CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/10/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 225/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 dicembre 2024, vertente
TRA
, con sede legale in S. Agata di Militello (ME), via Asmara n. 10 P. IVA Pt_1
, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Miracola, (C.F.
), per procura in atti C.F._1
appellante
contro
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
Appellato contumace
1 Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Patti del 3 marzo 2021 n. 190
– “risarcimento danni da occupazione illegittima”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata in data 18 marzo 2005, la società ha Pt_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Patti il signor , CP_2
affinché venisse accertata l'abusiva occupazione da parte del convenuto del magazzino, sito in Capo D'Orlando Via Trazzera Marina, ubicato al piano cantinato, dell'estensione di mq. 180 circa, al N.C.E.U. di Capo D'Orlando
riportato al foglio di mappa 4, particella 404 sub 15 p. 1/S, di proprietà di parte attrice, con condanna dello stesso al rilascio ed al risarcimento dei danni subiti.
Parte attrice ha esposto che in data 11 settembre 2004, il Signor Parte_2
preposto della recatosi presso il predetto immobile, aveva trovato la Pt_1
saracinesca manomessa ed il magazzino occupato per intero da materiali utilizzati per l'illuminazione delle feste di paese. Aveva chiesto, pertanto,
l'intervento dei Carabinieri di Capo d'Orlando, apprendendo dalle informazioni assunte che quei materiali erano di proprietà del Signor , che li aveva ivi CP_2
custoditi sin da giugno 2004.
2. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea,
sostenendo di aver detenuto il magazzino in virtù di contratto di locazione stipulato con la ditta Damiano Bruno, nella convinzione che questi fosse l'effettivo proprietario e, comunque manifestando disponibilità ad una locazione o al rilascio immediato del bene.
2 3. Nelle more del giudizio, avendo la depositato ricorso ex art 703 Parte_1
c.p.c. per la reintegra nel possesso dell'immobile, il convenuto ha rilasciato libero l'immobile.
Il giudice, con ordinanza del 20 aprile 2005, su richiesta delle parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere, riservando la pronuncia sulla domanda di risarcimento.
Esperita la CTU, il Tribunale di Patti, con sentenza 3 marzo 2021, n. 190, ha rigettato la domanda di risarcimento, compensando le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza, la ha proposto appello per i seguenti Parte_1
motivi.
5. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato, regolarmente citato e non costituitosi.
6. I primi tre motivi di appello, attenendo all'an della allegata responsabilità
dello per i danni arrecati all'attrice, vanno congiuntamente esaminati. CP_2
6.1 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante assume che il giudice di prime cure non abbia correttamente applicato i principi relativi alla distribuzione dell'onere della prova in materia di occupazione abusiva, affermando che non fosse stata adeguatamente allegata e provata la volontà di voler mettere a frutto l'immobile occupato. Tale motivazione è censurata dalla secondo cui, Parte_1
in base ai principi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, in caso di occupazione illegittima, il danno subito dal proprietario dell'immobile è oggetto di
3 una presunzione relativa, sicché spetterà al convenuto a dimostrare l'infruttuosità
del bene.
6.2 - Con il secondo motivo di appello, la ha chiesto la riforma Parte_1
della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto che il danno da occupazione illegittima sia un danno in re ipsa, in quanto la soppressione delle facoltà di godimento e disponibilità del bene, insite nel diritto di proprietà, comporta di per sé l'esistenza di un danno risarcibile.
6.3 - Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provate le circostanze descritte dall'attore, ed in particolare l'esistenza, e la presenza sul posto al momento della scoperta dell'occupazione e dell'intervento dei carabinieri, di un artigiano di zona, in particolare un falegname, interessato alla locazione del magazzino, e successivamente scoraggiato dalla situazione ricorrente al momento del sopralluogo del magazzino.
7. E' necessario richiamare brevemente la giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno per occupazione illegittima di immobile,
dovendosi dare atto che la questione è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale.
È utile richiamare, sul punto, Cass. 7 settembre 2020 n. 18566 (a cui hanno seguito le successive pronunce 39/2021, 4936/2022, 12865/2022 ed SU
33645/2022), che ha ricostruito i diversi orientamenti esistenti ed ha prospettato una soluzione interpretativa risolutiva del contrasto.
Nella pronuncia richiamata, i giudici di legittimità espongono in primo luogo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e della giurisprudenza
4 amministrativa, secondo cui “in caso di occupazione illegittima di un immobile, è
ravvisabile, secondo una presunzione iuris tantum, l'esistenza di un danno
connesso alla perdita della disponibilità del bene ed all'impossibilità di
conseguirne la relativa utilità, in relazione alla natura normalmente fruttifera dal
bene medesimo”. A questa tesi interpretativa si oppone quella, minoritaria,
contenuto in alcune pronunce della Corte stessa, secondo il quale “dovendosi
ricondurre l'ipotesi in esame nella categoria del danno-conseguenza, il
pregiudizio subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso
che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a
configurare un vero e proprio danno punitivo, (…) Ne consegue che il danno da
occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere
agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento
dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla
allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del
proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
Esposti i due indirizzi, i giudici di legittimità si distaccano fermamente dal richiamo alla categoria del “danno in re ipsa”, termine che tuttavia, osservano,
viene spesso usato impropriamente, con un richiamo alla figura privo di contenuto sostanziale, e che andrebbe sostituito con la locuzione “danno presunto”. La
Corte osserva dunque che le differenze fra i due orientamenti esposti si assottigliano, posto che “al di là delle evidenziate improprietà lessicali, non può
dubitarsi che il danno patrimoniale derivante dell'illecita occupazione di un bene
immobile non può confondersi con l'evento, costituendo di esso una
conseguenza, e che entrambi gli indirizzi, per quanto maggiormente rileva in
questa sede, ammettono il ricorso a criteri presuntivi, nonché alla liquidazione
5 equitativa, una volta acquisita la certezza dell'esistenza del pregiudizio”. Infatti,
arrivando all'aspetto probatorio, che più rileva, i giudici di legittimità osservano che l'esigenza, richiesta dall'orientamento più rigoroso, di provare l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto confligge con il possibile ricorso a presunzioni, di cui il giudice si avvale per risalire a un fatto ignoto a partire da un fatto noto. Si deve concludere che la prova dell'occupazione illegittima, bastando da sola a implicare l'impossibilità di disporre liberamente del proprio bene,
consenta di per sé sola il ricorso alla presunzione di normale fruttuosità del bene,
facendo sempre salva, ovviamente, l'eventuale prova contraria da parte del soggetto danneggiante.
8. Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, ritiene la Corte che il gravame sia fondato.
Intanto va precisato che, sia pure in maniera sintetica, l'originaria attrice, oggi appellante, ha allegato sin dall'atto di citazione in primo grado di aver subìto un danno dalla mancata disponibilità dell'immobile, avendo intenzione di locarlo e,
nelle memorie istruttorie, ha anche articolato al riguardo una prova testimoniale.
Il teste , con una dichiarazione che il Tribunale ha ritenuto non attendibile Tes_1
o non probante, ha precisato che l'occupazione abusiva dell'immobile è stata scoperta a seguito della visita del delegato della con un potenziale Parte_1
conduttore, un falegname che era presente all'arrivo dei Carabinieri, chiamati sul posto. Ora, a giudizio della Corte, ha errato il Tribunale nel ritenere che la mancata verbalizzazione di tale persona da parte dei militari sia indicativa invece della sua assenza, perché essi non dovevano necessariamente dare atto della
6 presenza di soggetti diversi dal titolare della società e dalla sua moglie, ciò dalle persone direttamente interessate a denunciare l'occupazione stessa.
Pertanto, deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
che, una volta raggiunta incontestabilmente la prova in ordine all'abusiva occupazione dell'immobile da maggio 2004 ad aprile 2005 (punto della sentenza non censurato da alcuno), deve ritenersi provato, data la presunzione di normale fruttuosità del bene (tanto più che trattasi di locale avente destinazione commerciale),corroborata dalla testimonianza in atti, il danno subito dal proprietario del bene occupato, che non ha potuto disporne liberamente, né
metterlo a frutto.
La controparte, peraltro, non ha contrastato in alcun modo questa pretesa
(essendo suo onere contestare con prova contraria la prova presuntiva e diretta del proprietario) e neanche si è costituto in questo grado di appello.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di gravame, con l'assorbimento degli altri, la sentenza va riformata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente un danno risarcibile.
9. Con il quarto motivo di gravame, sul presupposto dell'esistenza Pt_1
dell'an della responsabilità di parte convenuta, ha chiesto la liquidazione del danno subito in conseguenza dell'occupazione illegittima del magazzino da maggio 2004 sino alla seconda settimana di aprile 2005, su una quantificazione di euro 600,00 mensili, per 6.900,00 totali. Ha chiesto inoltre i danni non patrimoniali subiti a causa della condotta di parte convenuta, “riconducibili al
carattere illegale della privazione dell'immobile ed alla persistenza di tale
7 situazione, con i conseguenti disagi, considerato che la condotta del Sig. Sgrò
integra anche estremi di reato” da liquidarsi in via equitativa.
9.1 - Per quanto riguarda la liquidazione del danno patrimoniale, si ritiene di utilizzare il criterio del valore locativo del bene usurpato, quale criterio di riferimento, condividendosi la non contestata quantificazione di euro 600,00
mensili effettuata dal consuente tecnico d'ufficio nominato in primo grfado.-
operata dall'appellante, alla luce della CTU del 3.8.2011, con cui il consulente aveva stimato il probabile valore di locazione dell'immobile al settembre 2004 in euro 500,94, ed alla luce dell'attualizzazione del canone, calcolata dal consulente su richiesta del Giudice del 2.8.2017, in considerazione del lungo tempo trascorso, rivalutato in euro 602,53 mensili. Tenendo in considerazione il periodo da maggio 2004 sino alla seconda settimana di aprile 2005, si ritiene di liquidare la somma richiesta dall'appellante di euro 6.900,00 totali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
9.2 - Per la domanda relativa ai danni non patrimoniali, questa deve essere rigettata, in quanto gli stessi non solo non sono provati, ma non sono nemmeno specificamente allegati, in quanto non indicato quali danni non patrimoniali avrebbe nello specifico subito il proprietario dell'immobile dall'occupazione abusivo, non potendo certo bastare, ai fini di una liquidazione equitativa del danno (che, si ricorda, non può supplire una totale assenza di allegazione e prova) la generica indicazione del carattere illegale della condotta del convenuto.
10. In punto di spese, quelle relative alla fase cautelare ex art 700 cpc vanno compensate, data, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
le spese del doppio grado di giudizio vengono invece poste a capo dell'appellato
8 contumace, soccombente, e così liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato, e in considerazione della complessità bassa della controversia,
attestandosi sui minimi tabellari:
a) Per il primo grado in euro 2.540,00 per compensi (fase di studio, euro 460,00,
fase introduttiva, 389,00, fase di trattazione, 840,00, fase decisoria, 851,00),
oltre le spese di CTU;
b) Per questo grado, in euro 2.906,00 per compensi (fase di studio, 567,00; fase introduttiva, 461,00, fase di trattazione, 922,00, fase decisoria 956,00)
c) oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 225/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , per la riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Patti del 3 marzo 2021 n. 190:
a) Dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
b) Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda risarcitoria da occupazione illegittima e condanna al pagamento in favore CP_3
della della somma di € 6.900,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
c) Compensa le spese del procedimento cautelare ex art 703 cpc;
d) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 2.540,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022 e le spese di CTU,
9 e per questo grado in euro 2.906,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
10