TAR Milano, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 1584
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost. e D.Lgs. 509/1994 - Gestione del personale tra FO AS e AS Immobiliare

    Il Tribunale rileva che, al di là della necessità di applicare lo *stricto sensu* la disciplina del pubblico concorso, l'irregolarità risiede nella 'eccentricità' del passaggio diretto di personale, in dispregio dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che devono informare l'agire di soggetti con valenza sostanzialmente pubblicistica. Viene inoltre evidenziata la necessità di consolidare i dati di AS Immobiliare con quelli di FO AS per una maggiore trasparenza.

  • Rigettato
    Violazione art. 5, comma 7, D.L. 95/2012 - Corresponsione indennità 'ad personam' per buono pasto

    Il Tribunale ritiene che tale beneficio sia stato introdotto per eludere il limite di spesa per i soggetti pubblici e che l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012 al fondo ricorrente privi di valenza la previsione introdotta in sede di contrattazione di secondo livello.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 D.Lgs. 509/1994 e art. 60 D.Lgs. 165/2001 - Rilievi su indennità apicale U.E.R., assegno di qualificazione, superminimo e premio aziendale di risultato (PAR)

    Il Tribunale rileva che le indennità apicali e l'assegno di qualificazione sono stati corrisposti anche a dipendenti non in possesso dei requisiti previsti dal CCNL, configurando una prassi censurabile di corresponsione di benefici eccedenti quelli contrattuali o in assenza delle condizioni richieste. Similmente, il superminimo è risultato avulso da previsioni contrattuali e non legato a valutazione di merito o professionalità. Per il PAR, sono stati evidenziati il mancato riferimento ai criteri e obiettivi stabiliti nell'accordo di secondo livello e la mancata valutazione delle performances individuali.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 136/2010, D.M. 30 gennaio 2015, art. 3 L. 241/1990, artt. 80 e 102 D.Lgs. 50/2016 - Rilievi su CIG, DURC, dichiarazione di regolare esecuzione

    Il Tribunale conferma la carenza del CIG nel contratto con Pricewaterhouse Coopers Advisory S.P.A. e le irregolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sull'acquisizione del DURC. Riguardo a MEFOP, si sottolinea che, in quanto organismo di diritto pubblico, AS è soggetto alla disciplina di evidenza pubblica, rendendo rilevante la mancanza del DURC. Infine, viene confermata la violazione delle prescrizioni sull'affidamento e aggiudicazione di pubbliche commesse per la mancanza della attestazione di regolare esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 1584
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1584
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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