi crash a quadro off non riconducibili ad incidenti stradali e, nella stessa data alle ore 11:10 è stato rilevato un taglio cavi con distacco dell'alimentazione del terminale. Da questa data il terminale ha smesso di comunicare”. La stessa Direzione ha successivamente confermato, con missiva del 08.09.2015, che il terminale installato sul veicolo di proprietà del risultava regolarmente attivo e funzionante alla Pt_1 data dell'asserito furto e “per questo intervallo temporale non è stato riscontrato alcun malfunzionamento o guasto dal sistema di autodiagnosi del terminale o dal nostro centro servizi e pertanto i sistemi preposti alla rilevazione di eventi crash e delle percorrente del veicolo risultavano correttamente operanti”.
La difesa di parte attrice non ha prontamente contestato la predetta documentazione, peraltro depositata già in sede di costituzione in giudizio;
solo nella propria comparsa conclusionale ha evidenziato una discrasia tra le circostanze dichiarate dalla società Octo ed ha contestato il corretto funzionamento dei dispositivi.
In disparte, dunque, la tardività della contestazione, va in ogni caso osservato che non si ravvisano incongruenze nelle dichiarazioni fornite dalla Direzione Operativa della Octo. Difatti, il riferimento alla regolare funzionalità e operatività dei sistemi di rilevamento al momento del sinistro – dichiarate dalla società con la seconda missiva prot. 2596 gs del 08.09.2015 – non contraddice l'evento crash e taglio cavi rilevato nella mattinata del 12.09.2013, ma conferma, piuttosto, che prima di tale evento il sistema satellitare fosse perfettamente funzionante, non interessato da malfunzionamenti o guasti del sistema in grado di giustificare l'interruzione del terminale successivamente registrata.
Tale interpretazione del contenuto delle due dichiarazioni è suggerita dal tenore della richiesta avanzata della Compagnia Assicurativa, la quale ha domandato riscontro sia del regolare funzionamento del sistema OctoTelematics alla data del 12.09.2013, sia del prospetto degli spostamenti dell'autovettura nelle ore precedenti il denunciato furto.
4. Nessuna rilevanza può essere attribuita, invece, alla circostanza – pur riferita dalla difesa dell'assicurato – che la contestazione storica dell'evento sia avvenuta per la prima volta all'atto della costituzione nel presente giudizio;
riferisce parte attrice, infatti, che la Compagnia, in fase stragiudiziale, ha giustificato il rigetto della richiesta di liquidazione dell'indennizzo esclusivamente in ragione dell'asserita mancata denuncia del furto alla centrale operativa di senza CP_4 nulla dedurre in merito alla autenticità dell'accaduto.
Ebbene, il rifiuto stragiudiziale di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per ragioni diverse rispetto alla contestazione dell'avvenuto furto non può essere apprezzato quale confessione stragiudiziale idonea ad esonerare l'assicurato dalla prova del fatto costitutivo del proprio diritto;
non può essere valutato neppure alla stregua di circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., trovando applicazione il principio di non contestazione solo all'interno dei fatti dedotti all'interno del processo
(cfr Cass. n. 32151/2024).
5. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la domanda di condanna al pagamento del premio assicurativo dovuto in ragione del furto asseritamente verificatosi in data 12-13.09.2013 deve essere rigettata, poiché non provata nei suoi elementi costitutivi. 6. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
€5.201 a €26.000)
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 5.077,00 oltre rimborso Controparte_1 spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 11.10.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato