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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
La Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 272/2025 RG avente ad oggetto: «discriminazione – diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario nazionale dei cittadini stranieri minorenni comunitari irregolarmente soggiornanti »
TRA
quale esercente la responsabilità genitoriale e legale Parte_1 rappresentante dei figli minori , e Parte_1 Persona_1 Per_2
ed
[...] Parte_2
– rappresentati e difesi dall'Avvocato PAGGI MARCO ed elettivamente domiciliati
[...]
come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocata CACCIAVILLANI CHIARA ed elettivamente domiciliata
C/O U.L.S.S. N.
9 - SERVIZI AFFARI LEGALI - BORGO CAVALLI N. 42 31100 TREVISO,
- resistente
E
[...]
, in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa CP_2
dagli Avvocati QUARNETI GIACOMO, LONDEI LUISA, AGOSTINELLI PIERPAOLO e SCARBACI
MATTEO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 28 D.lgs. 150/2011 e 44 D.lgs. 286/1998 depositato in data
07/02/2025 i ricorrenti come sopra in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l
[...]
e la chiedendo « Nel merito: - accertarsi il diritto Controparte_1 CP_2 all'iscrizione obbligatoria al Servizio Nazionale dei minori ricorrenti e in generale dei cittadini stranieri minorenni comunitari irregolarmente soggiornanti, ai sensi di: artt. 2 e 24 della
1 Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva con L. 176/1991; art. 10, comma 2, della Costituzione;
art. 35 Dlt. 286/1998; art. 63, comma 4,
DPCM 12.01.2017; nonché delle prestazioni al riguardo contenute nell'Accordo Stato Regioni e
Provincie Autonome di cui in narrativa;
- accertarsi la condotta discriminatoria ex artt. 2 D.lgs.
215/2003 e 43 D.lgs. 286/1998, con ogni opportuno provvedimento ordinatorio idoneo ad eliminare la discriminazione ed a prevenirla per il futuro, nonché con condanna della CP_2
e dell' a rimuovere la discriminazione riconoscendo in regime di
[...] Controparte_1
parità di trattamento con i cittadini italiani ed extracomunitari il diritto di iscrizione obbligatoria al SSR ed il diritto di nominare il pediatra di libera scelta ovvero il medico di base di fiducia tra quelli convenzionati col SSR;
- ordinare alla la pubblicazione CP_2
dell'ordinanza come sopra richiesta sulla home page del proprio sito istituzionale nonché sul portale della del Veneto nella sezione sanità, con specifico riferimento alla parte CP_2
relativa alla “Guida all'assistenza sanitaria erogata dal SSN ai cittadini non italiani presenti in
Italia”6 e per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale;
ordinare, inoltre, all'
[...]
la divulgazione presso tutti gli uffici distrettuali, nonché sul sito Internet della CP_1 stessa , delle misure organizzative adottate in ottemperanza all'ordinanza Controparte_1
conclusiva del presente procedimento;
- dato atto che le statuizioni richieste attengono a obblighi di fare infungibili, condannare l'amministrazione convenuta a pagare all'
[...]
, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., euro 1000,00 o altra somma Parte_3
maggiore o minore ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'adempimento integrale, decorrente dal 30mo giorno successivo alla comunicazione della emanata ordinanza. Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede venga disposta la distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa dei ricorrenti e Controparte_1
concluso « accerti e dichiari l'insussistenza di qualsivoglia diritto dei ricorrenti e in generale degli stranieri minorenni comunitari irregolarmente soggiornanti alla iscrizione al SSN;
accerti e dichiari l'insussistenza di condotta discriminatoria imputabile ad Controparte_1
. Con conseguenti statuizioni in ordine alle spese di rito».
[...]
Nel costituirsi la ha concluso «In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare CP_2 per le ragioni tutte illustrate sub § 1.1 della parte in diritto l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla prima domanda fatta valere dai ricorrenti;
nel merito: - rigettare tutte le domande di cui al ricorso in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte dedotte nella parte in diritto sub §§ 1.2, 2 e 3 della presente costituzione. In ogni caso: condannare i ricorrenti a rifondere alla le spese, i compensi e le competenze Controparte_3
professionali come previsti per legge»
2 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione, previa discussione, ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c.
*** ***
1. L'Associazione ricorrente espone di essere nata nel 1994 Parte_2
con il principale scopo di portare aiuto nei territori esteri alle vittime civili di guerra e della povertà e di avere iniziato negli anni successivi a prestare servizio anche nel territorio italiano al fine di tutelare - e garantire - il diritto alla salute alle fasce deboli della popolazione gravate da diverse forme di vulnerabilità e di discriminazione (quali condizioni abitative precarie, instabilità lavorativa, status amministrativo irregolare, emergenza sociale, fragilità emotiva e altri determinanti sociali di salute tali da condurre a condizioni, spesso irreversibili, di marginalità); che per far fronte a tale esigenza era nato il “Programma Italia” che, con diversi ambulatori sparsi nel territorio, si impegnava ad assistere tali soggetti e ad offrire gratuitamente, tra i diversi servizi, anche cure sanitarie di base e un attivo orientamento ai servizi socio - sanitari territorialmente competenti (doc. 1), tra tali Poliambulatori vi era anche quello di Marghera (VE); che dalle rilevazioni effettuate da tale poliambulatorio, era emersa la prassi secondo la quale l' negava sistematicamente l'iscrizione Controparte_1
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini stranieri minorenni comunitari irregolarmente soggiornanti, giustificando tali dinieghi sulla base di un'asserita insussistenza di uno specifico diritto in capo agli stessi, in base ad una interpretazione che, per la resistente,
è errata.
2. I ricorrenti rappresentano, tra l'altro, che in data 29/07/2020 l'Associazione per gli
Studi Giuridici sull'Immigrazione ASGI APS aveva promosso ricorso antidiscriminatorio ex artt.
28 D.Lgs. 150/2011 e 44 D.Lgs. 286/1998 nei confronti delle medesime e CP_2 [...]
oggi convenute al fine di veder accertato il diritto all'iscrizione obbligatoria dei CP_1
minori irregolarmente soggiornanti, sia extracomunitari che comunitari, al SSN e veder riconosciuta la natura discriminatoria tenuta in relazione a tale condotta;
che con ordinanza n.
5191 del 19/10/2020 (doc. 2), non impugnata, il Tribunale di Venezia aveva accertato il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento di un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico e gratuito nei confronti di tutti i minori irregolarmente soggiornanti nel territorio, a prescindere che gli stessi fossero comunitari o extracomunitari, ed aveva condannato la CP_2
ad adottare linee guida idonee a garantire loro un servizio equiparabile al pediatra di libera scelta cui dà diritto l'iscrizione al SSN, nonché l all'approntamento dei medesimi CP_1
servizi; che a fronte di tale determinazione, in data 27/10/2020 l'Amministrazione Regionale, con nota Prot. N° 0456522 (doc. 3), aveva dato disposizione alle Aulss locali di provvedere a garantire la presa in carico di tutti i minori stranieri irregolari, senza alcuna distinzione, anche
3 per mezzo dei Consultori dislocati sul territorio;
nonostante ciò, l'assistenza sanitaria così come delineata veniva assicurata ai soli minori extracomunitari e non a quelli comunitari, i quali non vedevano garantita la loro iscrizione al SSN, né il diritto a vedersi riconoscere un servizio equiparabile al pediatra di libera scelta e, in questo modo, diventavano i destinatari di una grave forma di discriminazione.
3. I ricorrenti invocano gli artt. 10 e 23 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata
New York il 20/12/1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 176/1991 e deducono la violazione dell'art. 4 9/1990, dell'art. 35 d.lgs. 286/1998, dell Accordo Stato Regioni 20/12/2012 CP_4
(doc. 14), dell' art. 63 DPCM del 12 gennaio 2017 (doc. 4), della circolare Prot. 0016282 –
08/08/2022 - DGPROGS – MDSP del Ministero della Salute (doc. 5) e della allegata Risoluzione
n. 25/E dell'Agenzia delle Entrate, (doc. 6) e dello stesso DGR n. 1712 del 30.12.2022 della
(doc. 7) e il suo Allegato A, osservando la predetta normativa , anche CP_2
secondaria, impongono il riconoscimento dell'iscrizione al SSN obbligatorio per tutti i minori stranieri – senza distinzione tra europei e extracomunitari – non regolarmente soggiornanti in
Italia.
4. Tuttavia assumono i ricorrenti, sia la che l' , non CP_2 Controparte_1
hanno dato corretta applicazione alla disciplina citata, limitandone l'applicazione ai soli minori extracomunitari, come risulta confermato in diversi casi ancora e da ultimo nel corso del 2023
e del 2024, in cui appunto è stata negata l'iscrizione ordinaria al SSN di minori comunitari irregolarmente soggiornanti (vd richieste iscrizione in via ordinaria al SSN di cui ai doc. 9, doc. 10, rimaste prive di riscontro formale avendo ottenuto il diniego orale da parte degli operatori dell i quali hanno riferito che ai cittadini minori comunitari non spetterebbe CP_5 alcuna iscrizione obbligatoria al SSN), tra i quali i minori comunitari, odierni ricorrenti, Per_1
e , per i quali in data 01/09/2023 era stata inviata la richiesta
[...] Parte_1 Persona_3
di iscrizione in via ordinaria al SSN, poi sollecitata in data 18/09/2023 (doc. 11), e alle quali la aveva dato riscontro scritto in data 29/07/2024 concludendo che «In materia di CP_1
assistenza sanitaria a favore dei minori stranieri, alcune Regioni (…) hanno previsto l'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri comunitari privi di requisiti previsti dalla normativa vigente ad integrazione delle disposizioni ministeriali pervenute in materia ed in applicazione dell'Accordo Stato regioni del 20 dicembre 2012 che prevede l'iscrizione dei minori non accompagnati, cittadini appartenenti all'UE, in affido presso comunità e famiglie. La Regione del , ad oggi, non ha adottato analogo provvedimento, pertanto, l'unica disciplina CP_2
applicabile per l' è quella riguardante la tessera ENI» (doc. 12). CP_1
5. Ad avviso dei ricorrenti dunque nonostante le pronunce antidiscriminatorie citate, la e l' mantengono in atto - a differenza del passato CP_2 Controparte_6
4 recente - una condotta discriminatoria nei soli confronti dello specifico gruppo nazionale dei minori comunitari irregolarmente soggiornanti, con conseguente illegittimità di qualsivoglia rifiuto all'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori comunitari irregolarmente soggiornanti.
6. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito svolte.
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEI MINORI RICORRENTI – RIGETTO
7. L'art. 44 d.lgs. 286/1998 prevede che « Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione» (co. 1) e che «alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» (co. 2) il quale a sua volta dispone che «Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (...) sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo».
8. Alcuna norma esclude che unitamente agli enti esponenziali – la legittimazione di in quanto tale non è in discussione ( peraltro la S.C. – vd Cass. 16 agosto 2023, n. Parte_2
24686; Cass. 7 novembre 2019, n. 28745; Cass. 8 maggio 2017, n. 11165 e n. 11166; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2237; Cass. 8674/2025 - ha affermato che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 ed art. 43 del d.lgs.
n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 215 del 2003) - possano agire i singoli soggetti lesi dalla pratica assunta come discriminatoria, né dal tenore degli artt. 44 d.lgs. 286/1998 e art. 28 l. 150/2011 è dato evincersi una limitazione in tal senso. Piuttosto come avviene nel caso in esame la condotta discriminatoria può avere natura plurioffensiva, collettiva ed individuale.
9. Ed anzi l'art. 5 d.lgs. 215/2003 nel prevedere che « 1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione» e che « 3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione», rende evidente come la legittimazione permanga in capo alle persone lese dalla discriminazione.
ORDINANZA IN RG 1503/2022
5 10. Ciò posto, i ricorrenti chiedono sia accertato «il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Nazionale dei minori ricorrenti e in generale dei cittadini stranieri minorenni comunitari irregolarmente soggiornanti, ai sensi di: artt. 2 e 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva con L. 176/1991; art. 10, comma 2, della Costituzione;
art. 35 Dlt. 286/1998; art. 63, comma 4, DPCM 12.01.2017; nonché delle prestazioni al riguardo contenute nell'Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di cui in narrativa» e la condanna a « rimuovere la discriminazione riconoscendo in regime di parità di trattamento con i cittadini italiani ed extracomunitari il diritto di iscrizione obbligatoria al SSR ed il diritto di nominare il pediatra di libera scelta ovvero il medico di base di fiducia tra quelli convenzionati col SSR».
11. Con ricorso iscritto RG 1503/2020 soggetto diverso dagli odierni ricorrenti, ovvero l'ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL' IMMIGRAZIONE, aveva proposto una domanda comprensiva della presente avendo richiesto nei confronti sempre della CP_2
che dell «- accertarsi il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario CP_2 CP_1
Nazionale dei cittadini stranieri minorenni irregolarmente soggiornanti, sia extracomunitari che comunitari, ai sensi di: artt. 2 e 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il
20 Novembre 1989 e resa esecutiva con L.176/1991; art, 10, comma 2, della Costituzione;
art.35 Dlt.
286/1998; art.63, co.4, DPCM 12.01.2017; nonché delle prescrizioni al riguardo contenute nell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome sottoscritto il 20.12.2012; - accertarsi ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini stranieri minorenni irregolarmente soggiornanti, sia extracomunitari che comunitari, il carattere vincolante dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome sottoscritto il 20.12.2012, quale regolamentazione del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie dei cittadini stranieri, ivi compresi i minorenni irregolarmente soggiornanti, sia extracomunitari che comunitari;
- accertarsi la condotta discriminatoria ex artt. 2 d.lgs. 215/2003 e 43 d.lgs. 286/1998 dell
[...]
e della , disporsi la disapplicazione in parte qua della DGR n. 753/2019 CP_1 CP_2
previa declaratoria del suo carattere discriminatorio, nonché adottarsi ogni altro opportuno provvedimento ordinatorio idoneo ad eliminare la discriminazione ed a prevenirla per il futuro, ivi compresa la diffusione della emananda pronuncia sulla stampa locale e presso tutti i distretti sanitari della Regione e la modifica delle difformi indicazioni contenute nei siti internet delle medesime Amministrazioni».
12. Orbene, con l'ordinanza del 19/10/2020 – non impugnata – l'intestato
Tribunale ha accertato «1. (...) il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento a favore dei cittadini stranieri minori di età irregolarmente soggiornanti, sia comunitari che extracomunitari, di un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile gratuitamente
6 equiparabile al pediatra di libera scelta cui dà diritto l' iscrizione al SSN;
» e quindi condannato « 2.
(...) e a rimuovere la discriminazione riconoscendo tale CP_2 Controparte_1
servizio, quanto alla nell' ambito delle linee guide in sede di programmazione e CP_2
organizzazione dei servizi sanitari, e quanto alla in sede di approntamento dei Controparte_7
medesimi servizi;
».
13. In particolare la GL ha rilevato che «il deficit assistenziale ricorre nonostante la possibilità per i minori stranieri non regolari di accedere, secondo quanto previsto nell'Allegato
A della DGR 753/19, ai Consultori familiari in quanto nei fatti non esiste un servizio pubblico di pediatria loro accessibile. Le obiezioni svolte in causa da e , ribadite in sede CP_1 CP_2
di discussione orale, secondo cui: - la , pur non avendo ratificato l' Accordo CP_2
Stato/Regioni del 2012, garantisce le prestazioni ex art 35 TU Immigrazione;
- lo straniero, una volta usufruito della prestazione tramite la tessera ENI o STP, (...), non ne subisce il costo in quanto l'esborso è recuperato presso il suo Stato di provenienza e la fattura annullata, salvo il pagamento del ticket e con operatività delle esenzioni come previsti per i cittadini italiani;
- la delibera 753/2019 sarebbe meramente ricognitiva del dato normativo, ovvero una mera misura di attuazione organizzativa (= indicazione per l' attuazione omogenea del servizio verso i minori da parte della varie Ulss della Regione) conforme al dettato normativo;
non valgono ad escludere la censurata disparità di trattamento. Lasciano, infatti, inalterata quale dato oggettivo, realtà di fatto in sé certa, la circostanza della mancata possibilità di accesso da parte dei soggetti in questione ad un servizio pubblico di pediatria, ovvero, come sopra visto, rimane il fatto che gli stessi possono accedere alle prestazioni sanitarie unicamente tramite il Pronto Soccorso, senza, appunto, poter fruire della disponibilità di un pediatra di libera scelta, né, comunque, di un servizio ambulatoriale pediatrico eventualmente presso il Consultorio. Tale deficit assistenziale integra violazione della Convenzione di New York del 20.11.89 laddove impegna gli Stati a garantire al fanciullo i diritti enunciati, tra i quali il diritto alla salute, senza distinzioni di sorta, e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale … (artt 2 e 24), dell'Accordo Stato Regioni del 20.12.2012, e da ultimo del D.P.C.M.
12.01.2017, che nell'ambito della concreta definizione dei livelli essenziali di assistenza – cd LEA espressamente prevede l'obbligo di iscrizione al SSN di tutti i minori presenti sul territorio a prescindere dalla irregolarità del loro soggiorno e “in condizioni di parità con i cittadini italiani”.
Come osservato in ricorso, rispetto a tali fonti sovraregionali, che impongono la parità di trattamento tra minori e definiscono i livelli essenziali di assistenza, alle Regioni competono unicamente programmazione e organizzazione dei servizi, senza possibilità di operare restrizioni.
La sopra rilevata differenziazione tra minori presente nell' organizzazione del servizio come
7 approntato dalla sulla base linee guida di cui alla delibera regionale n. 753 del Controparte_1
4.6.2019 integra dunque condotta discriminatoria, come condivisibilmente già rilevato dall'
Osservatorio Regionale Antidiscriminazione con riferimento alla Circolare n. 16/2000 della
Regione (v. doc.6 ric.). Si tratta, infatti, di disparità fondata sulla diversa nazionalità, CP_2
laddove le fonti soprarichiamate riconoscono la parità di trattamento a tutti i minori stranieri indipendentemente dalla regolarità o meno della loro presenza nel territorio nazionale. L' eventuale stato di clandestinità del minore risulta, dunque, rispetto alla condizione di straniero minorenne oggetto di specifica protezione (fattore di discriminazione = nazionalità), del tutto neutro e irrilevante. Operando la discriminazione, pacificamente, sul piano oggettivo a prescindere dall' intenzionalità, in ragione della rilevata disparità di trattamento, le doglianze attoree sono dunque per ciò stesso fondate».
14. Tuttavia, osserva la GL come « la realizzazione della parità di trattamento sancita dalla richiamata normativa non comporti automaticamente lo specifico obbligo per la e la di garantire l'iscrizione della categoria protetta al SSN. In altre parole CP_1 CP_2
la rimozione della condotta discriminatoria oggetto di causa non implica necessariamente tale iscrizione. La Convenzione di New York del 1989 impone, infatti, di garantire ai fanciulli i diritti essenziali, tra i quali l'assistenza sanitaria, “senza distinzione di sorta”, ovvero in condizioni di parità, e la realizzazione di tale parità nello specifico non richiede necessariamente l' iscrizione al
SSN, per la quale osta la mancanza di un codice fiscale di riferimento, ben potendo essere in via CP_ alternativa assicurata mediante predisposizione nell' ambito della di un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile ai soggetti in questione gratuitamente, approntato CP_ nei modi e nelle forme prescelti da ciascuna nel legittimo esercizio del potere loro proprio di attuazione del servizio in base alle linee guida organizzative regionali. La parità va, in altre parole, intesa come tutela piena del bene salute negli stessi termini in cui ne beneficiano i cittadini italiani, indifferenti essendo, rispetto a tale risultato, le concrete modalità di realizzazione, rimesse al potere organizzativo dell' ente regionale e a quello attuativo delle singole Ulss. Non si tratta, in questa sede, di verificare se sussista o meno il diritto dei singoli componenti del gruppo protetto di essere iscritti al SSN in base alla LR 9/1990 o al TU Immigrazione piuttosto che all'
Accordo Stato/Regioni del 2012, o ancora al DPCM del 2017, bensì, trattandosi di un' azione collettiva contro la discriminazione, di individuare uno strumento efficace di rimozione della discriminazione stessa nei confronti del gruppo. La mancata equiparazione, e dunque la discriminazione, è stata denunciata, e sussiste, con riferimento all' esclusione dalla fruizione della disponibilità del pediatra di libera scelta, e dunque lo strumento per rimuoverla va coerentemente individuato nell' imposizione, alla sul piano delle linee guida e alla CP_2
Uls 3 quanto alla realizzazione pratica, dell' obbligo di assicurare ai minori irregolari un servizio
8 ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile gratuitamente equiparabile al pediatra di libera scelta cui dà diritto l' iscrizione al SSN».
15. La ha esposto di avere dato esecuzione a tale ordinanza con CP_2
nota prot. n. 456522 del 27/10/2020 ( “Assistenza sanitaria a favore dei minori stranieri irregolari presenti sul
16. territorio. Chiarimenti”, doc. 15) indirizzata ai Direttori Generali delle
[...]
CP_
, chiedendo alle del «di garantire la presa in carico delle suddette Parte_4 CP_2
categorie di minori stranieri, individuando idonee soluzioni organizzative in ciascun ambito aziendale, anche per il tramite della rete dei Consultori, al fine di garantire l'erogazione di una idonea presa in carico mediante un ambulatorio pediatrico e non unicamente tramite accesso al Pronto Soccorso».
17. L' ha poi esposto di essersi uniformata all'ordinanza del GL di CP_1
Venezia e alle disposizioni impartite dalla Regione provvedendo a conferire alla dr.ssa Per_4
incarico di medico specialista ambulatoriale interno a tempo indeterminato nella branca di pediatria presso il Distretto 2, dedicato ad ambulatorio pediatrico per minori irregolari.
Tuttavia a far data dal 1° giugno 2022 la dr.ssa ha cessato il suo incarico. Per coprire il Per_4 posto resosi vacante l ha indetto plurimi bandi concorsuali andati deserti. Inoltre, CP_1 nel tentativo di garantire il servizio, con delibera del Direttore generale n. 337 del 4 marzo
2024 ha impegnato € 150.000,00 al fine di garantire la continuità della sperimentazione degli ambulatori di prossimità: nello specifico, garantendo ad la somma di € 82.264,08, Parte_2
ove tra i progetti finanziati figura quello di cui alla Convenzione tra ed CP_1 Parte_2 finalizzata a porre un freno al cd. fenomeno della “povertà sanitaria”; il progetto di assistenza messo in atto con la sinergia tra ed ha sede nel Poliambulatorio gestito da CP_1 Parte_2
a Marghera e nelle informazioni specifiche sulla realizzazione del progetto – a Parte_2
firma del legale rappresentante di - si fa menzione dell'ambulatorio di pediatria, Parte_2
ove «un pediatra è presente un pomeriggio alla settimana, accesso preferibilmente su appuntamento;
il servizio è rivolto ai minori figli di genitori non regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN o comunitari non iscrivibili al SSN»; tale ambulatorio – secondo quanto riferito dall'azienda resistente - ha erogato 85 visite pediatriche a 70 minori, di cui 42 primi accessi.
NORMATIVA INVOCATA DAI RICORRENTI: artt. 2 e 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata New York il 20/12/1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 176/1991, art. 4 L.R.
9/1990, art. 35 d.lgs. 286/1998, Accordo Stato Regioni 20/12/2012, art. 63 DPCM del 12 CP_2
gennaio 2017, circolare Prot. 0016282 – 08/08/2022 - DGPROGS – MDSP del Ministero della
9 Salute e allegata Risoluzione n. 25/E dell'Agenzia delle Entrate, DGR n. 1712 del 30.12.2022 della
(doc. 7) e il suo Allegato A CP_2
18. Parte ricorrente invoca gli artt. 2 e 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata New York il 20/12/1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 176/1991 secondo i quali rispettivamente «1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari» (art. 2) e « 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
(...)» (art. 24) ed afferma che identica parità di trattamento è garantita dall'art. 4 L.R. Veneto
9/1990 che dunque sarebbe stato violato, nonché dalle altre disposizioni sopra richiamate.
19. Tuttavia, come si vedrà infra le disposizioni invocate da parte ricorrente distinguono tra minori extracomunitari e minori comunitari.
20. Invero, il DPCM contiene la «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e l'art. 63 rubricato « Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il
10 permesso di soggiorno» testualmente prevede che «1. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo
27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché' continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute;
sono considerate essenziali le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
2. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
4. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani».
21. Orbene, l'art. 35 d.lgs. 286/1998 rubricato «Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale» prevede che «1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
11 accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
[...]
» - competenze poi trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio CP_8
2017 - «agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza».
22. Il DPR 394/1999 (« Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286») all'art. 43 «Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale» prevede inoltre che «1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico, Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (USL) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei
12 limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP
(Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili. a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L.. ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al , secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può Controparte_8 essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma Controparte_8
anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati assistiti al Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi intenzionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attivazione del predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica».
23. Vi poi da rilevare che a norma dell'art. 1 del d.lgs. 286/1998 (Ambito di applicazione) «1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non
13 si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. (…)».
24. Per contro è con il D.LGS. 6 febbraio 2007, n. 30 ( in «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri») che sono state disciplinate le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello
Stato e il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini e le relative limitazioni.
25. L'art. 63 del DPCM 12/1/2017 dunque nel far riferimento all'art. 35 del d.lgs.
286/1998 e all'art. 43 DPR 394/1999 fa riferimento agli stranieri cittadini extracomunitari, poiché, come si è visto il d.lgs. 286/1998 si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, nel d.lgs. «indicati come stranieri», e «non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea».
26. Anche per quanto riguarda l' «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
ZA sul documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome» del
20/12/2012, invocato da parte ricorrente, vi è da notare che lo stesso è composto di due parti: la prima parte è dedicata agli Stranieri non appartenenti all'Unione Europea (1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti 1.1.1. iscrizione obbligatoria 1.1.2. iscrizione volontaria 1.1.3. non iscrivibili - soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi, soggiornanti per cure mediche - 1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno - Stranieri Temporaneamente Presenti – STP - 1.2.1. codice STP) e nella seconda parte i Cittadini appartenenti all'Unione Europea (2.1. iscrizione obbligatoria 2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria 2.3. e attestazioni di diritto CP_9
rilasciate da istituzioni comunitarie - Formulari comunitari - 2.3.1. - Tessera Europea CP_9
14 Assicurazione Malattia - 2.3.2. Attestazione di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie -
Formulari Comunitari - 2.4. soggiornanti indigenti, senza , senza attestazione di diritto di CP_9
soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR -codice ENI -) sicché la disposizione richiamata punto 1.1.1. (« iscrizione obbligatoria al SSR») ultima riga « minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno» è riferita effettivamente riferita ai soli minori stranieri cittadini extracomunitari.
27. Il richiamo con le note 18 e 19 rispettivamente alla L. n. 176 del 27 maggio
1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" e all' art. 35, comma 3, lettera b) del T.U. e alla «Risoluzione A-OO32/2O11 dell'8 febbraio 2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22)», non consente ad avviso del giudicante di interpretare l'Accordo Stato – Regioni 2012 come invocato dai ricorrenti, quando piuttosto fonda il riconoscimento ai minori della tutela sanitaria, indipendentemente dalla regolarità o meno del loro ingesso e permanenza sul territorio italiano.
28. Dunque la piana lettura dell'Accordo Stato Regioni 2012 – a cui la parte ricorrente buona parte del ricorso - rende evidente che sub punto 1.1.1. le parti hanno inteso far riferimento ai soli cittadini minori extracomunitari.
29. Al punto 1.1.1 (1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea.
1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti.
1.1.1. iscrizione obbligatoria al SSR) sono specificati « i motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del Testo Unico (T.U.) e successiva normativa in materia:» e tra questi l'«attesa adozione, affidamento ivi compresi i minori non accompagnati, (...) minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, (...)».
30. Al punto 1.2. («Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno (Stranieri temporaneamente Presenti - STP)») l'Accordo prevede poi che «Gli Stranieri Temporaneamente Presenti, STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR. Per costoro la legge prevede: “Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”. Sono in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane,
15 ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso. Ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero STP è trattato al pari del cittadino italiano. Le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario, programmate, ordinarie e in day hospital). Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria di base, il DPR n. 394/99, delega alle regioni italiane l'organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base: "le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione né impegnativa". Ne deriva che per garantire l'assistenza essenziale le Regioni e le P.A. possono prevedere l'assegnazione al
Parte
al PLS. Per gli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno occorre far riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2011 » (in nota 73 «Risoluzione A-
0032/2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22)»). Segue poi la disciplina del rilascio del Codice STP.
31. Al punto 2 l'Accordo Stato regioni 2012 si occupa dei «Cittadini comunitari», prevedendo varie ipotesi ovvero sub 2.1. iscrizione obbligatoria, sub 2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria, sub 2.3: TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie e sub punto 2.4 « Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR».
16 32. A tale punto 2.4 si prevede che « I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedano attestati di diritto Modelli E
106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata. Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno Part autocertificare alla l'assenza dei requisiti assistenziali e autodichiarare la propria condizione di indigenza (come da allegato). In tal caso a tali cittadini verrà rilasciato un tesserino » (vd. nota
129 « Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite il Codice Regionale nelle seguenti
Regioni e P.A.: ZA (codice CTA) , OM (codice CSCS), CA (Codice STP), UL
Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, , Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, CP_2
Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna (Codice ENI). Umbria e P.A. Trento hanno dato indicazioni per l'erogazione delle cure indifferibili ma senza codice ENI») « attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni: • le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, • sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto già avviene in 13
Regioni e P.A. può essere denominato ENI (Europeo Non lscritto), anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni. Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di: - esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea, - dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi), - dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti, - dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza, - sottoscrizione della dichiarazione di indigenza. Il tesserino ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile. Il tesserino
17 può essere utilizzato per: la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche), la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate, - la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR.
Partecipazione alla spesa (Ticket) Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa».
33. Va rammentato che a norma del d.lgs. 30/2007 che disciplina l'ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari nel territorio italiano, in estrema sintesi:
- il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione (art. 4);
- il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale
(art. 5);
- i cittadini dell'Unione hanno poi il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza ( art. 6);
- il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) (art.7);
18 - il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 (art. 14).
34. L'art. 19 («Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente») prevede poi che «1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge. 4.
La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».
35. Dunque, l'Accordo Stato Regioni 20/12/2012, la cui applicazione viene invocata dai ricorrenti, disciplina diversamente il cittadino, anche minorenne, comunitario ed extracomunitario e ciò conformemente alla normativa vigente d.lgs. 286/1998 e d.lgs. 30/2007 che a sua volta disciplina diversamente i requisiti d'ingresso e permanenza del cittadino extracomunitario e comunitario e la tutela del diritto alla salute. Nello stesso senso, come si è visto, l'art. 63, co. 4, del DPCM 12/1/2017 concerne i soli cittadini minorenni extracomunitari.
36. Nello stesso senso è anche la circolare del Ministero della Salute Prot.
0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDSP, (avente per oggetto “Iscrizione al SSN dei minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative” + Risoluzione 25/E Agenzia delle Entrate”). La stessa pur riferendosi genericamente ai minori stranieri nel richiamare «Infine l'art. 14 della legge n. 47 del
7 aprile 2017 nel modificare l'art. 34 del T.U. 286/98 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. (...)» e nel richiamare l'allegata Risoluzione 25/E Agenzia delle Entrate « volta a
19 facilitare l'iscrizione al SSN dei minori, attraverso la richiesta del codice fiscale attivata
Part direttamente dalla quale soggetto terzo ai sensi del DPR n. 605/1973, assicurando in tal modo sia la semplificazione dell'iter procedurale che l'allineamento dei dati tra il SSN e l'Anagrafe tributaria, nonché uniformità nell'applicazione della norma. Per quanto riguarda l'iscrizione al
SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti, si chiarisce che 1 'iscrizione assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero secondo quanto previsto dal
Regolamento n. 1231 del 201 O che estende i regolamenti di sicurezza sociale ai cittadini dei Paesi terzi _''purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro. Inoltre, sempre per i minori non regolarmente soggiornanti, tenuto conto dell'impossibilità di accertare l'eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valida dal momento dell'iscrizione e non oltre i 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni. (...)» si riferisce sempre e solo ai minori stranieri extracomunitari.
37. Conformemente dispone la DGR 1712 del 30/12/2022 della la CP_2 quale «Considerata la normativa nazionale vigente e le indicazioni trasmesse dal Ministero della
Salute, la , con le disposizioni di cui all'Allegato A del presente provvedimento, Controparte_3
ad integrazione e modifica del paragrafo 8.2.9 "Minori stranieri" dell'Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 04 giugno 2019, intende garantire: a. ai minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, presenti sul territorio nazionale, l'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN con regolare assegnazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e/o del Medico di Assistenza
Primaria (MAP), assicurando gli stessi livelli di assistenza sanitaria prevista sul territorio nazionale in condizione di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza sanitaria all'estero secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, che estende i regolamenti di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 ai cittadini dei paesi terzi purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro;
a. ai minori individuati alla lettera a), l'erogazione delle prestazioni sanitarie senza la partecipazione alla spesa (ticket), assegnando il codice di esenzione X23 individuato dal MEF, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valido dal momento dell'iscrizione fino al compimento dei 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni;
b. ai minori stranieri non accompagnati, l'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno nonché l'erogazione delle prestazioni specialistiche senza la quota di partecipazione alla spesa (ticket), assegnando il codice di esenzione X24 individuato dal MEF, la cui validità cessa al compimento dei 18 anni. c. Si evidenzia infine che nei confronti dei minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno presenti sul territorio nazionale, dal
20 compimento dei 6 anni e fino al compimento dei 18 anni, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute all'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che stabiliscono quanto segue: "Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani" nonché all'art. 43, comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 che prevede quanto segue: "Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3 del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico alla USL competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. Lo stato di indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante". Laddove il cittadino straniero dichiari il proprio stato di indigenza, la singola prestazione dovrà essere erogata in esenzione con codice X01, previa acquisizione di dichiarazione».
38. Dunque, la normativa invocata dai ricorrenti, distingue tra i minori stranieri extracomunitari e i minori comunitari entrambi non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno. Secondo la prospettazione di parte ricorrente le predette norme sono interpretate erroneamente dalla , poiché esse devono essere intese come CP_2
riferite sia ai minori extracomunitari sia ai minori comunitari. Tuttavia, così non è. La CP_2
sotto questo profilo ha dato corretta lettura delle norme, sia dell'art. 63 DCPM
[...]
12/1/2017, sia dell' Accordo Stato Regioni del 2012, sia delle Circolari del 2022 con allegata
Risoluzione 25/E Agenzia delle Entrate.
CONCLUSIONI – DISCRIMINAZIONE PER RAGIONE DI NAZIONALITA' – SUSSISTENZA
39. Dunque, la discriminatorietà non sarebbe data dall'errata interpretazione della , quanto piuttosto dovrebbe essere rinvenuta nella disciplina prevista CP_2
dalle norme di legge (art. 35 d.lgs. 286/1998 e art. 19 d.lgs. 30/2007, si veda poi Circolare
Ministero della Salute del 2007) poi recepita dall' Accordo Stato Regioni del 2012 e dalle
Circolari del Ministero della Salute del 2007 e 2022. Seppure in questi esatti termini la domanda non è stata prospettata, presupponendo questa che tutta la normativa secondaria e le circolari invocate dovessero essere intese come riferite indifferentemente ai minori stranieri, comunitari ed extracomunitari, irregolarmente soggiornanti, tuttavia non vi è dubbio che ciò che i ricorrenti lamentano è la disparità di trattamento in ordine alla mancata iscrizione al SSN
e che la discriminazione opera oggettivamente, indipendentemente dall'intenzione dell'agente.
40. Con l'0rdinanza del 15/10/2020 la GL di questo Tribunale, sopra richiamata, alla quale era stata posta la diversa questione della disparità di trattamento tra minori regolarmente soggiornanti e minori non regolarmente soggiornanti, aveva escluso l'iscrizione
21 al SSN per difetto del codice fiscale e, come sopra riportato, ritenuto che «la circostanza della mancata possibilità di accesso da parte dei soggetti in questione ad un servizio pubblico di pediatria, ovvero (...), rimane il fatto che gli stessi possono accedere alle prestazioni sanitarie unicamente tramite il Pronto Soccorso, senza, appunto, poter fruire della disponibilità di un pediatra di libera scelta, né, comunque, di un servizio ambulatoriale pediatrico eventualmente presso il Consultorio. Tale deficit assistenziale integra violazione della Convenzione di New
York del 20.11.89 (...)».
41. Con la Risoluzione 25/E del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate
Part agli uffici dell'Agenzia delle entrate dalla struttura tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti Part stranieri in oggetto. La richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n.
605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti)».
42. Quindi sotto questo profilo non si frappone più alcun impedimento all'iscrizione al SSN anche dei minori comunitari irregolarmente soggiornanti.
43. Vi è poi da notare che l'attenzione della e della CP_2 [...]
si è appuntata sull'aver dato disposizione di predisporre e l'aver Controparte_1
predisposto un servizio ambulatoriale pediatrico presso un Consultorio, così come era stato rilevato dal GL di questo Tribunale con l'ordinanza del 2020 più volte citata, forse in quanto quello era stato l'oggetto del contendere.
44. Va tuttavia rilevato che il pediatra di libera scelta assiste la popolazione fino ai 14 anni mentre la popolazione al di sopra dei 14 anni è assistita dal medico di famiglia o
MMG, ove per minore si intende la persona che non ha ancora compiuto i 18 anni. Quindi la tutela della salute del minore non investe solo la disponibilità del pediatra di libera scelta ma anche quella del MMG. Ed infatti la Circolare Ministero della Salute del 8/8/22 ricorda che «(...)
Con l'iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio prevista dalle sopra citate norme, tutti i minori regolari, irregolari e minori non accompagnati» - si è visto che la circolare è riferita ai minori extracomunitari - «, hanno diritto al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità».
45. Deve ritenersi che nonostante possa trovare giustificazione una diversa disciplina quanto al cittadino adulto extracomunitario e al cittadino adulto comunitario irregolarmente soggiornante in Italia, in considerazione del fatto che l'assistenza sanitaria dei cittadini appartenenti all'Unione Europea è regolata sulla base di quanto disposto dai
Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza
22 sociale, tuttavia la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 nel prevedere che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta (...)» (art. 2 co. 1), che «Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione (...)» (art. 2, co. 2), che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione» sforzandosi di « di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi» (art. 24 co. 1) e che «ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: (...) b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
(...)» (art. 24 co. 2), a cui l'Italia ha dato esecuzione, rende discriminatorio un diverso trattamento tra minori, italiani, comunitari extracomunitari, regolari e irregolari, in ragione, appunto, della provenienza da uno Stato aderente all'Unione Europea.
46. Non pare a ciò sufficiente, quanto ai minori comunitari irregolarmente soggiornanti, la previsione di cui al punto 2.4 dell'Accordo Stato Regioni 2012 (sopra richiamata) e quanto disposto dalla con la DGR n. 753/2019 la quale, per CP_2
quanto riguarda, appunto, i minori stranieri cittadini appartenenti all'Unione Europea, dimoranti in Italia, privi dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio, in condizioni di fragilità sociale, ha previsto il rilascio di tessera con codice ENI
(Europeo Non Iscritto) assumendosi interamente gli oneri, per tutte le prestazioni sanitarie erogate a favore di tali cittadini minori UE seppur non assicurati dal proprio Stato di provenienza. La citata tessera – osserva la Regione - garantisce la presa in carico dei minori
UE, per il tramite dell'ambulatorio pediatrico presso la rete dei Consultori, prevedendo l'erogazione a favore degli stessi di cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, cure essenziali, ancorché continuative, intendendosi incluse le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, campagne di vaccinazione, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive. Quanto sopra – sostiene la - nonostante l'Accordo dell'11 maggio CP_2
2022, elaborato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di ZA, recepito con DGR n. 1514 del 29/11/2022, a pagina 3 stabilisca che debbano intendersi come non più attribuibili ulteriori tessere con codice ENI in sostituzione della copertura sanitaria dovuta a carico dei rispettivi Paesi UE di provenienza.
47. Orbene, al netto del fatto che per tutti i minori comunitari irregolarmente soggiornanti rientranti nell'ambito di competenza della – la quale Controparte_1
comprende i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, , Per_5
23 Per_ Per_ Per_1 Per_ Per_1
, , d'Artico, , , , , , , , Per_6 Per_9 Per_11 Per_12 Per_14 Per_16
Per Quarto d'Altino, , Santa Maria di Sala, , , , Venezia, , per Per_17 Per_18 Per_19 Per_21
un'area di 1406,09 kmq (vd sito ) – vi sarebbe un solo ambulatorio Controparte_1
pediatrico in Mestre (Distretto 2), peraltro allo stato scoperto, e il servizio pediatrico garantito da con il suo Poliambulatorio in Marghera per una volta alla settimana, rimarrebbe Parte_2
Parte_ comunque esclusa la possibilità di ricorso al di libera scelta per i minori di età superiore ai 14 anni.
48. Dagli atti di causa e dalle difese della questa Giudice non è CP_2 riuscita a comprendere con certezza che la tessera ENI sia in grado di assicurare ai minori comunitari irregolarmente soggiornanti la pienezza dell'accesso ai servizi garantiti dall'iscrizione obbligatoria al SSN. Ma pare abbastanza pacificamente di poter escludere che la Parte_ stessa dia accesso al i libera scelta.
49. Deve, peraltro, osservarsi che la previsione del rilascio della tessera ENI, che
è legata allo stato di indigenza, esclude che possa ricorrere una delle fattispecie che rendono il soggiorno in territorio italiano del cittadino comunitario regolare.
50. Ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 286/1998 «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su (...) l'origine nazionale (...) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».
51. L'art. 2 d.lgs. 215/2003 seppur riferita alla razza e all'origine etnica offre la nozione di discriminazione diretta e indiretta per cui «1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».
52. Come ripetutamente osservato dalla S.C. «esiste un preciso nesso interpretativo tra il d.lgs. n. 215/2003, artt. 2 e 4, e l'art. 43 T.U. immigrazione, che prevede la nozione di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'art. 43, commi 1 e 2,
T.U. sull'immigrazione considera la nazionalità tra i fattori di discriminazione vietati in ogni
24 campo della vita sociale, con una previsione che comprende atti di qualsiasi tipo, inclusivi anche di offese ad interessi di tipo collettivo ed anche le discriminazioni definite collettive
(“ogni comportamento” di pubbliche amministrazioni o di privati che abbia “lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”). (...) Inoltre, il d.lgs. n. 215/2003
(all'art. 2, comma 2) prevede che sia «fatto salvo il disposto dell'art. 43, commi 1 e 2» riferendosi a questa nozione generale di discriminazione di natura diretta o indiretta, individuale o collettiva, regolata come oggettiva;
(...)» (vd ex plurimis Cass. Sez. L.,
01/04/2025, n. 8674).
53. Nel caso in esame, a fronte dell'obbligo assunto dallo Stato italiano, con l'adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, di garantire ai minori, senza distinzione di sorta, tra l'altro, il diritto alla salute, la mancata previsione per il minore comunitario irregolarmente soggiornante di essere iscritto obbligatoriamente al SSN a parità di condizione con il minore italiano ed extracomunitario irregolarmente soggiornante, costituisce discriminazione diretta in considerazione della nazionalità (ovvero in quanto cittadino comunitario).
54. Come già osservato, la discriminazione opera oggettivamente, indipendentemente dall'intenzione delle parti, e quindi anche per il caso, come quello in esame, nel quale gli Enti che operano la discriminazione diano applicazione alla normativa nazionale.
55. Quanto alla richiesta di condanna alle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., la richiesta appare iniqua in considerazione della natura degli Enti e del precedente pronto adempimento dell'ordinanza resa in data 15/10/20, e potrà essere proposta in sede esecutiva qualora gli stessi non adempiano
56. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
57. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quali l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza eccezione e difesa rigettata, definitivamente pronunciando così provvede:
25 1) accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento ai minori ricorrenti e in generale ai cittadini stranieri minorenni comunitari irregolarmente soggiornanti del diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale;
2) condanna la e l' , ognuna per quanto di CP_2 Controparte_1
competenza, a rimuovere detta discriminazione riconoscendo ai minori ricorrenti e in generale ai minori comunitari irregolarmente soggiornanti, in regime di parità di trattamento con i minori cittadini italiani e i minori extracomunitari irregolarmente soggiornanti, il diritto di iscrizione obbligatoria al SSN ed il diritto di nominare il pediatra di libera scelta ovvero il medico di base tra quelli convenzionati col SSR;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 02/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
26