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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15223 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA ER IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15223/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. MARIOTTI WILMA Parte_1 C.F._1
e
ZZ NG (c.f. ), con l'avv. MARIOTTI WILMA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte. Per_ 1) “La figlia , divenuta maggiorenne lo scorso 29.03.2025, studentessa al quinto anno di liceo turistico in Edolo (Bs), è residente e collocata presso la casa familiare in Sonico, divenuta - agli esiti dell'esecuzione degli accordi separazione - di proprietà esclusiva del padre Anche il figlio , maggiorenne ed economicamente Parte_1 Per_2 indipendente, continuerà a vivere presso la medesima abitazione;
2) Il Sig. provvederà esclusivamente ed integralmente alle necessità Parte_1
Per_ della figlia , sia per quanto riguarda le esigenze ordinarie che straordinarie, nonché alle esigenze (ove servisse) del figlio . Per_2
3) Nessun assegno divorzile è previsto a favore/a carico dei coniugi”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CORTENO GOLGI (atto n. 5, Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 172/2025 del 06.03.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non indipendente.
Sull'accordo delle parti le spese di lite sono poste integralmente a carico di Parte_1
[...]
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che ZZ NG perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite integralmente a carico di Parte_1 Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
HE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA ER IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15223/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. MARIOTTI WILMA Parte_1 C.F._1
e
ZZ NG (c.f. ), con l'avv. MARIOTTI WILMA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte. Per_ 1) “La figlia , divenuta maggiorenne lo scorso 29.03.2025, studentessa al quinto anno di liceo turistico in Edolo (Bs), è residente e collocata presso la casa familiare in Sonico, divenuta - agli esiti dell'esecuzione degli accordi separazione - di proprietà esclusiva del padre Anche il figlio , maggiorenne ed economicamente Parte_1 Per_2 indipendente, continuerà a vivere presso la medesima abitazione;
2) Il Sig. provvederà esclusivamente ed integralmente alle necessità Parte_1
Per_ della figlia , sia per quanto riguarda le esigenze ordinarie che straordinarie, nonché alle esigenze (ove servisse) del figlio . Per_2
3) Nessun assegno divorzile è previsto a favore/a carico dei coniugi”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CORTENO GOLGI (atto n. 5, Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 172/2025 del 06.03.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non indipendente.
Sull'accordo delle parti le spese di lite sono poste integralmente a carico di Parte_1
[...]
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che ZZ NG perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite integralmente a carico di Parte_1 Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
HE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.