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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.° 498/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale dell'udienza del 02/10/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 498/2025 R.G.L. tra
Parte_1
e
Controparte_1
All'udienza del 02/10/2025, alle ore 9,40, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per la ricorrente l'avv. Carmen Saccà; Parte_1 per il resistente la dr.ssa ai sensi dell'art. 417-bis CP_1 Persona_1
c.p.c.. Per il prescritto tirocinio è presente in aula di udienza il dr. Alessandro Pinto, nominato MOT con decreto ministeriale del 4 aprile 2025.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di accertamento dell'illegittima reiterazione di contratti a termine di insegnante di religione – condanna al pagamento di indennità ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'avv. Carmen Saccà si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto. Contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Conclude per l'accoglimento del ricorso precisando che la domanda avanzata deve intendersi riferita all'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Dichiara, infine, che la ricorrente è in pensione da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, 1° settembre 2024, e che ella ha svolto tutta la propria carriera come docente a tempo determinato. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio e da distrarre. La dr.ssa espone il contenuto della memoria difensiva di Persona_1 costituzio conformità alla stessa chiedendo il rigetto del ricorso avversario;
insiste per il rigetto della domanda attorea alla luce del fatto che la docente ha sempre prestato servizio su frazioni orarie e non su cattedra intera, con assoluta discontinuità nella prestazione del servizio, specialmente tra il 2010/2011 e il 2015/2016. Sul quantum fa presente che nell'ultimo anno di servizio la ricorrente ha insegnato per 4,5 ore a settimana, di talché il calcolo effettuato dalla controparte nel ricorso non può essere veritiero. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. In replica alle deduzioni avversarie, l'avv. Carmen Saccà afferma la continuità dei contratti a tempo determinato reiterati nel corso degli anni e la circostanza che le frazioni orarie di insegnamento portano, comunque, al completamento dell'orario settimanale del docente. Osserva, infine, che i dati per il calcolo del quantum – assenti nella memoria difensiva di costituzione del - sono stati presi dall'ultima busta paga (agosto 2024) prodotta CP_1 in atti e rileva che il non ha effettuato calcolo proprio circa il CP_1 dovuto.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, terminata la discussione e data alle parti lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 dando lettura dell'allegato dispositivo di sentenza. Bologna, 02/10/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 498/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv.ti Carmen Saccà e Livio Mercatante) Parte_1
e
(dr.sse Controparte_1 Persona_1 [...]
, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, condanna il
e del merito al risarcimento del danno a favore di Controparte_1 [...]
liquidato in somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione Parte_1 globale di fatto, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese sostenute Controparte_1 da nel presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per Parte_1 compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 2 ottobre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale dell'udienza del 02/10/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 498/2025 R.G.L. tra
Parte_1
e
Controparte_1
All'udienza del 02/10/2025, alle ore 9,40, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per la ricorrente l'avv. Carmen Saccà; Parte_1 per il resistente la dr.ssa ai sensi dell'art. 417-bis CP_1 Persona_1
c.p.c.. Per il prescritto tirocinio è presente in aula di udienza il dr. Alessandro Pinto, nominato MOT con decreto ministeriale del 4 aprile 2025.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di accertamento dell'illegittima reiterazione di contratti a termine di insegnante di religione – condanna al pagamento di indennità ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'avv. Carmen Saccà si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto. Contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Conclude per l'accoglimento del ricorso precisando che la domanda avanzata deve intendersi riferita all'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Dichiara, infine, che la ricorrente è in pensione da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, 1° settembre 2024, e che ella ha svolto tutta la propria carriera come docente a tempo determinato. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio e da distrarre. La dr.ssa espone il contenuto della memoria difensiva di Persona_1 costituzio conformità alla stessa chiedendo il rigetto del ricorso avversario;
insiste per il rigetto della domanda attorea alla luce del fatto che la docente ha sempre prestato servizio su frazioni orarie e non su cattedra intera, con assoluta discontinuità nella prestazione del servizio, specialmente tra il 2010/2011 e il 2015/2016. Sul quantum fa presente che nell'ultimo anno di servizio la ricorrente ha insegnato per 4,5 ore a settimana, di talché il calcolo effettuato dalla controparte nel ricorso non può essere veritiero. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. In replica alle deduzioni avversarie, l'avv. Carmen Saccà afferma la continuità dei contratti a tempo determinato reiterati nel corso degli anni e la circostanza che le frazioni orarie di insegnamento portano, comunque, al completamento dell'orario settimanale del docente. Osserva, infine, che i dati per il calcolo del quantum – assenti nella memoria difensiva di costituzione del - sono stati presi dall'ultima busta paga (agosto 2024) prodotta CP_1 in atti e rileva che il non ha effettuato calcolo proprio circa il CP_1 dovuto.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, terminata la discussione e data alle parti lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 dando lettura dell'allegato dispositivo di sentenza. Bologna, 02/10/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 498/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv.ti Carmen Saccà e Livio Mercatante) Parte_1
e
(dr.sse Controparte_1 Persona_1 [...]
, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, condanna il
e del merito al risarcimento del danno a favore di Controparte_1 [...]
liquidato in somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione Parte_1 globale di fatto, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese sostenute Controparte_1 da nel presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per Parte_1 compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 2 ottobre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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