Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE
Composto dai magistrati:
..Presidente est Dott. VINCENZA BARBALUCCA…………………………………………
.....Giudice Dott. FEDERICA GIRFATTI
Dott. FEDERICA PELUSO ....
......Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3334/2022 Rgac
Vertente tra
Parte 1 n. Napoli 3.9.1957 rapp.tato e difeso da avv. A-Auriemma
....ricorrente e Rosanna Franzese n. Ottaviano 3.2.1961 rapp.tata e difesa da avv. E.Del Balzo
...resistente
Nonché
P.M. presso il Tribunale...
.interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2024 le parti così concludevano:
RICORRENTE:
1) Pronunciare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte 1 e SA NZ in Napoli in data 15/05/1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996 n.41, Parte II, serie A sez. C, ordinandone la trasmissione al competente Ufficio di stato Civile per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. 898/1970; 125 n.6, 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. Stato Civile;
2) Rigettare la richiesta di riconoscimento di assegno divorzile formulata da controparte perché destituita di ogni fondamento;
3) In via di mero subordine e nella non creduta ipotesi in cui tale domanda dovesse incontrare il favore del Giudice, di riconoscerlo in misura non superiore ad € 100,00;
5) Dichiarare tardiva e, comunque, irricevibile/inammissibile/improcedibile e infondata la domanda relativa all'assegnazione di una quota del 40% del TFR che spetterà al dott. Pt 1 ;
6) Condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
RESISTENTE:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile competente perché effettui le relative annotazioni.
2) riconoscimento dell'assegno divorzile di € 1.000,00 mensile da rivalutare anno per anno ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, a carico del sig. Pt 1
[...] .
3) assegnazione della casa sita in Capaccio di cui è comproprietaria al 50%. In subordine, chiede la liquidazione della propria quota.
4) confermate per il resto, le condizioni stabilite nell'accordo di separazione personale dei coniugi sottoscritte in data 27/01/2020, autorizzati con provvedimento n.11/2020 del
06/02/2020 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola con assunzione di ogni altro provvedimento di legge.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Parte 1Con ricorso depositato in data 23.5.2022 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 15.5.1996, dalla cui unione nascevano tre figli Per 1 n. 22.1.1998,
Persona 2 n. 9.4.2001, Persona 3 n. 9.4.2001, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda adduceva che con accordo di negoziazione assistita ex dl 132/2014 veniva statuita la separazione giudiziale tra dette parti ed era decorso un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, perdurando tutt'ora lo stato di separazione.
Parte ricorrente chiedeva come provvedimenti accessori la conferma degli accordi di negoziazione assistita
Si costituiva la resistente che non si opponeva al divorzio, formulava domanda di assegno divorzile e assegnazione della casa in Capaccio con conferma degli accordi di negoziazione assistita All'udienza del 16.12.2022 fissata per la comparizione delle parti comparivano entrambe le parti ed il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione quindi emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 1.div., rimettendo le parti davanti all'Istruttore.
Qui si costituiva ritualmente entrambe le parti che ribadivano le proprie difese .
Il presidente istruttore con ordinanza del 4.12.2023 rigettava le richieste istruttorie delle parti e rinviava per al precisazione conclusioni
Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Il Tribunale ritiene che deve essere accolta la domanda svolta dalle parti ex art. 4 comma IX 1.1970
n.898.
Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè accordo di negoziazione assistita ( rinvenuto in atti in formato cartaceo) 27.1.2020 ritualmente autorizzato dal PM in sede in data 6.2.2020
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente , visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale osserva che nulla va determinato a titolo di assegno divorzilea favore di parte ricorrente che ha formulato espressa domanda
In linea di diritto sul punto il tribunale osserva per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 1.898/70 così come modificato da 1.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda, in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
Quindi in sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità- bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare, non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Infatti
l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico, ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale. In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale, da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che, circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
Va inoltre evidenziato, in coerenza a quanto fin qui espresso, che in esito alla pronuncia della
Suprema Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, si è superato il vecchio orientamento della Suprema
Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento al quale dover rapportare
-
"l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio" (Cass. n. 3341/1978, Cass.
n. 4955/1989, Cass. n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015). La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte ha stabilito che il criterio del tenore di vita, applicato all'an debeatur, non possa più essere il valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perchè, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico- patrimoniale e tale criterio, una volta applicato limitatamente alla dimensione economica del "tenore di vita matrimoniale" ivi condotto, finirebbe per operare un ripristino del vincolo.
Quindi secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente.
Il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità" economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.
La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l'autosufficienza:
• il possesso di redditi di qualsiasi specie
. il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• la capacità e possibilità effettive di lavoro personale la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con
"tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Il principio espresso nella suddetta pronunzia è applicabile anche a tutti i processi già pendenti ed avviati prima della pronunzia stessa.
Tuttavia va altresì annoverato il successivo e consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte Sezioni Unite sent. 18287 del 2018 che in una certa misura ha “mitigato" i termini del precitato orientamento del 2017.
Invero secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con detta pronuncia le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla recente pronuncia del 2017 che invece annullava il riferimento al tenore di vita, proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto. Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa.
La decisione del 2018 della Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell'articolo 5 della legge sul divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile in un'ottica che si discosta sia da quanto deciso dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall'orientamento tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità. L'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Nel caso che ci occupa dalle risultanze in atti emerge che il ricorrente è dipendente A SL, medico diabetologo, con introito stipendiale annuo di circa euro 56.000,00 annui, vive in appartamento di sua proprietà esclusiva;
la resistente è docente con introito stipendiale annuo di circa euro 30.000,00
(cfr in atti), vive in affitto. La condizione economica in sostanza è la stessa dell'epoca in cui le parti sono addivenute all'accordo di negoziazione assistita in cui si riconoscevano autonome economicamente e per la resistente non veniva determinato alcun mantenimento
Ebbene a fronte della mancanza di prova circa il tenore di vita tenuto dalle parti durante il menage nonché rispetto a possibile incidenza compensativa del richiesto assegno, che potrebbe a titolo esemplificativo sostanziarsi negli sforzi profusi durante il menage matrimoniale per la organizzazione familiare da parte della ricorrente ovvero in eventuali rinunce che la stessa avrebbe potuto fare rispetto ad una personale progressione professionale anche in termini di occasioni di lavoro e di guadagno, considerato che le parti hanno avuto adeguata capacità reddituale in ragione dei loro introiti e della circostanza che in costanza di matrimonio hanno acquistato cespite in
Capaccio, tenuto conto che su accordo le parti, che in questa sede processuale hanno ribadito tale accordo, il ricorrente versa euro 500,00 a ciascun figlio e la resistente 250,00, i figli vivono con la madre, il Tribunale ritiene che stando al complessivo quadro probatorio è agevole assumere che la resistente abbia adeguati mezzi per la propria sussistenza e che non si ravvisano i presupposti di diritto per il riconoscimento di assegno divorzile.
Quanto ai figli maggiorenni, come già evidenziato, entrambe le parti convengono che non sono autonomi economicamente ed entrambe le parti chiedono la conferma della modalità di mantenimento di tali figli stabilita in sede di negoziazione assistita.
Quanto alla richiesta di assegnazione del cespite di Capaccio formulata dalla resistente si evidenzia che il provv.to di assegnazione ovvero di utilizzazione del cespite, formulata al Giudice delkla Separazione o Divorzio, può riguardare solo la casa familiare al fine di preservare la prole nell'habitat domestico in cui sono sempre vissuti.
Il cespite in Capaccio evidentemente in quanto non è la casa familiare in cui abitualmente vivono i figli evidentemente non può essere oggetto del richiesto provv.to di assegnazione
Le parti quindi dovranno regolare in altra sede giudiziaria le questioni correlate alla divisione od utilizzazione di un bene di proprietà comune.
Infine la domanda di TFR, che comunque sarebbe inammissibile in quanto non correlata alla causa petendi della fattispecie in oggetto ai sensi dell'art. 36 cpc, introdotto tra l'altro oltre i termini di legge, se fosse intesa come eventuale domanda riconvenzionale, in quanto introdotta con note del
5.10.2024, comunque non è stata riproposta da parte resistente in conclusioni
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n. 12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte 1 nei confronti di NZ SA sentito il PM così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data
15.5.1996 da Parte 1 n. Napoli 3.9.1957 e NZ SA n. Ottaviano 3.2.1961 (
atto n. 41 p.II S.A sez C anno 1996)
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in riferimento al mantenimento dei tre figli maggiorenni, da intendersi quivi riportate e trascritte
3) Rigetta nel resto
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 1.1.12.1970 n.898 e 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 ord. Stato civile;
5) Spese compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 14.1.2025
Il Presidente est.
dott. Vincenza Barbalucca