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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
n. 164/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 164/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Gallo;
Parte_1
ricorrente
E
, , e , rappresentati e difesi dagli avv.ti CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Giuseppe Leporace e Carmine Gentile;
resistenti
Oggetto: accertamento dell'obbligo di restituzione di beni mobili estranei alla procedura esecutiva per consegna o rilascio;
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio , , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni. “voglia il Tribunale adito, in Controparte_4
composizione monocratica, contrariis reiectis, in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare
pagina 1 di 4 che i resistenti sono tenuti a restituire tutti i beni mobili che si trovavano nell'immobile oggetto di sfratto nelle condizioni in cui sono stati prelevati;
ed esattamente, in particolare, quelli trasportati nel garage dai sigg.ri , come da inventario redatto dal C.T.U. e dall' e come CP_5 Per_1
integralmente sopra trascritti, oltre a quelli che erano custoditi nella soffitta dettagliatamente elencato nel documento prodotto sub 10). Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il ricorrente ha dedotto che i coniugi e con intimazione di licenza per CP_6 Controparte_4
finita locazione del 26.5.1999, notificata il 2.6.1999, avevano intimato ad e Controparte_7
, genitori di esso ricorrente, il rilascio dell'immobile di civile abitazione sito in Acri Controparte_8
alla via Gramsci n. 26; dopo il decesso della , gli avevano rinnovato la Controparte_8 CP_5 notifica del precetto per il rilascio dell'immobile ad ed agli eredi, Controparte_7 Parte_1
ed in data 15.11.2008 l'ufficiale giudiziario aveva
[...] Controparte_9 CP_10 immesso gli nel possesso dell'immobile e li aveva nominati custodi dei beni mobili CP_5
estranei all'esecuzione; come da verbale dell'ufficiale giudiziario del 31.3.2009, i beni mobili già inventariati con l'ausilio di un CTU, erano stati asportati dall'immobile in via Gramsci e trasportati in altro locale di proprietà dei resistenti senza il consenso del ricorrente;
in data 27.11.2009 gli avevano formulato istanza di offerta per intimazione, ottenendola, nonostante CP_5
l'inventario fosse incompleto perché alcuni beni presenti nella soffitta non erano stati ispezionati e illegittimo perché non preceduto da rituale convocazione di tutti gli eredi e benchè l'offerta reale fosse stata formalizzata dopo circa un anno dal deposito dei beni;
per le ragioni esposte, esso ricorrente non si era presentato presso il luogo e nel giorno stabiliti per la consegna a ricevere i beni;
a seguito del decesso di , gli eredi , e unitamente alla loro madre CP_6 CP_1 CP_2 CP_3
avevano proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la convalida di Controparte_4
deposito dei beni mobili;
con sentenza n. 920/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Cosenza aveva convalidato l'offerta formale di restituzione dei beni mobili estranei all'esecuzione ed aveva liberato gli dall'obbligo di custodia ma non dall'obbligo di restituzione. CP_5
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi consulenza tecnica di ufficio per verificare lo stato di conservazione dei beni mobili ritenuti oggetto di un obbligo di restituzione ancora attuale e, assunta la violazione dell'art. 1211 c.c. da parte dei resistenti, ha insistito per la restituzione di tutti i beni mobili estranei alla procedura esecutiva.
Si sono costituiti gli deducendo preliminarmente l'intervenuto giudicato in ordine alla CP_5
richiesta di restituzione dei beni mobili e comunque la regolarità della procedura esecutiva e della seguente offerta reale, la decadenza del diritto al ritiro ex art. 1210 c.c.. I resistenti hanno concluso per pagina 2 di 4 la inammissibilità o per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e disattesa la richiesta di CTU articolata dal ricorrente, questo giudice, sulla documentazione offerta in comunicazione dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni con discussione orale.
All'udienza odierna, dopo la discussione orale della causa, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
****************************************************************
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, non è ravvisabile in capo agli , odierni resistenti, alcun obbligo di restituzione CP_5
nei termini prospettati, atteso che il Tribunale di Cosenza - con sentenza n. 920/2017 del 10.5.2017, passata in giudicato - li ha liberati dalla relativa obbligazione di custodia e di restituzione, una volta accertata la regolarità dell'offerta formale di restituzione dei beni mobili già custoditi nell'immobile oggetto di rilascio.
Si legge invero, nelle motivazioni della sentenza citata: “…le formalità necessarie a ritenere rituale
l'offerta formale di restituzione dei beni mobili appaiono quindi tutte sussistenti nel caso di specie, di talchè la stessa può essere convalidata, con conseguente declaratoria di liberazione dei debitori e diritto dei medesimi al rimborso delle spese documentate…”. In dispositivo, il Tribunale ha convalidato l'offerta formale di restituzione dei beni mobili custoditi di cui agli atti della procedura esecutiva ed ha dichiarato di conseguenza - e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - la liberazione degli non solo dall'obbligazione di custodia ma anche da quella di restituzione. CP_5
Né può dubitarsi dell'opponibilità della sentenza, ormai passata in cosa giudicata, all'odierno ricorrente siccome pacificamente parte di quel giudizio. Parte_1
Infine, tutte le altre deduzioni del ricorrente sulla irregolarità delle operazioni espletate durante la procedura esecutiva (irrituale convocazione dei debitori per la redazione dell'inventario e incompletezza dello stesso, irregolarità dell'asporto e della custodia, danneggiamento e dispersione dei beni) non possono trovare ingresso in questo giudizio siccome non ne sono oggetto, dovendo piuttosto essere sottoposte all'attenzione del giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente a dirigere e sovraintendere all'esecuzione e dunque a decidere su tutte le questioni insorte nel corso della stessa (v. artt. 605 e ss. c.p.c.). Risulta, peraltro, dalla lettura della sentenza n. 920/2017 che dette contestazioni sono state effettivamente sollevate davanti al G.E. e puntualmente disattese.
Si ritiene di compensare per la metà le spese di lite avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, anche umana, sottoposta all'attenzione del giudice;
esse sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe pagina 3 di 4 dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) nei minimi avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, compensate per la metà, che liquida in euro 1.904,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Si comunichi.
Cosenza, 5 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 164/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Gallo;
Parte_1
ricorrente
E
, , e , rappresentati e difesi dagli avv.ti CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Giuseppe Leporace e Carmine Gentile;
resistenti
Oggetto: accertamento dell'obbligo di restituzione di beni mobili estranei alla procedura esecutiva per consegna o rilascio;
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio , , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni. “voglia il Tribunale adito, in Controparte_4
composizione monocratica, contrariis reiectis, in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare
pagina 1 di 4 che i resistenti sono tenuti a restituire tutti i beni mobili che si trovavano nell'immobile oggetto di sfratto nelle condizioni in cui sono stati prelevati;
ed esattamente, in particolare, quelli trasportati nel garage dai sigg.ri , come da inventario redatto dal C.T.U. e dall' e come CP_5 Per_1
integralmente sopra trascritti, oltre a quelli che erano custoditi nella soffitta dettagliatamente elencato nel documento prodotto sub 10). Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il ricorrente ha dedotto che i coniugi e con intimazione di licenza per CP_6 Controparte_4
finita locazione del 26.5.1999, notificata il 2.6.1999, avevano intimato ad e Controparte_7
, genitori di esso ricorrente, il rilascio dell'immobile di civile abitazione sito in Acri Controparte_8
alla via Gramsci n. 26; dopo il decesso della , gli avevano rinnovato la Controparte_8 CP_5 notifica del precetto per il rilascio dell'immobile ad ed agli eredi, Controparte_7 Parte_1
ed in data 15.11.2008 l'ufficiale giudiziario aveva
[...] Controparte_9 CP_10 immesso gli nel possesso dell'immobile e li aveva nominati custodi dei beni mobili CP_5
estranei all'esecuzione; come da verbale dell'ufficiale giudiziario del 31.3.2009, i beni mobili già inventariati con l'ausilio di un CTU, erano stati asportati dall'immobile in via Gramsci e trasportati in altro locale di proprietà dei resistenti senza il consenso del ricorrente;
in data 27.11.2009 gli avevano formulato istanza di offerta per intimazione, ottenendola, nonostante CP_5
l'inventario fosse incompleto perché alcuni beni presenti nella soffitta non erano stati ispezionati e illegittimo perché non preceduto da rituale convocazione di tutti gli eredi e benchè l'offerta reale fosse stata formalizzata dopo circa un anno dal deposito dei beni;
per le ragioni esposte, esso ricorrente non si era presentato presso il luogo e nel giorno stabiliti per la consegna a ricevere i beni;
a seguito del decesso di , gli eredi , e unitamente alla loro madre CP_6 CP_1 CP_2 CP_3
avevano proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la convalida di Controparte_4
deposito dei beni mobili;
con sentenza n. 920/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Cosenza aveva convalidato l'offerta formale di restituzione dei beni mobili estranei all'esecuzione ed aveva liberato gli dall'obbligo di custodia ma non dall'obbligo di restituzione. CP_5
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi consulenza tecnica di ufficio per verificare lo stato di conservazione dei beni mobili ritenuti oggetto di un obbligo di restituzione ancora attuale e, assunta la violazione dell'art. 1211 c.c. da parte dei resistenti, ha insistito per la restituzione di tutti i beni mobili estranei alla procedura esecutiva.
Si sono costituiti gli deducendo preliminarmente l'intervenuto giudicato in ordine alla CP_5
richiesta di restituzione dei beni mobili e comunque la regolarità della procedura esecutiva e della seguente offerta reale, la decadenza del diritto al ritiro ex art. 1210 c.c.. I resistenti hanno concluso per pagina 2 di 4 la inammissibilità o per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e disattesa la richiesta di CTU articolata dal ricorrente, questo giudice, sulla documentazione offerta in comunicazione dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni con discussione orale.
All'udienza odierna, dopo la discussione orale della causa, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
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La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, non è ravvisabile in capo agli , odierni resistenti, alcun obbligo di restituzione CP_5
nei termini prospettati, atteso che il Tribunale di Cosenza - con sentenza n. 920/2017 del 10.5.2017, passata in giudicato - li ha liberati dalla relativa obbligazione di custodia e di restituzione, una volta accertata la regolarità dell'offerta formale di restituzione dei beni mobili già custoditi nell'immobile oggetto di rilascio.
Si legge invero, nelle motivazioni della sentenza citata: “…le formalità necessarie a ritenere rituale
l'offerta formale di restituzione dei beni mobili appaiono quindi tutte sussistenti nel caso di specie, di talchè la stessa può essere convalidata, con conseguente declaratoria di liberazione dei debitori e diritto dei medesimi al rimborso delle spese documentate…”. In dispositivo, il Tribunale ha convalidato l'offerta formale di restituzione dei beni mobili custoditi di cui agli atti della procedura esecutiva ed ha dichiarato di conseguenza - e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - la liberazione degli non solo dall'obbligazione di custodia ma anche da quella di restituzione. CP_5
Né può dubitarsi dell'opponibilità della sentenza, ormai passata in cosa giudicata, all'odierno ricorrente siccome pacificamente parte di quel giudizio. Parte_1
Infine, tutte le altre deduzioni del ricorrente sulla irregolarità delle operazioni espletate durante la procedura esecutiva (irrituale convocazione dei debitori per la redazione dell'inventario e incompletezza dello stesso, irregolarità dell'asporto e della custodia, danneggiamento e dispersione dei beni) non possono trovare ingresso in questo giudizio siccome non ne sono oggetto, dovendo piuttosto essere sottoposte all'attenzione del giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente a dirigere e sovraintendere all'esecuzione e dunque a decidere su tutte le questioni insorte nel corso della stessa (v. artt. 605 e ss. c.p.c.). Risulta, peraltro, dalla lettura della sentenza n. 920/2017 che dette contestazioni sono state effettivamente sollevate davanti al G.E. e puntualmente disattese.
Si ritiene di compensare per la metà le spese di lite avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, anche umana, sottoposta all'attenzione del giudice;
esse sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe pagina 3 di 4 dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) nei minimi avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, compensate per la metà, che liquida in euro 1.904,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Si comunichi.
Cosenza, 5 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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