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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1007/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 1 luglio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1007/2020 R.G.
T R A
elettivamente domiciliata in Barrafranca via Agrigento n.98 presso lo Parte_1
studio dell'avv.to G Giunta, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola/di malattia.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 6.07.2020 parte ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze della ditta TERRA DEL
SOLE DI GARANTE SEBASTIANO, con sede ad Avola (SR) in Via Sempione n. 171, con contratto a tempo determinato dal 4.8.2016 al 31.12.2016, per un totale di 102 giornate lavorative.
Esponeva di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e di malattia per gli anni in questione. Lamentava che l' dopo avere CP_1
erogato le suddette somme riesaminava le istanze e le rigettava pretendendo in restituzione gli importi erogati. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
******
.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni del preteso credito avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione (motivazione che peraltro può essere sintetica e non necessariamente analitica con indicazione anche del solo numero di codice dei contributi - Cass.
6672/2012-) può ritenersi sussistere.
Inconferenti sono infine le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento per quanto di ragione, restando assorbita ogni
CP_ altra eccezione dell' resistente.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal CP_1
senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore
dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento
protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è
costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero
minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli
elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni
o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946
n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)" (Cass. civ.
sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585). La giurisprudenza ha evidenziato che “sul
piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di
provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi
nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri
mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio” (Cass. cit.),
ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a decidere la causa in base al
semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè quest'ultima, al pari dei suddetti
verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di
prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti,
qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve
pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento
di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (In applicazione di tale principio di
diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto
negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al
rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione
amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova
della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l' resistente ha prodotto verbali ispettivi afferenti alle due aziende presso cui il CP_3
ricorrente assume di aver prestato la propria attività lavorativa.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame dei suddetti verbali risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di una struttura aziendale ed economica compatibile con la manodopera denunciata. A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che ea ditte in questione non hanno svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso non appare idonea a superare le risultanze dei superiori accertamenti.
I testi non sono chiamati infatti, a rispondere né sulla località in cui si sarebbero svolte le giornate di lavoro, né sulle giornate esattamente lavorate ( il periodo indicato è molto più esteso), né sulla persona del preteso datore di lavoro o preposto in loco che non vengono in alcun modo identificati.
viene indicato l'orario di lavoro giornaliero o la misura della supposta retribuzione. CP_4
Inoltre, viene indicato un solo teste.
Si sarebbe trattato, quindi, di incentrare il giudizio sulla fondatezza del ricorso, affidandolo alla deposizione di un unico soggetto chiamato a rispondere su capitoli di prova non sufficientemente dettagliati, ragion per cui la prova non veniva ammessa.
Senza contare che per come chiarito dall' , con riferimento ai presunti rapporti lavorativi del CP_1
ricorrente medesimo per gli anni in questione ( 2015 e 2016), un pronunciamento dell'intestato
Tribunale, versato in atti, (nel giudizio sub RG 61/18 e già decise con Sentenza del G.d.L. di Enna n.
525/20) ha accertato l'insussistenza dei predetti rapporti alle dipendenze della ditta in oggetto
(Bilardi) avendo peraltro l'accertamento, acquisito autorità di giudicato. Di qui l'insussistenza del requisito contributivo-assicurativo necessario per ottenere le prestazioni richieste.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Va pertanto ritenuta la legittimità del disposto recupero delle somme erogate in favore del ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 1/07/2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 1 luglio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1007/2020 R.G.
T R A
elettivamente domiciliata in Barrafranca via Agrigento n.98 presso lo Parte_1
studio dell'avv.to G Giunta, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola/di malattia.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 6.07.2020 parte ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze della ditta TERRA DEL
SOLE DI GARANTE SEBASTIANO, con sede ad Avola (SR) in Via Sempione n. 171, con contratto a tempo determinato dal 4.8.2016 al 31.12.2016, per un totale di 102 giornate lavorative.
Esponeva di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e di malattia per gli anni in questione. Lamentava che l' dopo avere CP_1
erogato le suddette somme riesaminava le istanze e le rigettava pretendendo in restituzione gli importi erogati. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
******
.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni del preteso credito avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione (motivazione che peraltro può essere sintetica e non necessariamente analitica con indicazione anche del solo numero di codice dei contributi - Cass.
6672/2012-) può ritenersi sussistere.
Inconferenti sono infine le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento per quanto di ragione, restando assorbita ogni
CP_ altra eccezione dell' resistente.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal CP_1
senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore
dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento
protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è
costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero
minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli
elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni
o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946
n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)" (Cass. civ.
sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585). La giurisprudenza ha evidenziato che “sul
piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di
provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi
nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri
mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio” (Cass. cit.),
ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a decidere la causa in base al
semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè quest'ultima, al pari dei suddetti
verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di
prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti,
qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve
pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento
di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (In applicazione di tale principio di
diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto
negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al
rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione
amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova
della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l' resistente ha prodotto verbali ispettivi afferenti alle due aziende presso cui il CP_3
ricorrente assume di aver prestato la propria attività lavorativa.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame dei suddetti verbali risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di una struttura aziendale ed economica compatibile con la manodopera denunciata. A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che ea ditte in questione non hanno svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso non appare idonea a superare le risultanze dei superiori accertamenti.
I testi non sono chiamati infatti, a rispondere né sulla località in cui si sarebbero svolte le giornate di lavoro, né sulle giornate esattamente lavorate ( il periodo indicato è molto più esteso), né sulla persona del preteso datore di lavoro o preposto in loco che non vengono in alcun modo identificati.
viene indicato l'orario di lavoro giornaliero o la misura della supposta retribuzione. CP_4
Inoltre, viene indicato un solo teste.
Si sarebbe trattato, quindi, di incentrare il giudizio sulla fondatezza del ricorso, affidandolo alla deposizione di un unico soggetto chiamato a rispondere su capitoli di prova non sufficientemente dettagliati, ragion per cui la prova non veniva ammessa.
Senza contare che per come chiarito dall' , con riferimento ai presunti rapporti lavorativi del CP_1
ricorrente medesimo per gli anni in questione ( 2015 e 2016), un pronunciamento dell'intestato
Tribunale, versato in atti, (nel giudizio sub RG 61/18 e già decise con Sentenza del G.d.L. di Enna n.
525/20) ha accertato l'insussistenza dei predetti rapporti alle dipendenze della ditta in oggetto
(Bilardi) avendo peraltro l'accertamento, acquisito autorità di giudicato. Di qui l'insussistenza del requisito contributivo-assicurativo necessario per ottenere le prestazioni richieste.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Va pertanto ritenuta la legittimità del disposto recupero delle somme erogate in favore del ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 1/07/2025.