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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4286/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4286 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, p. iva in persona dell'amministratore pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede legale in Arzachena, loc. Sottovento snc, rappresentata e difesa, in virtù di
[...] procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppe D'Eboli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Teodoro (NU) alla Via del Tirreno n. 8, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del notaio del 7 novembre Persona_1
2017, repertorio n. 138410, raccolta n. 37224, in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“
1. dichiarare che
a) i consumi non registrati dal contatore rotto presso l'utenza intestata all'opponente dal 19/3/2007 al 05/08/2010 vanno calcolati sulla base dei consumi medi effettivamente registrati dal nuovo contatore pari a 2,47 metricubi al giorno;
b) è dovuta la detrazione per le somme dovute a titolo di fognatura e depurazione oltre i consumi storici dal 31/03/2010 al 31/12/2011, nella misura di € 1.633,33 dalla fattura n. 20120226845 del 1 2/2/12 o in quella di giustizia, per la perdita occulta riparata il 22/9/11;
c) la fattura del 31/05/2012 di € 2.736,04 relativa al periodo 31/12/11 – 31/03/12 è calcolata su consumi presunti tre volte superiore alla media dei consumi del periodo e va ridotta calcolando i consumi come al punto a);
2. per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 52032/3208/19 del 18/03/2019 emessa dalla procuratrice speciale Dott.sa , classificandola come semplice Parte_3
intimazione di pagamento, ordinando ad la riemissione delle fatture per il periodo dal CP_1
19/3/2007 al 31/3/12, secondo le dichiarazioni di cui sopra, oppure stabilendo nella minor somma di € 12.822,89, stabilita dal CTP Dott. e non contestata da , quella dovuta per Per_2 CP_1 tale periodo con condanna di , tenuto conto del versamento di € 13.500,00 da parte CP_1 dell'opponente, alla restituzione della somma di € 677,11, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3. rigettare la domanda riconvenzionale di controparte in quanto tardiva;
4. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge, nonché delle spese della CTP pari ad € 2.474,07, come indicate nella perizia stessa”.
Nell'interesse dell'opposta:
“in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto,
b) confermare l'ingiunzione di pagamento n.52032/3208/2019, emessa da in data CP_1
18.03.2019, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto condannare al pagamento della somma indicata, oltre interessi Parte_1
per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.52032/3208/2019, emessa da in data 18.032019, oggetto della presente opposizione, accertare l'esistenza e CP_1
l'ammontare del credito vantato da nei confronti della per la fornitura CP_1 Parte_1 idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1 oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso Pt_1
l'ingiunzione fiscale n. 52032/3208/19 del 18/03/2019, emessa da per l'importo di CP_1
euro 25.961,98 relativo alle seguenti fatture rimaste insolute (n. 120226845 per euro 14.899,47, n.
22125519 per euro 2.736,04, n. 22271219 per euro 4.186,31 e n. 22202604 per euro 4.140,16).
A fondamento dell'opposizione la ha esposto quanto segue. Pt_1
Non corrisponderebbe al vero quanto riportato nell'ingiunzione di pagamento, ovvero che tutti i crediti per cui era stata emessa l'ingiunzione di pagamento fossero incontestati, in quanto al contrario l'importo delle somme dovute per i consumi dal 19/3/2007 al 31/12/2011 non era ancora certo per la mancata riemissione delle fatture che coprono tale periodo sulla base dei due reclami accolti da il 30/5/2014 e il 16/6/2014. CP_1
Inoltre, in data 16/6/2018 era stato trasmesso alla società opponente un reclamo denominato
“Eccezione di prescrizione nonché contestazione varia – dichiarazione di pagamento” con cui il credito era stato, appunto, contestato.
Nel merito l'opponente ha, inoltre, osservato che per il periodo dal 19/03/2007 al CP_1
05/08/2010 aveva emesso le seguenti fatture:
“2010022148776 15/07/2010 24.484,59 acconto 19/03/07 – 31/03/10
2010022202604 25/08/2010 4.140,16 acconto 31/03/10 – 30/06/10
2010022271219 25/10/2010 4.186,31 acconto 30/06/10 – 30/09/10
20120226844 02/02/2012 - 406,00 ricostruzione 19/03/07 – 05/08/10”, di cui la seconda e la terza oggetto dell'ingiunzione opposta.
La convenuta aveva, inoltre, sostituito il contatore in data 05/08/2010 in quanto non funzionante e pertanto con la fattura 20120226844 emessa il 02/02/2012, sulla base dei consumi registrati dal
05/08/2010 al 27/01/2012 (per un consumo medio pari a 9,37 mc al giorno) aveva ricostruito i consumi dal 19/03/2007 al 05/08/2010.
Tuttavia, in data 22/09/2011, l'istante aveva scoperto una perdita occulta, riconosciuta da CP_1
la quale, stante l'incidenza della perdita sui consumi, aveva annullato la fattura di ricostruzione, comunicando che avrebbe provveduto al ricalcolo sulla base del consumo di 2,47 mc al giorno.
I consumi effettivi sono stati in realtà accertati solo dal 27/01/2012 al 04/06/2013 (pari a 1058 mc) che, considerati in 494 giorni dell'intervallo portano il consumo medio a 2,14 mc al giorno.
Sulla base di tale consumo medio per il periodo dal 16/03/2007 al 05/08/2010 risulterebbero dovuti, quindi, euro 7.151,67 oltre Iva, per un totale di euro 7.866,84.
L'opponente deduce, inoltre, che avrebbe omesso di riconoscere la detrazione per euro CP_1
1.633,33 dalla fattura n. 20120226845 del 2/2/12 di euro 14.899,47 relativa al periodo dal
05/08/2010 al 31/12/11 per la perdita occulta, già riconosciuta dalla stessa CP_1
3 Quanto alla fattura del 31/05/2012 di euro 2.736,04 relativa al periodo dal 31/12/11 al 31/03/12,
l'opponente ha dedotto che si tratterebbe di una fattura emessa in acconto, non basata su consumi effettivamente registrati, ma sulla presunzione che in 90 giorni l'utente aveva consumato 9,37 mc al giorno. La media storica dell'opponente sarebbe, invece, pari a 2,14 mc. Anche tale credito non poteva dunque considerarsi certo per stessa ammissione di che avrebbe dovuto riemettere CP_1
le fatture sulla base del consumo ricalcolato.
L'opponente ha poi dedotto di aver eseguito in favore di per i consumi oggetto di CP_1 ingiunzione, pagamenti per euro 11.500,00 con bonifici del 04/07/12 (€ 2.000,00) del 11/01/13 (€
2.000,00) del 26/07/13 (€ 5.000,00) del 27/04/17 (€ 2.500,00).
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/10/2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposta ha innanzitutto rilevato come i reclami presentati dall'opponente nel 2014 fossero stati accolti e, inoltre, già definiti alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, tanto che il Gestore aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi oggetto del reclamo dell'utente.
Quanto alla detrazione dell'importo di euro 1.633,33 a seguito dell'accoglimento del reclamo relativo alla perdita occulta, ha affermato che nessuna norma di settore impone al Gestore CP_1
di addebitare tale sgravio sulla medesima fattura reclamata, essendo del tutto legittimo che l'accredito dell'importo riconosciuto, in detrazione, all'utente possa essere fatturato per il futuro.
Inoltre, il Gestore non sarebbe tenuto a dare indicazione di tale detrazione neanche in sede di ingiunzione fiscale.
In relazione alla fattura in acconto n. 22125519 emessa in data 31/05/2012, ha dedotto che CP_1
l'emissione di fatture in acconto sarebbe legittimata da quanto previsto dall'art.
6.2 della Carta del
Servizio Idrico Integrato.
Pertanto, il credito vantato da con l'ingiunzione di pagamento sarebbe pienamente provato CP_1
alla luce anche della predetta fattura.
***
Il giudice, con ordinanza del 08/10/2019 ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 27/04/2022 il giudice ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente e ha invitato le parti a valutare una proposta conciliativa con ricalcolo dei consumi.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza, al fine di consentire all'opposta di effettuare i ricalcoli necessari a valutare la proposta, all'udienza del 21/03/2023 parte opponente ha dato atto di aver fatto effettuare il ricalcolo proposto dal giudice dal consulente di parte. Il giudice, dopo aver autorizzato il deposito dei calcoli svolti dall'opponente, ha invitato a evidenziare eventuali errori. CP_1
4 Con ordinanza del 14/09/2023 il giudice ha rinviato all'udienza del 12/11/2024 per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito di note conclusive.
***
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
L'opposizione è fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, rilevare come la presente opposizione abbia a oggetto la contestazione dei consumi in relazione ai seguenti periodi:
- Dal 19/3/2007 al 05/08/2010;
- Dal 05/08/2010 al 31/12/2011;
- Dal 31/12/11 al 31/03/2012.
Dunque, l'opposizione non concerne soltanto i consumi relativi alle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento (la n. 2010022202604 del 25/08/2010 di euro 4.140,16 relativa al periodo dal
31/03/2010 al 30/06/2010; la n. 201002271219 del 25/10/2010 di euro 4.186,31 relativa al periodo dal 30/06/2010 al 30/09/2010; la n. 20120226845 del 2/2/2012 di euro 14.899,47 relativa al periodo dal 05/08/2010 al 31/12/2011 e la n. 2012022125519 del 31/05/2012 di euro 2.736,04 relativa al periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012), ma anche i consumi precedenti, ovvero dal 19/3/2007 al
05/08/2010, rispetto ai quali l'opponente lamenta il mancato ricalcolo da parte della società opponente alla luce dei consumi successivi al netto della perdita occulta.
In relazione a tali periodi risulta pacifico in causa, innanzitutto, che in data 05/08/2010 è stato sostituito il contatore, atteso che il precedente contatore installato presso l'utenza di cui è causa è risultato, per stessa ammissione della società opposta non funzionante. In particolare, il malfunzionamento del contatore era stato rilevato anche dalla stessa società opposta, come risultante dal doc. 14 prodotto da parte opponente, in cui in data 30/01/2012 aveva CP_1 dichiarato che “In data 05/08/2010 il contatore matricola numero 18784 è stato sostituito, pertanto in ottemperanza al disposto dell'art. B35 del Regolamento del S.I.I. (poiché il contatore era fermo e pertanto non attendibile e certa la lettura ivi indicata), si è provveduto, a ricalcolare la stessa avendo riguardo ai consumi rilevati sul nuovo strumento installato”.
In secondo luogo, risulta pacifico che l'utenza, successivamente alla sostituzione del contatore, sia stata interessata da una perdita occulta, la quale, dai documenti prodotti dall'opponente, risulta essere stata riparata in data 22/9/2011 (doc. 13 opponente). Tale circostanza non è stata, invero, neppure contestata dall'opposta e si deve, pertanto, ritenere che i consumi dal 05/08/2010 fino al
2011 siano eccessivi rispetto all'utenza in ragione della perdita occulta, pacificamente riconosciuta anche da (v. doc. 3 parte opponente). CP_1
5 Occorre allora, innanzitutto, procedere al ricalcolo dei consumi in relazione al primo periodo oggetto di contestazione (dal 19/3/2007 al 05/08/2010) nel quale il contatore non risultava funzionante.
Si tratta, in particolare, dei consumi oggetto della fattura n. 2010022148776 del 15/07/2010 emessa in acconto, della fattura di sostituzione n. 20120226844 del 02/02/2012 con cui sono stati ricostruiti i consumi in seguito alla sostituzione del contatore (entrambe non oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta), della fattura n. 2010022202604 del 25/08/2010 emessa in acconto per il periodo dal 31/03/2010 al 30/06/2010 per euro 4.140,16 e della fattura n. 2010022271219 del
25/10/2010 emessa in acconto per il periodo dal 30/06/2010 al 30/09/2010 per un importo di euro
4.186,31 (queste ultime oggetto dell'ingiunzione di pagamento).
In relazione a tale periodo di consumo, in particolare, l'opponente deduce che il credito vantato da non risulterebbe determinato con certezza e che, stante la mancanza di consumi certi CP_1
precedenti, avrebbe dovuto essere ricalcolato alla luce del consumo pro die individuato sulla base dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato nel periodo successivo alla riparazione della perdita, come peraltro riconosciuto dalla stessa società opposta in una comunicazione del 16/6/2014
(doc. 3 opponente).
Al riguardo, si osserva che con tale comunicazione aveva effettivamente comunicato alla CP_1 società opponente, in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto avverso la fattura di sostituzione n. 20120226844 del 02/02/2012 (periodo dal 19/3/2007 al 05/08/2010), l'annullamento della predetta fattura e, stante la scoperta della perdita occulta, la necessità di procedere al ricalcolo dell'importo dovuto “in base ai consumi rilevati successivamente alla riparazione della perdita
(31/12/2011 mc 4807-28/12/2013 mc 6606) che hanno determinato una media pro die di 2,47 mc/g”.
Dalle deduzioni di parte attrice (e in assenza di contestazione dell'opposta) emerge che CP_1
non ha mai provveduto a effettuare tale ricalcolo sulla base del pro die indicato, bensì con l'ingiunzione impugnata ha chiesto il pagamento anche delle seguenti fatture:
- fattura n. 2010022202604 per euro 4.140,16 per il periodo dal 31/03/2010 al 30/06/2010
(doc. 7 opponente);
- fattura n. 2010022271219 per euro 4.186,31 per il periodo dal 30/06/2010 al 30/09/2010
(doc. 8 opponente).
Si tratta, in particolare, di fatture emesse in acconto per consumi presunti calcolati però sulla base di un diverso e più elevato consumo pro die, che risultava però influenzato dalla perdita occulta (che, come detto, è pacifica in causa).
Si ricorda che, per l'ipotesi di malfunzionamento del contatore e sua sostituzione, il Regolamento
6 del Servizio Idrico Integrato all'art. B35.1) prevede che i consumi vengano ricostruiti “… sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”. Tuttavia, nel caso di specie, non vi è in atti prova di consumi storici utili, dal momento che alla lettura effettiva del 19/03/2007 (che risulta altresì essere la data di attivazione della fornitura (all. 1 note di deposito ctp opponente), indicata nella fattura n. 20120226844 del
02/02/2012 (doc. 9 opponente) non è seguita altra lettura utile, in quanto in data 05/08/2010 il contatore matricola n. 018784 è risultato non funzionante.
Al contrario, risulta esservi un consumo certo successivo alla riparazione della perdita, così come evidenziato nella comunicazione del 16/6/2014 dalla stessa e pari a 2,47 mc al giorno. Tale CP_1
valore deve, dunque, costituire la base per il ricalcolo dei consumi relativi al primo periodo contestato (dal 19/3/2007 al 05/08/2010).
Parte opponente, previa autorizzazione del giudice, ha depositato in data 31/03/2023 la perizia di parte a firma del dott. , contenente il ricalcolo dei consumi per i singoli periodi oggetto di Per_2
contestazione.
All'udienza del 21/03/2023 il giudice ha, altresì, invitato a evidenziare eventuali errori, ma CP_1
la società opposta non ha mosso alcuna contestazione in ordine ai ricalcoli effettuati dal ctp. Si ritiene, dunque, che essi, in assenza di contestazione da parte dell'opposta, risultando congrui rispetto alla documentazione in atti (valori ricavabili dalle fatture prodotte in giudizio) debbano essere utilizzati al fine del ricalcolo dei consumi dell'opponente; e ciò anche al fine di evitare la disposizione di una ctu anche per ragioni di economia processuale.
Si procede, dunque, al ricalcolo come segue (pp. 8 e 9 ctp):
- periodo dal 19-mar al 31-dic 2007: euro 1.810,05
- periodo dal 01-gen al 31-dic 2008: euro 2.355,80
- periodo dal 01-gen al 31-dic 2009: euro 2.484,04
- periodo dal 01-gen al 31-mar 2010: euro 629,40.
Quanto al periodo dal 01/04/2010 al 05/08/2010 (che non è stato indicato separatamente dal ctp) si procede, invece, al ricalcolo alla luce dei valori indicati nella fattura n. 20120226844 per il periodo di riferimento e, in particolare, come segue: giorni 126, consumi ricostruiti 311,22:
- I fascia: mc 59 x euro 1,2675 = euro 74,78;
- II fascia: mc 60 x euro 1,6478 = euro 98,87;
- III fascia: mc 192,22 x euro 2,2816 = euro 438,57;
7 - Depurazione: mc 311,22 x euro 0,3612 = 112,4;
- Fognatura: mc 311,22 x euro 0,1458 = euro 45,38;
- Quota fissa: euro 29,73;
- Totale: euro 799,74 + Iva euro 79,97
Totale euro 879,71.
Dunque, per il periodo dal 19/03/2007 al 05/08/2010 risulta dovuto da parte della in favore Pt_1
di un importo tale di euro 8.159,00. CP_1
***
In relazione al secondo periodo oggetto di contestazione (ovvero dal 05/08/2010 al 31/12/2011, di cui alla fattura n. 20120226845 del 02/02/2012 per un importo di euro 14.899,47) si osserva quanto segue.
Come osservato sopra, risulta incontestato che l'utenza sia stata interessata da una perdita occulta in tale periodo, che l'opponente, anche alla luce della mancata contestazione dell'opposta, ha provato di aver riparato in data 22/9/2011.
Al riguardo si osserva che le disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato se, da un lato, prevedono l'onere dell'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art. B35.1, comma II), ed altresì che sia cura dell'utente “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II); allo stesso modo prevedono, in capo al gestore, l'obbligo di “garantire il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno” (art. B16, comma I); e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”( Art. B35.1, II comma). Tali obblighi assumono particolare rilevanza nella prospettiva di una corretta gestione del rapporto di somministrazione, in funzione della tutela di entrambe le parti del contratto di somministrazione, considerato che la società anche per la CP_1
rilevanza del bene somministrato in regime di monopolio legale, è obbligata ad assicurare una prestazione improntata a professionalità, diligenza, correttezza e buona fede, anche al fine di evitare che la propria condotta inadempiente o negligente possa contribuire causalmente a cagionare danni all'utente. In particolare, la regolarità delle letture (almeno due volte per anno), necessarie per l'accertamento dei reali consumi si giustifica non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma è altresì funzionale alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili, in quanto occulte, con l'uso della ordinaria
8 diligenza pretendibile dall'utente.
In altre parole, si ritiene che, se avesse provveduto nei termini prescritti alla rilevazione CP_1 dei consumi e a segnalare la relativa anomalia all'utente, la si sarebbe potuta accorgere Parte_1 ben prima della perdita e avrebbe potuto intervenire prima sull'impianto idrico, così limitando il danno.
Sul punto, si richiama il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui
l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, a informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifiche dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”
(Cass. Sez. 3, ord. n. 24904 del 15 settembre 2021).
Nella specie, risulta documentalmente dalla fattura prodotta in giudizio (n. 20120226845) che, per il periodo oggetto di fatturazione (dal 05/08/2010 al 31/12/2011), le letture sono state, invece, effettuate da soltanto nelle medesime date. ha poi emesso una fattura unitaria in CP_1 CP_1
data 02/02/2012, in violazione perciò di quanto prescritto dalle sopra richiamate disposizioni del
Regolamento, nonché del dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.
Si osserva, inoltre, che secondo il consolidato indirizzo del Tribunale di Cagliari (tra le altre Sent.
Trib. Ca 1668 del 25.05.2016; Ord 9/3/2018 Trib Cagliari;
Trib. Cagliari1655/2019, confermata da
App. Cagliari 80/2022) l'utente può aver diritto, oltre che allo sgravio dei canoni di fognatura e depurazione, a una riduzione del debito commisurata alla gravità dell'inadempimento del Gestore all'obbligo di segnalazione dei consumi anomali in fattura.
Nel caso di specie, il ritardo nella fatturazione è di circa dieci mesi rispetto alla lettura che avrebbe dovuto essere effettuata successivamente alla sostituzione del contatore.
In ragione di tale ritardo, si riconosce, in via equitativa (considerato altresì che la perdita è stata riparata in data 22/09/2011, mentre la fattura ha ad oggetto il periodo dal 06/08/2010 al
31/12/2011), una riduzione del 40% della somma oggetto della fattura n. 20120226845.
Ciò premesso dalla fattura n. 20120226845 del 02/02/2012, di euro 14.899,47, deve essere detratta la somma relativa alla media dei consumi successivi certi dell'utente (non essendo disponibili nel caso di specie, come osservato sopra, dei consumi medi precedenti attendibili); dalla restante somma deve essere detratta ancora la somma relativa agli oneri di depurazione e fognatura (pari a euro 1.633,33 – doc. 2 opponente); sulla restante somma, relativa al consumo anomalo addebitabile alla perdita deve essere detratto il 40%, in relazione all'inadempimento di di cui sopra, CP_1
9 mentre il restante 60% resta a carico dell'utente.
Nel caso di specie, al fine di determinare la somma relativa alla media dei consumi successivi certi dell'utente è opportuno ancora una volta far riferimento ai calcoli effettuati dal ctp nella relazione depositata da parte opponente in ragione della loro attendibilità, nonché della mancata contestazione dell'opposta.
Dunque, per il periodo dal 06/08/2010 al 31/12/2010 tale somma è pari a euro 1.122,44 (ovvero euro 2.002,15 [consumi dal 01/04/2010 al 31/12/2010] sottratti euro 879,71 [consumi dal
01/04/2010 al 05/08/2010]); per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 la somma è pari a euro
2.795,91 (cfr. p. 6 ctp), per un totale di euro 3.918,35.
Dunque, la quota di consumi eccedente la media dei consumi dell'utente è pari a euro 10.981,12.
Da tale importo devono essere detratti gli oneri di depurazione e fognatura, pari a euro 1.633,33
(cfr. doc. 2 opponente, comunicazione di accoglimento reclamo del 30/05/2014), ottenendo il risultato di euro 9.347,79.
Applicando a tale importo la riduzione del 40% (in ragione del contributo causale di alla CP_1
causazione dei consumi anomali), si ottiene la somma di euro 5.608,67.
All'importo così ottenuto dev'essere sommato il quantum relativo al consumo medio dell'attrice nel periodo contestato, per il totale di euro 9.527,02 (euro 5.608,67 + euro 3.918,35).
Conseguentemente, la fattura n. 20120226845 per il periodo dal 05/08/2010 al 31/12/2011 oggetto di ingiunzione di pagamento deve essere annullata e il credito di nei confronti della CP_1 [...]
deve essere rideterminato nella misura di euro 9.527,02. Pt_1
***
Infine, per quanto concerne il periodo dal 31/12/2011 al 31/03/2012 è stata oggetto di ingiunzione di pagamento la fattura n. 2012022125519 per un importo di euro 2.736,04.
In relazione a tale fattura, l'opponente ha dedotto che si trattava di fattura in acconto, fondata su consumi presunti, tuttavia calcolati erroneamente sulla base di un consumo pro die non effettivo e anomalo, in quanto influenzato dalla perdita occulta.
A fronte di tale deduzione, si è limitata ad affermare la piena legittimità, in base alle CP_1 norme della Carta del Servizio Idrico Integrato, dell'emissione di fatture in acconto, ma non ha fornito prova di letture reali.
I consumi relativi a tale periodo devono quindi essere ricalcolati atteso che nel caso in cui i consumi anomali siano solo stimati e il Gestore non fornisca prova delle letture reali si procede al ricalcolo secondo le stime dei consumi abituali (Tribunale Cagliari Sez. II, Sent., 06-11-2019; Trib. Oristano
24.02.2021).
Nel caso di specie, come osservato sopra, gli unici consumi certi sono quelli rilevati dal nuovo
10 contatore nel periodo successivo alla riparazione della perdita, così come evidenziato nella comunicazione del 16/6/2014 dalla stessa per un valore pari a 2,47 mc al giorno. CP_1
Anche in questo caso e per le medesime ragioni di cui sopra, risulta opportuno fare riferimento ai ricalcoli effettuati dal ctp dott. (cfr. p. 6 della ctp), il quale ha rilevato che per il periodo dal Per_2
01/01/2012 al 31/03/2012 risulta dovuto l'importo di euro 745,53.
Pertanto, risulterebbero complessivamente dovuti dalla in favore di euro Pt_1 CP_1
18.431,55.
***
In relazione alla perdita idrica, l'opponente deduce, inoltre, che non sarebbe stato accreditato l'importo di euro 1.633,33 riconosciuto da nella comunicazione di accoglimento del CP_1
reclamo del maggio 2014 (doc. 2 opponente).
L'opposta ha tempestivamente dedotto che l'accredito dell'importo riconosciuto all'utente potesse essere “fatturato pro futuro”, riservandosi di meglio argomentare nel corso del giudizio alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnico contabili richiesti agli Uffici competenti di CP_1
Con le note depositate in vista dell'udienza del 12 settembre 2023, ha prodotto una fattura CP_1 del 2017 da cui emerge l'accredito dell'importo di euro 1.633,33 (doc. 7 opposta) per fognatura e depurazione per il 2010 e il 2011 in relazione alla perdita idrica.
Parte opponente eccepisce la tardività di tale produzione in quanto “il termine per depositare le terze memorie istruttorie e i documenti era il 30/12/2019”, mentre la fattura attestante l'accredito è stata prodotta soltanto con le note del 12/09/2023.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la produzione si ritiene ammissibile. Il pagamento (cui l'accredito da parte di della somma di euro 1.633,33 deve essere CP_1
assimilato) costituisce pacificamente una eccezione in senso lato (cfr. Cass. n. 17196 del 2018;
Cass. n. 9610 del 2012; Cass. n. 13014 del 2004) che, come tale, può essere rilevata dal giudice – e sollevata dalla parte – anche per la prima volta in appello (e, a maggior ragione nel corso del procedimento di primo grado). Peraltro, le Sezioni unite (n. 10531 del 2013) hanno affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.
Dunque, l'importo di euro 1.633,33 non dovrà essere considerato come ancora dovuto da CP_1 in favore della posto che è risultato provato che l'accredito della relativa somma è
[...] Parte_1
già avvenuto con la fattura n. 2017000520205875 del 21/09/2017 (doc. 7 parte opposta, p. 4).
11 ***
L'opponente, inoltre, deduce di aver effettuato nel corso degli anni pagamenti per un totale di euro
13.500,00 in favore di (doc. 12, integrati in corso di causa con due pagamenti CP_1
effettuati rispettivamente in data 16/12/2019 e in data 18/8/2020 – cfr. all. 4 del 31/03/2023). non ha contestato tali pagamenti, i quali devono ritenersi, pertanto, pacifici in causa in CP_1 virtù del principio di cui all'art. 115 c.p.c. a mente del quale “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Risulta, dunque, permanere in capo ad un credito per un importo pari a euro 4.931,55. CP_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento secondo quanto previsto dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale opposta.
Risulta, infatti, infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'opponente a causa della tardiva costituzione in giudizio di in relazione alle domande di condanna alla minor CP_1
somma accertata e di pagamento degli interessi per ritardato pagamento.
Non si tratta, infatti, di domande riconvenzionali per cui opererebbero le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. in caso di tardiva costituzione del convenuto.
***
Risulta, infine, fondata la domanda di condanna di al pagamento delle spese della ctp CP_1 sostenute dall'opponente (cfr. p. 13 della ctp, in cui viene effettuato il calcolo dell'onorario dovuto al consulente). Secondo la Suprema Corte, infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate (cfr. Cass., ord. n. 30289/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, non appare congruo applicare l'aumento pari al 100% sugli importi massimi per incarico complesso ai sensi dell'art. 52 del D.M. 182/2002, dal momento che non si ritiene sussistano quelle ragioni eccezionali avuto riguardo alla complessità tecnico-scientifica della perizia che giustificano un tale aumento (cfr. Cass., 29876/2019).
Pertanto, appare congruo rideterminare la somma dovuta in euro 1.013,96 oltre Iva, i quali devono essere posti a carico di CP_1
***
Alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 1/3, e per la restante parte (2/3) esse sono poste a carico di
12 e liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. CP_1
55/2014 per lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione fiscale n. ; P.IVA_3
2) Condanna la al pagamento in favore di di euro 4.931,55, oltre interessi Parte_1 CP_1
ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale n. 52032/3208/19;
3) Condanna al pagamento in favore della delle spese della ctp pari a CP_1 Parte_1
euro 1.013,96 oltre Iva;
4) Condanna alla rifusione dei 2/3 delle spese del presente giudizio in favore CP_1
della liquidate in euro 3.384,67 oltre spese generali e accessori come per legge, Parte_1 oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica, nella misura di 2/3.
Così deciso in Cagliari, in data 28.01.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4286 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, p. iva in persona dell'amministratore pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede legale in Arzachena, loc. Sottovento snc, rappresentata e difesa, in virtù di
[...] procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppe D'Eboli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Teodoro (NU) alla Via del Tirreno n. 8, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del notaio del 7 novembre Persona_1
2017, repertorio n. 138410, raccolta n. 37224, in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“
1. dichiarare che
a) i consumi non registrati dal contatore rotto presso l'utenza intestata all'opponente dal 19/3/2007 al 05/08/2010 vanno calcolati sulla base dei consumi medi effettivamente registrati dal nuovo contatore pari a 2,47 metricubi al giorno;
b) è dovuta la detrazione per le somme dovute a titolo di fognatura e depurazione oltre i consumi storici dal 31/03/2010 al 31/12/2011, nella misura di € 1.633,33 dalla fattura n. 20120226845 del 1 2/2/12 o in quella di giustizia, per la perdita occulta riparata il 22/9/11;
c) la fattura del 31/05/2012 di € 2.736,04 relativa al periodo 31/12/11 – 31/03/12 è calcolata su consumi presunti tre volte superiore alla media dei consumi del periodo e va ridotta calcolando i consumi come al punto a);
2. per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 52032/3208/19 del 18/03/2019 emessa dalla procuratrice speciale Dott.sa , classificandola come semplice Parte_3
intimazione di pagamento, ordinando ad la riemissione delle fatture per il periodo dal CP_1
19/3/2007 al 31/3/12, secondo le dichiarazioni di cui sopra, oppure stabilendo nella minor somma di € 12.822,89, stabilita dal CTP Dott. e non contestata da , quella dovuta per Per_2 CP_1 tale periodo con condanna di , tenuto conto del versamento di € 13.500,00 da parte CP_1 dell'opponente, alla restituzione della somma di € 677,11, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3. rigettare la domanda riconvenzionale di controparte in quanto tardiva;
4. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge, nonché delle spese della CTP pari ad € 2.474,07, come indicate nella perizia stessa”.
Nell'interesse dell'opposta:
“in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto,
b) confermare l'ingiunzione di pagamento n.52032/3208/2019, emessa da in data CP_1
18.03.2019, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto condannare al pagamento della somma indicata, oltre interessi Parte_1
per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.52032/3208/2019, emessa da in data 18.032019, oggetto della presente opposizione, accertare l'esistenza e CP_1
l'ammontare del credito vantato da nei confronti della per la fornitura CP_1 Parte_1 idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1 oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso Pt_1
l'ingiunzione fiscale n. 52032/3208/19 del 18/03/2019, emessa da per l'importo di CP_1
euro 25.961,98 relativo alle seguenti fatture rimaste insolute (n. 120226845 per euro 14.899,47, n.
22125519 per euro 2.736,04, n. 22271219 per euro 4.186,31 e n. 22202604 per euro 4.140,16).
A fondamento dell'opposizione la ha esposto quanto segue. Pt_1
Non corrisponderebbe al vero quanto riportato nell'ingiunzione di pagamento, ovvero che tutti i crediti per cui era stata emessa l'ingiunzione di pagamento fossero incontestati, in quanto al contrario l'importo delle somme dovute per i consumi dal 19/3/2007 al 31/12/2011 non era ancora certo per la mancata riemissione delle fatture che coprono tale periodo sulla base dei due reclami accolti da il 30/5/2014 e il 16/6/2014. CP_1
Inoltre, in data 16/6/2018 era stato trasmesso alla società opponente un reclamo denominato
“Eccezione di prescrizione nonché contestazione varia – dichiarazione di pagamento” con cui il credito era stato, appunto, contestato.
Nel merito l'opponente ha, inoltre, osservato che per il periodo dal 19/03/2007 al CP_1
05/08/2010 aveva emesso le seguenti fatture:
“2010022148776 15/07/2010 24.484,59 acconto 19/03/07 – 31/03/10
2010022202604 25/08/2010 4.140,16 acconto 31/03/10 – 30/06/10
2010022271219 25/10/2010 4.186,31 acconto 30/06/10 – 30/09/10
20120226844 02/02/2012 - 406,00 ricostruzione 19/03/07 – 05/08/10”, di cui la seconda e la terza oggetto dell'ingiunzione opposta.
La convenuta aveva, inoltre, sostituito il contatore in data 05/08/2010 in quanto non funzionante e pertanto con la fattura 20120226844 emessa il 02/02/2012, sulla base dei consumi registrati dal
05/08/2010 al 27/01/2012 (per un consumo medio pari a 9,37 mc al giorno) aveva ricostruito i consumi dal 19/03/2007 al 05/08/2010.
Tuttavia, in data 22/09/2011, l'istante aveva scoperto una perdita occulta, riconosciuta da CP_1
la quale, stante l'incidenza della perdita sui consumi, aveva annullato la fattura di ricostruzione, comunicando che avrebbe provveduto al ricalcolo sulla base del consumo di 2,47 mc al giorno.
I consumi effettivi sono stati in realtà accertati solo dal 27/01/2012 al 04/06/2013 (pari a 1058 mc) che, considerati in 494 giorni dell'intervallo portano il consumo medio a 2,14 mc al giorno.
Sulla base di tale consumo medio per il periodo dal 16/03/2007 al 05/08/2010 risulterebbero dovuti, quindi, euro 7.151,67 oltre Iva, per un totale di euro 7.866,84.
L'opponente deduce, inoltre, che avrebbe omesso di riconoscere la detrazione per euro CP_1
1.633,33 dalla fattura n. 20120226845 del 2/2/12 di euro 14.899,47 relativa al periodo dal
05/08/2010 al 31/12/11 per la perdita occulta, già riconosciuta dalla stessa CP_1
3 Quanto alla fattura del 31/05/2012 di euro 2.736,04 relativa al periodo dal 31/12/11 al 31/03/12,
l'opponente ha dedotto che si tratterebbe di una fattura emessa in acconto, non basata su consumi effettivamente registrati, ma sulla presunzione che in 90 giorni l'utente aveva consumato 9,37 mc al giorno. La media storica dell'opponente sarebbe, invece, pari a 2,14 mc. Anche tale credito non poteva dunque considerarsi certo per stessa ammissione di che avrebbe dovuto riemettere CP_1
le fatture sulla base del consumo ricalcolato.
L'opponente ha poi dedotto di aver eseguito in favore di per i consumi oggetto di CP_1 ingiunzione, pagamenti per euro 11.500,00 con bonifici del 04/07/12 (€ 2.000,00) del 11/01/13 (€
2.000,00) del 26/07/13 (€ 5.000,00) del 27/04/17 (€ 2.500,00).
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/10/2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposta ha innanzitutto rilevato come i reclami presentati dall'opponente nel 2014 fossero stati accolti e, inoltre, già definiti alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, tanto che il Gestore aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi oggetto del reclamo dell'utente.
Quanto alla detrazione dell'importo di euro 1.633,33 a seguito dell'accoglimento del reclamo relativo alla perdita occulta, ha affermato che nessuna norma di settore impone al Gestore CP_1
di addebitare tale sgravio sulla medesima fattura reclamata, essendo del tutto legittimo che l'accredito dell'importo riconosciuto, in detrazione, all'utente possa essere fatturato per il futuro.
Inoltre, il Gestore non sarebbe tenuto a dare indicazione di tale detrazione neanche in sede di ingiunzione fiscale.
In relazione alla fattura in acconto n. 22125519 emessa in data 31/05/2012, ha dedotto che CP_1
l'emissione di fatture in acconto sarebbe legittimata da quanto previsto dall'art.
6.2 della Carta del
Servizio Idrico Integrato.
Pertanto, il credito vantato da con l'ingiunzione di pagamento sarebbe pienamente provato CP_1
alla luce anche della predetta fattura.
***
Il giudice, con ordinanza del 08/10/2019 ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 27/04/2022 il giudice ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente e ha invitato le parti a valutare una proposta conciliativa con ricalcolo dei consumi.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza, al fine di consentire all'opposta di effettuare i ricalcoli necessari a valutare la proposta, all'udienza del 21/03/2023 parte opponente ha dato atto di aver fatto effettuare il ricalcolo proposto dal giudice dal consulente di parte. Il giudice, dopo aver autorizzato il deposito dei calcoli svolti dall'opponente, ha invitato a evidenziare eventuali errori. CP_1
4 Con ordinanza del 14/09/2023 il giudice ha rinviato all'udienza del 12/11/2024 per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito di note conclusive.
***
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
L'opposizione è fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, rilevare come la presente opposizione abbia a oggetto la contestazione dei consumi in relazione ai seguenti periodi:
- Dal 19/3/2007 al 05/08/2010;
- Dal 05/08/2010 al 31/12/2011;
- Dal 31/12/11 al 31/03/2012.
Dunque, l'opposizione non concerne soltanto i consumi relativi alle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento (la n. 2010022202604 del 25/08/2010 di euro 4.140,16 relativa al periodo dal
31/03/2010 al 30/06/2010; la n. 201002271219 del 25/10/2010 di euro 4.186,31 relativa al periodo dal 30/06/2010 al 30/09/2010; la n. 20120226845 del 2/2/2012 di euro 14.899,47 relativa al periodo dal 05/08/2010 al 31/12/2011 e la n. 2012022125519 del 31/05/2012 di euro 2.736,04 relativa al periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012), ma anche i consumi precedenti, ovvero dal 19/3/2007 al
05/08/2010, rispetto ai quali l'opponente lamenta il mancato ricalcolo da parte della società opponente alla luce dei consumi successivi al netto della perdita occulta.
In relazione a tali periodi risulta pacifico in causa, innanzitutto, che in data 05/08/2010 è stato sostituito il contatore, atteso che il precedente contatore installato presso l'utenza di cui è causa è risultato, per stessa ammissione della società opposta non funzionante. In particolare, il malfunzionamento del contatore era stato rilevato anche dalla stessa società opposta, come risultante dal doc. 14 prodotto da parte opponente, in cui in data 30/01/2012 aveva CP_1 dichiarato che “In data 05/08/2010 il contatore matricola numero 18784 è stato sostituito, pertanto in ottemperanza al disposto dell'art. B35 del Regolamento del S.I.I. (poiché il contatore era fermo e pertanto non attendibile e certa la lettura ivi indicata), si è provveduto, a ricalcolare la stessa avendo riguardo ai consumi rilevati sul nuovo strumento installato”.
In secondo luogo, risulta pacifico che l'utenza, successivamente alla sostituzione del contatore, sia stata interessata da una perdita occulta, la quale, dai documenti prodotti dall'opponente, risulta essere stata riparata in data 22/9/2011 (doc. 13 opponente). Tale circostanza non è stata, invero, neppure contestata dall'opposta e si deve, pertanto, ritenere che i consumi dal 05/08/2010 fino al
2011 siano eccessivi rispetto all'utenza in ragione della perdita occulta, pacificamente riconosciuta anche da (v. doc. 3 parte opponente). CP_1
5 Occorre allora, innanzitutto, procedere al ricalcolo dei consumi in relazione al primo periodo oggetto di contestazione (dal 19/3/2007 al 05/08/2010) nel quale il contatore non risultava funzionante.
Si tratta, in particolare, dei consumi oggetto della fattura n. 2010022148776 del 15/07/2010 emessa in acconto, della fattura di sostituzione n. 20120226844 del 02/02/2012 con cui sono stati ricostruiti i consumi in seguito alla sostituzione del contatore (entrambe non oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta), della fattura n. 2010022202604 del 25/08/2010 emessa in acconto per il periodo dal 31/03/2010 al 30/06/2010 per euro 4.140,16 e della fattura n. 2010022271219 del
25/10/2010 emessa in acconto per il periodo dal 30/06/2010 al 30/09/2010 per un importo di euro
4.186,31 (queste ultime oggetto dell'ingiunzione di pagamento).
In relazione a tale periodo di consumo, in particolare, l'opponente deduce che il credito vantato da non risulterebbe determinato con certezza e che, stante la mancanza di consumi certi CP_1
precedenti, avrebbe dovuto essere ricalcolato alla luce del consumo pro die individuato sulla base dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato nel periodo successivo alla riparazione della perdita, come peraltro riconosciuto dalla stessa società opposta in una comunicazione del 16/6/2014
(doc. 3 opponente).
Al riguardo, si osserva che con tale comunicazione aveva effettivamente comunicato alla CP_1 società opponente, in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto avverso la fattura di sostituzione n. 20120226844 del 02/02/2012 (periodo dal 19/3/2007 al 05/08/2010), l'annullamento della predetta fattura e, stante la scoperta della perdita occulta, la necessità di procedere al ricalcolo dell'importo dovuto “in base ai consumi rilevati successivamente alla riparazione della perdita
(31/12/2011 mc 4807-28/12/2013 mc 6606) che hanno determinato una media pro die di 2,47 mc/g”.
Dalle deduzioni di parte attrice (e in assenza di contestazione dell'opposta) emerge che CP_1
non ha mai provveduto a effettuare tale ricalcolo sulla base del pro die indicato, bensì con l'ingiunzione impugnata ha chiesto il pagamento anche delle seguenti fatture:
- fattura n. 2010022202604 per euro 4.140,16 per il periodo dal 31/03/2010 al 30/06/2010
(doc. 7 opponente);
- fattura n. 2010022271219 per euro 4.186,31 per il periodo dal 30/06/2010 al 30/09/2010
(doc. 8 opponente).
Si tratta, in particolare, di fatture emesse in acconto per consumi presunti calcolati però sulla base di un diverso e più elevato consumo pro die, che risultava però influenzato dalla perdita occulta (che, come detto, è pacifica in causa).
Si ricorda che, per l'ipotesi di malfunzionamento del contatore e sua sostituzione, il Regolamento
6 del Servizio Idrico Integrato all'art. B35.1) prevede che i consumi vengano ricostruiti “… sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”. Tuttavia, nel caso di specie, non vi è in atti prova di consumi storici utili, dal momento che alla lettura effettiva del 19/03/2007 (che risulta altresì essere la data di attivazione della fornitura (all. 1 note di deposito ctp opponente), indicata nella fattura n. 20120226844 del
02/02/2012 (doc. 9 opponente) non è seguita altra lettura utile, in quanto in data 05/08/2010 il contatore matricola n. 018784 è risultato non funzionante.
Al contrario, risulta esservi un consumo certo successivo alla riparazione della perdita, così come evidenziato nella comunicazione del 16/6/2014 dalla stessa e pari a 2,47 mc al giorno. Tale CP_1
valore deve, dunque, costituire la base per il ricalcolo dei consumi relativi al primo periodo contestato (dal 19/3/2007 al 05/08/2010).
Parte opponente, previa autorizzazione del giudice, ha depositato in data 31/03/2023 la perizia di parte a firma del dott. , contenente il ricalcolo dei consumi per i singoli periodi oggetto di Per_2
contestazione.
All'udienza del 21/03/2023 il giudice ha, altresì, invitato a evidenziare eventuali errori, ma CP_1
la società opposta non ha mosso alcuna contestazione in ordine ai ricalcoli effettuati dal ctp. Si ritiene, dunque, che essi, in assenza di contestazione da parte dell'opposta, risultando congrui rispetto alla documentazione in atti (valori ricavabili dalle fatture prodotte in giudizio) debbano essere utilizzati al fine del ricalcolo dei consumi dell'opponente; e ciò anche al fine di evitare la disposizione di una ctu anche per ragioni di economia processuale.
Si procede, dunque, al ricalcolo come segue (pp. 8 e 9 ctp):
- periodo dal 19-mar al 31-dic 2007: euro 1.810,05
- periodo dal 01-gen al 31-dic 2008: euro 2.355,80
- periodo dal 01-gen al 31-dic 2009: euro 2.484,04
- periodo dal 01-gen al 31-mar 2010: euro 629,40.
Quanto al periodo dal 01/04/2010 al 05/08/2010 (che non è stato indicato separatamente dal ctp) si procede, invece, al ricalcolo alla luce dei valori indicati nella fattura n. 20120226844 per il periodo di riferimento e, in particolare, come segue: giorni 126, consumi ricostruiti 311,22:
- I fascia: mc 59 x euro 1,2675 = euro 74,78;
- II fascia: mc 60 x euro 1,6478 = euro 98,87;
- III fascia: mc 192,22 x euro 2,2816 = euro 438,57;
7 - Depurazione: mc 311,22 x euro 0,3612 = 112,4;
- Fognatura: mc 311,22 x euro 0,1458 = euro 45,38;
- Quota fissa: euro 29,73;
- Totale: euro 799,74 + Iva euro 79,97
Totale euro 879,71.
Dunque, per il periodo dal 19/03/2007 al 05/08/2010 risulta dovuto da parte della in favore Pt_1
di un importo tale di euro 8.159,00. CP_1
***
In relazione al secondo periodo oggetto di contestazione (ovvero dal 05/08/2010 al 31/12/2011, di cui alla fattura n. 20120226845 del 02/02/2012 per un importo di euro 14.899,47) si osserva quanto segue.
Come osservato sopra, risulta incontestato che l'utenza sia stata interessata da una perdita occulta in tale periodo, che l'opponente, anche alla luce della mancata contestazione dell'opposta, ha provato di aver riparato in data 22/9/2011.
Al riguardo si osserva che le disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato se, da un lato, prevedono l'onere dell'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art. B35.1, comma II), ed altresì che sia cura dell'utente “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II); allo stesso modo prevedono, in capo al gestore, l'obbligo di “garantire il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno” (art. B16, comma I); e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”( Art. B35.1, II comma). Tali obblighi assumono particolare rilevanza nella prospettiva di una corretta gestione del rapporto di somministrazione, in funzione della tutela di entrambe le parti del contratto di somministrazione, considerato che la società anche per la CP_1
rilevanza del bene somministrato in regime di monopolio legale, è obbligata ad assicurare una prestazione improntata a professionalità, diligenza, correttezza e buona fede, anche al fine di evitare che la propria condotta inadempiente o negligente possa contribuire causalmente a cagionare danni all'utente. In particolare, la regolarità delle letture (almeno due volte per anno), necessarie per l'accertamento dei reali consumi si giustifica non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma è altresì funzionale alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili, in quanto occulte, con l'uso della ordinaria
8 diligenza pretendibile dall'utente.
In altre parole, si ritiene che, se avesse provveduto nei termini prescritti alla rilevazione CP_1 dei consumi e a segnalare la relativa anomalia all'utente, la si sarebbe potuta accorgere Parte_1 ben prima della perdita e avrebbe potuto intervenire prima sull'impianto idrico, così limitando il danno.
Sul punto, si richiama il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui
l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, a informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifiche dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”
(Cass. Sez. 3, ord. n. 24904 del 15 settembre 2021).
Nella specie, risulta documentalmente dalla fattura prodotta in giudizio (n. 20120226845) che, per il periodo oggetto di fatturazione (dal 05/08/2010 al 31/12/2011), le letture sono state, invece, effettuate da soltanto nelle medesime date. ha poi emesso una fattura unitaria in CP_1 CP_1
data 02/02/2012, in violazione perciò di quanto prescritto dalle sopra richiamate disposizioni del
Regolamento, nonché del dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.
Si osserva, inoltre, che secondo il consolidato indirizzo del Tribunale di Cagliari (tra le altre Sent.
Trib. Ca 1668 del 25.05.2016; Ord 9/3/2018 Trib Cagliari;
Trib. Cagliari1655/2019, confermata da
App. Cagliari 80/2022) l'utente può aver diritto, oltre che allo sgravio dei canoni di fognatura e depurazione, a una riduzione del debito commisurata alla gravità dell'inadempimento del Gestore all'obbligo di segnalazione dei consumi anomali in fattura.
Nel caso di specie, il ritardo nella fatturazione è di circa dieci mesi rispetto alla lettura che avrebbe dovuto essere effettuata successivamente alla sostituzione del contatore.
In ragione di tale ritardo, si riconosce, in via equitativa (considerato altresì che la perdita è stata riparata in data 22/09/2011, mentre la fattura ha ad oggetto il periodo dal 06/08/2010 al
31/12/2011), una riduzione del 40% della somma oggetto della fattura n. 20120226845.
Ciò premesso dalla fattura n. 20120226845 del 02/02/2012, di euro 14.899,47, deve essere detratta la somma relativa alla media dei consumi successivi certi dell'utente (non essendo disponibili nel caso di specie, come osservato sopra, dei consumi medi precedenti attendibili); dalla restante somma deve essere detratta ancora la somma relativa agli oneri di depurazione e fognatura (pari a euro 1.633,33 – doc. 2 opponente); sulla restante somma, relativa al consumo anomalo addebitabile alla perdita deve essere detratto il 40%, in relazione all'inadempimento di di cui sopra, CP_1
9 mentre il restante 60% resta a carico dell'utente.
Nel caso di specie, al fine di determinare la somma relativa alla media dei consumi successivi certi dell'utente è opportuno ancora una volta far riferimento ai calcoli effettuati dal ctp nella relazione depositata da parte opponente in ragione della loro attendibilità, nonché della mancata contestazione dell'opposta.
Dunque, per il periodo dal 06/08/2010 al 31/12/2010 tale somma è pari a euro 1.122,44 (ovvero euro 2.002,15 [consumi dal 01/04/2010 al 31/12/2010] sottratti euro 879,71 [consumi dal
01/04/2010 al 05/08/2010]); per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 la somma è pari a euro
2.795,91 (cfr. p. 6 ctp), per un totale di euro 3.918,35.
Dunque, la quota di consumi eccedente la media dei consumi dell'utente è pari a euro 10.981,12.
Da tale importo devono essere detratti gli oneri di depurazione e fognatura, pari a euro 1.633,33
(cfr. doc. 2 opponente, comunicazione di accoglimento reclamo del 30/05/2014), ottenendo il risultato di euro 9.347,79.
Applicando a tale importo la riduzione del 40% (in ragione del contributo causale di alla CP_1
causazione dei consumi anomali), si ottiene la somma di euro 5.608,67.
All'importo così ottenuto dev'essere sommato il quantum relativo al consumo medio dell'attrice nel periodo contestato, per il totale di euro 9.527,02 (euro 5.608,67 + euro 3.918,35).
Conseguentemente, la fattura n. 20120226845 per il periodo dal 05/08/2010 al 31/12/2011 oggetto di ingiunzione di pagamento deve essere annullata e il credito di nei confronti della CP_1 [...]
deve essere rideterminato nella misura di euro 9.527,02. Pt_1
***
Infine, per quanto concerne il periodo dal 31/12/2011 al 31/03/2012 è stata oggetto di ingiunzione di pagamento la fattura n. 2012022125519 per un importo di euro 2.736,04.
In relazione a tale fattura, l'opponente ha dedotto che si trattava di fattura in acconto, fondata su consumi presunti, tuttavia calcolati erroneamente sulla base di un consumo pro die non effettivo e anomalo, in quanto influenzato dalla perdita occulta.
A fronte di tale deduzione, si è limitata ad affermare la piena legittimità, in base alle CP_1 norme della Carta del Servizio Idrico Integrato, dell'emissione di fatture in acconto, ma non ha fornito prova di letture reali.
I consumi relativi a tale periodo devono quindi essere ricalcolati atteso che nel caso in cui i consumi anomali siano solo stimati e il Gestore non fornisca prova delle letture reali si procede al ricalcolo secondo le stime dei consumi abituali (Tribunale Cagliari Sez. II, Sent., 06-11-2019; Trib. Oristano
24.02.2021).
Nel caso di specie, come osservato sopra, gli unici consumi certi sono quelli rilevati dal nuovo
10 contatore nel periodo successivo alla riparazione della perdita, così come evidenziato nella comunicazione del 16/6/2014 dalla stessa per un valore pari a 2,47 mc al giorno. CP_1
Anche in questo caso e per le medesime ragioni di cui sopra, risulta opportuno fare riferimento ai ricalcoli effettuati dal ctp dott. (cfr. p. 6 della ctp), il quale ha rilevato che per il periodo dal Per_2
01/01/2012 al 31/03/2012 risulta dovuto l'importo di euro 745,53.
Pertanto, risulterebbero complessivamente dovuti dalla in favore di euro Pt_1 CP_1
18.431,55.
***
In relazione alla perdita idrica, l'opponente deduce, inoltre, che non sarebbe stato accreditato l'importo di euro 1.633,33 riconosciuto da nella comunicazione di accoglimento del CP_1
reclamo del maggio 2014 (doc. 2 opponente).
L'opposta ha tempestivamente dedotto che l'accredito dell'importo riconosciuto all'utente potesse essere “fatturato pro futuro”, riservandosi di meglio argomentare nel corso del giudizio alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnico contabili richiesti agli Uffici competenti di CP_1
Con le note depositate in vista dell'udienza del 12 settembre 2023, ha prodotto una fattura CP_1 del 2017 da cui emerge l'accredito dell'importo di euro 1.633,33 (doc. 7 opposta) per fognatura e depurazione per il 2010 e il 2011 in relazione alla perdita idrica.
Parte opponente eccepisce la tardività di tale produzione in quanto “il termine per depositare le terze memorie istruttorie e i documenti era il 30/12/2019”, mentre la fattura attestante l'accredito è stata prodotta soltanto con le note del 12/09/2023.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la produzione si ritiene ammissibile. Il pagamento (cui l'accredito da parte di della somma di euro 1.633,33 deve essere CP_1
assimilato) costituisce pacificamente una eccezione in senso lato (cfr. Cass. n. 17196 del 2018;
Cass. n. 9610 del 2012; Cass. n. 13014 del 2004) che, come tale, può essere rilevata dal giudice – e sollevata dalla parte – anche per la prima volta in appello (e, a maggior ragione nel corso del procedimento di primo grado). Peraltro, le Sezioni unite (n. 10531 del 2013) hanno affermato che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.
Dunque, l'importo di euro 1.633,33 non dovrà essere considerato come ancora dovuto da CP_1 in favore della posto che è risultato provato che l'accredito della relativa somma è
[...] Parte_1
già avvenuto con la fattura n. 2017000520205875 del 21/09/2017 (doc. 7 parte opposta, p. 4).
11 ***
L'opponente, inoltre, deduce di aver effettuato nel corso degli anni pagamenti per un totale di euro
13.500,00 in favore di (doc. 12, integrati in corso di causa con due pagamenti CP_1
effettuati rispettivamente in data 16/12/2019 e in data 18/8/2020 – cfr. all. 4 del 31/03/2023). non ha contestato tali pagamenti, i quali devono ritenersi, pertanto, pacifici in causa in CP_1 virtù del principio di cui all'art. 115 c.p.c. a mente del quale “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Risulta, dunque, permanere in capo ad un credito per un importo pari a euro 4.931,55. CP_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento secondo quanto previsto dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale opposta.
Risulta, infatti, infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'opponente a causa della tardiva costituzione in giudizio di in relazione alle domande di condanna alla minor CP_1
somma accertata e di pagamento degli interessi per ritardato pagamento.
Non si tratta, infatti, di domande riconvenzionali per cui opererebbero le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. in caso di tardiva costituzione del convenuto.
***
Risulta, infine, fondata la domanda di condanna di al pagamento delle spese della ctp CP_1 sostenute dall'opponente (cfr. p. 13 della ctp, in cui viene effettuato il calcolo dell'onorario dovuto al consulente). Secondo la Suprema Corte, infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate (cfr. Cass., ord. n. 30289/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, non appare congruo applicare l'aumento pari al 100% sugli importi massimi per incarico complesso ai sensi dell'art. 52 del D.M. 182/2002, dal momento che non si ritiene sussistano quelle ragioni eccezionali avuto riguardo alla complessità tecnico-scientifica della perizia che giustificano un tale aumento (cfr. Cass., 29876/2019).
Pertanto, appare congruo rideterminare la somma dovuta in euro 1.013,96 oltre Iva, i quali devono essere posti a carico di CP_1
***
Alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 1/3, e per la restante parte (2/3) esse sono poste a carico di
12 e liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. CP_1
55/2014 per lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione fiscale n. ; P.IVA_3
2) Condanna la al pagamento in favore di di euro 4.931,55, oltre interessi Parte_1 CP_1
ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale n. 52032/3208/19;
3) Condanna al pagamento in favore della delle spese della ctp pari a CP_1 Parte_1
euro 1.013,96 oltre Iva;
4) Condanna alla rifusione dei 2/3 delle spese del presente giudizio in favore CP_1
della liquidate in euro 3.384,67 oltre spese generali e accessori come per legge, Parte_1 oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica, nella misura di 2/3.
Così deciso in Cagliari, in data 28.01.2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
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