TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11626 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OM
IV Sezione Civile
composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente
Dott. Romolo Ciufolini Giudice
Dott. Giuseppe Lauropoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 18062 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
tra
nato a [...] il [...] (CF: ), residente in Parte_1 C.F._1
Ladispoli, via Palermo 12, elettivamente domiciliato in OM, viale Gorizia 52, presso lo studio dell'avv. Francesco Visco che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RECLAMANTE
e
, con sede legale in Milano, piazza F. Meda n. 4, numero di iscrizione al CP_1
Registro delle PR di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale e per esso P.IVA_1
quale procuratrice speciale, (già denominata Controparte_2 Controparte_3
, con sede legale in OM, via Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione al registro
[...]
delle PR di OM , come da procura del 21 giugno 2019 richiamata in atti, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in OM, via C. Colombo 177, presso lo studio dell'avv. Tommaso
Ranchino, che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RECLAMATA
Nonché nei confronti
; Controparte_4
1
Controparte_5
RECLAMATE CONTUMACI
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Con reclamo tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. deduceva di Parte_1
aver ottenuto ordinanza di sequestro conservativo nei confronti di fino ad un Controparte_4 importo di € 350.000,00.
Precisava, poi, che l'ordinanza di sequestro conservativo veniva trascritta in data 5 luglio 2022 su beni immobili di proprietà della società debitrice;
Rilevava, poi, che con sentenza n. 13595/24, pubblicata il 2.9.2024, notificata in forma esecutiva unitamente ad atto di precetto in data 8.10.2024, il Tribunale di OM respingeva le domande attoree della nei confronti di e, in accoglimento della Controparte_4 Parte_1
domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, condannava la a Controparte_4 pagare in favore del la complessiva somma di € 315.100,00, oltre agli interessi legali dalla Pt_1 domanda giudiziale fino al soddisfo e alle spese di lite, liquidate complessivamente in € 32.846,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deduceva, ancora, di aver provveduto tempestivamente, in data 29.10.2024, ad annotare la sentenza di condanna a margine della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo, depositando altresì in pari data il titolo presso il giudice dell'esecuzione competente, mediante iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo al n. RGE 1126/2024. Precisava che anche gli avvisi ai creditori iscritti venivano tempestivamente eseguiti.
Del tutto inopinatamente, tuttavia, il giudice dell'esecuzione dichiarava, ai sensi dell'art. 557 c.p.c.,
l'estinzione della procedura, siccome “effettuata (l'iscrizione a ruolo) oltre i 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza (…)”.
Rilevava la sicura erroneità della reclamata ordinanza, non trovando applicazione, nel caso di conversione del sequestro in pignoramento, le disposizioni codicistiche dettate per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare, dovendo intendersi nel caso di specie applicabile la disposizione speciale dettata dall'art. 156 disp. att. c.p.c., la quale impone quale unico obbligo a carico dell'originario sequestrante, a seguito della conversione del sequestro in pignoramento, il deposito nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione di copia della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione, provvedendo altresì, nello stesso termine, alla annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione di cui all'art. 679 c.p.c.
Parte reclamante sottolineava di aver provveduto a tali adempimenti ed anche all'ulteriore adempimento previsto dalla citata norma, consistente nelle comunicazioni di cui all'art. 498 c.p.c., evidenziando come l'iscrizione a ruolo della procedura dovesse aver luogo entro tale termine di sessanta giorni e non entro il più ristretto termine di 15 giorni imposto dall'art. 557 c.p.c.
2 Chiedeva pertanto la revoca della disposta estinzione.
A fronte della comunicazione del reclamo, si costituiva unicamente l'altra creditrice, , CP_6
associandosi alla domanda della reclamante, mentre le altre reclamate restavano contumaci.
***
Non c'è dubbio che la questione sottoposta all'esame del Collegio presenti profili interpretativi di non agevole soluzione.
Nella prospettazione adottata nella ordinanza reclamata, l'originario sequestrante è tenuto a provvedere alla formale iscrizione a ruolo della procedura entro i 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza esecutiva, dovendo ritenersi che l'art. 557 c.p.c. trovi applicazione anche nel caso di conversione del sequestro in pignoramento e che il termine di 15 giorni ivi previsto per provvedere all'incombente, in difetto di restituzione dell'atto di pignoramento, debba farsi decorrere dalla pubblicazione della sentenza esecutiva.
Stando alla diversa prospettazione adottata da parte reclamante, l'art. 557 c.p.c, non potrebbe trovare applicazione nel caso di conversione del sequestro in pignoramento ed unica disposizione di riferimento, anche in ordine alle modalità e ai tempi di iscrizione a ruolo della procedura, sarebbe costituita dall'art. 156 disp. att. c.p.c., il quale, come esposto in precedenza, onera l'originario sequestrante di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza al deposito di copia della stessa nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione e di provvedere alla annotazione della sentenza a margine della trascrizione del sequestro.
Non c'è dubbio, come si accennava poc'anzi, che viene in rilievo, nel presente caso, una questione interpretativa di non agevole soluzione;
problematicità che discende dal mancato coordinamento fra disposizioni dettate in tema di conversione di sequestro in pignoramento (laddove, in particolare, il sequestro sia stato attuato apponendo il vincolo su uno o più beni immobili) e disposizioni dettate in tema di instaurazione della procedura esecutiva immobiliare.
Ciò premesso, pare preferibile, fra le due interpretazioni sopra succintamente esposte, quella fatta propria dal reclamante, originario creditore procedente.
A riguardo, deve ritenersi che l'art. 156 disp. att. c.p.c. si atteggi, quanto alla individuazione degli oneri facenti capo all'originario sequestrante in vista della formazione del fascicolo dell'esecuzione e dell'attività di impulso allo stesso relativa, come norma speciale rispetto alle generali previsioni codicistiche dettate in tema di iscrizione a ruolo della procedura (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.), dovendo allora ritenersi che unici obblighi esigibili nei confronti dell'originario sequestrante siano quelli imposti da detta disposizione.
Opinare diversamente, vorrebbe dire imporre all'originario sequestrante l'osservanza di termini perentori non espressamente previsti dalla legge (con l'ulteriore profilo problematico legato alla individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di cui all'art. 557 c.p.c., nella ordinanza reclamata individuato nella data di pubblicazione della sentenza esecutiva), appesantendo
3 eccessivamente e senza alcuna ragionevole giustificazione la posizione del creditore che agisce per la riscossione di un credito in virtù di un titolo esecutivo.
Del resto, non vi è dubbio che l'iscrizione a ruolo coincida nella sostanza con il deposito della documentazione relativa alla procedura esecutiva, tanto che il legislatore ha da ultimo ritenuto di espungere dagli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. qualsiasi riferimento alla nota di iscrizione a ruolo: segno, dunque, che laddove sussista una disposizione ad hoc sul deposito della documentazione relativa alla conversione del sequestro in pignoramento, tale disposizione deve ritenersi speciale rispetto a quelle di carattere generale dettate in tema di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
Posto, allora, che parte reclamante ha documentato di aver osservato le formalità prescritte dal menzionato art. 156 disp. att. c.p.c., deve concludersi che nel presente caso non trovi giustificazione la pronuncia di estinzione della procedura.
Non resta che accogliere il reclamo, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite alla luce della complessità interpretativa delle questioni trattate, non prive di elementi di novità.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza depositata il 24.3.2025, che dichiarava estinta la procedura esecutiva r.g.e. 1126/2024.
Spese compensate.
Così deciso in OM, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Lauropoli D.ssa Bianca Ferramosca
4