Articolo 3 della Legge 9 aprile 1990, n. 92
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 maggio 1990
Art. 3. 1. In relazione al paragrafo 3), lettera a), dell'articolo 8 della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 , effetuate nei confronti della Parte che presta assistenza nel quadro della convenzione, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dalla Parte nell'esercizio delle funsioni espletate nel quadro della convenzione.
Entrata in vigore il 3 maggio 1990