Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4474 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4474 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli (NA) alla via P. Castellino n. 179, presso lo studio dell'avvocato Luca Messina, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli (NA) alla via P. Castellino n. 179, presso lo studio dell'avvocato Luca Messina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 12.02.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 20.11.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
23.00.2004, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Il PM con visto del 3.02.2025 nulla ha opposto.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, il Giudice delegato ha riservato il fascicolo in decisione al Collegio.
2. La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto. 2) La separazione avverrà secondo la normativa dell'affido condiviso tra entrambi i genitori, con residenza prevalente delle minori presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione. 3) L'appartamento adibito a casa coniugale, sito in Orta di Atella (CE) alla Via Masseria del Barone n. 15, condotto in locazione dalla sig.ra rimarrà in uso esclusivo alla stessa, quale genitore Parte_1
collocatario delle figlie minori. Il sig. si obbliga a versare il Controparte_1
canone di locazione le spese condominiali pari ad € 400,00. 4) Gli incontri del padre con le figlie avverranno secondo il seguente calendario: compatibilmente con gli impegni delle figlie e dei futuri ed eventuali impegni di lavoro dello stesso, questi vedrà e terrà con sé le figlie nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore
21.30. Atteso che la figlia è minore di anni 3 e viene ancora allattata al seno Per_1
materno a richiesta e che la figlia ha già raggiunto la maggiore età, queste Per_2
vengono escluse dagli accordi per i pernottamenti presso il domicilio del padre.
Pertanto, con solo riferimento alla figlia minore a week-end alterni e per un Per_3
intero week-end dal sabato alle ore 10.00 sino alle ore 19.00 della domenica, la stessa potrà pernottare presso la residenza del padre. Compatibilmente con le esigenze estemporanee della minore di anni tre, la stessa potrà trascorrere del tempo con il padre la domenica pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. Inoltre, per quanto concerne le festività natalizie, le minori trascorreranno sempre con la madre dal giorno 23 al giorno 29 di ogni anno, mentre trascorreranno con il padre dal giorno
30 dicembre al giorno 02/01 di ogni anno;
le minori trascorreranno sempre con la madre l'Epifania; mentre la Pasqua e il Lunedì in Albis ad anni alterni con il padre, il tutto salvo diversi accordi con la madre;
le minori nel periodo estivo trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 15 giugno di ogni anno, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori nel preminente interesse del minore. 6) Il sig. corrisponderà alla Controparte_1
sig.ra per ciascuna figlia un assegno mensile pari ad € 250,00, Parte_1
quale contributo per il mantenimento delle stesse entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico bancario in favore della sig.ra (IBAN Pt_1
[...]). 7) Per quanto attiene, invece, alle spese straordinarie, che dovessero occorrere per le minori, tra le quali prestazioni sanitarie non mutuabili, visite specialistiche, ricreative e sportive, rette scolastiche e tasse universitarie, ci si riporta a quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine. 8) atteso che il Sig. si Controparte_1
obbliga al versamento del detto canone di locazione e delle spese condominiali, i coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa. 9) Entrambi i coniugi, che condivideranno la titolarità della potestà genitoriale, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 155 e 317 c.c., prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita ed allo sviluppo psico-fisico delle figlie e si impegneranno altresì a cooperare tra loro nell'esclusivo interesse delle stesse, creando sempre un clima di rispetto reciproco e di serenità quotidiana;
resta inteso che ciascun coniuge rispetto alle minori affidate in prevalenza prenderà le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della quotidianità, comunicandole all'altro coniuge, e tenendo conto delle sue osservazioni;
per le questioni di straordinaria amministrazione e gestione
(gite scolastiche, che prevedono il pernottamento del minore fuori casa, attività ludico sportive, frequentazione di corsi parascolastici, professionali ecc.) i coniugi decideranno unitariamente e concordemente sulla base delle possibilità non solo economiche, ma anche pratiche di esecuzione sempre e comunque nell'interesse superiore delle minori. 10) I coniugi s'impegnano a non ostacolare in alcun modo i contatti tra le figlie ed entrambi i coniugi, nonché tra le minori e le rispettive famiglie di origine di entrambi i genitori (nonni, zii e zie etc.), ben consapevoli che tali relazioni familiari contribuiscono in maniera significativa al benessere psico- fisico delle figlie e non sono in alcun modo eludibili, né sostituibili. 11) Le figlie potranno viaggiare anche all'estero, per periodi di vacanza, previo espresso consenso dell'altro coniuge. 12) Le parti dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare e nel contempo espressamente dichiarano di rinunciare alla comparizione personale.”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Arzano (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 40, P. I, Serie -, Anno 2004);
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.04.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio