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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2720/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2720/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pini Carla, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cerretti Matteo, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale di Sassari adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità, per le causali esposte, del nella causazione del sinistro del 4 Controparte_1
Settembre 2017 e per l'effetto, ai sensi dell'art 149, ultimo comma, D Lgs 209/2005, condannare il
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento all'attore Controparte_1 di tutti i danni patiti e paziendi che si indicano in Euro 10.104,00, ovvero degli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
pagina 1 di 6 Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui agli atti tutti depositati nel corso del presente giudizio, le domande svolte dall'attore nei confronti del , in quanto del tutto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, oltre che non provate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, o, in subordine, escludere o diminuire il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: ordinare all'attore sig. , ex art. 210 c.p.c., oltre a tutto quanto già versato in atti, la Pt_1 produzione in giudizio di documentazione attestante qualsivoglia importo percepito in relazione al sinistro per cui è causa, al fine di evitare un'illegittima duplicazione delle voci di danno”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto introduttivo in riassunzione conveniva in giudizio il , in Parte_1 Controparte_1 qualità di custode di via XX settembre, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 4.9.2017, alle ore 22 circa, e, per l'effetto, di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- di aver precedentemente instaurato la causa avanti al Giudice di Pace di Sassari;
- che con sentenza del 27.4.2023 il Giudice di Pace di Sassari aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore dell'intestato Tribunale;
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava percorrendo la via XX Settembre, in prossimità dell'incrocio con via Massimiliano Barracu, in sella alla propria bicicletta;
- che, a causa di una buca di notevole profondità presente sul manto stradale, era caduto rovinosamente a terra;
- che la buca non era segnalata;
- che, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni fisiche;
pagina 2 di 6 - che in data 8.9.2017 aveva ricevuto il certificato medico con attestazione di inabilità al lavoro al
100% sino al 25.9.2017, poi prorogata sino al 31.10.2017 e, poi, di inabilità al lavoro al 50% sino al
30.11.2017;
- di essere impiegato presso una società con sede in Svizzera con mansioni dirigenziali e anche di servizi di autista professionale;
- di aver subito il danno da lucro cessante per la perdita di guadagni lavorativi;
- di aver subito la rottura del vetro del proprio telefono cellulare;
- di aver promosso la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
Con decreto per le verifiche preliminari del 22.12.2023 venivano assegnati i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa del 2.2.2024 (tempestiva ex art. 166 c.p.c., formulazione pre-Cartabia) si costituiva il quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la carenza Controparte_1 di prova del fatto storico e del punto della caduta, eccepita la genericità delle allegazioni di parte, eccepito che nella relazione della Polizia Locale si faceva riferimento alla buca situata in prossimità della Chiesa del Rosario, ossia in un punto diverso da quello oggetto della domanda, eccepita in ogni caso la responsabilità esclusiva del ciclista, il quale non era stato sufficientemente diligente, eccepito che l'eventuale buca era visibile ed evitabile, contestato il quantum debeatur, eccepita la compensatio lucri cum damni con eventuali provviste ricevute da enti previdenziali, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa del ciclista.
All'udienza del 28.2.2024, il presente giudizio veniva inquadrato nel rito ordinario di cognizione di cui alla disciplina antecedente alla riforma Cartabia poiché esso è stato instaurato in riassunzione e in prosecuzione della precedente fase processuale avviata, nel 2022, avanti al Giudice di Pace.
La disciplina applicabile è pertanto quella vigente nell'anno di instaurazione del giudizio di primo grado.
Veniva pertanto revocato il decreto per le verifiche preliminari del 22.12.2023.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e con prova testimoniale.
All'udienza del 24.9.2024 la parte attrice rinunciava al testimone . Tes_1
All'udienza del 9.7.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata. pagina 3 di 6 Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
pagina 4 di 6 Così delineati i criteri regolatori della materia, è pacifico tra le parti che la strada ove si è verificata la caduta sia di proprietà del , custode della res. Controparte_1
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico, nel caso di specie, non
è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Quanto alla prova testimoniale, nessun testimone aveva assistito alla caduta della bicicletta e, più in dettaglio, nessuno era in grado di riferire in ordine alla modalità della caduta (cfr. l'unico teste escusso,
, fratello dell'attore, confermava di non aver assistito all'evento e di aver soccorso il Controparte_2 fratello dopo aver ricevuto la sua chiamata).
Ciò che, a ben vedere, risulta carente ai fini probatori è che nulla viene specificatamente allegato (e, poi, provato) in ordine all'interazione della bicicletta con la buca: si noti che, considerato che l'asserita buca stradale è una cosa inerme, la cui pericolosità si manifesta in interazione con il danneggiato,
l'attore è sempre tenuto a descrivere nel dettaglio come il danneggiato ha subito il danno in collegamento con la res.
In assenza di testimoni oculari dell'evento, la prova indiziaria dello stesso può essere raggiunta ex artt.
116 c.p.c. e 2729 c.c. solo in presenza di una descrizione dettagliata del sinistro, da cui poter desumere riscontri gravi, precisi e tra loro concordanti.
Ebbene, nel caso di specie, non è emersa alcuna prova indiziaria della caduta di a Parte_1 causa della buca in esame.
Nella memoria n. 1, si limitava a precisare di stare percorrendo la via XX settembre in Parte_1 direzione della Chiesa del Rosario;
senza, tuttavia descrivere la sua esatta posizione all'interno della corsia.
E il teste riferiva di aver trovato il fratello “seduto sul marciapiede, (…) dolorante” “in via XX Pt_1 settembre, angolo via Barracu”: le dichiarazioni del testimone non costituiscono alcun né grave né preciso indizio dell'interazione del ciclista con la buca presente in quella zona.
Non vi sono altri elementi probatori a riscontro della dinamica della caduta. E la parte convenuta ha specificatamente contestato la ricostruzione avversaria, anche evidenziando le incongruenze tra l'allegazione attorea e il contenuto della relazione della Polizia Locale di . CP_1
Si noti che la prova della dinamica dell'evento è fondamentale per il vaglio sulla causalità tra caduta e res, che costituisce un elemento necessario ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.
La mera presenza di una buca sul manto stradale non può di per sé fondare la responsabilità dell'ente in quanto, ed è questo ciò che manca nel caso di specie, l'utente della strada è tenuto a provare la modalità pagina 5 di 6 di utilizzo della cosa pubblica (cd. interazione dell'utente della strada con la res, ai fini della verifica del nesso di causalità).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia soddisfatto l'onere Parte_1 probatorio del fatto storico e della causalità tra res ed evento.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000,00, valori minimi per la fase introduttiva, istruttoria e decisionale stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché stante la ridotta attività istruttoria espletata, si liquidano in € 3.000,00, oltre IVA, CPA forfettario al 15%.
Le spese di lite avanti al Giudice di Pace sono state già compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di per Parte_1 Controparte_1 la somma di € 3.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2720/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pini Carla, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cerretti Matteo, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale di Sassari adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità, per le causali esposte, del nella causazione del sinistro del 4 Controparte_1
Settembre 2017 e per l'effetto, ai sensi dell'art 149, ultimo comma, D Lgs 209/2005, condannare il
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento all'attore Controparte_1 di tutti i danni patiti e paziendi che si indicano in Euro 10.104,00, ovvero degli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
pagina 1 di 6 Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui agli atti tutti depositati nel corso del presente giudizio, le domande svolte dall'attore nei confronti del , in quanto del tutto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, oltre che non provate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, o, in subordine, escludere o diminuire il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: ordinare all'attore sig. , ex art. 210 c.p.c., oltre a tutto quanto già versato in atti, la Pt_1 produzione in giudizio di documentazione attestante qualsivoglia importo percepito in relazione al sinistro per cui è causa, al fine di evitare un'illegittima duplicazione delle voci di danno”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto introduttivo in riassunzione conveniva in giudizio il , in Parte_1 Controparte_1 qualità di custode di via XX settembre, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 4.9.2017, alle ore 22 circa, e, per l'effetto, di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- di aver precedentemente instaurato la causa avanti al Giudice di Pace di Sassari;
- che con sentenza del 27.4.2023 il Giudice di Pace di Sassari aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore dell'intestato Tribunale;
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava percorrendo la via XX Settembre, in prossimità dell'incrocio con via Massimiliano Barracu, in sella alla propria bicicletta;
- che, a causa di una buca di notevole profondità presente sul manto stradale, era caduto rovinosamente a terra;
- che la buca non era segnalata;
- che, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni fisiche;
pagina 2 di 6 - che in data 8.9.2017 aveva ricevuto il certificato medico con attestazione di inabilità al lavoro al
100% sino al 25.9.2017, poi prorogata sino al 31.10.2017 e, poi, di inabilità al lavoro al 50% sino al
30.11.2017;
- di essere impiegato presso una società con sede in Svizzera con mansioni dirigenziali e anche di servizi di autista professionale;
- di aver subito il danno da lucro cessante per la perdita di guadagni lavorativi;
- di aver subito la rottura del vetro del proprio telefono cellulare;
- di aver promosso la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
Con decreto per le verifiche preliminari del 22.12.2023 venivano assegnati i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa del 2.2.2024 (tempestiva ex art. 166 c.p.c., formulazione pre-Cartabia) si costituiva il quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la carenza Controparte_1 di prova del fatto storico e del punto della caduta, eccepita la genericità delle allegazioni di parte, eccepito che nella relazione della Polizia Locale si faceva riferimento alla buca situata in prossimità della Chiesa del Rosario, ossia in un punto diverso da quello oggetto della domanda, eccepita in ogni caso la responsabilità esclusiva del ciclista, il quale non era stato sufficientemente diligente, eccepito che l'eventuale buca era visibile ed evitabile, contestato il quantum debeatur, eccepita la compensatio lucri cum damni con eventuali provviste ricevute da enti previdenziali, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa del ciclista.
All'udienza del 28.2.2024, il presente giudizio veniva inquadrato nel rito ordinario di cognizione di cui alla disciplina antecedente alla riforma Cartabia poiché esso è stato instaurato in riassunzione e in prosecuzione della precedente fase processuale avviata, nel 2022, avanti al Giudice di Pace.
La disciplina applicabile è pertanto quella vigente nell'anno di instaurazione del giudizio di primo grado.
Veniva pertanto revocato il decreto per le verifiche preliminari del 22.12.2023.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e con prova testimoniale.
All'udienza del 24.9.2024 la parte attrice rinunciava al testimone . Tes_1
All'udienza del 9.7.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata. pagina 3 di 6 Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
pagina 4 di 6 Così delineati i criteri regolatori della materia, è pacifico tra le parti che la strada ove si è verificata la caduta sia di proprietà del , custode della res. Controparte_1
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico, nel caso di specie, non
è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Quanto alla prova testimoniale, nessun testimone aveva assistito alla caduta della bicicletta e, più in dettaglio, nessuno era in grado di riferire in ordine alla modalità della caduta (cfr. l'unico teste escusso,
, fratello dell'attore, confermava di non aver assistito all'evento e di aver soccorso il Controparte_2 fratello dopo aver ricevuto la sua chiamata).
Ciò che, a ben vedere, risulta carente ai fini probatori è che nulla viene specificatamente allegato (e, poi, provato) in ordine all'interazione della bicicletta con la buca: si noti che, considerato che l'asserita buca stradale è una cosa inerme, la cui pericolosità si manifesta in interazione con il danneggiato,
l'attore è sempre tenuto a descrivere nel dettaglio come il danneggiato ha subito il danno in collegamento con la res.
In assenza di testimoni oculari dell'evento, la prova indiziaria dello stesso può essere raggiunta ex artt.
116 c.p.c. e 2729 c.c. solo in presenza di una descrizione dettagliata del sinistro, da cui poter desumere riscontri gravi, precisi e tra loro concordanti.
Ebbene, nel caso di specie, non è emersa alcuna prova indiziaria della caduta di a Parte_1 causa della buca in esame.
Nella memoria n. 1, si limitava a precisare di stare percorrendo la via XX settembre in Parte_1 direzione della Chiesa del Rosario;
senza, tuttavia descrivere la sua esatta posizione all'interno della corsia.
E il teste riferiva di aver trovato il fratello “seduto sul marciapiede, (…) dolorante” “in via XX Pt_1 settembre, angolo via Barracu”: le dichiarazioni del testimone non costituiscono alcun né grave né preciso indizio dell'interazione del ciclista con la buca presente in quella zona.
Non vi sono altri elementi probatori a riscontro della dinamica della caduta. E la parte convenuta ha specificatamente contestato la ricostruzione avversaria, anche evidenziando le incongruenze tra l'allegazione attorea e il contenuto della relazione della Polizia Locale di . CP_1
Si noti che la prova della dinamica dell'evento è fondamentale per il vaglio sulla causalità tra caduta e res, che costituisce un elemento necessario ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.
La mera presenza di una buca sul manto stradale non può di per sé fondare la responsabilità dell'ente in quanto, ed è questo ciò che manca nel caso di specie, l'utente della strada è tenuto a provare la modalità pagina 5 di 6 di utilizzo della cosa pubblica (cd. interazione dell'utente della strada con la res, ai fini della verifica del nesso di causalità).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia soddisfatto l'onere Parte_1 probatorio del fatto storico e della causalità tra res ed evento.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000,00, valori minimi per la fase introduttiva, istruttoria e decisionale stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché stante la ridotta attività istruttoria espletata, si liquidano in € 3.000,00, oltre IVA, CPA forfettario al 15%.
Le spese di lite avanti al Giudice di Pace sono state già compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di per Parte_1 Controparte_1 la somma di € 3.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 6 di 6