Art. 4. (Modifiche alla parte V del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 1. All' articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari";
b) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;";
c) al comma 2 dopo la lettera d-quinquies) e' aggiunta la seguente:
"d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.".
2. All' articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.".
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.".
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso.
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
- Il testo dell' art. 194, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194 (Deleghe di voto). - 1. (Abrogato).
2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'art. 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'art. 135-undecies, comma 4.».
- Il testo dell' art. 38, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Disciplina transitoria). - 1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , titolo II, capo II, sezione I sono esercitati previa consegna ad un intermediario di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla societa' di gestione accentrata.
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su strumenti finanziari gia' dematerializzati.».
- Il testo dell' art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 39 (Dematerializzazione dei titoli di Stato). - 1. (Abrogato).
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facolta' di applicare le disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , titolo II, capo III ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell' art. 9, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237 , nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarita' dei relativi titoli.
4. Le iscrizioni contabili presso la societa' di gestione accentrata continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.».
- Il testo dell' art. 40, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 40 (Ritiro delle materialita' e immissione in gestione accentrata). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalita' di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia piu' titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.
3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvedera' all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalita' per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.
4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono piu' essere ritirati.
5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.
6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , annota altresi', sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'art. 34.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.».
- Il testo dell' art. 41, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 41 (Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire). - 1. E' disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalita' del rimborso, nonche' le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.
2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purche' non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.
3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione e' annullata.
4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.
5. Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.».
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 1. All' articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari";
b) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;";
c) al comma 2 dopo la lettera d-quinquies) e' aggiunta la seguente:
"d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.".
2. All' articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.".
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.".
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso.
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
- Il testo dell' art. 194, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194 (Deleghe di voto). - 1. (Abrogato).
2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'art. 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'art. 135-undecies, comma 4.».
- Il testo dell' art. 38, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Disciplina transitoria). - 1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , titolo II, capo II, sezione I sono esercitati previa consegna ad un intermediario di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla societa' di gestione accentrata.
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su strumenti finanziari gia' dematerializzati.».
- Il testo dell' art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 39 (Dematerializzazione dei titoli di Stato). - 1. (Abrogato).
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facolta' di applicare le disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , titolo II, capo III ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell' art. 9, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237 , nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarita' dei relativi titoli.
4. Le iscrizioni contabili presso la societa' di gestione accentrata continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.».
- Il testo dell' art. 40, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 40 (Ritiro delle materialita' e immissione in gestione accentrata). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalita' di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia piu' titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.
3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvedera' all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalita' per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.
4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono piu' essere ritirati.
5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.
6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , annota altresi', sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'art. 34.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.».
- Il testo dell' art. 41, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 41 (Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire). - 1. E' disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalita' del rimborso, nonche' le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.
2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purche' non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.
3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione e' annullata.
4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all' art. 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.
5. Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.».