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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5563.2022 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Ilaria Giglio
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Marinis CP_1
APPELLATO
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e della con CP_1 Controparte_2 riferimento alla sentenza n. 1543 bis /2022 del Giudice di Pace di Sarno, depositata il
20/07/2022 all'esito del giudizio rg. n. 3490.2019. In primo grado , nell'ambito del giudizio rg. n. 3490.2019, aveva impugnato CP_1
l'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento n. 10020110060313090000 riguardante omesso pagamento di contravvenzioni al c.d.s. elevate dalla CP_2
eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione
[...] quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella. In particolare, il giudice a quo, dopo aver preliminarmente dichiarato l'ammissibilità della proposta impugnazione, ha affermato che l'ente riscossore non avesse dato prova della corretta notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 139
c.p.c. stante il mancato deposito della documentazione integrale ciò comprovante con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo preliminarmente statuito sulla eccepita inammissibilità della proposta opposizione per carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente.
Con comparsa di costituzione depositata il 20.01.2023, si costituiva in giudizio l'Ente
Impositore il quale aderiva al proposto gravame chiedendone Controparte_2
l'integrale accoglimento stante l'inammissibilità della domanda formulata in primo grado.
Si costituiva, parimenti, in giudizio con comparsa depositata il 15.1.2024, il CP_1 quale, preliminarmente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 co. 222 della legge n. 197.2022 cd. legge di bilancio 2023 , afferente lo sgravio automatico di importo inferiore ad € 1.000,00 affidati all'Ente concessionario per la riscossione dei crediti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, eccependo, altresì, l'inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui l'art. 342 c.p.c., richiedendo, pertanto, la conferma della decisione del giudice di prime cure.
Tanto premesso, preliminarmente, in ordine all'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 342
c.p.c. dalla parte appellata, va confermata l'ammissibilità della proposta impugnazione atteso che, per consolidato orientamento di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda
Cass. Sez. Un., sent. n. 12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. n. 27199/2017), non occorrendo, di contro, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (si veda Cass. Sez. Un., sent. n.
12587/2019). Nel caso di specie risulta, quindi, rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente ammissibilità del gravame.
Passando al merito dell'odierno giudizio, non risulta accoglibile la domanda di parte appellata di declaratoria della cessazione della materia del contendere atteso che l'annullamento automatico disposto dall'art. 1, comma 22 Legge n. 197/2022, a tenore del quale “ sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato
1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento” , non interessa le sanzioni elevate per violazioni al c.d.s. relativamente alle quali l'annullamento avrebbe potuto riguardare, eventualmente, ma sul punto alcuna comprova si rinviene da parte dell'appellato, gli interessi (compresi quelli di cui all'articolo
27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR. n.
602/1973) e non anche le sanzioni le quali sarebbero da considerarsi come somme dovute a titolo di “capitale”.
L'appello merita, tuttavia, accoglimento in ragione della inammissibilità della domanda formulata in primo grado. Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccedendo omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019). In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella legge 215/2021), il quale all'articolo 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti l'impugnabilità del ruolo”), ha introdotto il comma
4 bis in seno all'articolo 12 del d.p.r. numero 602/1972. Tale disposizione prevede che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione al ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n.
146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: Cass. civ. n.
26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n.
77/2018).
Alla luce di quanto illustrato, l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione inammissibilità -per difetto di interesse ad agire- dell'azione proposta in primo grado da . CP_1
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_1 di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ.
n. 9929/2014).
In considerazione delle diverse interpretazioni giuridiche susseguitesi appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
CP_1
3) compensa tra le parti le spese processuali.
12.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa MA Troisi