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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO IO, Relatore NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 148/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Incorporante Di Ricorrente_1 Provis - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di Grosseto - Piazza Duomo N.c. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 122/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. parte espositiva Resistente/Appellato: cfr. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 148/2024 con ricorso presentato da Ricorrente_1 S.P.A., quale incorporante di Ricorrente_1 S.P.A. veniva interposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto n. 122/I/2023, pronunciata il 21.06.2023, depositata il 13.07.2023 e non notificata La controversia originaria aveva all' avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, per versamenti insufficienti pari a € 16.053,00, interessi pari € 289,41 oltre sanzioni pari a € 4.815,90 (irrogate nella misura del 30% del maggior tributo accertato), in relazione ai seguenti immobili la società contraente risulta proprietaria, catastalmente identificati: -Foglio 70, n. 472 sub. 6 e 9 per il quale la Società aveva regolarmente versato la totalità di quanto dovuto per l'anno 2017; - Foglio 61, n. 35, sub. 53 e 64; categoria catastale D/7 (identificato come
“IMMOBILE B”) per il quale il locatario finanziario aveva restituito il bene alla parte contribuente soltanto in data 14 maggio 2019 , per l'effetto mantenendo la disponibilità ed il godimento esclusivo dell'Immobile de quo per l'intero periodo;
- Foglio 87, n. 567, sub. 1 e 2; categoria catastale D/8 (identificato come “IMMOBILE C”) per il quale il locatario finanziario aveva restituito il bene a Provis soltanto in data 17 dicembre 2018, per l'effetto mantenendo la disponibilità ed il godimento esclusivi dell'Immobile de quo per l'intero periodo d'imposta 2017, con correlata protrazione del rapporto per ultrattività. Si trattava, quindi, di due unità immobiliari per le quali sono stati sottoscritti contratti di leasing risolti anticipatamente in forza di condotta inadempiente da parte dei rispettivi locatari nel versamento dei canoni, per i quali la società eccepiva che in ambito IMU, la concessione in leasing di un immobile assumeva particolare rilevanza, giacché l'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 riferiva la soggettività passiva d'imposta all'utilizzatore dell'immobile, in quanto effettivo “dominus” del bene (in luogo della società di leasing proprietaria in senso solo formale, per funzione di mera garanzia), stabilendo appunto che per gli immobili concessi in locazione finanziaria “soggetto passivo è il locatario” e ciò “per tutta la durata del contratto”. Veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità per le annualità fino al 2019/2020 oltre prassi e dottrina, che avevano assunto un orientamento prevalentemente favorevole alla tesi sostenuta dalle società di leasing ed avevano accolto la posizione;
pertanto, la società richiedeva e propone in diritto l' Illegittimità delle pretese riguardanti le sanzioni amministrative. Evidenzia nella fattispecie come esimente, l'obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'art. 10, commi 2 e/o 3, della L. 212/2000, dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992; richiedendo la disapplicazione delle sanzioni. Il Comune di Grosseto
contro
-deduceva, confermando il proprio operato. La Corte di primo grado rigettava il ricorso e compensava le spese. La questione riguardava l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU per beni immobili concessi in locazione finanziaria, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale a cui non faceva seguito la restituzione del bene da parte dell'utilizzatore. Per recente giurisprudenza (Cass. 6476/2022) l'IMU era considerata imposta di natura prettamente patrimoniale nell'individuare il soggetto passivo ed aveva natura di “possesso” civilistico. Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individuava nella società di leasing (locatore), anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore (locatario). Ai fini impositivi, assumeva rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittimava la detenzione qualificata, conferendo alla stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane finché è in vita il rapporto giuridico. Per tale orientamento (Cass. n. 25017/ 2021) la soggettività passiva in caso di contratto di leasing era strettamente connessa al contratto stipulato e non alla disponibilità del bene;
ai fini della soggettività passiva IMU, quindi non aveva rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo decisiva la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione e possesso(Cass. 9624/2021; 12448/2021; 10400/2022; n. 20977/2021 e n. 418
/2021; n. 6664/2020; n. 29973/2019, n. 25249/2019 e n. 13793/2019). Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale era aderente alla lettera della legge in quanto con l'art. 9 co. 1 del D.Lgs. 23/2011 e con l'art. 1 co 743 della L.160/2019 era statuito che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. Per tali ragioni, in caso di risoluzione di un contratto di leasing immobiliare, nonostante il bene si trovasse ancora nella diponibilità dell'utilizzatore, l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'IMU era il proprietario. Non era applicabile alla fattispecie il principio generale contenuto nell'art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, stante la normativa citata, né per le conseguenti sanzioni;
escludeva inoltre il Collegio l'applicabilità alla fattispecie del richiamato art. 6 co 2 del D.Lgs. 472/1997, oltre l'art. 8 del D.Lgs. 546/1992 non rilevandone i presupposti per la richiesta dichiarazione d'illegittimità e conferma pertanto l'atto impositivo. Parte contribuente proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: « riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Grosseto per l'anno 2017, con la loro disapplicazione e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a tale titolo». Primo motivo:erroneità della sentenza impugnata sulle sanzioni IMU. L'appellante contestava la sentenza di primo grado solo quanto al rigetto del ricorso in relazione alle sanzioni amministrative irrogate per IMU 2017, mentre prestava acquiescenza ai recuperi di imposta e interessi. La violazione contestata (mancato pagamento IMU) era avvenuta in presenza di una situazione di oggettiva incertezza normativa sull'individuazione del soggetto passivo IMU in caso di leasing risolto senza riconsegna dell'immobile. L'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 e l'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 prevedono la non applicazione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa. come riconosciuto da ampia giurisprudenza (Cass. n. 26057/2022, n. 2628/2023, n. 2632/2023, n. 2639/2023, n. 2641/2023, n. 2776/2023, n. 8422/2023, n. 10617/2023, n. 10708/2023, n. 10733/2023) in casi analoghi. Vi era contrasto giurisprudenziale sia di merito che di legittimità sulla soggettività passiva IMU nei casi di leasing risolto senza riconsegna, con oltre 200 sentenze favorevoli alle società di leasing. Si richiamava anche la prassi amministrativa (Nominativo_4 2012) e la dottrina, che avevano contribuito a generare l'incertezza normativa. Il Comune di Grosseto non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 26057/2022) in fattispecie assimilabile, l'art. 8 del d.lgs. 546/92 dispone che «la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali p:reviste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce». In modo analogo, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/1997 stabilisce che «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono». In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle norme violate (Cass. Sez.5, n. 1555/2021). E in effetti sulla questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale alla quale non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene, la sezione quinta della Cassazione aveva nel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tipo di segno opposto;
è stato rilevato anche il contrasto giurisprudenziale presente anche nella giurisprudenza di merito. Alla luce del principio di cui sopra e del quadro giurisprudenziale di cui si è detto, risultano effettivamente sussistenti i presupposti di cui agli artt.8 del d.lgs. 546/92 e 6, comma 2 prima parte, del d.lgs. 472/1997. Vanno, dunque, disapplicate ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. n. 212/2000, dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 le sanzioni irrogate nell'avviso avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, riconoscendosi l'illegittimità in parte de qua In merito alle spese, sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti anche nel presente grado di giudizio. L'accoglimento della prospettazione dell'appellante in punto di disapplicazione delle sanzioni è il riflesso del riconoscimento di un contrasto giurisprudenziale di recente risoltosi, peraltro, a favore della prospettazione sostenuta dell'ente comunale;
ragione per cui apparirebbe incongruo gravare delle spese del seguente grado di giudizio la parte che in esso non si è neppure costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello della parte contribuente e compensa le spese del grado.
Firenze 27 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO IO, Relatore NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 148/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Incorporante Di Ricorrente_1 Provis - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di Grosseto - Piazza Duomo N.c. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 122/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. parte espositiva Resistente/Appellato: cfr. parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 148/2024 con ricorso presentato da Ricorrente_1 S.P.A., quale incorporante di Ricorrente_1 S.P.A. veniva interposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto n. 122/I/2023, pronunciata il 21.06.2023, depositata il 13.07.2023 e non notificata La controversia originaria aveva all' avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, per versamenti insufficienti pari a € 16.053,00, interessi pari € 289,41 oltre sanzioni pari a € 4.815,90 (irrogate nella misura del 30% del maggior tributo accertato), in relazione ai seguenti immobili la società contraente risulta proprietaria, catastalmente identificati: -Foglio 70, n. 472 sub. 6 e 9 per il quale la Società aveva regolarmente versato la totalità di quanto dovuto per l'anno 2017; - Foglio 61, n. 35, sub. 53 e 64; categoria catastale D/7 (identificato come
“IMMOBILE B”) per il quale il locatario finanziario aveva restituito il bene alla parte contribuente soltanto in data 14 maggio 2019 , per l'effetto mantenendo la disponibilità ed il godimento esclusivo dell'Immobile de quo per l'intero periodo;
- Foglio 87, n. 567, sub. 1 e 2; categoria catastale D/8 (identificato come “IMMOBILE C”) per il quale il locatario finanziario aveva restituito il bene a Provis soltanto in data 17 dicembre 2018, per l'effetto mantenendo la disponibilità ed il godimento esclusivi dell'Immobile de quo per l'intero periodo d'imposta 2017, con correlata protrazione del rapporto per ultrattività. Si trattava, quindi, di due unità immobiliari per le quali sono stati sottoscritti contratti di leasing risolti anticipatamente in forza di condotta inadempiente da parte dei rispettivi locatari nel versamento dei canoni, per i quali la società eccepiva che in ambito IMU, la concessione in leasing di un immobile assumeva particolare rilevanza, giacché l'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 riferiva la soggettività passiva d'imposta all'utilizzatore dell'immobile, in quanto effettivo “dominus” del bene (in luogo della società di leasing proprietaria in senso solo formale, per funzione di mera garanzia), stabilendo appunto che per gli immobili concessi in locazione finanziaria “soggetto passivo è il locatario” e ciò “per tutta la durata del contratto”. Veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità per le annualità fino al 2019/2020 oltre prassi e dottrina, che avevano assunto un orientamento prevalentemente favorevole alla tesi sostenuta dalle società di leasing ed avevano accolto la posizione;
pertanto, la società richiedeva e propone in diritto l' Illegittimità delle pretese riguardanti le sanzioni amministrative. Evidenzia nella fattispecie come esimente, l'obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'art. 10, commi 2 e/o 3, della L. 212/2000, dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992; richiedendo la disapplicazione delle sanzioni. Il Comune di Grosseto
contro
-deduceva, confermando il proprio operato. La Corte di primo grado rigettava il ricorso e compensava le spese. La questione riguardava l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU per beni immobili concessi in locazione finanziaria, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale a cui non faceva seguito la restituzione del bene da parte dell'utilizzatore. Per recente giurisprudenza (Cass. 6476/2022) l'IMU era considerata imposta di natura prettamente patrimoniale nell'individuare il soggetto passivo ed aveva natura di “possesso” civilistico. Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individuava nella società di leasing (locatore), anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore (locatario). Ai fini impositivi, assumeva rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittimava la detenzione qualificata, conferendo alla stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane finché è in vita il rapporto giuridico. Per tale orientamento (Cass. n. 25017/ 2021) la soggettività passiva in caso di contratto di leasing era strettamente connessa al contratto stipulato e non alla disponibilità del bene;
ai fini della soggettività passiva IMU, quindi non aveva rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo decisiva la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione e possesso(Cass. 9624/2021; 12448/2021; 10400/2022; n. 20977/2021 e n. 418
/2021; n. 6664/2020; n. 29973/2019, n. 25249/2019 e n. 13793/2019). Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale era aderente alla lettera della legge in quanto con l'art. 9 co. 1 del D.Lgs. 23/2011 e con l'art. 1 co 743 della L.160/2019 era statuito che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. Per tali ragioni, in caso di risoluzione di un contratto di leasing immobiliare, nonostante il bene si trovasse ancora nella diponibilità dell'utilizzatore, l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'IMU era il proprietario. Non era applicabile alla fattispecie il principio generale contenuto nell'art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, stante la normativa citata, né per le conseguenti sanzioni;
escludeva inoltre il Collegio l'applicabilità alla fattispecie del richiamato art. 6 co 2 del D.Lgs. 472/1997, oltre l'art. 8 del D.Lgs. 546/1992 non rilevandone i presupposti per la richiesta dichiarazione d'illegittimità e conferma pertanto l'atto impositivo. Parte contribuente proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: « riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Grosseto per l'anno 2017, con la loro disapplicazione e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a tale titolo». Primo motivo:erroneità della sentenza impugnata sulle sanzioni IMU. L'appellante contestava la sentenza di primo grado solo quanto al rigetto del ricorso in relazione alle sanzioni amministrative irrogate per IMU 2017, mentre prestava acquiescenza ai recuperi di imposta e interessi. La violazione contestata (mancato pagamento IMU) era avvenuta in presenza di una situazione di oggettiva incertezza normativa sull'individuazione del soggetto passivo IMU in caso di leasing risolto senza riconsegna dell'immobile. L'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 e l'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 prevedono la non applicazione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa. come riconosciuto da ampia giurisprudenza (Cass. n. 26057/2022, n. 2628/2023, n. 2632/2023, n. 2639/2023, n. 2641/2023, n. 2776/2023, n. 8422/2023, n. 10617/2023, n. 10708/2023, n. 10733/2023) in casi analoghi. Vi era contrasto giurisprudenziale sia di merito che di legittimità sulla soggettività passiva IMU nei casi di leasing risolto senza riconsegna, con oltre 200 sentenze favorevoli alle società di leasing. Si richiamava anche la prassi amministrativa (Nominativo_4 2012) e la dottrina, che avevano contribuito a generare l'incertezza normativa. Il Comune di Grosseto non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 26057/2022) in fattispecie assimilabile, l'art. 8 del d.lgs. 546/92 dispone che «la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali p:reviste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce». In modo analogo, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/1997 stabilisce che «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono». In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle norme violate (Cass. Sez.5, n. 1555/2021). E in effetti sulla questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale alla quale non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene, la sezione quinta della Cassazione aveva nel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tipo di segno opposto;
è stato rilevato anche il contrasto giurisprudenziale presente anche nella giurisprudenza di merito. Alla luce del principio di cui sopra e del quadro giurisprudenziale di cui si è detto, risultano effettivamente sussistenti i presupposti di cui agli artt.8 del d.lgs. 546/92 e 6, comma 2 prima parte, del d.lgs. 472/1997. Vanno, dunque, disapplicate ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. n. 212/2000, dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 le sanzioni irrogate nell'avviso avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, riconoscendosi l'illegittimità in parte de qua In merito alle spese, sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti anche nel presente grado di giudizio. L'accoglimento della prospettazione dell'appellante in punto di disapplicazione delle sanzioni è il riflesso del riconoscimento di un contrasto giurisprudenziale di recente risoltosi, peraltro, a favore della prospettazione sostenuta dell'ente comunale;
ragione per cui apparirebbe incongruo gravare delle spese del seguente grado di giudizio la parte che in esso non si è neppure costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello della parte contribuente e compensa le spese del grado.
Firenze 27 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo