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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
RAL 3599/2021
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza del
6.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
3599/2021 vertente
tra
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Silvana Marella, ed Parte_1
elett.te dom.to presso il suo studio in Corso della Repubblica n.21 a Frosinone
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Luciano
[...]
Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRO ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Pt_1 CP_1
lavorato dal 1978 come autista di mezzi pesanti, provvedendo altresì al carico ed allo scarico del mezzo;
2) aveva sempre svolto mansioni che comportavano la continua esposizione - per otto ore al giorno e per cinque/sei giorni a settimana - a: carico manuale di roller e pedane di merci;
spostamento manuale di carrelli con flessione continua e ripetuta del ginocchio;
apertura e chiusura manuale delle sponde idrauliche del camion;
3) dall'attività lavorativa svolta era derivata la malattia professionale della “sindrome algo-disfunzionale ginocchio sinistro ad impaccio articolare e statico-deambulatorio”; 4) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia professionale e la CP_1
liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico dell'8%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. Dott. Per_1
.
[...]
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta “lievi segni di meniscopatia sinistra senza esiti funzionali”, che, da un lato, non sono tali da determinare un danno biologico permanente e, dall'altro, non hanno eziologia professionale.
In particolare, il C.T.U. ha osservato come il ricorrente, autista, non abbia mai lamentato nel pregresso tale patologia. Risulta, inoltre, che lo stesso ha sempre rinnovato la patente per l'attività senza denunciare la menomazione. Tenuto conto dell'esame obiettivo e valutato anche il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) acquisito in atti, il CTU ha così concluso affermando che lo stato del ricorrente non determina il riconoscimento di una patologia tale da determinare un danno biologico permanente e che comunque non sussiste il nesso di causa con la professione di autista.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, non avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna l'attore a rifondere all' le spese di lite, liquidate in €.750,00, oltre I.V.A., CP_1 C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 6.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza del
6.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
3599/2021 vertente
tra
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Silvana Marella, ed Parte_1
elett.te dom.to presso il suo studio in Corso della Repubblica n.21 a Frosinone
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Luciano
[...]
Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRO ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Pt_1 CP_1
lavorato dal 1978 come autista di mezzi pesanti, provvedendo altresì al carico ed allo scarico del mezzo;
2) aveva sempre svolto mansioni che comportavano la continua esposizione - per otto ore al giorno e per cinque/sei giorni a settimana - a: carico manuale di roller e pedane di merci;
spostamento manuale di carrelli con flessione continua e ripetuta del ginocchio;
apertura e chiusura manuale delle sponde idrauliche del camion;
3) dall'attività lavorativa svolta era derivata la malattia professionale della “sindrome algo-disfunzionale ginocchio sinistro ad impaccio articolare e statico-deambulatorio”; 4) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia professionale e la CP_1
liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico dell'8%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. Dott. Per_1
.
[...]
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta “lievi segni di meniscopatia sinistra senza esiti funzionali”, che, da un lato, non sono tali da determinare un danno biologico permanente e, dall'altro, non hanno eziologia professionale.
In particolare, il C.T.U. ha osservato come il ricorrente, autista, non abbia mai lamentato nel pregresso tale patologia. Risulta, inoltre, che lo stesso ha sempre rinnovato la patente per l'attività senza denunciare la menomazione. Tenuto conto dell'esame obiettivo e valutato anche il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) acquisito in atti, il CTU ha così concluso affermando che lo stato del ricorrente non determina il riconoscimento di una patologia tale da determinare un danno biologico permanente e che comunque non sussiste il nesso di causa con la professione di autista.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, non avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna l'attore a rifondere all' le spese di lite, liquidate in €.750,00, oltre I.V.A., CP_1 C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 6.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi