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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2857/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GALEAZZI GABRIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N. 13 ANCONA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. LA PERUTA BENEDETTO e dall'avv. LA PERUTA MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA UNITA' ITALIANA, N.13 - CASERTA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – cessione beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da rigettarsi l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il D.I. n. 735/2023 del 07/09/2023, RG 2040/2023, con il quale il Tribunale di Macerata, su istanza della ha pronunciato ingiunzione per la somma di Euro 68.391,00, oltre Controparte_1
pagina 1 di 4 interessi di mora e alle spese della fase monitoria, per la fornitura di polimeri in granuli di cui alla fattura n. 1 del 2.01.2023 di pari importo.
1.1 – Deduce l'opponente di non aver ritirato la merce perché non a norma e viziata, tanto da aver “immediatamente” emesso D.d.T. di restituzione n. 162 del 24.03.2023 (quasi tre mesi dopo l'acquisto); DDT che la avrebbe accettato, dichiarandosi disponibile a ritirare la CP_1 merce non appena ricevuto il benestare dal proprio fornitore (Durebur, con sede in RI), presso il quale avrebbe dovuto trovarsi la merce, giusta mail del 30.03.2023 (doc. 3 di parte opponente).
2 – Dall'escussione del teste della stessa parte opponente, risulta che Testimone_1 il titolare della opponente ditta “… aveva acquistato il materiale per rivenderlo a Pt_1 terzi”; e che su suggerimento dello stesso teste l'opponente aveva inviato il materiale presso una ditta austriaca che però non l'avrebbe accettato deducendo la difformità da quanto ordinato (sia cartoni che materiale); per cui la stessa opponente avrebbe fatto trasportare la merce dal deposito in Austria (ove si trovava per averla lì lasciata l'acquirente austriaco) presso la propria sede in Monte S. Giusto;
la circostanza del trasporto a Monte S. Giusto è documentalmente confermata dalla Delivery Note per “Returned goods” emessa dalla ATL TRADE GMBH di Villach
(Austria) a carico della in data 13.03.2023 per nr. 22 Pallets di “PBT OFF GRADE Parte_1
FV 20% NERO”, merce in precedenza dalla inviata al cliente austriaco a mezzo DDT N. Pt_1
920 del 30.12.2022.
3 – Tali risultanze, non smentite dall'opponente, permettono la ricostruzione dei fatti nel senso che ha ritirato la merce dal magazzino Durebur di RI (suo spedizioniere, Parte_1 come da accordi con il fornitore V. dichiarazione del teste , per CP_1 Testimone_2 spedirla ad un proprio cliente, già in data 30.12.2022 –data del DDT della 920/2022 -, Pt_1 senza sollevare alcuna contestazione in riguardo alla presenza di vizi/difetti/mancanza di conformità della merce stessa;
al rifiuto del cliente austriaco destinatario della medesima merce, ha emesso la bolla di resa a DDT n. 162 del 24.03.2023; bolla a mezzo della Pt_1 CP_1 quale sostiene l'odierna opposizione.
4 – Infondata la tesi dell'opponente di avere la accettato la restituzione della CP_1 merce senza riserve né obiezioni, dato che dall'esame della mail di quest'ultima del 30.03.2023 si può solo inferire che l'opposta ha preso atto del DDT di reso emesso dalla Pt_1 condizionando però l'accettazione della restituzione della merce alla circostanza che la merce pagina 2 di 4 fosse rimasta presso i magazzini del proprio fornitore Durebur in RI, dove la merce avrebbe dovuto trovarsi, per come si deduce dal tenore del DDT di reso della del 24.03.2023 – Pt_1
“Merce in deposito C/O Durebur”: doc. 2 parte opponente- e per come riferisce il teste Tes_2
dipendente della ingiungente.
[...]
4.1 – Tuttavia non risulta che la merce si trovasse a quel momento presso la Durebur in
RI; solo con comunicazione del 02.08.2023 (doc. 5 parte opposta) Durebur notiziava
[...] che la merce non si trovava presso i di lei magazzini (RI), rimettendo eventuali CP_1 chiarimenti a contatti diretti tra la e CP_1 Pt_1
4.2 – Dall'esame anzi della Delivery note nr. 008/23 del 13.03.2023 emessa dal trasportatore austriaco ATL TRADE GMBH di Villach, prodotta dal terzo spedizioniere Treu
Spedition su ordine di esibizione del G.I. del 28.05.2024, emerge che alla data del DDT della del 24.03.2024 la stessa merce era già stata fatta oggetto di reso dal cliente austriaco, a Pt_1 cui era stata consegnata con DDT dell'opponente nr. 920 del 30.12.2022, e quindi depositata presso i magazzini dello spedizioniere Treu in Austria in data 13.03.2023.
5 – Non avendo l'opponente fornito la prova non solo della tempestività della denuncia dei vizi/difetti/mancanza di conformità della merce entro il termine decadenziale di cui all'art. 1495
c.c., ma finanche dell'esistenza degli stessi, limitandosi a dedurre generiche difformità fra quanto consegnato e quanto riportato nella fattura opposta -difformità peraltro non provate, in quanto dal riferite solo all'ordine del cliente austriaco e non alla fattura della non Tes_1 CP_1 resta che respingere l'opposizione.
6 – Va stigmatizzata la condotta processuale -e ancor prima materiale- della opponente che ha occultato al venditore l'ulteriore transazione commerciale operata con spostamento transfrontaliero della merce (vendita della stessa al cliente austriaco) e che ha ricevuto il rifiuto del suo cliente austriaco per motivi diversi dai vizi del bene, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali (indotto dalla opponente) secondo le quali il reso sarebbe stato motivato Tes_1 dalla mancata corrispondenza della merce a quanto ordinato in acquisto: elementi che giustificano la responsabilità ex art. 96, comma 3^ c.p.c.
7 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 735/2023 del 07/09/2023, RG 2040/2023, che pagina 3 di 4 dichiara esecutorio. Condanna il in persona del legale rappresentante Parte_1
P.T. al pagamento delle spese del giudizio, e liquida quelle in favore della in Controparte_1 complessivi euro 14.000,00, oltre accessori di legge. Condanna il in Parte_1 persona del legale rappresentante P.T. al risarcimento del danno in favore della ex Controparte_1 art. 96, comma 3^ cpc, danno che liquida in complessivi euro 14.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Macerata, 18 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2857/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GALEAZZI GABRIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N. 13 ANCONA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. LA PERUTA BENEDETTO e dall'avv. LA PERUTA MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA UNITA' ITALIANA, N.13 - CASERTA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – cessione beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da rigettarsi l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il D.I. n. 735/2023 del 07/09/2023, RG 2040/2023, con il quale il Tribunale di Macerata, su istanza della ha pronunciato ingiunzione per la somma di Euro 68.391,00, oltre Controparte_1
pagina 1 di 4 interessi di mora e alle spese della fase monitoria, per la fornitura di polimeri in granuli di cui alla fattura n. 1 del 2.01.2023 di pari importo.
1.1 – Deduce l'opponente di non aver ritirato la merce perché non a norma e viziata, tanto da aver “immediatamente” emesso D.d.T. di restituzione n. 162 del 24.03.2023 (quasi tre mesi dopo l'acquisto); DDT che la avrebbe accettato, dichiarandosi disponibile a ritirare la CP_1 merce non appena ricevuto il benestare dal proprio fornitore (Durebur, con sede in RI), presso il quale avrebbe dovuto trovarsi la merce, giusta mail del 30.03.2023 (doc. 3 di parte opponente).
2 – Dall'escussione del teste della stessa parte opponente, risulta che Testimone_1 il titolare della opponente ditta “… aveva acquistato il materiale per rivenderlo a Pt_1 terzi”; e che su suggerimento dello stesso teste l'opponente aveva inviato il materiale presso una ditta austriaca che però non l'avrebbe accettato deducendo la difformità da quanto ordinato (sia cartoni che materiale); per cui la stessa opponente avrebbe fatto trasportare la merce dal deposito in Austria (ove si trovava per averla lì lasciata l'acquirente austriaco) presso la propria sede in Monte S. Giusto;
la circostanza del trasporto a Monte S. Giusto è documentalmente confermata dalla Delivery Note per “Returned goods” emessa dalla ATL TRADE GMBH di Villach
(Austria) a carico della in data 13.03.2023 per nr. 22 Pallets di “PBT OFF GRADE Parte_1
FV 20% NERO”, merce in precedenza dalla inviata al cliente austriaco a mezzo DDT N. Pt_1
920 del 30.12.2022.
3 – Tali risultanze, non smentite dall'opponente, permettono la ricostruzione dei fatti nel senso che ha ritirato la merce dal magazzino Durebur di RI (suo spedizioniere, Parte_1 come da accordi con il fornitore V. dichiarazione del teste , per CP_1 Testimone_2 spedirla ad un proprio cliente, già in data 30.12.2022 –data del DDT della 920/2022 -, Pt_1 senza sollevare alcuna contestazione in riguardo alla presenza di vizi/difetti/mancanza di conformità della merce stessa;
al rifiuto del cliente austriaco destinatario della medesima merce, ha emesso la bolla di resa a DDT n. 162 del 24.03.2023; bolla a mezzo della Pt_1 CP_1 quale sostiene l'odierna opposizione.
4 – Infondata la tesi dell'opponente di avere la accettato la restituzione della CP_1 merce senza riserve né obiezioni, dato che dall'esame della mail di quest'ultima del 30.03.2023 si può solo inferire che l'opposta ha preso atto del DDT di reso emesso dalla Pt_1 condizionando però l'accettazione della restituzione della merce alla circostanza che la merce pagina 2 di 4 fosse rimasta presso i magazzini del proprio fornitore Durebur in RI, dove la merce avrebbe dovuto trovarsi, per come si deduce dal tenore del DDT di reso della del 24.03.2023 – Pt_1
“Merce in deposito C/O Durebur”: doc. 2 parte opponente- e per come riferisce il teste Tes_2
dipendente della ingiungente.
[...]
4.1 – Tuttavia non risulta che la merce si trovasse a quel momento presso la Durebur in
RI; solo con comunicazione del 02.08.2023 (doc. 5 parte opposta) Durebur notiziava
[...] che la merce non si trovava presso i di lei magazzini (RI), rimettendo eventuali CP_1 chiarimenti a contatti diretti tra la e CP_1 Pt_1
4.2 – Dall'esame anzi della Delivery note nr. 008/23 del 13.03.2023 emessa dal trasportatore austriaco ATL TRADE GMBH di Villach, prodotta dal terzo spedizioniere Treu
Spedition su ordine di esibizione del G.I. del 28.05.2024, emerge che alla data del DDT della del 24.03.2024 la stessa merce era già stata fatta oggetto di reso dal cliente austriaco, a Pt_1 cui era stata consegnata con DDT dell'opponente nr. 920 del 30.12.2022, e quindi depositata presso i magazzini dello spedizioniere Treu in Austria in data 13.03.2023.
5 – Non avendo l'opponente fornito la prova non solo della tempestività della denuncia dei vizi/difetti/mancanza di conformità della merce entro il termine decadenziale di cui all'art. 1495
c.c., ma finanche dell'esistenza degli stessi, limitandosi a dedurre generiche difformità fra quanto consegnato e quanto riportato nella fattura opposta -difformità peraltro non provate, in quanto dal riferite solo all'ordine del cliente austriaco e non alla fattura della non Tes_1 CP_1 resta che respingere l'opposizione.
6 – Va stigmatizzata la condotta processuale -e ancor prima materiale- della opponente che ha occultato al venditore l'ulteriore transazione commerciale operata con spostamento transfrontaliero della merce (vendita della stessa al cliente austriaco) e che ha ricevuto il rifiuto del suo cliente austriaco per motivi diversi dai vizi del bene, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali (indotto dalla opponente) secondo le quali il reso sarebbe stato motivato Tes_1 dalla mancata corrispondenza della merce a quanto ordinato in acquisto: elementi che giustificano la responsabilità ex art. 96, comma 3^ c.p.c.
7 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 735/2023 del 07/09/2023, RG 2040/2023, che pagina 3 di 4 dichiara esecutorio. Condanna il in persona del legale rappresentante Parte_1
P.T. al pagamento delle spese del giudizio, e liquida quelle in favore della in Controparte_1 complessivi euro 14.000,00, oltre accessori di legge. Condanna il in Parte_1 persona del legale rappresentante P.T. al risarcimento del danno in favore della ex Controparte_1 art. 96, comma 3^ cpc, danno che liquida in complessivi euro 14.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Macerata, 18 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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