Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1420/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Allocca e dall'Avv. Antonio Sasso, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Marigliano
(NA), Via Isonzo, n. 36, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
Controparte_1
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Filippo Paolucci e dall'Avv. Biagio
Giancola, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Bologna, Piazza Galileo
Galilei, n. 6, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda.
Conclusioni: all'udienza del 30.04.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_2
agiva in giudizio nei confronti del Controparte_3
[...]
[...]
[...]
al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., di un
[...]
contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti, oltre che il risarcimento dei danni.
A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva in fatto che:
- la (d'ora in poi Controparte_3
) è titolare dell'autorizzazione Demanio Marittimo n. 20 del 22/12/2016, rilasciata CP_4
dal Comune di Piombino ed integrata con autorizzazione n. 26/2018 del 27/08/2018 per un periodo pari ad anni quindici (dal 22 dicembre 2016 sino al 22 dicembre 2031);
-la è proprietaria dei seguenti beni: “un impianto a mare costituito da n.654 CP_4
ancoraggi di otre 10 toni cadauno completi di ormeggio di boa capolista, strutturato con cavi da 450 e 600 ml cadauno, poste all'interno del campo di coltivazione per complessivi n. 41 long line di ml 1.500 cadauna. Il tutto corredato da 9.600 boe di sostegno;
- campo di allevamento di mitili attrezzato con n. 20.000, “cocchi” ovvero raccoglitori di seme di mitile appese nelle travi di allevamento;
- una imbarcazione professionale di ml 20 x 6,00 definita cozzare avente le seguenti caratteristiche natante: in VTR;
lunghezza ftt ml18/19 larghezza ml 5/6: altezza costruzione mx ml. 1,211,4; cabina completa di attrezzature elettroniche per la navigazione e dei servizi a norma;
n.
2 motori completi: n. 1 motore ausiliario per le strutture di bordo 150/cv: un bowthruster;
impianto elettrico e illuminazione completo a norma;
strumentazione a bordo: radar, gps, Fish Finder, VHF, bussola, il tutto omologato a norma per le dotazioni di sicurezza alla navigazione: Allestimento di coperta completo con pompe e serbatoi: il tutto allestito ed armato. Impianti e attrezzature di lavorazione a bordo: nastro salpa reste completo di staffa di ancoraggio;
nastro di carico;
sgranatrice completa di motorizzazione impianto idraulico;
nastro di incalzo;
carico tubo per reste. Il tubo montato a bordo e fissato alla coperta con i collegamenti di funzionamento”;
-nel mese di dicembre 2019 la si impegnava a cedere il ramo d'azienda suddetto al CP_4
Cont
a.r.l. (d'ora in poi;
Controparte_2 Controparte_2
-a fronte di tale impegno parte attrice versava alla convenuta la somma di € 28.100,00;
-in virtù di ciò le parti stipulavano un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda in data 20.02.2020, dinanzi al Notaio Persona_1
-in tale contratto le parti pattuivano che il prezzo per la cessione era pari ad €
2.492.051,00, di cui € 28.100,00 a titolo di caparra confirmatoria, già versati prima della
- 2 -
sottoscrizione del preliminare, € 300.000,00 sempre a titolo di caparra confirmatoria, da versarsi entro il 10.02.2020, ed € 2.163.915,00 da pagarsi all'atto definitivo di cessione del ramo d'azienda, da stipularsi entro il 30.09.2020;
-il preliminare prevedeva la facoltà per la di richiedere il pagamento, anche CP_4
parziale, del saldo prezzo in data anteriore a quella fissata per l'atto definitivo;
Cont
-dopo la stipula del preliminare la versava alla l'intera somma prima del CP_4
contratto definitivo, ma quest'ultima non provvedeva a trasferire il ramo d'azienda, nonostante i solleciti della prima.
Cont Per tutte queste ragioni la instaurava il presente giudizio al fine di ottenere una sentenza costituiva, ex art. 2932 c.c., che producesse gli effetti del contratto di cessione di ramo d'azienda non concluso, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta il
[...]
chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte convenuta esponeva in fatto che:
-CESIT è una società agricola cooperativa titolare dell'autorizzazione n. 20 del
22.12.2016, concessa dalla Città di Piombino, integrata e ridimensionata dall'autorizzazione n. 26 del 27.08.2018, relativa allo sfruttamento demaniale del LF di LL, mediante realizzazione di un impianto di allevamento di mitilicoltura;
-in data 17.08.2021, la sottoscriveva la scrittura privata di concessione Controparte_6
demaniale, registrata il 31.08.2021;
Cont
-in data 07.02.2020 e concludevano il contratto preliminare di cessione di CP_4
ramo d'azienda, dinanzi al Notaio in base al quale la prima si Persona_1
impegnava a cedere, a titolo oneroso, alla seconda l'attività e l'impianto di mitilicoltura polivalente del LF di LL (“Autorizzazione Demanio Marittimo n. 20 del
22.12.2016, rilasciata dal Comune di Città di Piombino (LI) integrata con autorizzazione
n. 26/2018 del 27.08.2018 rilasciata dal medesimo Comune per un periodo pari ad anni
15 (quindici) e precisamente dal 22 dicembre 2016 al 22 dicembre 2031; un impianto a mare costituito da n. 654 (seicentocinquantaquattro) ancoraggi di oltre 10 (dieci) tons cadauno completi di ormeggio di boa capotesta, strutturato con travi di 450
(quattrocentrocinquanta) e 600 (seicento) ml. poste all'interno del campo di Per_2
coltivazione per complessivi n. 41 (quarantuno) long line di ml. 1.500,00
- 3 -
(millecinquecento virgola zero zero) cadauno. Il tutto corredato da 9.600
(novemilaseicento) boe di sostegno;
campo di allevamento mitili attrezzato con n.
20.000,00 (ventimila virgola zero zero) “cocchi” ovvero raccoglitori di seme di mitile appese nelle travi di allevamento;
una imbarcazione professionale di ml. 20 x 6,0 definita
“cozzara” avente le seguenti caratteristiche natante: in VTR;
lunghezza ftt ml. 18/19 larghezza ml 5/6: altezza di costruzione mx ml. 1,211,4; cabina completa delle attrezzature elettroniche per la navigazione e dei servizi a norma;
n. 2 motori completi;
n. 1 motore ausiliario per le strutture di bordo 150/cv; un bowthruster;
impianto elettrico
e di illuminazione completo a norma;
strumentazione di bordo;
rada, Gps, Fish finder,
VHF, bussola, il tutto omologato a norma per le dotazioni di sicurezza alla navigazione.
Allestimento di coperta completo con pome e serbatoi: il tutto allestito ed armato.
Impianti e attrezzature di lavorazione a bordo: nastro salpa reste completo di staffa di ancoraggio;
nastro di carico;
sgranatrice completa di motorizzazione impianto idraulico;
nastro di incalco;
carica tubo per teste. Il tutto montato a bordo e fissato alla coperta con
i collegamenti di funzionamento: il tutto in fase di completamento”);
-nel contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda, prometteva in vendita il CP_4
Cont ramo d'azienda al suo completamento, così come dichiarava di essere interessata ad acquisirlo al completamento;
-le parti convenivano che il prezzo della cessione del ramo d'azienda ammontava ad €
2.492.015,00, di cui € 28.100,00 a titolo di caparra confirmatoria, ulteriori € 300.000,00, sempre a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondere entro il 10.02.2020 mediante bonifico bancario, ed € 2.163.915,00, quale saldo prezzo, da versarsi all'atto di cessione di ramo d'azienda da stipularsi entro il 30.09.2020;
-la aveva la facoltà di richiedere il pagamento, anche parziale, del saldo prezzo in CP_4
data anteriore a quella fissata per il contratto definitivo, di cui decideva di avvalersi;
-la parte attrice ometteva di versare la caparra confirmatoria e il saldo prezzo convenuto.
Per tutte queste ragioni la convenuta chiedeva il rigetto della domanda proposta da parte attrice, con vittoria di spese.
All'udienza del 07.02.2024 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, al fine di tentare la risoluzione bonaria della controversia.
- 4 -
Con ordinanza del 07.03.2024, stante il fallimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale della lite, il giudice disponeva che le parti esperissero la mediazione demandata, ex art. 5 quater, D.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 02.09.2024, dato l'esito negativo del procedimento di mediazione demandata, il giudice, vista la natura documentale della causa, rinviava per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 30.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva espletata la discussione della causa.
Orbene, passando all'analisi del merito della domanda proposta da parte attrice, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Cont Nello specifico, la ha esperito la tutela di cui all'art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, oltre che il risarcimento dei danni.
Ebbene, nel caso di specie viene in rilievo un contratto preliminare di cessione di ramo
Cont d'azienda, qual è quello intercorso tra parte attrice, e la parte convenuta, . CP_4
Trattasi di un c.d. negozio preparatorio, in quanto stipulato antecedentemente ed in vista di un futuro contratto che le parti si impegnano a concludere. Il preliminare è, quindi, un contratto ad effetti obbligatori, dal quale sorge, in primo luogo, un obbligo a contrarre
(“Va qui premesso che il contratto preliminare è un negozio avente una duplice efficacia obbligatoria. Esso non si risolve soltanto nella promessa di acconsentire alla stipula del definitivo (pactum de contrahendo), ma implica anche una promessa di prestazioni
(pactum de dando), imponendo di tenere tutte quelle attività necessarie all'attuazione del programma negoziale in maniera satisfattiva per entrambe le parti”, Cass. Civ. Sez. II,
15 maggio 2015, la n. 10009).
La funzione principale di tale figura negoziale è il controllo e la gestione delle sopravvenienze, al fine di consentire alle parti di valutare la convenienza dell'affare oggetto del contratto definitivo. Pertanto, si tratta di ipotesi in cui emerge l'opportunità di impegnarsi con un preliminare, che ancora non produce gli effetti propri del contratto prefigurato dalle parti, ma già le obbliga a stipulare il definitivo, il quale produrrà gli effetti che sono già stati fissati a monte.
Ed infatti, dal tenore letterale del contratto prodotto agli atti risulta che la promittente
Cont venditrice ) prometteva di vendere alla promissaria acquirente , che CP_4
- 5 -
prometteva di acquistare per sé e/o per persona da nominare, entro il 30.09.2020, il ramo d'azienda suddetto.
Nel caso di inadempimento rispetto ad un contratto preliminare, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale (art. 1218
c.c.), la legge prevede una forma di tutela particolarmente efficace a disposizione della parte che vi ha interesse e che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti dal preliminare.
L'art. 2932 c.c. stabilisce che: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
Ed infatti, adempiere ad un contratto preliminare significa stipulare il contratto definitivo, motivo per il quale la legge offre al contraente interessato a dare esecuzione al preliminare la facoltà di ottenere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto definitivo che la controparte non ha voluto concludere (“A tutela dei correlativi diritti (ed essenzialmente dell'uguale diritto del venditore e dell'acquirente, al consenso dell'altro per la stipula del contratto definitivo)
l'ordinamento giuridico appresta l'azione giudiziale di esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto (ottenere, cioè, lo stesso risultato programmato con il contratto preliminare), nell'ipotesi in cui uno dei contraenti non intenda adempiere il proprio obbligo di prestare il consenso.”, Cass. Civ., Sez. II, 15 maggio 2015, la n. 10009).
E' facile dedurre dalla norma citata che, per ottenere l'esecuzione in forma specifica, il contraente diligente deve a sua volta adempiere la propria prestazione.
Nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà, è sufficiente solo ove le parti non abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del residuo del prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Nell'ipotesi in cui, così com'è nel caso di specie, il
- 6 -
pagamento del prezzo o di una parte di esso deve precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale. In caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto quando la controparte sollevi l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. Civ., sez. II, del 13.12.2007, la n. 26226; Cass.
Civ., sez. III, del 04.01.2002, la n. 59).
Dunque, “In tema di contratto preliminare, come espressamente sancito dal secondo comma dell'articolo 2932 del Cc, condizione necessaria ai fini dell'emanazione della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica, finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, è che la parte che richiede detta esecuzione fornisca la prova dell'effettivo adempimento alla prestazione alla quale, la stessa, a sua volta era tenuta o, in alternativa, abbia concretamente manifestato la propria volontà di adempiervi. In particolare, ai fini della valutazione dell'effettiva realizzazione di siffatta condizione, è necessario considerare il momento in cui le parti abbiano inteso fissare il termine di esecuzione della controprestazione e, più precisamente, se la stessa debba essere eseguita contestualmente o anteriormente alla stipula del definitivo. Infatti, mentre nel primo caso l'attore è tenuto a formulare una mera offerta non formale di esecuzione della prestazione, nel secondo caso, per ottenere l'accoglimento della domanda finalizzata all'emissione di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, è tenuto ad eseguire la prestazione nei modi previsti dalla legge atteso che, diversamente, sarà ritenuto inadempiente” (Corte appello Bari, Sez. Lav., del 15.02.2021, la n.157).
Ebbene, nel caso di specie, il contratto preliminare stipulato tra le parti prevedeva che la
Cont
prometteva e si obbligava a vendere alla la quale prometteva e si obbligava CP_4
ad acquistare per sé e/o persone da nominare, il ramo d'azienda indicato, entro il
30.09.2020.
Le parti, inoltre, convenivano che il prezzo della cessione era complessivamente pari ad €
2.492.015,00, di cui € 28.100,00 a titolo di caparra confirmatoria, che la parte promittente venditrice riconosceva di aver riscosso, mediante bonifici bancari, € 300.000,00 sempre a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro il 10.02.2020, mediante bonifico
- 7 -
bancario, ed € 2.163.915,00, quale saldo prezzo, all'atto di cessione di ramo d'azienda da stipulare entro il 30.09.2020.
Inoltre, veniva riconosciuta alla società promittente venditrice, , la facoltà di CP_4
richiedere il pagamento, anche parziale, del saldo prezzo in data anteriore a quella fissata per l'atto definitivo.
Per quel che rileva nel caso di specie, parte attrice, quale promissaria acquirente del ramo d'azienda, si obbligava a corrispondere € 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria entro il 10.02.2020, ossia prima della data indicata per la stipula del contratto definitivo.
Inoltre, la stessa si obbligava a versare il saldo del prezzo, pari ad € 2.163.915,00, entro il
30.09.2020, data fissata per l'atto definitivo.
Tuttavia, rispetto a quest'ultimo le parti convenivano espressamente la facoltà della promittente venditrice di richiedere prima della scadenza della data fissata per la stipula del contratto definitivo, il pagamento del saldo del prezzo.
Considerato che, quindi, il pagamento di € 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria doveva avvenire prima del contratto definitivo e che il pagamento di € 2.163.915,00 a titolo di saldo prezzo veniva richiesto dalla promittente venditrice prima della scadenza del 30.09.2020, applicando i principi giuridici sopra delineati, l'attrice avrebbe dovuto provare il proprio adempimento.
Così non è avvenuto nel caso di specie, posto che parte attrice si è limitata a produrre dei bonifici bancari -pur affermando in citazione di aver prodotto estratti conto e solleciti di pagamento verso la , di cui non vi è traccia in atti -, i quali non sono imputati al CP_4
pagamento della caparra confirmatoria. In aggiunta, il totale dei pagamenti non coincide neanche con l'importo indicato a titolo di saldo prezzo. Pertanto, legittimamente parte convenuta ha sollevato l'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c..
Cont Ed infatti, dei numerosi bonifici prodotti dalla solo tre riportano nella causale
“bonifico in conto acquisto ramo azienda” ovvero “in conto cessione ramo azienda” ovvero “acconto su contratto cessione ramo di azienda”, di cui uno di € 35.320,00 del
08.07.2021, uno di € 13.774,72 del 06.08.2021 e uno di € 13.774,72 del 02.09.2021, per un totale di € 62.869,44.
Pertanto, i pagamenti in questione non possono considerarsi imputati alla caparra confirmatoria, non essendo indicato nella causale e non corrispondendo nel totale
- 8 -
all'importo di € 300.000,00, oltre ad essere datati successivamente al 10.02.2020, scadenza fissata per il pagamento del suddetto importo.
Inoltre, pur potendosi imputare al saldo prezzo, essendo indicato nella causale, gli stessi non corrispondono nel totale all'importo di € 2.163.915,00.
Anche dal bilancio della prodotto da parte attrice risulta, nella sezione “Debiti”, CP_4
Cont solo che la ha versato la somma di € 2.560.610,89 di cui € 328.100,00 a titolo di caparra confirmatoria, di cui comunque non è stata dimostrata la corresponsione, ed €
185.562,08, come anticipazioni su fornitura di merce, e non a titolo di saldo prezzo.
Pertanto, è evidente che parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'adempimento alle proprie prestazioni, le quali dovevano eseguirsi prima della stipula del contratto definitivo, ragion per cui non può accogliersi la domanda ex art. 2932 c.c..
Alcun rilievo riveste la nuova domanda di risoluzione esperita dall'attrice nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 30.04.2025, posto che, com'è noto, le conclusionali devono contenere le sole conclusioni già rassegnate e compendiare le ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano;
in sostanza, tali atti mirano ad illustrare e riepilogare le domande, le eccezioni e le difese già proposte nel corso del giudizio e pertanto non possono contenere nuove difese o eccezioni. Il relativo vizio non
è peraltro sanabile neanche dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. Civ., sez. I, del 05.04.2024, la n. 9066).
Ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti risulta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, sulla base del decisum, (scaglione da € 2.000.001 a € 4.000.000,00), delle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria non svoltasi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. Si ritiene, dunque, di applicare i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
- 9 -
a) Condanna parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 13.232,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 07.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 10 -